Articolo 894 del Codice civile
Articolo 893Articolo 895
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19 aprile 1942
Art. 894.

(Alberi a distanza non legale).

Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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