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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1647/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Battinelli Felice, dal quale è rappresentata e difesa e da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Moccia Antonio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2
ruolo in data 02/07/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 06.05.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casoria (al N. 13, Parte II , serie A , anno 2009).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( nata a [...] il [...] Per_1
e nato a San Giorgio a [...] il [...]), allo stato minori, le Per_2
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Casoria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti la salute, l'educazione e
l'istruzione dei minori, tenendo conto delle loro esigenze, delle capacità, nonché di inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4. assegnare la casa coniugale di proprietà del sig. sita in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Parte_2 via Benevento n. ro 8 alla Sig.ra la quale vi vivrà insieme ai figli;
Parte_1
5. Ogni settimana il sig. potrà tenere con sé i figli per tre giornate, da comprendere due Parte_2 fine settimana ogni mese, con giorni da concordare con la madre secondo le esigenze dei minori. Resta inteso che, qualora i genitori dovessero concordare in tal senso, il padre potrà incontrare il figlio anche in
qualunque altro giorno della settimana sempre previo accordo con la madre. Il sig. in ipotesi di Pt_2 impossibilità ad espletare il previsto diritto di visita dovrà darne comunicazione alla madre almeno tre giorni prima del previsto incontro. I figli trascorreranno con il padre le festività collegate alla sua persona ( compleanno, onomastico, festa del papà) lo stesso vale per le ricorrenze riguardanti la madre. I minori,
inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno i periodi di vacanza secondo le seguenti modalità:
- per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, i giorni di vigilia saranno trascorsi dai minori con uno dei genitori mentre il seguente giorno di festa con l'altro, ( si pensi il giorno 24 dicembre con il padre ed il giorno 25 dicembre con la madre, viceversa il 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre, e così via per le successive festività invertendo le parti l'anno successivo);
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto
(preferibilmente nel periodo intercorrente tra il giorno 1 ed il 15) ed un'altra settimana con la madre, salvo problemi legati alla concessione delle ferie e dandone preavviso reciproco, ove possibile, dal mese di giugno
di
ogni anno.
6. I coniugi / , in occasione di ricorrenze ed avvenimenti che coinvolgeranno i figli Pt_2 Pt_1
(compleanni, onomastici, eventi sportivi, artistici, culturali o quant'altro), trascorreranno le stesse con i minori, impegnandosi a non turbare in alcun modo la serenità dell'evento, nel miglior interesse dei ragazzi;
7. disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad Euro 50,00 ( cinquanta / Parte_2
00 )mensili in favore della sig.ra da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
3
8. disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad Euro 600,00 ( seicento/00) Parte_2 complessivi in favore dei figli da versare entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %. Le predette spese straordinarie, ai fini del rimborso, dovranno essere necessariamente concordate in via preventiva tra i genitori qualora la singola spesa superi l'importo di €
100,00 ( cento/00 );
9. disporre l'assegnazione delle somme destinate ai figli a titolo di “assegno unico” in pari quota del 50 %
a ciascun genitore. ”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
Acerra (Na) il 06/05/1985, C.F.: e C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio a Casoria il 06.05.2009 (atto n.13 , Parte II,
Serie A, anno 2009 );
- dispone affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre e diritto di visita come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Benevento
n. ro 8 alla Sig.ra la quale vi vivrà insieme ai figli;
Parte_1
4 - determina in € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio ) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondere Parte_2
alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- determina in € 50,00 il contributo al mantenimento in favore della sig.ra a carico del sig. da corrispondere alla stessa mediante Pt_1 Parte_2
contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 19/11/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1647/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Battinelli Felice, dal quale è rappresentata e difesa e da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Moccia Antonio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2
ruolo in data 02/07/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 06.05.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casoria (al N. 13, Parte II , serie A , anno 2009).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( nata a [...] il [...] Per_1
e nato a San Giorgio a [...] il [...]), allo stato minori, le Per_2
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Casoria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti la salute, l'educazione e
l'istruzione dei minori, tenendo conto delle loro esigenze, delle capacità, nonché di inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4. assegnare la casa coniugale di proprietà del sig. sita in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Parte_2 via Benevento n. ro 8 alla Sig.ra la quale vi vivrà insieme ai figli;
Parte_1
5. Ogni settimana il sig. potrà tenere con sé i figli per tre giornate, da comprendere due Parte_2 fine settimana ogni mese, con giorni da concordare con la madre secondo le esigenze dei minori. Resta inteso che, qualora i genitori dovessero concordare in tal senso, il padre potrà incontrare il figlio anche in
qualunque altro giorno della settimana sempre previo accordo con la madre. Il sig. in ipotesi di Pt_2 impossibilità ad espletare il previsto diritto di visita dovrà darne comunicazione alla madre almeno tre giorni prima del previsto incontro. I figli trascorreranno con il padre le festività collegate alla sua persona ( compleanno, onomastico, festa del papà) lo stesso vale per le ricorrenze riguardanti la madre. I minori,
inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno i periodi di vacanza secondo le seguenti modalità:
- per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, i giorni di vigilia saranno trascorsi dai minori con uno dei genitori mentre il seguente giorno di festa con l'altro, ( si pensi il giorno 24 dicembre con il padre ed il giorno 25 dicembre con la madre, viceversa il 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre, e così via per le successive festività invertendo le parti l'anno successivo);
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto
(preferibilmente nel periodo intercorrente tra il giorno 1 ed il 15) ed un'altra settimana con la madre, salvo problemi legati alla concessione delle ferie e dandone preavviso reciproco, ove possibile, dal mese di giugno
di
ogni anno.
6. I coniugi / , in occasione di ricorrenze ed avvenimenti che coinvolgeranno i figli Pt_2 Pt_1
(compleanni, onomastici, eventi sportivi, artistici, culturali o quant'altro), trascorreranno le stesse con i minori, impegnandosi a non turbare in alcun modo la serenità dell'evento, nel miglior interesse dei ragazzi;
7. disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad Euro 50,00 ( cinquanta / Parte_2
00 )mensili in favore della sig.ra da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
3
8. disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad Euro 600,00 ( seicento/00) Parte_2 complessivi in favore dei figli da versare entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %. Le predette spese straordinarie, ai fini del rimborso, dovranno essere necessariamente concordate in via preventiva tra i genitori qualora la singola spesa superi l'importo di €
100,00 ( cento/00 );
9. disporre l'assegnazione delle somme destinate ai figli a titolo di “assegno unico” in pari quota del 50 %
a ciascun genitore. ”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
Acerra (Na) il 06/05/1985, C.F.: e C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio a Casoria il 06.05.2009 (atto n.13 , Parte II,
Serie A, anno 2009 );
- dispone affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre e diritto di visita come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Benevento
n. ro 8 alla Sig.ra la quale vi vivrà insieme ai figli;
Parte_1
4 - determina in € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio ) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondere Parte_2
alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- determina in € 50,00 il contributo al mantenimento in favore della sig.ra a carico del sig. da corrispondere alla stessa mediante Pt_1 Parte_2
contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 19/11/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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