Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 649/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 649/2023 V.G.
Promosso da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rossignoli e dall'Avv. Gianluca Ciliberti
APPELLANTE
Nei confronti di
(P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI ANCONA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata del
10/06/2023, pubblicata il 12/06/2023;
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione depositato il
24/09/2024: «Voglia l'Ill.mo Giudice, alla luce di quanto disposto nell'ordinanza
[...]
, accertare e dichiarare la contumacia del;
CP_1 Controparte_1 in via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, Giudice Wegher, avente numero di R.G.
2850/2022, pubblicata il 10.06.2023 e notificata in data 12.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo SInor Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis del ricorrente per discendenza diretta della SI.ra Per_1
o , , Libera cittadina italiana per nascita e per l'effetto
[...] Per_1 Per_2 ordinare al intimato e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del SI. Parte_2
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
[...] competenti” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: trattandosi di una causa documentale non vi sono istanze istruttorie da reiterare».
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
FATTI DI CAUSA
1.) Il Tribunale di Macerata, con ordinanza pubblicata il 08/11/2022 all'esito del procedimento civile R.G. n. 2429/2019, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui aveva Parte_1 chiesto l'accertamento e la declaratoria giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis, per discendenza diretta da cittadina italiana per nascita (“ , o “ , nata il [...] in [...]_3
Tolentino, deceduta in Buenos Aires il 07/08/1986) ai sensi dell'art. 1 L. n.
555/1912, come sostituita dalla L. n. 91/1992 e dalla Circolare del Ministero
n. 28.1 del 08/04/1991, in quanto «(…) detto ricorso consiste CP_1 quindi in una azione di stato – tale essendo la declaratoria dello status di cittadino italiano – cosicché, ai sensi del combinato disposto degli art. 50 bis n.
1 c.p.c. e n. 70 n. 3 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta dal
D.L. vo 149/2022, esso deve essere deciso con sentenza, in composizione collegiale e previo intervento del pubblico ministero (…) perciò, esso non poteva essere introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. bensì con atto di citazione».
2.) ha promosso appello avverso la Parte_1 suddetta pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo.
3.) In data 16/10/2023 la Procura Generale, intervenuta, ha chiesto il rigetto del gravame, considerando le doglianze esposte dall'appellante, ove ammissibili, comunque infondate, e ritenendo che il Tribunale abbia correttamente esaminato e vagliato i fatti, con corretta applicazione delle regole processuali.
4.) Preso atto delle conclusioni rassegnate dall'appellante, come in epigrafe trascritte, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del
[...]
cui l'atto di appello risulta ritualmente notificato. CP_1
II.) Con un unico motivo di gravame, parte appellante deduce la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), L. n. 91/1992 («Nuove norme sulla cittadinanza»), anche alla luce del D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”) e della L. n. 197/2022 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025») osservando che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, il giudizio di primo grado era stato correttamente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ben avrebbe potuto essere deciso nel merito dal tribunale in composizione monocratica richiamando al riguardo giurisprudenza di merito, con e senza la presenza del Pubblico Ministero, come ampiamente risultante della copiosa giurisprudenza di merito, tanto che il , CP_1 costituendosi in primo grado, non aveva avanzato alcuna eccezione sulla forma dell'atto introduttivo, né sulla ritualità o sulla competenza del Tribunale.
L'appellante sottolinea, inoltre, come la causa in oggetto, siccome introdotta con ricorso depositato il 24/11/2022, dovesse essere regolata dalle norme in materia di procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e ss.
c.p.c. (non già dal “rito semplificato di cognizione”, disciplinato dagli artt. 281- decies e ss. c.p.c. introdotto dalla “Riforma Cartabia”, portata dal D. Lgs. n.
149/2022, con effetto dal 01/03/2023). Rammenta, inoltre, che in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c. ha sostituito la precedente disciplina, vigente sino all'agosto del 2017, che prevedeva l'introduzione del relativo procedimento giurisdizionale con atto di citazione, e la definizione dello stesso con sentenza.
II.1.) Dagli atti di causa risulta che il giudizio di primo grado, finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata con ricorso depositato il 24/11/2022.
L'art. 19 bis del D. Lgs n. 150/2011, nel testo previgente ed applicabile alla fattispecie in esame, siccome modificato dall'art. 7 del D.l.
17.02.2017 n.13, conv. in L. 13.04.2017 n. 46, stabilisce che “ Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
La richiamata disposizione normativa ha, altresì, introdotto la competenza funzionale della Sezione specializzata per l'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE la cui violazione non è stata né eccepita, né rilevata in primo grado nei termini di cui al disposto dell'art. 38 c.p.c.
Quanto alla mancata partecipazione del P.M. al giudizio di primo grado occorre osservare che “La disciplina introdotta dal codice civile (art. 2907) e dal codice di procedura civile (art. 69), che concordemente limitano l'iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, delinea un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, che trova il suo completamento negli artt. 70-72 del codice di rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da quelle in cui è titolare di un mero potere d'intervento, includendo nella seconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la legittimazione all'impugnazione.
1.2.3. SInificativa, in proposito, è la circostanza che, proprio in tema di controversie di stato, la giurisprudenza di legittimità abbia più volte escluso la possibilità d'individuare nel carattere imperativo della disciplina applicabile il fondamento di un interesse tale da legittimare l'esercizio dell'azione da parte del Pubblico Ministero, affermando che l'iniziativa spetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello status, del rapporto o dell'atto dedotto in giudizio, e concludendo quindi che, in mancanza di una deroga esplicita, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 70, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (cfr. Cass n. 2515 del 1994
e Cass. n. 4201 del 1989, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass., SU, n. 12193 del 2019) ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del
02.02.2022).
Non avendo, dunque, il P.M. nelle azioni di stato alcun potere di iniziativa la sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., ed essendo l'intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d'ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c.
L'ordinanza impugnata va, quindi, riformata quanto alla pronuncia di inammissibilità attesa l'applicabilità alla fattispecie in esame del rito sommario di cognizione.
II.2) Nel merito la domanda risulta fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere, richiamando in proposito quanto affermato dalla
Suprema Corte che: “Essenzialmente la cittadinanza è una qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato. A essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale (uno status, come si suol dire). A questo riguardo l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la l. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865. Può osservarsi che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue
(per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche – per la contraddizione che non consente - una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero... La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione...La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio
(Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v.
Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-
21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente” ( Cass. S.U. Sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
L'appellante nell'introdurre il giudizio di primo grado ha prospettato, sulla base della documentazione prodotta, di “... essere italiano per discendenza per linea femminile da parte della – bis nonna - nata in [...],
SI.ra (nata nel Parte_3
Comune di Tolentino il 31/05/1910 (doc. 1) e deceduta in Buenos Aires in data
07/08/1986 (doc. 2). La SInora era figlia del SI. Persona_1 Per_4
(nato nel Comune di Tolentino il 25/04/1879 (doc. 3) e deceduto nella
[...] provincia di Buenos Aires in data 26/05/1955 (doc. 4)) e della SI.ra
, moglie del SI. (doc. 5). Con riferimento Persona_5 Persona_4 al nome della SI.ra o si rileva Persona_1 Persona_3 come nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita della stessa (doc. 6) si legge: “… , , , …”, così come nel certificato di non Per_1 Per_2 Per_3 naturalizzazione della stessa (doc. 7). Dal matrimonio tra i SIg.ri Per_1
e (doc. 8) nacque in Buenos Aires, in data
[...] Controparte_2
29/11/1943, il SI. – nonno del ricorrente – (doc. 9) che Persona_6 morì in data 27/06/2007 (doc. 10). Il SI. si sposò con la Persona_6
SI.ra (doc. 11) e nacque in Santiago del Estero, in Persona_7 data 10/04/1973, la SI.ra - madre del Persona_8 ricorrente - (doc. 12). La SI.ra ebbe un figlio con il Persona_8
SI. di nome - Persona_9 Parte_1 ricorrente - (nato in Argentina, a [...], in data [...]
(doc. 13).
Ha quindi documentato che la predetta non ha mai acquisito la cittadinanza argentina atteso che il certificato della Camera Nazionale Elettorale n.
10019/2020, rilasciato dal Poder Judicial de la Naciòn Càmera Nacional
Electoral, ( doc. 7) attesta che “nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale compaiono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per scelta maggiore dei 17 anni di età, e gli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età, non si incontra registrato fino alla data attuale la SI.ra RI o Per_1 [...]
, nata il [...] in [...] – Macerata, Tolentino. Persona_3
Deceduta”. In mancanza, dunque, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera nessun rilievo può essere attribuito al fatto di aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita ( Cass. S.U., Sentenza n.
25317 del 24/08/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12983 dell'11/05/2023).
La domanda va, pertanto, accolta.
II.3) La non opposizione del e le ragioni dallo stesso CP_1 prospettate in primo grado circa l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente, legittimano la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei Parte_4 confronti del avverso l'ordinanza del Tribunale Controparte_3 di Macerata datata 10.06.2023, resa nel procedimento n. 2850/2022 r.g. in riforma del provvedimento impugnato, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è cittadino italiano;
Parte_4 ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della persona dell'appellante provvedendo all'eventuale comunicazione all'autorità consolare competente;
dichiara le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio integralmente compensate fra le parti.
Ancona, così deciso il 19.03.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente Dott. Guido Federico