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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del giudice dott.ssa NA NE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1059/2024 r.g.a.c.c., pendente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Francesco Luigi Cerchia, con studio in Sesto San Giovanni, via Cesare da Sesto n. 23, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore e
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
Amedeo d'Aosta n. 7, presso l'avv. Adriana Morelli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
(C.F. E P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore convenuta/contumace
Motivi della decisione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso il 14/07/2021 pagina 1 di 12 intorno alle ore 14:40 sulla A4 Carreggiata Est all'altezza dello svincolo Cinisello
Balsamo – Sesto San Giovanni, per la complessiva somma di €26.767,06 “o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata e risulterà dovuta in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali”.
Secondo la ricostruzione attorea in quell'occasione a bordo del Persona_1
veicolo Fiat Panda targato DT 003 BE, di proprietà della Controparte_2
e assicurato per la con omettendo di regolare CP_3 Controparte_1 la velocità in considerazione della mole di traffico e dei conseguenziali rallentamenti, andava a collidere con la parte anteriore del proprio veicolo con la parte posteriore dell'autovettura condotta dall'attore, già fermo. A causa della collisione il veicolo condotto dall'attore veniva proiettato con il proprio anteriore sul posteriore del veicolo fermo davanti a lui.
Il conducente dell'autovettura Fiat Panda di proprietà della
[...]
nel verbale di sommarie informazioni ammetteva la propria Controparte_2
responsabilità nella causazione del sinistro, dichiarando di aver tamponato il veicolo attoreo a causa di un colpo di sonno (pag. 2 citazione e all. sub doc. 1 parte attrice).
Giungeva sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e poi una ambulanza che trasportava presso il P.S. del nosocomio di Cinisello Balsamo Parte_1
per “frattura della VII costa destra e avvallamento limitante somatica superiore di DL3 e frattura della vertebra L3” (all. sub doc. 2 alla citazione), ove veniva trattenuto per esami e accertamenti sino quando veniva dimesso con indicazione di “visita ortopedica” e prognosi di gg. 30.
Riferisce che le lesioni patite nel sinistro gli impediscono di dedicarsi all'attività sportiva, essendogli preclusa qualsiasi attività di corsa e sollevamento di pesi, e gli precludono lo svolgimento di straordinari, lavoro notturno ed indennità specifiche quali il lavoro su tre turni, con conseguente danno da “lucro cessante da perdita emolumenti sul reddito”, di cui ha chiesto il ristoro sottoforma di personalizzazione del danno non patrimoniale, sottoforma di lesione della capacità lavorativa.
Riferisce, inoltre, che “la frattura L3 riportata nell'incidente dal sig. ha Parte_1 causato deambulazione antalgica, dolore alla schiena, difficoltà alla stazione eretta prolungata ed pagina 2 di 12 impossibilità di correre e trasportare carichi”, con postumi permanenti valutati dal medico legale di nella misura del 13-14% e una invalidità Controparte_1 temporanea di gg. 60 al 75%, 30gg al 50% e 30gg al 25%, e di aver sostenuto un esborso di €2.372,06 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale e di €2.568,00 a titolo di spese mediche.
Riferisce, infine, che riconosceva e liquidava la Controparte_1 somma di €6.682,50 a titolo di invalidità temporanea (giorni 60 al 75%, giorni 30 al
50% e giorni 30 al 25%) ed €11.722,00 a titolo di invalidità permanete nella misura dell'8%.
***
Costituitasi in giudizio, non ha contesto la Controparte_1 dinamica dell'incidente stradale esposta da parte attrice, mentre ha contestato il quantum delle pretese risarcitorie attoree sotto il profilo dell'entità, congruità e risarcibilità, riferendo di aver già corrisposto l'importo di €18.404,50 a saldo e a totale ristoro dei danni alla persona in conseguenza diretta dell'evento.
La convenuta restava contumace. Controparte_2
***
Alla prima udienza, il giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore. All'esito, rigettate le istanze di prova orale, la causa è pervenuta all'udienza del 06/11/2025, ove è stata discussa di procuratori delle parti e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Venendo alla disamina del merito, giova in via preliminare chiarire che parte convenuta non contesta l'an della richiesta risarcitoria, né la dinamica del sinistro descritta da parte attrice.
I documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova del tamponamento effettuato dal veicolo di proprietà convenuta in danno del veicolo dell'attore e successiva collisione del veicolo condotto dall'attore con il veicolo davanti a lui (cfr. all. sub doc. 1 alla citazione).
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico-legale pagina 3 di 12 esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che “in relazione all'incidente stradale del giorno 14.07.2021il Sig.
[...]
ha riportato lesione come da diagnosi accertata. … frattura della settima costa a destra e Pt_1 frattura della limitante somatica di L3 esitata con riduzione di altezza del soma vertebrale del
20%”.
***
Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr. Cass. 703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato la “frattura della settima costa a destra e frattura della limitante somatica di L3 esitata con riduzione di altezza del soma vertebrale del
20%” (cfr. pag. 3 della relazione del CTU) risultanti compatibili con il sinistro. Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di pagina 4 di 12 metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU dal sinistro di cui è causa, anche alla luce della documentazione medica in atti.
Quanto ai parametri di liquidazione, la necessaria adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (applicabili ratione temporis), che risultano essere, in ragione della loro 'vocazione nazionale' – in quanto statisticamente maggiormente testate – le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. 16 febbraio 2012 n.
2228).
Si condivide la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 10% il grado di invalidità permanente dell'attore in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro e in 90 i giorni di inabilità temporanea, di cui 30 giorni di inabilità parziale al
75%, 30 giorni di inabilità parziale al 50% e 30 giorni di inabilità parziale al 25%.
Per l'invalidità temporanea (I.T.) la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, con ricorso al valore monetario base di €84,00 per la componente biologico/dinamicorelazionale ed €31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, senza alcun aumento personalizzato, atteso che, quanto pagina 5 di 12 alla sofferenza morale patita, il danno morale è costituito invece dai “… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. 7513/2018). Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico (cfr. Cass. 15733/2022). Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. Manca invece una specifica allegazione di particolari sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di un maggior danno morale risarcibile, nulla specificamente allegando, infatti, parte attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni patite. Mancando una specifica e tempestiva allegazione di un danno morale patito dall'attore, ulteriore rispetto alla sofferenza soggettiva interiore media presumibile, deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce di danno.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (I.T.) deve, quindi, essere monetariamente determinato in €5.175,00, di cui €2.587,50 per 30 giorni di I.T.P. al
75%, €1.725,00 per 30 giorni di I.T.P. al 50% ed €862,50 per 30 giorni di I.T.P. al
25%.
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi riconosciuto all'attore un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 10%, per un importo di €19.071,00, dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attore superiori all'id quod plerumque accidit.
Di conseguenza, il conteggio per il danno non patrimoniale risulta pari a
€24.246,00.
Quanto alla richiesta personalizzazione, parte attrice ha allegato una maggiore pagina 6 di 12 difficoltà nell'esecuzione dell'attività lavorativa;
circostanza che risulta confermata dalla documentazione in atti (“il sig. effettuava visite di idoneità lavorativa Parte_1 alla mansione specifica in data 10.01.2022 con prescrizione di evitare stazione eretta protratta, deambulazione prolungata e turni di lavoro superiori alle 8 ore ed evitare di movimentare carichi superiori a 7 kg (doc. 12), prescrizioni confermate 05.05.2022 (doc. 16) ed in data 19.04.2023 con ulteriore restrizione per la movimentazione di carichi superiori scesa da 7 a 5 kg (doc 19)”, pag. 8 citazione) e che risulta confermata anche dal CTU che ha determinato che a causa della menomazione riportata “risultano ridotte le attività ludico-motorio” (pag. 3
c.t.u. medico-legale).
Non si ravvisano invece limitazioni della capacità lavorativa specifica (“senza incidenza sull'attività lavorativa di tecnico di laboratorio”, v. pag. 3 c.t.u. medico-legale).
Ebbene, in disparte i profili relativi al danno reddituale, che non sono stati oggetto di specifica domanda di parte attrice, tale aspetto deve però avere considerazione sotto il profilo personale, considerato che lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta non solo fonte di reddito, ma anche manifestazione esistenziale e relazionale dell'individuo, anch'essa pregiudicata.
L'attore ha inoltre allegato che: “il sig. sempre stato fino all'incidente Parte_1
uno sportivo appassionato ed ha sempre frequentato assiduamente la palestra (doc. 48) oltre che fatto jogging due volte alla settimana;
… a causa del sinistro il sig. ha dovuto Parte_1
rinunciare alle proprie passioni sportive, essendogli preclusa qualsiasi attività di corsa, sollevamento di pesi ed attività sportiva con conseguente danno specifico;
… oggi il sig. non può Parte_1 nemmeno portare a casa i sacchetti della spesa o sollevare una confezione di acqua minerale”.
Sul punto, come già evidenziato, il CTU ha accertato la “risultano ridotte le attività ludico-motorio” (pag. 3 c.t.u. medico-legale).
Il Giudice quindi ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere alla “personalizzazione” del 10% della cifra da liquidare, dal momento che le condizioni fisiche del danneggiato compromettono la capacità lavorativa generica e lo svolgimento di alcune attività sportive e ludiche, che l'attore prima dei fatti praticava regolarmente (v. abbonamento palestra sub doc.
48), la quale va dunque liquidata nella complessiva somma di €26.670,60. pagina 7 di 12 Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somme anzidette, devalutate alla data del 14/07/2021 e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €26.670,60 alla data del fatto (14/07/2021), si arriva ad un importo di €22.893,22; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 31/10/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €29.410,00 (così arrotondato per mera comodità di calcolo ed in via equitativa).
Considerato che l'attore, per sua stessa ammissione, ha già ricevuto dalla convenuta la somma di €18.404,50 a ristoro dei danni Controparte_1
alla persona subiti in conseguenza diretta dell'evento, è evidente come i convenuti siano tenuti al versamento della sola somma residua, pari ad €11.005,50. Su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Quanto poi alle spese mediche, il CTU ha rilevato che “Le spese mediche congrue vengono quantificate in euro 440,50”. Tale somma è senz'altro dovuta.
Oltre a tali spese, possono ritenersi congrue e riconducibili al sinistro anche le ulteriori spese pari ad €363,50 relative a: “- Euro 36,00 per RM della Colonna
Lombosacrale SMDC del 26.05.2022 (doc. 39); - Euro 22,50 per la visita fisiatrica (prima visita) del 09.06.2022 (doc. 40); Euro 305,00 per l'onorario di parere radiologico del
12.01.2024 (pagina 4 del doc. 35)”, poiché coerenti con la storia clinica. pagina 8 di 12 Non può invece essere riconosciuto il rimborso del costo sopportato per l'onorario corrisposto al proprio medico-legale di fiducia per complessivi €1.800,00.
L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nella fattura (doc.8 fasc. attore) che attesterebbe un esborso pari ad €1.800,00. In realtà il documento allegato in atti non è neppure quietanzato e non è idoneo a costituire piena prova. Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario” (Cass. n. 3293 del 12/02/2018). A tanto aggiungasi che “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art.2702 c.c., né quella processuale di cui all'art.214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. n.
21554 del 07/10/2020).
Nel caso di specie, come detto, il documento non è idoneo a provare l'effettivo sostenimento della relativa spesa perché non accompagnato dalla prova del pagamento, né dalla quietanza. Il documento è completamente privo di sottoscrizione per quietanza o ricevuta, né riporta la dicitura stampata “PAGATO”.
***
L'attore, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno anche le spese legali stragiudiziali.
Circa tali spese va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta ... in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. ... Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche pagina 9 di 12 complessità ...” (Cass., sez. un., n.16990 del 10/07/2017).
Le spese suddette sono dunque astrattamente risarcibili. Non vale, infatti,
l'argomento secondo cui tali spese non sarebbero risarcibili in quanto in concreto non hanno portato alla definizione della controversia: in effetti, per definizione, le spese stragiudiziali liquidate in sede di contenzioso non hanno ovviamente portato alla definizione stragiudiziale della controversia.
