Sentenza 31 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 31/05/2023, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 01293/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2023, proposto da OL AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Vitale, Giovanni Tortorelli, Emiliano Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Vitale in ER, via Raffaele Conforti n. 17;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
per l'ottemperanza del decreto reso in data 24/5/2021 dalla Corte di Appello di ER, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Attilio Franco Orio, Consigliere designato, nel procedimento iscritto al n. 145/2021 V. G. Ruolo Generale (CA MA + altri c/ Ministero della Giustizia), avente ad oggetto equa riparazione ex L. 89/2001, depositato il 31 maggio 2021, munito di formula esecutiva il 14 luglio 2021 e così notificato il 29 aprile 2022 al Ministero della Giustizia presso la propria sede in Roma alla via Arenula, 70, con il quale il Ministero stesso veniva condannato, fra l'altro, a pagare in favore del sig. AL OL, a titolo di equa riparazione, la somma di €. 3.120,00#, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso – 16.2.2021 (data di iscrizione a ruolo) - al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato in data 2 marzo 2023, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il decreto decisorio della Corte d’Appello di ER, reso in data 24/5/2021 dalla Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al n. 145/2021 V. G. Ruolo Generale (CA MA + altri c/ Ministero della Giustizia), avente ad oggetto equa riparazione ex L. 89/2001, depositato il 31 maggio 2021, munito di formula esecutiva il 14 luglio 2021, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di €. 3.120,00, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso – 16.2.2021;
- il predetto decreto è stato notificato al Ministero resistente in forma esecutiva ed è passato in giudicato, come da attestato rilasciato in data 3 settembre 2021 ( cfr . all. 004 al ricorso);
- risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;
- parte ricorrente ha comprovato ( cfr . all. 002 al ricorso) la consegna della PEC con la quale, in data 4 agosto 2021, ha trasmesso all’amministrazione debitrice – al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, a norma dell’art. 5 sexies L. 89/2001 – la dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la mancata riscossione delle somme e la relativa documentazione;
- è inutilmente trascorso il termine di sei mesi ed il Ministero, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto di cui sopra;
- ai sensi dell’art. 114 comma 1 del d.lgs. n. 104/2010, il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche senza previa diffida;
- a norma dell’art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a., il giudice procede, altresì, alla nomina di un Commissario ad acta, il quale in caso di inutile decorso del termine fissato, proceda al compimento degli atti necessari al pagamento;
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme indicate nel titolo, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonché delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore di parte ricorrente, della somma di €. 3.120,00, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso – 16.2.2021;
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5- sexies , più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe Vitale, Giovanni Tortorelli, Emiliano Martino, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Anna Saporito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO