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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
IA ES TE, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2887/2024 R.G.
tra
avv. Francesco, rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Damiano De Ceglia Pt_1
(comunicazioni a e Email_1
Email_2
- Ricorrente-
e
Controparte_1
Resistente – contumace–
OGGETTO: “condanna al pagamento per competenze relative all'attività professionale svolta in materia
civile”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 2.10.2025):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 2.10.2025, in trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed art. 14, d. lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato in data
25.9.2024 all'ente resistente, non costituitosi, l'avv. Francesco Santoro deduceva che, con deliberazione della Giunta Comunale n.182, registro deliberazioni, del 13-15 ottobre 2009,
pubblicata all'Albo Pretorio in data 15 Ottobre 2009 al n. 992, avente ad Oggetto " Oneri di
Esproprio Zone P.E.E.P. "Chicoli e "Casalicchio"- Avvio Procedure di Recupero Somme da Soggetti
Assegnatari Inadempienti - Determinazioni", deliberava di 1) avviare le procedure idonee al recupero delle somme dovute dagli assegnatari degli immobili siti nella Zone 167 inadempienti;
2)
nominare legale di fiducia di questa Amministrazione l'Avv. Francesco Santoro, libero
1 professionista da Molfetta;
3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto professionista è
disciplinato dalle condizioni previste dalla convenzione di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.989/2005, che verrà sottoscritta dal Dirigente Settore Servizi di Supporto e dal professionista al fini della valida instaurazione del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del minimi tariffari..." (cfr. doc. n.1) di conferimento incarico professionale ex art. 2230 cc (cfr. doc. n.2);
l'Avv. Francesco Santoro portava a compimento il mandato conferito proponendo i relativi procedimenti monitori dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente per valore e territorio, ottenuti i quali richiedeva le copie conformi e notificava i decreti ingiuntivi agli assegnatari.
La maggior parte dei provvedimenti monitori veniva opposta con la conseguente instaurazione delle cause di merito tutte conclusesi positivamente per il mandante. Controparte_1
A fronte delle numerose controversie instaurate e conclusesi con esito positivo per le casse
Comunali, l' provvedeva con grande ritardo al pagamento degli onorari Controparte_2
professionali in favore del ricorrente, il quale aderiva, tuttavia, alle richieste di dilazione di pagamento inoltrategli.
Il ricorrente, con nota del 15.12.2022, inviata a mezzo pec in data 19.12.2022, invitava il CP_1
al pagamento degli onorari professionali ancora da saldare previa stipula di convenzione
[...]
di negoziazione assistita ex artt.
2-3 del D.L. n.132/2014 convertito in L. 162/2014 (cfr. doc. n.3);
l'invito non veniva riscontrato dal Comune debitore che, tuttavia, con Determinazione Dirigenziale
n.634, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di al n.1281 il 19.05.2023, disponeva di CP_1
liquidare e pagare in favore del ricorrente gli onorari professionali maturati e relativi a n. 6
posizioni tra quelle indicate nell'invito alla negoziazione assistita (cfr. doc.n.4).
Alla luce di quanto sopra descritto, a tutt'oggi risultano ancora inevase le richieste di pagamento,
per le causali più volte indicate, relative a n. 11 posizioni ivi elencate (tutte intraprese dinanzi al
Tribunale di Trani) e per le quali sono maturati gli onorari professionali richiesti in data 19.12.2022.
Precisava inoltre che, con la convenzione sopra citata, le parti convenivano che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e conclusione del giudizio con compensazione anche parziale,
all'avv. sarebbe stato riconosciuto l'onorario parametrato ai minimi tariffari dello Pt_1
scaglione di riferimento;
che la liquidazione nelle sentenze in cui l'avv. ha prestato la sua Pt_1
opera professionale si è attestata ben al di sotto de minimi tariffari e, nonostante l'accordo con il l'odierno ricorrente ha attestato le sue richieste a quanto statuito in sentenza, oltre alle CP_1
spese e competenze del monitorio, cui aggiungere gli interessi moratori, come anche quantificato
2 nell'invito alla negoziazione assistita in narrativa.
Quantificava dunque le competenze richieste in relazione alle diverse controversie in cui ha prestato la propria attività difensiva:
1) nella controversia tra il e per cui era emanato Controparte_1 Controparte_3
il d.i. n. 161/2010, poi opposto nel procedimento r.g. n. 95023938/2010. Per tali procedimenti, l'avv. quantificava le proprie competenze legali in euro 4.168,64 oltre Pt_1
interessi moratori pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
2) nella controversia tra il e per cui era emanato il d.i. n. Controparte_1 Controparte_4
158/2010, poi opposto nel procedimento r.g. n. 95023938/2010. Per tali procedimenti, l'avv.
quantificava le proprie competenze legali in euro 4.168,64 oltre interessi moratori Pt_1
pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
3) nella controversia tra il e MO MA e Controparte_1 Controparte_5
per cui era emanato il d.i. n. 155/2010, poi opposto nel procedimento r.g. Controparte_6
n. 95024044/2010. Per tali procedimenti, l'avv. quantificava le proprie competenze Pt_1
legali in euro 4.168,64 oltre interessi moratori pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
4) nella controversia tra il e e per cui Controparte_1 CP_7 Controparte_8
era emanato il d.i. n. 168/2010, poi opposto nel procedimento r.g. n. 95023877/2010. Per tali procedimenti, l'avv. quantificava le proprie competenze legali in euro 4.168,64 oltre Pt_1
interessi moratori pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
5) nella controversia tra il e per cui era CP_1 CP_1 Controparte_9
emanato il d.i. n. 162/2010, poi opposto nel procedimento r.g. n. 95024001/2010. Per tali procedimenti, l'avv. quantificava le proprie competenze legali in euro 4.168,64 oltre Pt_1
interessi moratori pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
6) nella controversia tra il e per cui era emanato il d.i. Controparte_1 Parte_2
n. 147/2010, poi opposto nel procedimento r.g. n. 95023889/2010. Per tali procedimenti,
l'avv. quantificava le proprie competenze legali in euro 4.168,64 oltre interessi Pt_1
moratori pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
7) nella controversia tra il e per cui era emanato il d.i. n. Controparte_1 Persona_1
140/2010, poi opposto nel procedimento r.g. n. 95023778/2010. Per tali procedimenti, l'avv.
quantificava le proprie competenze legali in euro 4.168,64 oltre interessi moratori Pt_1
3 pari ad euro 1.690,80, come da nota spese allegata all'atto di citazione;
8) nella controversia tra il e e per Controparte_1 Controparte_10 Controparte_11
cui era emanato il d.i. n. 142/2010, notificato e munito della formula esecutiva, cui seguiva la successiva fase esecutiva, per cui l'avv. quantificava le proprie competenze in Pt_1
euro 1.351,05 già inclusi accessori di legge, cui aggiungere gli interessi moratori;
9) nella controversia tra il e e per cui Controparte_1 CP_12 CP_13
era emanato il d.i. n. 145/2010, notificato e munito della formula esecutiva, cui seguiva la successiva fase esecutiva, per cui l'avv. quantificava le proprie competenze in euro Pt_1
1.736,17 già inclusi accessori di legge, cui aggiungere gli interessi moratori;
10) nella controversia tra il e per cui era emanato il d.i. Controparte_1 Controparte_14
n. 157/2010, notificato e munito della formula esecutiva, cui seguiva la successiva fase esecutiva, per cui l'avv. quantificava le proprie competenze in euro 1.364,87 già Pt_1
inclusi accessori di legge, cui aggiungere gli interessi moratori;
11) nella controversia tra il e per cui era emanato il d.i. CP_1 CP_1 Controparte_15
n. 167/2010, notificato e munito della formula esecutiva, cui seguiva la successiva fase esecutiva, per cui l'avv. quantificava le proprie competenze in euro 1.405,63 già Pt_1
inclusi accessori di legge, cui aggiungere gli interessi moratori.
