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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15663/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. NI WA
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv.
LI CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Turrisi chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Violante si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.22 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15663 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in NI WA GULOTTA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
______________________ per ___________________ Via Nicolò Turrisi 38/A;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. LI
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(19/05/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
29/10/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Poliartrosi ad elevata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva in
[...]
soggetto sottoposto ad angioplastica per angina instabile ed in follow-up cardiologico negativo, edema cronico agli arti inferiori” e ha osservato che all'esame obiettivo “la stazione eretta da sola è
possibile ma richiede, se prolungata, appoggio al bastone […] i passaggi posturali intermedi sono lenti
e difficoltosi ma possibili con appoggio al bastone, la deambulazione è a piccoli passi, lenta, incerta ed
è possibile senza che una persona la accompagni, giovandosi dell'uso del bastone per appoggio”.
Ha pertanto, precisato che, ”tali aspetti clinici indicano che la perizianda ha difficoltà (che
viene superata dall'uso del bastone) non impossibilità permanente a deambulare da sola con
necessità dell'aiuto di un accompagnatore. Peraltro, i presidi che aiutano e rendono il soggetto idoneo
a camminare autonomamente (nel caso in esame il bastone) escludono il diritto alla indennità di
accompagnamento perché l'aggettivo “permanente” utilizzato dal Legislatore implica la presenza di
una situazione deambulatoria non modificabile in nessun momento e da nessun presidio”.
Relativamente alla capacità di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita il c.t.u. ha asserito che “ l'esame clinico ha evidenziato che la Sig.ra è vigile Parte_1
e collaborante, partecipa all'ambiente, comprende le domande e risponde a tono, eloquio regolare,
orientamento nel tempo e nello spazio regolare;
durante il colloquio non mostra deficit della memoria
recente e remota;
assenza di deficit cognitivi. Questi dati clinici (che trovano conferma nei certificati
sanitari agli atti e nella anamnesi) indicano che la perizianda ha condizioni cognitivo-mnesiche
adeguate che la rendono capace di svolgere da sola le attività quotidiane della vita”.
Il c.t.u. ha, dunque, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80).
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15663/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. NI WA
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv.
LI CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Turrisi chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Violante si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.22 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15663 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in NI WA GULOTTA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
______________________ per ___________________ Via Nicolò Turrisi 38/A;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. LI
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(19/05/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
29/10/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Poliartrosi ad elevata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva in
[...]
soggetto sottoposto ad angioplastica per angina instabile ed in follow-up cardiologico negativo, edema cronico agli arti inferiori” e ha osservato che all'esame obiettivo “la stazione eretta da sola è
possibile ma richiede, se prolungata, appoggio al bastone […] i passaggi posturali intermedi sono lenti
e difficoltosi ma possibili con appoggio al bastone, la deambulazione è a piccoli passi, lenta, incerta ed
è possibile senza che una persona la accompagni, giovandosi dell'uso del bastone per appoggio”.
Ha pertanto, precisato che, ”tali aspetti clinici indicano che la perizianda ha difficoltà (che
viene superata dall'uso del bastone) non impossibilità permanente a deambulare da sola con
necessità dell'aiuto di un accompagnatore. Peraltro, i presidi che aiutano e rendono il soggetto idoneo
a camminare autonomamente (nel caso in esame il bastone) escludono il diritto alla indennità di
accompagnamento perché l'aggettivo “permanente” utilizzato dal Legislatore implica la presenza di
una situazione deambulatoria non modificabile in nessun momento e da nessun presidio”.
Relativamente alla capacità di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita il c.t.u. ha asserito che “ l'esame clinico ha evidenziato che la Sig.ra è vigile Parte_1
e collaborante, partecipa all'ambiente, comprende le domande e risponde a tono, eloquio regolare,
orientamento nel tempo e nello spazio regolare;
durante il colloquio non mostra deficit della memoria
recente e remota;
assenza di deficit cognitivi. Questi dati clinici (che trovano conferma nei certificati
sanitari agli atti e nella anamnesi) indicano che la perizianda ha condizioni cognitivo-mnesiche
adeguate che la rendono capace di svolgere da sola le attività quotidiane della vita”.
Il c.t.u. ha, dunque, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80).
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)