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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13996 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
con domicilio eletto in Roma, alla Via Federico Confalonieri n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. GIORDANO MASSIMO, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto introduttivo.
-attore/ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , , CP_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Proverbio, giusta delega rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto difensivo.
- convenuto/resistente–
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni come da ordinanza del 21 maggio 2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere accolta.
E' pacifico, infatti, in giurisprudenza che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (cfr. Cassazione Civile SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). Nel caso in esame, è provato per tabulas che la ha stipulato in data 24.1.20 con Parte_4 un contratto di somministrazione in esclusiva di caffè della durata di sessanta mesi, con cui si CP_1
è impegnato a ritirare dalla ricorrente la quantità minima mensile di caffè tostato Gran Caffè Santos
“Miscela Soave” di Kg. 36 al prezzo di € 22,418 al Kg, oltre all'IVA.
A fronte di tale impegno, la ricorrente avrebbe applicato alla controparte uno sconto incondizionato in fattura pari al 15% del prezzo pattuito per la suddetta Miscela Soave di caffè da 1 Kg. in grani, erogando, altresì, alla cliente la somma di € 7000,00, da restituirsi mediante venti effetti cambiari di € 350,00 ciascuno;
la s.r.l. concedeva, inoltre, in comodato d'uso alla s.r.l. n.1 macchina Parte_4 espresso 3 gruppi, n. 1 lavabicchieri e n. 1 macinadosatore.
Successivamente, la si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non provvedendo mai Controparte_1 al ritiro della quantità pattuita di caffè.
Pertanto la ricorrente, con lettera raccomandata del 7.12.20, Ha ritenuto risolto il contratto di somministrazione inter partes per inadempimento della , ai sensi dell'articolo 5 del Controparte_1 regolamento contrattuale, che prevedeva, in caso di interruzione del ritiro del caffè, l'obbligo per la parte inadempiente di acquistare i beni originariamente ricevuti in comodato al prezzo contrattualmente convenuto di € 10.550,00, oltre all'IVA in caso di consumo di caffè inferiore al 50% rispetto a quello pattuito e di pagare una somma a titolo di penale per il caffè concordato ma non acquistato, quantificata in €
12.347,83 corrispondente al 30% del prezzo di listino (€ 22,418 al chilogrammo - del caffè non ritirato, che risultava pari a kg 2.160 su 2160 contrattualmente convenuti - € 7.263,43 a titolo di 15% per sconto concesso = € 41.159,45 x 30% = 12.347,83).
Ebbene, avuto riguardo alle risultanze documentali (contratto di somministrazione, lettera di risoluzione contrattuale, invito alla negoziazione assistita) l'attrice ha, pertanto, assolto all'onere della prova su di lei gravante.
Per contro, parte resistente non ha fornito prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, né di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto, eccependo l'esistenza di una “condizione tacita inespressa” individuata nell' apertura del locale nel centro commerciale “Le
Terrazze”, apertura mai avvenuta.
Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, “in materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti.” (Cassazione civile sez. III,
13/10/2016, n.20620).
Nel caso in esame la mancata apertura dell'attività commerciale è imputabile alla volontà della società resistente.
Inoltre, considerato che dal contenuto dei contratti non vi sono elementi per evincere la sussistenza della dedotta condizione inespressa, parte resistente non ha dimostrato né l'esistenza né il contenuto della clausola attraverso circostanze oggettive. Ne consegue che la risulta debitrice della del complessivo importo Controparte_1 Parte_4 di € 25.219,43, di cui € 12.347,83 quale penale per il mancato ritiro del caffè ed € 12.871,60 a titolo di penale per i macchinari, oltre gli interessi di mora ex art, 1284 IV co. c.c. dalla domanda al saldo.
È documentalmente provato, inoltre, che le obbligazioni assunte dalla con il contratto de Parte_5 quo sono state garantite in solido da e , giusta l'art. 1 del regolamento Parte_2 Parte_3 contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. n.55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1 Parte_2 Parte_3
1. Accerta l'inadempimento della parte convenuta al contratto di somministrazione stipulato tra le società e e per l'effetto Parte_4 CP_1
2. condanna la , , in solido al pagamento in favore della CP_1 Parte_2 Parte_3 ricorrente dell'importo di euro 25.219,43 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. condanna la , al rimborso in favore della CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi ed €. 3.600,00 per compenso
[...] professionale oltre spese generai IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
con domicilio eletto in Roma, alla Via Federico Confalonieri n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. GIORDANO MASSIMO, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto introduttivo.
