Ordinanza cautelare 20 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EN AR Nazionale del Vesuvio, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento (sconosciuto negli estremi) comunicato il 24.06.2025, con cui il Dirigente del 7° Settore ha annullato in autotutela l’autorizzazione unica ottenuta per silenzio-assenso dalla società ricorrente ai fini dell’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, intimando l’immediata sospensione dei lavori; b) del diniego del nullaosta dell’EN AR Nazionale del Vesuvio di cui alla nota prot. IPA UF94FP U-0002343 del 20.03.2025 (solo adesso conosciuta e divenuta lesiva); c) della nota dell’EN AR Nazionale del Vesuvio prot. IPA UF94FP U-0003359 del 18.4.2025 (solo adesso conosciuta e divenuta lesiva; d) del provvedimento del Dirigente del 7° Settore prot. part. n. 30220 del 21.05.2025, recante il diniego dell’autorizzazione paesaggistica (solo adesso divenuto lesivo); e) del parere negativo della Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_SABAP-NA-MET|06/05/2025-|00010321-P, acquisito al prot. comunale n. 26158 del 6.05.2025 (solo adesso divenuto lesivo); f) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco, dell’EN AR Nazionale del Vesuvio, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa LL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente, impugna, unitamente agli atti presupposti, l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90 e s.m.i., dell'Autorizzazione Unica formatasi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, per decorrenza dei termini e dichiarata in autocertificazione il 25.10.2024 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di Vodafone alla Via Pisani snc, contenente, altresì, il contestuale il divieto immediato di prosecuzione dell'attività edilizia intrapresa.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DELL’ART. 44, COMMI 9 E 10, DEL D.LGS. N. 259/03 – VIOLAZIONE DELL’ART. 14 – BIS, COMMA 2, LETT. C), DELLA LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ – INVALIDITÀ DERIVATA: A. la convocazione della conferenza di servizi è stata data dal Comune con la nota prot. n. 10147 del 9.08.2024 ed è stata regolarmente inviata anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, competente ad esprimere il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’impianto della società ricorrente, ricadente in un’area gravata dal relativo vincolo; nell’ambito della conferenza di servizi non è intervenuto alcun dissenso motivato da parte della stessa Soprintendenza; la conferenza di servizi non si è poi conclusa nel termine perentorio di 60 gg. dalla presentazione dell’istanza (avvenuta in data 5.07.2024), non essendo stata comunicata alcuna determinazione ultimativa; ai sensi dell’art. 44, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 259/03, sull’istanza unica presentata dalla società ricorrente, in data 3.09.2024, si è formato complessivamente il silenzio-assenso, con l’acquisizione del titolo unico, idoneo a sostituire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari, tra cui il parere favorevole della Soprintendenza e la susseguente autorizzazione paesaggistica. B. L’art. 44, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003 afferma che alla conferenza di servizi prevista a seguito della presentazione dell’istanza unica si applicano gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241/90, con il dimezzamento dei termini dagli stessi previsti, ad eccezione di quelli stabiliti dall’art. 14-quinquies; in base all’art. 14-bis, comma 2, lett. c, il termine entro cui deve esprimere il proprio parere un’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-ambientale è di 90 giorni, che, in virtù del dimezzamento, risultano 45 giorni; ne consegue che, nel caso di specie, essendo stata comunicata in data 9.08.2024 la convocazione della conferenza di servizi alla Soprintendenza speciale per il PNRR, la stessa avrebbe dovuto esprimere il proprio parere entro e non oltre il 22.09.2024, per cui, non avendolo fatto, ha espresso un assenso senza condizioni e, quindi, il suo parere è stato reso positivamente per silenzio-assenso; da quanto precede deriva l’illegittimità del provvedimento di autotutela impugnato, laddove si è basato sul parere negativo della Soprintendenza prot. MIC|MIC_SABAP-NA-MET|06/05/2025-|00010-321-P del 6.05.2025 (acquisito al prot. comunale n. 26158 del 6.05.2025), essendo lo stesso del tutto tardivo, per essere intervenuto dopo che già era stato reso in senso positivo, mediante silenzio-assenso; tanto consegue l’invalidità derivata del provvedimento comunale recante il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto fondato su tale parere negativo tardivo.
II) INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DELL’ART. 29 DEL D. L N. 77/2021 (CONVERTITO DALLA LEGGE N. 113/2021) – INVALIDITÀ DERIVATA: l’art. 29 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 113/2021 ed in vigore dal 25.02.2023) prevede, al primo comma, che “Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026” e, al secondo comma, che “la Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria”; allorquando l’istanza presentata riguarda un intervento finanziato con fondi del PNRR, l’atto conclusivo del subprocedimento di competenza della Soprintendenza deve essere adottato dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e non dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; di conseguenza, il parere negativo espresso, nell’ambito della conferenza di servizi, dalla Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_SABAP-NA-MET|06/05/2025-|00010-321-P (acquisito al prot. comunale n. 26158 del 6.05.2025) deve ritenersi illegittimo, atteso che era competente a pronunciarsi la Soprintendenza Speciale per il PNRR (a cui la convocazione della conferenza di servizi era stata regolarmente inviata); l’illegittimità del parere della Soprintendenz rende invalido in via derivata il provvedimento comunale prot. part. n. 30220 del 21.05.2025, recante il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto reso sulla sua scorta.
III) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, INCONGRUITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INVALIDITÀ DERIVATA: il parere negativo espresso dalla Soprintendenza è affetto da illogicità ed incongruità: l’impianto, una volta installato, non compromette il circostante contesto paesaggistico, privo di pregio, in comune zona rurale, già inciso dalla presenza di pali dell’illuminazione pubblica e dell’energia elettrica di analoghe dimensioni, rispetto ai quali sussiste disparità di trattamento, avendosi, nella specie, riguardo non all’identità tipologica dei manufatti, bensì all’identità dell’impatto paesaggistico prodotto; anche sotto tale profilo, dunque, il parere della Soprintendenza deve ritenersi illegittimo, con conseguente invalidità derivata del provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica che l’ha assunto a presupposto.
IV) ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ – INVALIDITÀ DERIVATA: la Soprintendenza, nel suo parere negativo, non ha indicato alcuna alternativa alla c.d. opzione zero (ossia all’ipotesi di non approvazione del progetto presentato), non avendo previsto alcuna diversa modalità realizzativa tale da assicurare la compatibilità paesaggistica; laddove vengono in rilievo, da un lato, l’interesse qualificato alla installazione delle infrastrutture di telecomunicazione e, dall’altro, gli elementi di pregio del territorio, per nessuno di tali interessi può, a priori , configurarsi una prevalenza assoluta, non essendo ammissibile che vi sia una sorta di interesse “tiranno” suscettibile di illimitata espansione; le Amministrazioni preposte, ai fini del contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, devono orientarsi non verso il divieto di installazione degli impianti ma verso la conformazione delle caratteristiche degli stessi; la caratteristica della visibilità, essendo ineliminabile, deve, poi, essere accettata quale condizione necessaria in relazione alla tecnologia attualmente disponibile per conseguire i benefici economici e sociali della copertura dell’intero territorio nazionale con le reti di comunicazione elettronica di ultima generazione; l’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 259/2003 (introdotto dal D.Lgs. n. 48 del 24.03.2024), di cui si deduce la violazione, ha previsto che “Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli enti stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione dai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo in tal caso garantire, comunque, una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto”; la necessità dell’indicazione di soluzioni alternative da parte della Soprintendenza, allorché intenda non approvare il progetto di un impianto di telefonia mobile con tecnologia 5G finanziato con fondi del PNRR, quale quello in esame, appare in linea con l’art. 4, comma 7 bis, del D. Lg. n. 60/2024 (per come convertito dalla legge n. 95/2024), secondo cui gli interventi per la realizzazione, nelle aree bianche, dei nuovi impianti di telefonia mobile ricompresi nel “Piano Italia 5G” può avvenire anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti comunali sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando, a dimostrazione della necessità che i predetti impianti si realizzino; alla conferenza di servizi prevista ai fini del rilascio del titolo unico necessario per la realizzazione degli impianti di comunicazioni elettroniche (nella specie indetta), si applicano, gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241/90 e l’art. 14-ter enuncia il principio del c.d. dissenso costruttivo, in base al quale ciascun ente che partecipa alla conferenza di servizi deve esprimere il proprio parere “anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”; nel caso di specie, già convocata apposita conferenza di servizi, la Soprintendenza non poteva poi limitarsi a respingere il progetto presentato per la realizzazione dell’impianto, ma doveva proporre delle modifiche o soluzioni paesaggistiche atte a renderlo compatibile con il vincolo paesaggistico.
V) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ: il provvedimento di autotutela impugnato assume l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio silentemente formatosi, atteso che l’EN AR non avrebbe reso il suo nulla-osta, per non essere stato chiamato a partecipare alla conferenza di servizi, in quanto la società ricorrente avrebbe fornito al Comune una falsa rappresentazione, non avendo indicato negli elaborati progettuali allegati all’istanza che l’area di intervento ricadeva all’interno del perimetro del AR. Di contro, il Comune, una volta ricevuta l’istanza e verificata, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 259/03, la necessità di convocare la conferenza di servizi, aveva l’onere ineludibile di individuare gli enti a cui estendere la partecipazione, avendo piena contezza, in base alla documentazione ed alle cartografie in suo possesso, di tutti i vincoli esistenti sull’area di intervento, con conseguente necessità di invitare l’EN AR a partecipare alla conferenza di servizi, indipendentemente dall’indicazione del relativo vincolo nella progettazione allegata all’istanza.
VI) VIOLAZIONE DELL’ART. 44, COMMI 9 E 10, DEL D.LGS. N. 259/03 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ: sostiene l’Amministrazione comunale resistente che il silenzio-assenso non si sarebbe formato sull’istanza della società ricorrente, non essendo stato reso, nell’ambito della conferenza di servizi, il nullaosta dell’EN AR; contrariamente, sensi dell’art. 44, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza unica presentata per la realizzazione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche si forma il silenzio-assenso se, nei sessanta giorni successivi alla presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento espresso di rigetto, o un parere negativo dell’ARPA, o un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale o dei beni culturali, o una determinazione decisoria della conferenza di servizi, potendo l’Amministrazione, a fronte di ciò, azionare solo il potere di annullamento in autotutela; la conferenza di servizi, convocata con la nota prot. n. 10147 del 9.08.2024, non si è poi conclusa nel termine perentorio di 60 gg. dalla presentazione dell’istanza (avvenuta in data 5.07.2024) non essendo stata comunicata alcuna determinazione ultimativa; ai sensi dell’art. 44, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza unica presentata dalla società ricorrente, in data 3.09.2024, si è formato complessivamente il silenzio-assenso, con l’acquisizione del titolo unico; il Comune ha contraddittoriamente adottato il provvedimento di autotutela impugnato, in ragione della mancata partecipazione alla conferenza di servizi dell’EN AR; in tal modo il Comune ha ritenuto che si fosse, comunque, formato il silenzio-assenso sull’istanza della società ricorrente, sì da richiederne l’annullamento in autotutela.