La questione dirimente, tuttavia, è un'altra, dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Deve trattarsi, peraltro, di spese che non si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale. La
Suprema Corte ha precisato, infatti, che “non sono attività stragiudiziali risarcibili “... quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento” (in questo senso, ad es., Cass. 12/06/2008, n.15814); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n.55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Va da ultimo ricordato anche un ulteriore indirizzo interpretativo, fatto proprio da Cass. 29/05/2015, n.11154, che si spinge ancor più in là della valutazione di concreta utilità appena esaminata, legando la risarcibilità delle spese in commento alla ”loro effettiva necessità”. Così, secondo il precedente appena citato, “debbono essere pagina 10 di 12 sempre risarcite le spese legali qualora il sinistro presenti particolari difficoltà giuridiche ovvero qualora il soggetto leso non abbia ricevuto la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 9, comma 1,
D.P.R. n. 254/2006 dal proprio assicuratore. È irrisarcibile la spesa del legale quando, invece, il sinistro è di pronta e facile soluzione”. Valutazione, quest'ultima, davvero molto rigorosa, che sembra in qualche modo venire temperata da Cass. 21/01/2010, n.997, la quale ha precisato come la risarcibilità “non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale”, dovendo comunque essere valutata “considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
Ebbene, nel caso di specie in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà; che l'attrice veniva sottoposta a visita medica presso il fiduciario della compagnia convenuta;
che il danno non patrimoniale riconosciuto nel presente giudizio è stato parzialmente risarcito da in sede stragiudiziale;
che la consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio dalle valutazioni della compagnia assicurativa all'esito dell'analisi del perito incaricato dalla stessa, discostandosene lievemente solo in punto di ITT al 10% anziché all'8%, la quale riteneva piuttosto ci fosse una patologia preesistente considerata concausa del sinistro.
Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Complessivamente, il danno patrimoniale ammonta ad €804,00.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate in pagina 11 di 12 relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, Parte_1
per l'effetto condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento della somma di €11.005,50, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, nonché la somma di
€804,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
2) condanna le parti convenute, e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in €550,00 per esborsi ed
€3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_1
e in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica
[...] Controparte_2
d'ufficio.
04/12/2025
Il Giudice
NA NE
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del giudice dott.ssa NA NE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1059/2024 r.g.a.c.c., pendente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Francesco Luigi Cerchia, con studio in Sesto San Giovanni, via Cesare da Sesto n. 23, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore e
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
Amedeo d'Aosta n. 7, presso l'avv. Adriana Morelli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
(C.F. E P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore convenuta/contumace
Motivi della decisione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso il 14/07/2021 pagina 1 di 12 intorno alle ore 14:40 sulla A4 Carreggiata Est all'altezza dello svincolo Cinisello
Balsamo – Sesto San Giovanni, per la complessiva somma di €26.767,06 “o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata e risulterà dovuta in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali”.
Secondo la ricostruzione attorea in quell'occasione a bordo del Persona_1
veicolo Fiat Panda targato DT 003 BE, di proprietà della Controparte_2
e assicurato per la con omettendo di regolare CP_3 Controparte_1 la velocità in considerazione della mole di traffico e dei conseguenziali rallentamenti, andava a collidere con la parte anteriore del proprio veicolo con la parte posteriore dell'autovettura condotta dall'attore, già fermo. A causa della collisione il veicolo condotto dall'attore veniva proiettato con il proprio anteriore sul posteriore del veicolo fermo davanti a lui.
Il conducente dell'autovettura Fiat Panda di proprietà della
[...]
nel verbale di sommarie informazioni ammetteva la propria Controparte_2
responsabilità nella causazione del sinistro, dichiarando di aver tamponato il veicolo attoreo a causa di un colpo di sonno (pag. 2 citazione e all. sub doc. 1 parte attrice).
Giungeva sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e poi una ambulanza che trasportava presso il P.S. del nosocomio di Cinisello Balsamo Parte_1
per “frattura della VII costa destra e avvallamento limitante somatica superiore di DL3 e frattura della vertebra L3” (all. sub doc. 2 alla citazione), ove veniva trattenuto per esami e accertamenti sino quando veniva dimesso con indicazione di “visita ortopedica” e prognosi di gg. 30.
