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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1449/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1449/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via SS. Martiri studio dell'avv. Maria Luisa Sola che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Teresa Saporito, in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 5 giugno CP_1
1980 nel Comune di Salerno e che dalla loro u ti due figli, Per_1
(28.07.1981) e (13.06.1986), e precisando che il Tribunale di Salern Per_2 sentenza n. 25 7 del 11.05.2017, aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. In data 12 giugno 2025, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia del resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Pt_1 come indicato in epigrafe, così provvede:
[...] ra la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia la cessazione ili del matrimonio celebrato in data 5 giugno 1980 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Parte_1
29.10.1952, C.F.: e to a Vietri sul Mare CodiceFiscale_1 CP_1
(SA) il 26.04.19 itto nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune d o n.22, Parte II, Serie A); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1449/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via SS. Martiri studio dell'avv. Maria Luisa Sola che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Teresa Saporito, in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 5 giugno CP_1
1980 nel Comune di Salerno e che dalla loro u ti due figli, Per_1
(28.07.1981) e (13.06.1986), e precisando che il Tribunale di Salern Per_2 sentenza n. 25 7 del 11.05.2017, aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. In data 12 giugno 2025, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia del resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Pt_1 come indicato in epigrafe, così provvede:
[...] ra la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia la cessazione ili del matrimonio celebrato in data 5 giugno 1980 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Parte_1
29.10.1952, C.F.: e to a Vietri sul Mare CodiceFiscale_1 CP_1
(SA) il 26.04.19 itto nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune d o n.22, Parte II, Serie A); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi