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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
AR EL ON Presidente
AN CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2025, vertente tra
(P.IVA Parte_1
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore; (C.F. Parte_2
); (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Scalise appellanti
e società a responsabilità limitata con unico socio, (codice fiscale e Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , REA RM-1497480), in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria
[...]
Parte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 20 novembre 2024.
Conclusioni della parte appellante, come da note depositate in data 12 dicembre 2025:
“Il sottoscritto difensore, quale procuratore degli appellanti, dato atto dell'intervenuto accordo transattivo sottoscritto dalle parti e ratificato dai rispettivi procuratori, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'appello, data ormai per transatta e definita la vertenza”.
Conclusioni della parte appellata, come da note depositate in data 17 dicembre 2025:
“DICHIARA di accettare la suddetta rinuncia e per l'effetto,
CHIEDE che venga disposta l'estinzione del presente procedimento R.G. n. 373/2025 avanti la Corte d'Appello di L'Aquila, senza pronuncia sulle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1313/2024, pubblicata in data 20 novembre 2024, il Tribunale di Pescara respingeva l'opposizione proposta dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di Parte_2 legale rappresentante della società, oltre che da al decreto Parte_3 ingiuntivo n. 1029/2023, con il quale il medesimo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in favore della e per essa quale mandataria Controparte_1 della somma di € 70.831,09, oltre Parte_4 interessi e spese della procedura monitoria.
2. Appello. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, chiedendone la riforma.
Si è costituita in giudizio la società appellata opponendosi all'accoglimento del proposto gravame.
3. Rinuncia agli atti del giudizio. Con atto depositato in data 12 dicembre 2025 la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello; con atto depositato in data 17 dicembre 2025 la società appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia,
pag. 2/3 a seguito della definizione transattiva della controversia, invocando l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
4. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 dicembre 2025
Cons. est.
AN CC
Presidente del collegio
AR EL ON
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
AR EL ON Presidente
AN CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2025, vertente tra
(P.IVA Parte_1
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore; (C.F. Parte_2
); (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Scalise appellanti
e società a responsabilità limitata con unico socio, (codice fiscale e Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , REA RM-1497480), in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria
[...]
Parte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 20 novembre 2024.
Conclusioni della parte appellante, come da note depositate in data 12 dicembre 2025:
“Il sottoscritto difensore, quale procuratore degli appellanti, dato atto dell'intervenuto accordo transattivo sottoscritto dalle parti e ratificato dai rispettivi procuratori, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'appello, data ormai per transatta e definita la vertenza”.
Conclusioni della parte appellata, come da note depositate in data 17 dicembre 2025:
“DICHIARA di accettare la suddetta rinuncia e per l'effetto,
CHIEDE che venga disposta l'estinzione del presente procedimento R.G. n. 373/2025 avanti la Corte d'Appello di L'Aquila, senza pronuncia sulle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1313/2024, pubblicata in data 20 novembre 2024, il Tribunale di Pescara respingeva l'opposizione proposta dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di Parte_2 legale rappresentante della società, oltre che da al decreto Parte_3 ingiuntivo n. 1029/2023, con il quale il medesimo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in favore della e per essa quale mandataria Controparte_1 della somma di € 70.831,09, oltre Parte_4 interessi e spese della procedura monitoria.
2. Appello. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, chiedendone la riforma.
Si è costituita in giudizio la società appellata opponendosi all'accoglimento del proposto gravame.
3. Rinuncia agli atti del giudizio. Con atto depositato in data 12 dicembre 2025 la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello; con atto depositato in data 17 dicembre 2025 la società appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia,
pag. 2/3 a seguito della definizione transattiva della controversia, invocando l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
4. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 dicembre 2025
Cons. est.
AN CC
Presidente del collegio
AR EL ON
pag. 3/3