Riferisce che le lesioni patite nel sinistro gli impediscono di dedicarsi all'attività sportiva, essendogli preclusa qualsiasi attività di corsa e sollevamento di pesi, e gli precludono lo svolgimento di straordinari, lavoro notturno ed indennità specifiche quali il lavoro su tre turni, con conseguente danno da “lucro cessante da perdita emolumenti sul reddito”, di cui ha chiesto il ristoro sottoforma di personalizzazione del danno non patrimoniale, sottoforma di lesione della capacità lavorativa.
Riferisce, inoltre, che “la frattura L3 riportata nell'incidente dal sig. ha Parte_1 causato deambulazione antalgica, dolore alla schiena, difficoltà alla stazione eretta prolungata ed pagina 2 di 12 impossibilità di correre e trasportare carichi”, con postumi permanenti valutati dal medico legale di nella misura del 13-14% e una invalidità Controparte_1 temporanea di gg. 60 al 75%, 30gg al 50% e 30gg al 25%, e di aver sostenuto un esborso di €2.372,06 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale e di €2.568,00 a titolo di spese mediche.
Riferisce, infine, che riconosceva e liquidava la Controparte_1 somma di €6.682,50 a titolo di invalidità temporanea (giorni 60 al 75%, giorni 30 al
50% e giorni 30 al 25%) ed €11.722,00 a titolo di invalidità permanete nella misura dell'8%.
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Costituitasi in giudizio, non ha contesto la Controparte_1 dinamica dell'incidente stradale esposta da parte attrice, mentre ha contestato il quantum delle pretese risarcitorie attoree sotto il profilo dell'entità, congruità e risarcibilità, riferendo di aver già corrisposto l'importo di €18.404,50 a saldo e a totale ristoro dei danni alla persona in conseguenza diretta dell'evento.
La convenuta restava contumace. Controparte_2
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Alla prima udienza, il giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore. All'esito, rigettate le istanze di prova orale, la causa è pervenuta all'udienza del 06/11/2025, ove è stata discussa di procuratori delle parti e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
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Venendo alla disamina del merito, giova in via preliminare chiarire che parte convenuta non contesta l'an della richiesta risarcitoria, né la dinamica del sinistro descritta da parte attrice.
I documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova del tamponamento effettuato dal veicolo di proprietà convenuta in danno del veicolo dell'attore e successiva collisione del veicolo condotto dall'attore con il veicolo davanti a lui (cfr. all. sub doc. 1 alla citazione).
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico-legale pagina 3 di 12 esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che “in relazione all'incidente stradale del giorno 14.07.2021il Sig.
[...]
ha riportato lesione come da diagnosi accertata. … frattura della settima costa a destra e Pt_1 frattura della limitante somatica di L3 esitata con riduzione di altezza del soma vertebrale del
20%”.
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Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr. Cass. 703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato la “frattura della settima costa a destra e frattura della limitante somatica di L3 esitata con riduzione di altezza del soma vertebrale del
20%” (cfr. pag. 3 della relazione del CTU) risultanti compatibili con il sinistro. Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di pagina 4 di 12 metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU dal sinistro di cui è causa, anche alla luce della documentazione medica in atti.
Quanto ai parametri di liquidazione, la necessaria adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (applicabili ratione temporis), che risultano essere, in ragione della loro 'vocazione nazionale' – in quanto statisticamente maggiormente testate – le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. 16 febbraio 2012 n.
2228).
Si condivide la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 10% il grado di invalidità permanente dell'attore in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro e in 90 i giorni di inabilità temporanea, di cui 30 giorni di inabilità parziale al
75%, 30 giorni di inabilità parziale al 50% e 30 giorni di inabilità parziale al 25%.
Per l'invalidità temporanea (I.T.) la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, con ricorso al valore monetario base di €84,00 per la componente biologico/dinamicorelazionale ed €31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, senza alcun aumento personalizzato, atteso che, quanto pagina 5 di 12 alla sofferenza morale patita, il danno morale è costituito invece dai “… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. 7513/2018). Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico (cfr. Cass. 15733/2022). Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. Manca invece una specifica allegazione di particolari sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di un maggior danno morale risarcibile, nulla specificamente allegando, infatti, parte attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni patite. Mancando una specifica e tempestiva allegazione di un danno morale patito dall'attore, ulteriore rispetto alla sofferenza soggettiva interiore media presumibile, deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce di danno.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (I.T.) deve, quindi, essere monetariamente determinato in €5.175,00, di cui €2.587,50 per 30 giorni di I.T.P. al
75%, €1.725,00 per 30 giorni di I.T.P. al 50% ed €862,50 per 30 giorni di I.T.P. al
25%.
