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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 118 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
in via Oristano n.70;
e
, C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Lanusei nella via Roma n.87, presso lo studio e la persona dell'Avv. Maurizio Mereu che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni precisate come sotto nelle note di udienza del 28 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tertenia il 15.12.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.10, parte II, Serie A, anno 2012 (estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione sono nati (il 4.04.2010) e (il 10.07.2012). Persona_1 Per_2 In seguito a ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dalla sig.ra dal sig. Pt_1
all'udienza presidenziale, gli stessi stabilivano le condizioni del seguente tenore: CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. e restano affidate in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. e resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la Persona_1 Per_2
madre. Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico: un fine settimana alternato dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 21.00 ed un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola alle 21.00;
b) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo: un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alle 15.00 fino alla domenica sera alle 22.00 e due pomeriggi a settimana dalle 15.00 alle 22.00.
4. La casa coniugale sita in Tertenia, via Oristano, è assegnata con tutti gli arredi alla signora
[...]
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori. Parte_1
5. Il sig. contribuirà al mantenimento di e , CP_1 Persona_1 Per_2
a) versando a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di Aprile 2024; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di gennaio, anno 2025;
b) rimborsando a per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie Parte_1
previste come per legge, per e . Persona_1 Per_2
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative ai figli sono rispettose dei loro interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come sopra identificati, i quali Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio in Tertenia il 15.12.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.10, parte II, Serie A, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tertenia le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili