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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 502/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenuta nella data del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Trav. Santa Ruba, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Davide Tarsitano (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: APE sociale. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Sirene Group di Grande Francesco, fino al 31.10.2023, data in cui veniva licenziato;
II) di aver presentato, il 20.11.2023 domanda per ottenere la disoccupazione SP (prot. n. 2202201120230168674) che veniva accolta, il 15.12.2023 dall'Ente di previdenza per 46 giorni, con decorrenza dal 21.11.2023; III) che, a causa di un ricalcolo della prestazione, la stessa veniva sbloccata il 30.10.2024; IV) che il 30.1.2024 inoltrava domanda per ottenere l'APE sociale, perché in possesso dei requisiti richiesti, ossia: 63 anni di età, anzianità contributiva di almeno 30 anni, nessuna titolarità di pensione diretta e cessazione dell'attività lavorativa;
V) che, tale domanda, tuttavia, veniva respinta il 9.5.2024, con la motivazione “per poter accedere all'indennità ape sociale è necessario aver fruito e terminato la prestazione di disoccupazione/naspi”; VI) che avrebbe avuto diritto all'ape, in quanto la tardiva liquidazione della SP non era a lui imputabile;
VII)
1 che il 26.11.2024 presentava una nuova domanda di riconoscimento dell'APE sociale che veniva accolta, con decorrenza dal 1.12.2024; VIII) che, pertanto, avrebbe diritto ai ratei, di importo pari a 14.377,80€) non riconosciuti da febbraio 2024 a novembre 2024, perché spettanti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della APE sociale con decorrenza dal 01.02.2024 e per l'effetto condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e non riscossi della CP_1 prestazione previdenziale a far data dal febbraio 2024 sino al novembre 2024, ammontanti, come indicato in narrativa, a complessivi €.14.377,80 o, alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge dalla scadenza delle singole mensilità e sino al soddisfo;
2) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art.93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso;
3) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere la corresponsione dell'importo pari a 14.377,80€, asseritamente spettanti a titolo di ratei della prestazione APE sociale non riconosciuta per il periodo da febbraio 2024 a novembre 2024, nonostante fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. Secondo quanto disciplinato dall'art- 1, commi da 179 a 186 della legge di bilancio 2017 e s.m.i. l'APE sociale è un'indennità, a carico dello Stato, erogata dall'Ente previdenziale ai lavoratori che: a) si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15.7.1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 5.2.1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge n. 234/2021. Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso: almeno 63 anni e 5 mesi di età; almeno 30 anni di
2 anzianità contributiva, per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (ovvero almeno 32 anni per le categorie di gravosi sopra richiamate). Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
non essere titolari di alcune pensione diretta.
4. Nel caso di specie, è emerso che l'Ente previdenziale abbia rigettato, il 9.5.2024, la prima domanda avanzata dal ricorrente il 30.1.2024, perché “per accedere all'indennità ape sociale è necessario aver fruito e terminato la prestazione di disoccupazione/naspi”, condizione, questa, espressamente prevista dalla normativa sopra richiamata.
5. Alla data del 30.1.2024, infatti, il ricorrente risultava ancora percettore dell'indennità di disoccupazione, incumulabile, con l'indennità di cui all'art. 1 della Legge di Bilancio 2017.
6. Dalla documentazione versata in atti dal medesimo ricorrente (all. 7 del ricorso) emerge come il 30.10.2024 , con l'evento “invio informazioni integrative alla domanda” richiedeva il Pt_1 ricalcolo e lo sblocco della SP, senza tuttavia, provare da cosa sia dipeso il blocco della prestazione medesima.
6.1. Dall'allegato 2 della memoria di costituzione si evince come, il 27/11/2024 rappresenti la data di valuta dell'indennità di disoccupazione per 48 giorni.
7. Poiché non vi sono elementi da cui desumere che eventuali blocchi dei sistemi previdenziali o errori di calcolo siano, in via esclusiva, imputabili all'Ente di previdenza, occorre sottolineare che alla data del 30.1.2024 il ricorrente risultava ancora beneficiario dell'indennità di disoccupazione, provocando l'esclusione, per incompatibilità, dall'accesso all'APE richiesta.
8. Pertanto, il ricorrente non ha diritto ad ottenere i ratei della prestazione richiesta, per il periodo intercorrente fra febbraio 2024 e novembre 2024, perché in concreto non spettanti.
9. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 9/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenuta nella data del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Trav. Santa Ruba, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Davide Tarsitano (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: APE sociale. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Sirene Group di Grande Francesco, fino al 31.10.2023, data in cui veniva licenziato;
II) di aver presentato, il 20.11.2023 domanda per ottenere la disoccupazione SP (prot. n. 2202201120230168674) che veniva accolta, il 15.12.2023 dall'Ente di previdenza per 46 giorni, con decorrenza dal 21.11.2023; III) che, a causa di un ricalcolo della prestazione, la stessa veniva sbloccata il 30.10.2024; IV) che il 30.1.2024 inoltrava domanda per ottenere l'APE sociale, perché in possesso dei requisiti richiesti, ossia: 63 anni di età, anzianità contributiva di almeno 30 anni, nessuna titolarità di pensione diretta e cessazione dell'attività lavorativa;
V) che, tale domanda, tuttavia, veniva respinta il 9.5.2024, con la motivazione “per poter accedere all'indennità ape sociale è necessario aver fruito e terminato la prestazione di disoccupazione/naspi”; VI) che avrebbe avuto diritto all'ape, in quanto la tardiva liquidazione della SP non era a lui imputabile;
VII)
1 che il 26.11.2024 presentava una nuova domanda di riconoscimento dell'APE sociale che veniva accolta, con decorrenza dal 1.12.2024; VIII) che, pertanto, avrebbe diritto ai ratei, di importo pari a 14.377,80€) non riconosciuti da febbraio 2024 a novembre 2024, perché spettanti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della APE sociale con decorrenza dal 01.02.2024 e per l'effetto condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e non riscossi della CP_1 prestazione previdenziale a far data dal febbraio 2024 sino al novembre 2024, ammontanti, come indicato in narrativa, a complessivi €.14.377,80 o, alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge dalla scadenza delle singole mensilità e sino al soddisfo;
2) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art.93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso;
3) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere la corresponsione dell'importo pari a 14.377,80€, asseritamente spettanti a titolo di ratei della prestazione APE sociale non riconosciuta per il periodo da febbraio 2024 a novembre 2024, nonostante fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. Secondo quanto disciplinato dall'art- 1, commi da 179 a 186 della legge di bilancio 2017 e s.m.i. l'APE sociale è un'indennità, a carico dello Stato, erogata dall'Ente previdenziale ai lavoratori che: a) si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15.7.1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 5.2.1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge n. 234/2021. Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso: almeno 63 anni e 5 mesi di età; almeno 30 anni di
2 anzianità contributiva, per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (ovvero almeno 32 anni per le categorie di gravosi sopra richiamate). Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
non essere titolari di alcune pensione diretta.
4. Nel caso di specie, è emerso che l'Ente previdenziale abbia rigettato, il 9.5.2024, la prima domanda avanzata dal ricorrente il 30.1.2024, perché “per accedere all'indennità ape sociale è necessario aver fruito e terminato la prestazione di disoccupazione/naspi”, condizione, questa, espressamente prevista dalla normativa sopra richiamata.
5. Alla data del 30.1.2024, infatti, il ricorrente risultava ancora percettore dell'indennità di disoccupazione, incumulabile, con l'indennità di cui all'art. 1 della Legge di Bilancio 2017.
6. Dalla documentazione versata in atti dal medesimo ricorrente (all. 7 del ricorso) emerge come il 30.10.2024 , con l'evento “invio informazioni integrative alla domanda” richiedeva il Pt_1 ricalcolo e lo sblocco della SP, senza tuttavia, provare da cosa sia dipeso il blocco della prestazione medesima.
6.1. Dall'allegato 2 della memoria di costituzione si evince come, il 27/11/2024 rappresenti la data di valuta dell'indennità di disoccupazione per 48 giorni.
7. Poiché non vi sono elementi da cui desumere che eventuali blocchi dei sistemi previdenziali o errori di calcolo siano, in via esclusiva, imputabili all'Ente di previdenza, occorre sottolineare che alla data del 30.1.2024 il ricorrente risultava ancora beneficiario dell'indennità di disoccupazione, provocando l'esclusione, per incompatibilità, dall'accesso all'APE richiesta.
8. Pertanto, il ricorrente non ha diritto ad ottenere i ratei della prestazione richiesta, per il periodo intercorrente fra febbraio 2024 e novembre 2024, perché in concreto non spettanti.
9. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 9/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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