VII) FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38 DELLE N.T.A. DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ – INVALIDITÀ DERIVATA: il provvedimento di autotutela censurato è stato adottato anche sulla scorta del diniego del nullaosta dell’EN AR, di cui alla con la nota prot. IPA UF94FP U-0002343 del 20.03.2025, espresso in quanto l’installazione dell’impianto di telefonia mobile della società ricorrente “non è consentita all’interno del territorio del AR Nazionale del Vesuvio, in forza dell’art. 38 delle NTA del Piano del AR”; la norma non esclude tout court la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile all’interno del perimetro del AR, ma richiede, ai fini dell’installazione, l’indispensabilità e l’impossibilità di una diversa localizzazione per le esigenze del servizio, oppure, quale ulteriore ipotesi derogatoria, le necessità dell’EN AR, dell’Osservatorio Vesuviano, della Protezione Civile, delle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza; la necessità della realizzazione dell’impianto per esigenze di servizio era in re ipsa : in base all’art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03, le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche sono ritenute opere di pubblica utilità equiparate alle opere di urbanizzazione primaria, per le quali è implicita la necessità della realizzazione; l’impianto da realizzare è deputato ad erogare il servizio di telefonia mobile con tecnologia 5G, laddove, allo stato attuale della legislazione, la copertura del territorio nazionale con il segnale 5G costituisce un obiettivo interesse pubblico di carattere prioritario dello Stato tanto che l’impianto in questione è stato inserito nell’elenco delle opere finanziate con i fondi del PNRR; era in re ipsa anche l’impossibilità di una localizzazione alternativa dell’impianto: l’impianto in questione deve coprire con il servizio 5G degli specifici “pixel”, ossia delle aree ben individuate, per cui, per realizzare tale obiettivo, la sua localizzazione non poteva essere diversa da quella in concreto prescelta; i “pixel” indicano le cc.dd. zone bianche del territorio nazionale prive della copertura del servizio 5G e sono indicati (con dei quadratini colorati) in una mappa appositamente predisposta a livello ministeriale, per cui la società ricorrente doveva necessariamente localizzare l’impianto nel sito prescelto, in modo da coprire gli specifici “pixel” individuati nella mappa ministeriale.
VIII) FALSA APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE N.T.A. DEL PIANO PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INVALIDITÀ DERIVATA: il diniego del nullaosta dell’EN AR è stato adottato anche in ragione del contrasto l’impianto della società ricorrente con le prescrizioni delle N.T.A. del Piano del AR, in quanto “produce consumo di suolo e non garantisce un alto livello di permeabilità del suolo alle acque meteoriche”, “ altera la destinazione agricola del fondo, impermeabilizza in modo permanente un’ampia zona, altera il contesto di un tracciato storico di interesse territoriale”; le predette prescrizioni sono state erroneamente applicate: tali disposizioni disciplinano la comune attività edilizia all’interno del perimetro del AR, per cui non sono applicabili agli impianti di telefonia mobile, che non sono equiparabili: si tratta di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile quello degli edifici in cemento armato o muratura; il controllo esercitabile ai fini dell’installazione degli impianti di telefonia mobile, soggetti agli artt. 43 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003, va circoscritto, per quanto riguarda il profilo strettamente edilizio, al rispetto di eventuali norme contenute nei regolamenti edilizi o negli strumenti urbanistici che si riferiscono specificamente alle opere di urbanizzazione primaria; ritenere, come fatto dall’EN AR nel suo parere negativo, che l’impianto della società ricorrente determini un consumo ed un’impermeabilizzazione di suolo non consentiti porta necessariamente ad escludere la possibilità di realizzare qualsiasi impianto di telefonia mobile e, quindi, di erogare il relativo servizio in tutto il territorio del AR, atteso che qualsiasi impianto di telefonia mobile richiede indefettibilmente la realizzazione di un basamento di sostegno in cemento armato; il territorio interdetto all’installazione degli impianti sarebbe di dimensioni enormi, avendo il AR del Vesuvio un’estensione di ben 8482 ettari e comprendendo ben 13 Comuni (Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, S. Anastasia, S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma e S. Sebastiano al Vesuvio), in violazione del divieto generalizzato di installazione degli impianti per le comunicazioni elettroniche in determinate aree territoriali; l’impianto da realizzare, diversamente da quanto ritenuto dall’EN AR, non contrasta neppure con la natura agricola della zona in cui ricade, non determinandone alcuna alterazione; le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro opere accessorie sono compatibili con qualsiasi zona del territorio comunale, compresa quella agricola, in ragione della loro equiparazione a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria prevista dall’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003; parimenti, non vi è alcun tracciato storico di particolare interesse suscettibile di essere in concreto variato.
