Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2026, proposto da
QU S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Carla Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento della Regione Lombardia - GIUNTA - Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, di Chiusura del procedimento di decadenza totale dalla Misura 6.1.01 – PSR Lombardia 2014–2020, notificato alla Ricorrente in data 30.12.2025;
- della disposizione di recupero dell’anticipo di € 12.000,00;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni HI e udito il difensore della Regione Lombardia come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La società esponente (di seguito, anche solo K”) era ammessa ad un finanziamento ad opera della Regione Lombardia per l’erogazione di incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori.
In seguito l’Amministrazione, chiamata allo svolgimento di un’attività ispettiva nel sito dell’azienda agricola, riteneva che QU non avesse rispettato le prescrizioni del finanziamento, sicché con atto notificato il 30.12.2025 disponeva la decadenza della società dall’agevolazione concessa.
Contro il suindicato provvedimento di decadenza era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e chiedendone in ogni modo il rigetto anche nel merito.
All’udienza in camera di consiglio del 22.4.2026 il Presidente dava dapprima avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata; la causa era poi spedita in decisione.
2. Deve essere esaminata prioritariamente l’eccezione, sollevata dalla difesa resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata, per le ragioni che seguono.
2.1 In via pregiudiziale preme rilevare che l’assenza del difensore della ricorrente all’udienza cautelare del 22.4.2026 – ancorché di tale udienza il difensore sia stato ritualmente avvisato dalla Segreteria il 15.4.2026 – non è di ostacolo alla pronuncia di una sentenza in forma semplificata (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1300 del 2014 e TAR Marche, Sezione I, sentenza n. 93 del 2022 con la giurisprudenza ivi richiamata).
2.2 In tema di contributi e finanziamenti pubblici la giurisprudenza è concorde nell’affermare che le controversie sulla restituzione dei contributi per inadempienza del beneficiario successiva all’erogazione spettano alla cognizione del giudice ordinario, giacché la posizione del privato è di diritto soggettivo nei confronti dell’Amministrazione.
La giurisdizione del giudice ordinario si radica indipendentemente dal “ nomen iuris ” utilizzato dall’Amministrazione nel proprio atto, quale ad esempio “revoca” oppure, come del caso di specie, “decadenza”.
Sul punto si vedano: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 2014, per cui: « …il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo »; Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3180 del 2026 e ordinanza n. 16457 del 2020 per la quale: « La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico », oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 1654 del 2021, confermata sul punto della giurisdizione da Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 8868 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 1241 del 2026.
2.3 Nel caso di specie il provvedimento impugnato di decadenza dell’agevolazione con conseguente obbligo di restituzione (cfr. i documenti da “A” a “C” della ricorrente) ravvisa una serie di asserite inadempienze successive all’erogazione, fra cui assume rilievo fondamentale l’inosservanza dell’obbligo di mantenimento - per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di ammissione al finanziamento – di una produzione standard aziendale di almeno 18.000,00 euro (si veda anche il doc. 5 della resistente, vale a dire la comunicazione di avvio del procedimento).
2.3 Si conferma, in conclusione, il difetto di giurisdizione dello scrivente TAR a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 11 del c.p.a.
Preme altresì evidenziare, per ragioni di completezza espositiva, che l’attuale decisione di mero rito non implica alcuna valutazione sulla fondatezza o infondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. l’art. 386 del c.p.c.).
3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, visti l’andamento della controversia ed il carattere meramente processuale della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NU, Presidente
Giovanni HI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Giovanni HI | LE NU |
IL SEGRETARIO