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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
OS IM, EL
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 480/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 351/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAVENNA sez.
2 e pubblicata il 05/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda nasce da una intimazione di pagamento (n. 09320219001255345000) notificata il 03/11/2021 da Agenzia delle Entrate – Riscossione alla società Resistente_1.r.l., per un importo di circa
€ 645.000. Tale intimazione si fondava su un atto di accertamento di responsabilità solidale (n.
THQ031G00131/2021) emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 4, D.Lgs. 472/1997, in relazione a debiti tributari (IVA 2013-2016) della società Società_1 in liquidazione (già Resistente_1 s.r.l.), derivanti da una complessa operazione di conferimento d'azienda ritenuta in frode ai crediti fiscali.
La società Resistente_1 s.r.l. impugnava l'intimazione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna, eccependo una serie di violazioni formali (Nullità per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo pendente il giudizio sull'atto di responsabilità; Omessa notifica delle cartelle di pagamento alla società ricorrente;
Omissione delle modalità di ricorso nell'intimazione).
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, a seguito di chiamata in causa,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna insistendo entrambe per il rigetto del ricorso.
La Corte ravennate accoglieva il ricorso (sentenza n. 351/02/2022 del 19/09/2022), ritenendo nulla l'intimazione per omessa iscrizione a ruolo e mancata notifica della cartella al cessionario assumendo che la mancata notifica della stessa costituisce vizio procedimentale atteso che tale adempimento è necessario per portare a conoscenza al contribuente della pretesa tributaria.
L'Agenzia presentava quindi appello assumendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 14 D.Lgs. 472/1997 e artt. 25 e 50 DPR 602/1973.In particolare rilevava come, ex art. art. 25 DPR 602/1973, la cartella deve essere notificata alternativamente al debitore principale o al coobbligato e che, nel caso di specie, le cartelle erano state regolarmente notificate al debitore originario
(EM s.r.l.) mentre la società cessionaria era già pienamente a conoscenza della pretesa tramite l'atto di responsabilità, autonomamente impugnato e confermato con sentenza n. 344/2022. Peraltro, in caso di frode,
la responsabilità del cessionario è diretta e illimitata, senza beneficio di preventiva escussione.
Si costituiva inoltre L'Agenzia Riscossione con appello incidentale che evidenziava come la società ricorrente aveva già ricevuto piena conoscenza della pretesa tributaria tramite l'atto di responsabilità (contenente i ruoli e tempestivamente impugnato).
Nelle more del giudizio veniva prodotta documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art.1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo intercorso tra le parti impone una dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 della legge sul processo tributario.
L'accordo è esteso anche alle spese di lite che vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. SPESE COMPENSATE.
Bologna, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
OS IM, EL
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 480/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 351/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAVENNA sez.
2 e pubblicata il 05/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320219001255345000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda nasce da una intimazione di pagamento (n. 09320219001255345000) notificata il 03/11/2021 da Agenzia delle Entrate – Riscossione alla società Resistente_1.r.l., per un importo di circa
€ 645.000. Tale intimazione si fondava su un atto di accertamento di responsabilità solidale (n.
THQ031G00131/2021) emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 4, D.Lgs. 472/1997, in relazione a debiti tributari (IVA 2013-2016) della società Società_1 in liquidazione (già Resistente_1 s.r.l.), derivanti da una complessa operazione di conferimento d'azienda ritenuta in frode ai crediti fiscali.
La società Resistente_1 s.r.l. impugnava l'intimazione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna, eccependo una serie di violazioni formali (Nullità per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo pendente il giudizio sull'atto di responsabilità; Omessa notifica delle cartelle di pagamento alla società ricorrente;
Omissione delle modalità di ricorso nell'intimazione).
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, a seguito di chiamata in causa,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna insistendo entrambe per il rigetto del ricorso.
La Corte ravennate accoglieva il ricorso (sentenza n. 351/02/2022 del 19/09/2022), ritenendo nulla l'intimazione per omessa iscrizione a ruolo e mancata notifica della cartella al cessionario assumendo che la mancata notifica della stessa costituisce vizio procedimentale atteso che tale adempimento è necessario per portare a conoscenza al contribuente della pretesa tributaria.
L'Agenzia presentava quindi appello assumendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 14 D.Lgs. 472/1997 e artt. 25 e 50 DPR 602/1973.In particolare rilevava come, ex art. art. 25 DPR 602/1973, la cartella deve essere notificata alternativamente al debitore principale o al coobbligato e che, nel caso di specie, le cartelle erano state regolarmente notificate al debitore originario
(EM s.r.l.) mentre la società cessionaria era già pienamente a conoscenza della pretesa tramite l'atto di responsabilità, autonomamente impugnato e confermato con sentenza n. 344/2022. Peraltro, in caso di frode,
la responsabilità del cessionario è diretta e illimitata, senza beneficio di preventiva escussione.
Si costituiva inoltre L'Agenzia Riscossione con appello incidentale che evidenziava come la società ricorrente aveva già ricevuto piena conoscenza della pretesa tributaria tramite l'atto di responsabilità (contenente i ruoli e tempestivamente impugnato).
Nelle more del giudizio veniva prodotta documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art.1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo intercorso tra le parti impone una dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 della legge sul processo tributario.
L'accordo è esteso anche alle spese di lite che vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. SPESE COMPENSATE.
Bologna, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)