IX) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ: le stesse prescrizioni delle N.T.A. del Piano AR ritenute contrastanti con l’impianto da realizzare nel caso di specie sono state, invece, ritenute compatibili con la realizzazione di un altro impianto del tutto analogo, del pari di proprietà della INWIT s.p.a. e situato nel comune di Torre del Greco, tant’è che il nullaosta, seppur con prescrizioni, per quell’impianto, è stato rilasciato in data 3.05.2024.
III. Si sono costituiti il Comune di Torre del Greco, l’EN AR Nazionale del Vesuvio, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 29.01.2026, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso va respinto.
V.1. Assume rilievo dirimente l‘infondatezza del primo, quinto e sesto motivo di ricorso nella parte in cui si deduce la formazione del silenzio assenso e l’irrilevanza del mancato invito dell’EN AR Nazionale del Vesuvio alla conferenza di servizi indetta con nota del 9.08.2024.
V.1.1. Orbene, emerge dagli atti di causa, quale dato incontestato, che il competente EN AR non è stato convocato in sede di indizione della conferenza semplificata asincrona, ciò che sarebbe stato invece necessario ricadendo l'area nel AR dei Comuni Vesuviani ed essendo l'intero Comune assoggettato a vincolo.
Non può quindi ritenersi decorso il termine di cui al predetto comma 10, utile ai fini della formazione dell'assenso tacito.
In argomento, la Sezione ha di recente affermato: "ritiene il Collegio che lo specifico meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio unico previsto dall'art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. (secondo cui "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali") - che costituisce una norma speciale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - presuppone che le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento ed interessate dalla installazione (in particolare, nella specie, quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale), siano regolarmente invitate alla conferenza di servizi che l'A.C. procedente è tenuta ad indire ai sensi dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 259/2003, non essendo sufficiente, a tal fine, nemmeno la asserita trasmissione alle stesse (che pure vanno notiziate direttamente dal soggetto richiedente l'autorizzazione, come previsto dal comma 5 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, in base al quale "Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento") dell'istanza di autorizzazione”, nel caso specifico, peraltro assente (T.A.R. Campania, sez. VII, 16.06.2025, n. 4519, 1.07.2024, n. 4178 e n. 3233/2024). In ragione della mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, risulta, nella specie, frustrata proprio la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297)
V.1.2. Quanto alla necessità dell’acquisizione del nulla osta dell’EN AR (nel caso all’esame, tardivamente negato), si osserva quanto segue.
- “ai sensi dell'art. 13 legge 394 del 1991, la realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sempre sottoposta al preventivo nulla osta del AR. Ed invero, il vaglio dell'EN AR sugli interventi modificativi del territorio concretizza la tutela dell'area protetta del AR Nazionale del Vesuvio e, tramite l'esame di compatibilità dell'opera con il vincolo "naturalistico ambientale", costituisce presupposto necessario e vincolante di ogni provvedimento abilitativo di natura edilizia. Nella specie, "Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento". Tale tutela è, in particolare, dettata dalla predetta legge n. 394/1991, che ha istituito il "AR Nazionale del Vesuvio" (art. 34), e dal successivo DPR 05/06/1995, che ha definito la perimetrazione del AR Nazionale, istituito l'EN di gestione ed introdotto norme più dettagliate e confacenti alle esigenze del territorio vesuviano”. “I poteri dell'EN AR sono, in definitiva, preposti alla tutela di un interesse specifico volto a preservare l'ambiente all'interno di una zona di particolare valore naturalistico come il AR. A tale interesse, peraltro, l'ordinamento conferisce un particolare spessore, anche di rilievo costituzionale (art. 9 Cost.). Ciò posto, "l'oggetto di valutazione propria del nulla osta... è costituito, oltre che dall'impatto dell'opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dalla normativa del AR" (Cons. di St., sez. VI, 7 novembre 2012, n. 5630, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 16 novembre 2017 n. 5414). Ciò rende del tutto coerente l'attribuzione all'EN AR di poteri speciali, anche inerenti ad interventi di tipo edilizio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19/04/2022, n. 2681).