-attore/ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , , CP_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Proverbio, giusta delega rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto difensivo.
- convenuto/resistente–
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni come da ordinanza del 21 maggio 2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere accolta.
E' pacifico, infatti, in giurisprudenza che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (cfr. Cassazione Civile SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). Nel caso in esame, è provato per tabulas che la ha stipulato in data 24.1.20 con Parte_4 un contratto di somministrazione in esclusiva di caffè della durata di sessanta mesi, con cui si CP_1
è impegnato a ritirare dalla ricorrente la quantità minima mensile di caffè tostato Gran Caffè Santos
“Miscela Soave” di Kg. 36 al prezzo di € 22,418 al Kg, oltre all'IVA.
A fronte di tale impegno, la ricorrente avrebbe applicato alla controparte uno sconto incondizionato in fattura pari al 15% del prezzo pattuito per la suddetta Miscela Soave di caffè da 1 Kg. in grani, erogando, altresì, alla cliente la somma di € 7000,00, da restituirsi mediante venti effetti cambiari di € 350,00 ciascuno;
la s.r.l. concedeva, inoltre, in comodato d'uso alla s.r.l. n.1 macchina Parte_4 espresso 3 gruppi, n. 1 lavabicchieri e n. 1 macinadosatore.
Successivamente, la si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non provvedendo mai Controparte_1 al ritiro della quantità pattuita di caffè.
Pertanto la ricorrente, con lettera raccomandata del 7.12.20, Ha ritenuto risolto il contratto di somministrazione inter partes per inadempimento della , ai sensi dell'articolo 5 del Controparte_1 regolamento contrattuale, che prevedeva, in caso di interruzione del ritiro del caffè, l'obbligo per la parte inadempiente di acquistare i beni originariamente ricevuti in comodato al prezzo contrattualmente convenuto di € 10.550,00, oltre all'IVA in caso di consumo di caffè inferiore al 50% rispetto a quello pattuito e di pagare una somma a titolo di penale per il caffè concordato ma non acquistato, quantificata in €
12.347,83 corrispondente al 30% del prezzo di listino (€ 22,418 al chilogrammo - del caffè non ritirato, che risultava pari a kg 2.160 su 2160 contrattualmente convenuti - € 7.263,43 a titolo di 15% per sconto concesso = € 41.159,45 x 30% = 12.347,83).
Ebbene, avuto riguardo alle risultanze documentali (contratto di somministrazione, lettera di risoluzione contrattuale, invito alla negoziazione assistita) l'attrice ha, pertanto, assolto all'onere della prova su di lei gravante.
Per contro, parte resistente non ha fornito prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, né di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto, eccependo l'esistenza di una “condizione tacita inespressa” individuata nell' apertura del locale nel centro commerciale “Le
Terrazze”, apertura mai avvenuta.
Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, “in materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti.” (Cassazione civile sez. III,
13/10/2016, n.20620).
Nel caso in esame la mancata apertura dell'attività commerciale è imputabile alla volontà della società resistente.
Inoltre, considerato che dal contenuto dei contratti non vi sono elementi per evincere la sussistenza della dedotta condizione inespressa, parte resistente non ha dimostrato né l'esistenza né il contenuto della clausola attraverso circostanze oggettive. Ne consegue che la risulta debitrice della del complessivo importo Controparte_1 Parte_4 di € 25.219,43, di cui € 12.347,83 quale penale per il mancato ritiro del caffè ed € 12.871,60 a titolo di penale per i macchinari, oltre gli interessi di mora ex art, 1284 IV co. c.c. dalla domanda al saldo.
È documentalmente provato, inoltre, che le obbligazioni assunte dalla con il contratto de Parte_5 quo sono state garantite in solido da e , giusta l'art. 1 del regolamento Parte_2 Parte_3 contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. n.55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1 Parte_2 Parte_3
1. Accerta l'inadempimento della parte convenuta al contratto di somministrazione stipulato tra le società e e per l'effetto Parte_4 CP_1
2. condanna la , , in solido al pagamento in favore della CP_1 Parte_2 Parte_3 ricorrente dell'importo di euro 25.219,43 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. condanna la , al rimborso in favore della CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi ed €. 3.600,00 per compenso
[...] professionale oltre spese generai IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari