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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL DI presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa OV SC consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2844/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Veronica Facco, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.5.2025, l'avv.to ha Parte_1 dedotto che: aveva assistito e rappresentato nel giudizio innanzi alla Corte di CP_1 appello di Roma vertente tra la suddetta società e l definito con Controparte_2 sentenza n. 2943/2022 (all.ti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7); per l'attività professionale prestata aveva emesso la fattura di cortesia n. 17/2024 del 20.2.2024 per l'importo di € 8.758,40 oltre IVA e
CPA (all. n. 8); con comunicazione pec in pari data, aveva trasmesso la fattura, invitando la società al pagamento di quanto dovuto (all. n. 9); la debitrice, tuttavia, non aveva mai corrisposto gli onorari.
Ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, accertata la rispondenza alle vigenti tariffe professionali forensi come da D.M. n. 55/2014 delle somme richieste per l'attività professionale svolta dall'Avv. in favore della società condannare la in favore Parte_1 CP_1 CP_3 dell'Avv. , al pagamento della somma di € 8.758,40, oltre IVA e CPA, a titolo di compensi, Parte_1 oltre interessi moratori dal 20.2.2024 sino all'integrale soddisfo, o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
***
All'udienza del 18.9.2025, l'avv.to Facco ha dichiarato di aver ricevuto, in data 16.9.2025, bonifico avente ad oggetto l'intero importo di cui alla suddetta fattura, sicché era dovuto solo l'importo a titolo di interessi, essendo venuta meno la sorte.
La Corte ha invitato la parte a depositare la pec di notifica nel fascicolo informatico e ha rinviato all'udienza del 2.10.2025 per verificare la regolarità della notifica e per l'eventuale decisione del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 è stata dichiarata la contumacia di cui il ricorso e il CP_1 decreto sono stati ritualmente e tempestivamente notificati in data 6.6.2025, e la Corte ha riservato di decidere con ordinanza.
Rimessa la causa sul ruolo, dovendo essere decisa con sentenza, all'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
La domanda, come sopra ridotta, è fondata.
pagina 2 di 4 L'avv.to ha documentato di aver assistito nella causa R.G. Parte_1 CP_1
n. 3337/2015 innanzi alla Corte di appello di Roma, definita con sentenza n. 2943/2022 pubblicata il 4.5.2022.
Ha altresì documentato di aver inviato alla propria assistita la richiesta di pagamento della somma di € 8.758,40, oltre IVA e CPA, con pec del 20.2.2024, rimasta senza riscontro.
Come dichiarato in udienza dal difensore di parte attrice, la convenuta ha corrisposto l'intera somma il 16.9.2025, sicché sono dovuti soltanto gli interessi sulla suindicata somma.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. n. 8611 del
16/03/2022; Cass. n. 12905 del 14/05/2025).
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 8.758,40 a decorrere dal 20.2.2024
(data della costituzione in mora) sino al 16.9.2025 (data del pagamento della sorte).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, secondo i valori minimi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, come richiesto dall'istante con la nota spese depositata in data 1.10.2025.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
condanna al pagamento, in favore di , degli interessi ex CP_1 Parte_1
d.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 8.758,40 a decorrere dal 20.2.2024 sino al 16.9.2025; condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. pagina 3 di 4 Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV SC EL DI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL DI presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa OV SC consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2844/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Veronica Facco, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.5.2025, l'avv.to ha Parte_1 dedotto che: aveva assistito e rappresentato nel giudizio innanzi alla Corte di CP_1 appello di Roma vertente tra la suddetta società e l definito con Controparte_2 sentenza n. 2943/2022 (all.ti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7); per l'attività professionale prestata aveva emesso la fattura di cortesia n. 17/2024 del 20.2.2024 per l'importo di € 8.758,40 oltre IVA e
CPA (all. n. 8); con comunicazione pec in pari data, aveva trasmesso la fattura, invitando la società al pagamento di quanto dovuto (all. n. 9); la debitrice, tuttavia, non aveva mai corrisposto gli onorari.
Ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, accertata la rispondenza alle vigenti tariffe professionali forensi come da D.M. n. 55/2014 delle somme richieste per l'attività professionale svolta dall'Avv. in favore della società condannare la in favore Parte_1 CP_1 CP_3 dell'Avv. , al pagamento della somma di € 8.758,40, oltre IVA e CPA, a titolo di compensi, Parte_1 oltre interessi moratori dal 20.2.2024 sino all'integrale soddisfo, o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
***
All'udienza del 18.9.2025, l'avv.to Facco ha dichiarato di aver ricevuto, in data 16.9.2025, bonifico avente ad oggetto l'intero importo di cui alla suddetta fattura, sicché era dovuto solo l'importo a titolo di interessi, essendo venuta meno la sorte.
La Corte ha invitato la parte a depositare la pec di notifica nel fascicolo informatico e ha rinviato all'udienza del 2.10.2025 per verificare la regolarità della notifica e per l'eventuale decisione del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 è stata dichiarata la contumacia di cui il ricorso e il CP_1 decreto sono stati ritualmente e tempestivamente notificati in data 6.6.2025, e la Corte ha riservato di decidere con ordinanza.
Rimessa la causa sul ruolo, dovendo essere decisa con sentenza, all'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
La domanda, come sopra ridotta, è fondata.
pagina 2 di 4 L'avv.to ha documentato di aver assistito nella causa R.G. Parte_1 CP_1
n. 3337/2015 innanzi alla Corte di appello di Roma, definita con sentenza n. 2943/2022 pubblicata il 4.5.2022.
Ha altresì documentato di aver inviato alla propria assistita la richiesta di pagamento della somma di € 8.758,40, oltre IVA e CPA, con pec del 20.2.2024, rimasta senza riscontro.
Come dichiarato in udienza dal difensore di parte attrice, la convenuta ha corrisposto l'intera somma il 16.9.2025, sicché sono dovuti soltanto gli interessi sulla suindicata somma.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. n. 8611 del
16/03/2022; Cass. n. 12905 del 14/05/2025).
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 8.758,40 a decorrere dal 20.2.2024
(data della costituzione in mora) sino al 16.9.2025 (data del pagamento della sorte).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, secondo i valori minimi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, come richiesto dall'istante con la nota spese depositata in data 1.10.2025.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
condanna al pagamento, in favore di , degli interessi ex CP_1 Parte_1
d.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 8.758,40 a decorrere dal 20.2.2024 sino al 16.9.2025; condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. pagina 3 di 4 Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV SC EL DI
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