Peraltro, la giurisprudenza prevalente, condivisa da questo Tribunale, ha già chiarito "che "il favor assicurato, soprattutto dagli artt. 86 ss. del d. lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico ambientale" (sentenza n. 723 del 2014" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13/03/2023, n. 1628) e, successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 2018, ha affermato la possibilità di introdurre con il piano paesaggistico territoriale (anche) divieti assoluti di intervento con riferimento a determinate aree, in funzione della tutela dell'interesse primario alla conservazione del paesaggio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13/03/2023, n. 1628).
Tanto premesso, come dichiarato, con nota prot. IPA UF94FP U-0003359 del 18/04/2025 dallo stesso l'EN AR Nazionale del Vesuvio, “Il Nulla Osta ex art. 13 della L. 394/91 è quindi un atto preventivo al rilascio delle autorizzazioni degli uffici comunali competenti per territorio dal punto di vista urbanistico-edilizio; in assenza del nulla osta non è possibile il perfezionamento del titolo abilitativo; per sua natura (verifica preventiva) il Nulla Osta non può essere rilasciato postumo”.
“Nel caso in esame, l'EN AR non è stato coinvolto nel procedimento autorizzativo dell'intervento in parola, né per il tramite dell'Amministrazione comunale competente, né tramite una richiesta diretta della Società INWIT S.p.A., (che in altri casi simili ha invece provveduto ad inviare autonomamente la pratica alla scrivente amministrazione), pertanto lo stesso non è stato messo nelle condizioni di avviare l'istruttoria e rilasciare proprio Nulla Osta ex art. 13 della L. 394/91; tale circostanza esclude che lo stesso si possa ritenere rilasciato per decorrenza dei termini utili alla formazione del cd "silenzio assenso”” (cfr. diniego nulla osta EN AR- prot. int. N. 0002343 del 20.03.2025).
Ed invero, secondo quanto emerge dal provvedimento in autotutela gravato, “negli elaborati tecnici, redatti dal progettista incaricato Ing. Francesco Permei, allegati all' I1537NA_ISTANZA UNICA prot. REP_PROV NA/NA-SUPRO 85821/05-07-2024 non è stato dichiarato che l'area oggetto d'intervento rientra nella perimetrazione del Piano AR Nazionale del Vesuvio, in particolare nella zona "C - Area di protezione" sottozona "C2 — paesaggio agrario del Vesuvio meridionale e orientale", così come confermato dall'EN AR Nazionale del Vesuvio nelle note del 20/03/2025 e del 18/04/2025; pertanto, in sede di Conferenza di servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90 indetta in data 09/08/2024, non è stato invitato l'EN AR Nazionale del Vesuvio per l'espressione del parere di competenza, in quanto l'Amministrazione comunale è stata indotta in errore dalla falsa rappresentazione dei fatti relativi ai vincoli presenti sull'area oggetto di intervento, non tenendo conto che l'area ricade nella perimetrazione del AR Nazionale del Vesuvio” (cfr. provvedimento comunicato il 24.06.2025, di annullamento in autotutela, dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/03).
V.1.3. Ne consegue allora che non può dirsi formato alcun silenzio assenso su cui abbia inciso il provvedimento di autotutela, qui gravato, perché alla conferenza di servizi non ha partecipato, perché non invitata, una Amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistica ovverosia l'EN AR. Tale carenza partecipativa non può essere dequotata a mera violazione di norma procedimentale perché, nella materia in questione, l'assenza nella conferenza di servizi di una Amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistica ha, secondo il portato interpretativo dell'art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003, sopra richiamato, il rilievo ostativo della formazione del silenzio assenso. Nella specie, un’Amministrazione che avrebbe dovuto pronunciarsi e che è addirittura titolare di un potere di veto non è stata messa in condizione di pronunciarsi. Infondata, dunque, è altresì la tesi per cui il mancato invito di tali Amministrazioni corrisponderebbe a mera illegittimità di un silenzio assenso comunque formatosi, essendo incompatibile con la ratio dell'art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003.