Per tutti i procedimenti sopra elencati, concludeva chiedendo accogliere il ricorso e, per l'effetto,
condannare il al pagamento in favore dell'Avv. Francesco Santoro della Controparte_1
somma di € 34.149,55 (€ 28.632,77 al netto di R.d.A.), oltre gli interessi moratori maturati dal 31°
giorno successivo alla messa in mora di richiesta di pagamento, per le singole posizioni, sino al
31.12.2023 pari ad €13.207,78, oltre gli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi, al tasso previsto per legge medio tempore, a decorrere dal 01.01.2024 sino al completo soddisfo, a titolo di spese, diritti ed onorari dovuti per l'attività professionale espletata nei giudizi dettagliatamente indicati e descritti nella premessa che precede, come da documentazione che si allega in copia;
con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.
Nessuno si costituiva per il resistente, cui il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati.
All'udienza di prima comparizione del 20.3.2025, verificata la regolare notifica al resistente e
4 dichiarata la contumacia, si rinviava all'udienza del 2.10.2025 per riservare la causa in decisione ex
art. 281 terdecies c.p.c. ed a quell'udienza, in trattazione scritta, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
La domanda proposta dall'avv. Francesco Santoro è fondata.
L'avv. chiedeva liquidare il proprio compenso in relazione all'attività professionale Pt_1
prestata in undici procedimenti in cui proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per il CP_1
che poi rappresentava in giudizio quale parte convenuta/opposta a fronte della
[...]
proposizione dell'opposizione del soggetto ingiunto.
Per tali procedimenti, l'avv. allegava a prova dell'attività professionale svolta, ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo con relativo mandato alle liti (anche per l'eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo) e prova della notifica a mezzo pec del provvedimento monitorio.
In relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, l'avv. allegava Pt_1
soltanto la sentenza definitoria del relativo giudizio;
benchè, dunque, l'avv. non allegava Pt_1
alcuna documentazione relativa all'attività svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(in specie, dunque, comparsa di costituzione e risposta, eventuali memorie istruttorie e comparsa conclusionale), prova dell'attività svolta può essere dedotta nei limiti in cui sia ricavabile dalla sentenza definitoria dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tali sentenze, infatti, l'avv. è sempre indicato come procuratore costituito per il Pt_1 [...]
e, tuttavia, mancando documentazione relativa all'attività svolta, non sono rintracciabili CP_1
dalle sentenze in atti ulteriori informazioni sull'attività processuale svolta dall'avv. , sicchè Pt_1
per tutti i procedimenti, risultando dalla lettura delle sentenze che il si Controparte_1
costituiva a mezzo dell'avv. , può essere riconosciuto il compenso relativo all'attività di Pt_1
studio ed introduttive del giudizio.
In proposito, dispone l'art. 2712 c.c. che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime”; dispone l'art. 2719 c.c. che “le copie fotografiche di scritture
hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale
competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
5 Tanto, in difetto di qualsivoglia disconoscimento della parte resistente, rimasta contumace,
consente pertanto di riconoscere nel predetto documento idonea prova dell'effettivo svolgimento dell'opera professionale per cui chiede corrispettivo, in esecuzione di mandato conferito (da ricondurre all'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente alla presenza dell'assistito, non essendo il mandato soggetto a vincoli di forma – Cass., sent. 31.3.2021, n. 8863).
Pertanto, all'avv. devono essere riconosciute, in relazione alla controversia tra: Pt_1
1) e , per cui era emesso d.i. n. 161/2020 e Controparte_1 Controparte_3
successiva opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n. 95023938/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio (già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed euro 1.615,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 5.616,00
relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fase di studio ed introduttiva del giudizio), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge nonché
interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
2) , per cui era emesso d.i. n. 158/2010 e successiva Controparte_16
opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n. 95023938/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio
(già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed
euro 1.615,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 5.616,00 relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fase di studio ed introduttiva del giudizio),
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge nonché interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
3) e MO MA e , per cui Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
era emesso d.i. n. 155/2020 e successiva opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n.
