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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13936 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a AN, Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Fuccella e Amadeo Santamato, del Foro di AN, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE contro
Controparte_1
(c.f. ) – in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Leuzzi, che, insieme agli Avv.ti Gianluca Di Ascenzo, Marco Ramadori e Carlo Rienzi, tutti del
Foro di Roma, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 25.10.2024
CONVENUTO
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2024)
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che le dichiarazioni, l'esposto del 6.08.2020 e le notizie diffuse dal con i comunicati stampa del 9.12.2020 e del 3.05.2021, per le CP_1 espressioni utilizzate e/o per le modalità espositive delle stesse e/o per le informazioni rese (inveritiere e/o inesatte e/o incomplete), sono illeciti ex art. 2043 c.c., hanno violato diritti personali del Dott. e, comunque, hanno leso la sua immagine e Parte_1 reputazione e quindi determinato un'ingiusta lesione del diritto all'immagine e/o all'onore e/o alla reputazione e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità del
ai sensi dell'art. 2043 c.c. previo, se del caso, accertamento incidentale della CP_1 fattispecie di cui all'art. 595 c.p., con applicazione altresì dell'art. 185 c.p.; condannare la convenuta per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, a risarcire al Dott. CP_1
tutti i danni di natura non patrimoniale subiti e subendi indicati nella Parte_1 somma non inferiore ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00), ovvero liquidando i danni non patrimoniali nella somma che dovesse essere accertata nel giudizio o comunque, occorrendo, nella misura che verrà determinata, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali;
inibire alla convenuta il compimento e la prosecuzione di qualunque ulteriore atto illecito, denigratorio o diffamatorio nei confronti del Dott. , con particolare Parte_1 riferimento alle dichiarazioni e ai fatti di cui in atti e disporre la rimozione di tali notizie dal sito internet dell'associazione; disporre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna, mediante inserzione del dispositivo in uno o più quotidiani di diffusione nazionale a cura e spese della convenuta, nonché sul sito Internet del Codacons, per un periodo non inferiore a tre mesi, e con modalità da assicurarne la sicura visibilità agli utenti del sito;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta a rifondere al Dott. i compensi professionali e le spese di giudizio. Parte_1
In via istruttoria
L'attore insiste per l'ammissione dei capitoli di prova da n. 1 a n. 11 non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. depositata in data 24.07.2023 da intendersi qui integralmente riproposti e trascritti e si oppone alle avversarie istanze istruttorie per le motivazioni già dedotte in atti”;
Per parte convenuta: ““Voglia il Tribunale adito:
a) in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
b) nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto del tutto infondata, anche sotto il profilo della carenza di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso;
c) condannare controparte alla refusione delle spese legali del presente giudizio nonché della fase del giudizio svoltasi dinanzi al Tribunale di AN”.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , sostituto procuratore della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di AN, ha riassunto il giudizio risarcitorio in precedenza instaurato nei confronti del dinanzi a quest'ultimo Tribunale, CP_1 dichiaratosi incompetente in favore del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c.
L'attore ha lamentato la lesione del proprio onore e della propria reputazione in conseguenza della diffusione, da parte del convenuto, di scritti nei quali egli era CP_1 stato accusato di aver delegato l'esercizio dell'azione penale al libero arbitrio della tirocinante ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013) che lavorava nel suo ufficio, dott.ssa , la quale, nel collaborare con il Magistrato alla Persona_1 redazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale per diffamazione instaurato a carico di (in arte e di seguito, per brevità, ) Parte_2 CP_2 per esternazioni offensive rivolte al in relazione ad una raccolta benefica di CP_1 fondi da quest'ultimo organizzata, condotta secondo la Procura scriminata dall'esimente del diritto di critica, avrebbe orientato la decisione in senso favorevole a del quale CP_2 era seguace sulle piattaforme social Facebook e Instagram.
In particolare, il aveva veicolato le proprie esternazioni, dapprima, nell'atto di CP_1 opposizione all'archiviazione presentato al competente Giudice per le Indagini
Preliminari, oltreché in un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AN in data 6.8.2020 (rectius 5.8.2020) – inviato altresì all'Ufficio della
Procura Generale presso la Corte di Appello di AN, all'Ufficio di Presidenza del
Tribunale di AN, all'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello di AN, all' , e all' Controparte_3 Controparte_4
nella qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura – che aveva
[...] provocato due interrogazioni parlamentari al Ministro in ordine all'uso dei Controparte_3 social network da parte del personale operante negli uffici giudiziari, con particolare riferimento al procedimento penale di titolarità del dott. , e che aveva costretto Pt_1 quest'ultimo a predisporre una formale relazione per il Procuratore della Repubblica di
AN, il quale a sua volta avrebbe dovuto relazionare al Procuratore Generale della
Corte di Appello, ad esso gerarchicamente sovraordinato.