L’adozione di un provvedimento di autotutela dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003 formatasi per decorrenza dei termini, si giustifica, tuttavia, in ragione della dichiarata autocertificazione prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0135322/25.10.2024 della società ricorrente, che di per sé comunque legittimerebbe la realizzazione dell’intervento, tanto da essersi contestualmente ingiunto, con tale provvedimento, anche il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia intrapresa.
Per inciso, l’Amministrazione procedente, “appena ravvedutasi dell'errore non imputabile ad essa, ha proceduto immediatamente a coinvolgere le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale trasmettendo tutta la documentazione depositata, per l'acquisizione dei pareri di competenza; con nota prot. IPA UF94FP U-0002343 del 20/03/2025 l'EN AR Nazionale del Vesuvio ha dichiarato che l'infrastruttura in oggetto «non è consentita all'interno del territorio del AR nazionale del Vesuvio, in forza dell'articolo 38 delle NTA del Piano del AR, ed inoltre produce consumo di suolo e non garantisce un alto livello di permeabilità del suolo alle acque meteoriche; non è compatibile con le prescrizioni del Piano del AR in quanto altera la destinazione agricola del fondo, impermeabilizza in modo permanente una ampia zona di esso, altera il contesto di un tracciato storico di interesse territoriale» e che pertanto è stata accertata l'incompatibilità dell'opera in progetto con le previsioni del Piano del AR Nazionale del Vesuvio”.
Peraltro, “con nota acquisita al prot. n. 26158 del 06/05/2025, la Soprintendenza ABAP di Napoli, ha espresso parere negativo per l'intervento di realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di Vodafone alla Via Pisani snc, in quanto «la proposta progettuale prevede una trasformazione del territorio e contrasta con i valori paesaggistici del sito” (cfr. provvedimento comunicato il 24.6.2025, di annullamento in autotutela, dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D.Lgs. 259/03 formatasi per decorrenza dei termini e dichiarata in autocertificazione prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0135322/25-10-2024). A tal proposito, non può non osservarsi, incidentalmente, “che, ferma la prevalenza della competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR all'adozione del provvedimento finale, alle locali Sovrintendenze è comunque riconosciuta una competenza sul piano istruttorio, in ragione del previsto apporto procedimentale che dalle stesse può essere fornito, in quanto all'evidenza aventi una profonda conoscenza del territorio e dei valori ambientali protetti. A tanto si aggiunge, nella specie, la competenza concorrente dell'EN AR, quale ente di diritto pubblico precipuamente preposto alla tutela ambientale e paesaggistica e istituito per tutelare la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio geologico di una determinata area naturale protetta, alle dipendenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 18/02/2026, n. 1179).
V.1.4. Sussistono, quindi, nella specie, quanto al legittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio, quelle “prevalenti ragioni di pubblico interesse generale che si individuano nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle proprie caratteristiche fisiche, geologiche, biologiche e storiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale ai sensi della L. 394/1991, altresì sussistono ragioni di pubblico interesse dato che lo stesso è volto alla tutela, nonché alla salvaguardia e al rispetto del corretto ed ordinato sviluppo urbanistico del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo, che rientra, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001, della L.R. 16/2004 e delle altre norme di Settore, tra i compiti istituzionali demandanti all'EN territoriale comunale” (cfr. provvedimento di annullamento gravato).
VI. Dunque, costituendo le plurime argomentazioni ostative sin qui esaminate e ritenute legittime, ragioni di per sé idonee a reggere il provvedimento di annullamento in autotutela gravato, in quanto atto plurimotivato, il ricorso va respinto, potendo ritenersi assorbite le ulteriori censure non esaminate.
VI. Le spese di lite cedono a carico della ricorrente soccombente in favore del Comune di Torre del Greco e dell’EN AR, nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del Comune resistente e dell’EN AR, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00) - € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno -, oltre I.V.A. e C.P.A.. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR AD, Presidente
LL RI, Consigliere, Estensore
NA AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL RI | AR UR AD |
IL SEGRETARIO