95024044/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio (già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed euro 810,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 4.567,55 relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(fase di studio ed introduttiva del giudizio), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%
ed accessori di legge nonché interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
4) e per cui era emesso d.i. n. Controparte_16 CP_7 Controparte_8
6 168/2020 e successiva opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n. 95023877/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio (già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed euro 1.615,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 5.616,00 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fase di studio ed introduttiva del giudizio), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge nonché interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
5) , per cui era emesso d.i. n. 162/2010 Controparte_17
e successiva opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n. 95024001/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio (già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed euro 810,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 3.235,23
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fase di studio ed introduttiva del giudizio), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge nonché
interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
6) , per cui era emesso d.i. n. 147/2010 e successiva Controparte_18
opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n. 95023889/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio
(già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed
euro 1.615,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 6745,20 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fase di studio ed introduttiva del giudizio),
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge nonché interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
7) , per cui era emesso d.i. n. 140/2020 e successiva Controparte_19
opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al r.g. n. 95023778/2010, per cui deve essere corrisposta la somma di euro 781,97 per competenze liquidate nel procedimento monitorio
(già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese), ed
euro 1.615,00 per competenze relative al valore della controversia di euro 5.558,26 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fase di studio ed introduttiva del giudizio),
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge nonché interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
7 8) e , per cui era emesso d.i. n. Parte_3 Controparte_11
142/2010, notificato dall'avv. , cui seguiva la dichiarazione di esecutorietà e la Pt_1
successiva fase esecutiva con la notifica dell'opposizione a precetto. Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso di euro 1.351,00 (già incluso il rimborso forfettario del
12.5% ed accessori di legge come da nota spese);
9) e per cui era emesso d.i. n. Controparte_1 Controparte_20 CP_13
145/2010, notificato dall'avv. , cui seguiva la dichiarazione di esecutorietà e la Pt_1
successiva fase esecutiva con la notifica dell'opposizione a precetto. Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso di euro 1.763,17 (già incluso il rimborso forfettario del
12.5% ed accessori di legge come da nota spese);
10) e , per cui era emesso d.i. n. 157/2010, notificato Controparte_1 Controparte_14
dall'avv. , cui seguiva la dichiarazione di esecutorietà e la successiva fase esecutiva Pt_1
con la notifica dell'opposizione a precetto. Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso di euro 1.364,87 (già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese);
11) e , per cui era emesso d.i. n. 167/2010, notificato Controparte_1 Controparte_15
dall'avv. , cui seguiva la dichiarazione di esecutorietà e la successiva fase esecutiva Pt_1
con la notifica dell'opposizione a precetto. Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso di euro 1.115,80 (già incluso il rimborso forfettario del 12.5% ed accessori di legge come da nota spese).
Pertanto, all'avv. deve essere riconosciuta la somma di euro 20.763,63 per compensi Pt_1
relativi all'attività professionale prestata in favore del Comune di in relazione ai CP_1
procedimenti sopra indicati, cui aggiungere gli accessori ex lege ove già non calcolati come sopra specificato.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
Per tali ragioni, la domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta come in motivazione.
Le spese del presente procedimento, determinate in dispositivo nei valori medi dei parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche con riferimento al valore complessivo liquidato,
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
IA ES TE - definitivamente pronunciando ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2887/2024 del Ruolo Generale, nella dichiarata contumacia del resistente CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. accoglie la domanda proposta da avv. Francesco con ricorso depositato il 5.9.2024 e, Pt_1
per l'effetto, condanna il al pagamento in favore dell'avv. Francesco Controparte_1
Santoro della somma di euro 20.763,63 cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, IV e
AS come per legge come in motivazione, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo;
2. dichiara tenuto e condanna il al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
lite del presente giudizio in favore del ricorrente avv. Francesco Santoro che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 545,00 per spese ed euro 2.546,50 per competenze
(fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale,
quest'ultima ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, IV e AS come per legge.
Così deciso in Trani, 3.11.2025
Il Giudice
IA ES TE
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