Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 7 gennaio 1992, n. 26
Articolo 4 della Legge 7 gennaio 1992, n. 26
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28 gennaio 1992
28 gennaio 1992
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