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi riconosciuto all'attore un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 10%, per un importo di €19.071,00, dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attore superiori all'id quod plerumque accidit.
Di conseguenza, il conteggio per il danno non patrimoniale risulta pari a
€24.246,00.
Quanto alla richiesta personalizzazione, parte attrice ha allegato una maggiore pagina 6 di 12 difficoltà nell'esecuzione dell'attività lavorativa;
circostanza che risulta confermata dalla documentazione in atti (“il sig. effettuava visite di idoneità lavorativa Parte_1 alla mansione specifica in data 10.01.2022 con prescrizione di evitare stazione eretta protratta, deambulazione prolungata e turni di lavoro superiori alle 8 ore ed evitare di movimentare carichi superiori a 7 kg (doc. 12), prescrizioni confermate 05.05.2022 (doc. 16) ed in data 19.04.2023 con ulteriore restrizione per la movimentazione di carichi superiori scesa da 7 a 5 kg (doc 19)”, pag. 8 citazione) e che risulta confermata anche dal CTU che ha determinato che a causa della menomazione riportata “risultano ridotte le attività ludico-motorio” (pag. 3
c.t.u. medico-legale).
Non si ravvisano invece limitazioni della capacità lavorativa specifica (“senza incidenza sull'attività lavorativa di tecnico di laboratorio”, v. pag. 3 c.t.u. medico-legale).
Ebbene, in disparte i profili relativi al danno reddituale, che non sono stati oggetto di specifica domanda di parte attrice, tale aspetto deve però avere considerazione sotto il profilo personale, considerato che lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta non solo fonte di reddito, ma anche manifestazione esistenziale e relazionale dell'individuo, anch'essa pregiudicata.
L'attore ha inoltre allegato che: “il sig. sempre stato fino all'incidente Parte_1
uno sportivo appassionato ed ha sempre frequentato assiduamente la palestra (doc. 48) oltre che fatto jogging due volte alla settimana;
… a causa del sinistro il sig. ha dovuto Parte_1
rinunciare alle proprie passioni sportive, essendogli preclusa qualsiasi attività di corsa, sollevamento di pesi ed attività sportiva con conseguente danno specifico;
… oggi il sig. non può Parte_1 nemmeno portare a casa i sacchetti della spesa o sollevare una confezione di acqua minerale”.
Sul punto, come già evidenziato, il CTU ha accertato la “risultano ridotte le attività ludico-motorio” (pag. 3 c.t.u. medico-legale).
Il Giudice quindi ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere alla “personalizzazione” del 10% della cifra da liquidare, dal momento che le condizioni fisiche del danneggiato compromettono la capacità lavorativa generica e lo svolgimento di alcune attività sportive e ludiche, che l'attore prima dei fatti praticava regolarmente (v. abbonamento palestra sub doc.
48), la quale va dunque liquidata nella complessiva somma di €26.670,60. pagina 7 di 12 Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somme anzidette, devalutate alla data del 14/07/2021 e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €26.670,60 alla data del fatto (14/07/2021), si arriva ad un importo di €22.893,22; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 31/10/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €29.410,00 (così arrotondato per mera comodità di calcolo ed in via equitativa).
Considerato che l'attore, per sua stessa ammissione, ha già ricevuto dalla convenuta la somma di €18.404,50 a ristoro dei danni Controparte_1
alla persona subiti in conseguenza diretta dell'evento, è evidente come i convenuti siano tenuti al versamento della sola somma residua, pari ad €11.005,50. Su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
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Quanto poi alle spese mediche, il CTU ha rilevato che “Le spese mediche congrue vengono quantificate in euro 440,50”. Tale somma è senz'altro dovuta.
