Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
1) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973;
2) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
1) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973;
2) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.