Articolo 105 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 104Articolo 106
Versione
24 ottobre 1942
Art. 105. Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;

2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942