Oltre a tali spese, possono ritenersi congrue e riconducibili al sinistro anche le ulteriori spese pari ad €363,50 relative a: “- Euro 36,00 per RM della Colonna
Lombosacrale SMDC del 26.05.2022 (doc. 39); - Euro 22,50 per la visita fisiatrica (prima visita) del 09.06.2022 (doc. 40); Euro 305,00 per l'onorario di parere radiologico del
12.01.2024 (pagina 4 del doc. 35)”, poiché coerenti con la storia clinica. pagina 8 di 12 Non può invece essere riconosciuto il rimborso del costo sopportato per l'onorario corrisposto al proprio medico-legale di fiducia per complessivi €1.800,00.
L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nella fattura (doc.8 fasc. attore) che attesterebbe un esborso pari ad €1.800,00. In realtà il documento allegato in atti non è neppure quietanzato e non è idoneo a costituire piena prova. Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario” (Cass. n. 3293 del 12/02/2018). A tanto aggiungasi che “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art.2702 c.c., né quella processuale di cui all'art.214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. n.
21554 del 07/10/2020).
Nel caso di specie, come detto, il documento non è idoneo a provare l'effettivo sostenimento della relativa spesa perché non accompagnato dalla prova del pagamento, né dalla quietanza. Il documento è completamente privo di sottoscrizione per quietanza o ricevuta, né riporta la dicitura stampata “PAGATO”.
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L'attore, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno anche le spese legali stragiudiziali.
Circa tali spese va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta ... in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. ... Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche pagina 9 di 12 complessità ...” (Cass., sez. un., n.16990 del 10/07/2017).
Le spese suddette sono dunque astrattamente risarcibili. Non vale, infatti,
l'argomento secondo cui tali spese non sarebbero risarcibili in quanto in concreto non hanno portato alla definizione della controversia: in effetti, per definizione, le spese stragiudiziali liquidate in sede di contenzioso non hanno ovviamente portato alla definizione stragiudiziale della controversia.
La questione dirimente, tuttavia, è un'altra, dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Deve trattarsi, peraltro, di spese che non si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale. La
Suprema Corte ha precisato, infatti, che “non sono attività stragiudiziali risarcibili “... quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento” (in questo senso, ad es., Cass. 12/06/2008, n.15814); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n.55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Va da ultimo ricordato anche un ulteriore indirizzo interpretativo, fatto proprio da Cass. 29/05/2015, n.11154, che si spinge ancor più in là della valutazione di concreta utilità appena esaminata, legando la risarcibilità delle spese in commento alla ”loro effettiva necessità”. Così, secondo il precedente appena citato, “debbono essere pagina 10 di 12 sempre risarcite le spese legali qualora il sinistro presenti particolari difficoltà giuridiche ovvero qualora il soggetto leso non abbia ricevuto la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 9, comma 1,
D.P.R. n. 254/2006 dal proprio assicuratore. È irrisarcibile la spesa del legale quando, invece, il sinistro è di pronta e facile soluzione”. Valutazione, quest'ultima, davvero molto rigorosa, che sembra in qualche modo venire temperata da Cass. 21/01/2010, n.997, la quale ha precisato come la risarcibilità “non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale”, dovendo comunque essere valutata “considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
Ebbene, nel caso di specie in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà; che l'attrice veniva sottoposta a visita medica presso il fiduciario della compagnia convenuta;
che il danno non patrimoniale riconosciuto nel presente giudizio è stato parzialmente risarcito da in sede stragiudiziale;
che la consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio dalle valutazioni della compagnia assicurativa all'esito dell'analisi del perito incaricato dalla stessa, discostandosene lievemente solo in punto di ITT al 10% anziché all'8%, la quale riteneva piuttosto ci fosse una patologia preesistente considerata concausa del sinistro.
Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Complessivamente, il danno patrimoniale ammonta ad €804,00.
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Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate in pagina 11 di 12 relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, Parte_1
per l'effetto condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento della somma di €11.005,50, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, nonché la somma di
€804,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
2) condanna le parti convenute, e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in €550,00 per esborsi ed
€3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_1
e in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica
[...] Controparte_2
d'ufficio.
04/12/2025
Il Giudice
NA NE
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