Successivamente, in data 9.12.2020, il aveva pubblicato un comunicato e un CP_1 articolo sul tema sulla propria pagina Internet, poi ripresi dai quotidiani “Il Tempo” e “Il
Giornale”, dai telegiornali nazionali di Sky TG24, e da altri siti internet.
3 L'attore, quindi, rivendicando la paternità della richiesta di archiviazione controversa
(richiesta poi accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari competente), avendo egli sempre scrupolosamente diretto, controllato e corretto l'operato della propria tirocinante rispetto alla bozza di provvedimento a lei assegnata, e richiamando la propria funzione istituzionale, l'ampia diffusione che il aveva dato alle notizie diffamatorie, CP_1
l'indubbia notorietà dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, la permanenza degli articoli e dei comunicati offensivi sul sito internet dell'associazione per più di tre anni, ha chiesto un risarcimento del danno pari ad € 40.000,00, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il
[...]
da ora innanzi, per brevità, Controparte_1
), per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande attoree per CP_1 mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto l'unica mediazione esperita è stata quella dinanzi all'organo milanese rivelatosi incompetente, e, nel merito, per chiarire che le critiche da esso svolte negli scritti controversi non erano rivolte al dott. , per aver egli delegato integralmente la propria funzione requirente Pt_1 ad altra persona, bensì esclusivamente alla tirocinante, dott.ssa colpevole di non Per_1 aver comunicato al Magistrato affidatario la sua condizione di follower dell'indagato e di aver lasciato che egli emettesse (ignaro) un provvedimento frutto del suo rilevante contributo, nonché al sistema in cui un'ausiliaria del P.M. poteva orientare la decisione senza che fossero adottate cautele idonee ad impedire simili influenze.
Il ha sottolineato la verità dei fatti dallo stesso narrati, l'utilità sociale della loro CP_1 rivelazione e diffusione, nonché la continenza espressiva usata, e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del giorno
11.12.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte attrice ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre la parte convenuta ha sollevato, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30- bis c.p.c., 11 c.p.p. (dal primo richiamato) e 1 disp. att. c.p.p. e relativa Tabella “A” per violazione del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, insistendo, nel merito, nelle conclusioni già rassegnate, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata dalla parte convenuta.
4 Vero che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e che, nel caso di specie, l'unico tentativo di mediazione svolto è stato esperito dinanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di
AN (cfr. verbale negativo di mediazione datato 25.1.2022 di cui al doc. n. 19 del fascicolo attoreo); tuttavia, ai sensi della seconda parte dell'art. 4, comma 1, citato, “la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”, norma che, a differenza degli artt. 28 e 38 c.p.c. che prevedono ipotesi di inderogabilità della competenza dell'autorità giudiziaria, rende la competenza dell'organismo di mediazione sempre derogabile ad opera delle parti. Tale accordo in deroga può essere espresso oppure tacito.
Nel caso di specie, il convenuto, invitato alla mediazione dinanzi all'organismo milanese, ha aderito alla procedura e si è poi presentato per discutere la causa al primo incontro del
25.1.2022, conclusosi con esito negativo perché nessuna delle parti ha inteso proseguire la mediazione, senza mai contestare la competenza dell'organismo adito (cfr. doc. n. 19 del fascicolo attoreo, contenente il verbale del primo e ultimo incontro del 25.1.2022), circostanze da cui sembra potersi desumere un implicito accordo delle parti in deroga alla competenza (cfr. Tribunale di Palmi, sent n. 77/2024, pubblicata in data 30.1.2024).
L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 citato, inoltre, deve essere interpretato alla luce della ratio deflattiva del contenzioso giudiziario perseguita dal legislatore con l'imposizione dell'esperimento della mediazione obbligatoria per l'esercizio delle controversie elencate all'art. 5 del decreto suddetto, fra le quali figurano quelle in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, controversie tutte accomunate dal fatto di riproporsi con una certa frequenza in sede giudiziaria, e considerato che la norma prescrittiva di una condizione di procedibilità, che limita il diritto fondamentale di agire in giudizio di cui all'art. 24 della nostra Costituzione, non può che essere interpretata in senso restrittivo: deve, quindi, ritenersi che l'imposizione da parte di questo Tribunale, in sede di prima udienza, di un nuovo tentativo di mediazione fra gli stessi soggetti e avente lo stesso oggetto di quello esperito poco più di un anno prima dinanzi all'organismo milanese non avrebbe avuto alcuna ragionevole probabilità di successo sotto il profilo della deflazione del contenzioso, ma avrebbe solo comportato un'inutile dilatazione della durata della causa in violazione del principio, anch'esso di rilievo costituzionale, di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, della carta fondamentale. L'inutilità di un ulteriore tentativo di mediazione appare confermata, poi, sia dall'esito della prima procedura svolta dinanzi all'organismo milanese in data 25.1.2022, conclusasi con esito negativo perché nessuna delle parti ha inteso proseguire la mediazione, sia dall'insuccesso del tentativo di conciliazione esperito dal
5 Giudice all'udienza del 24.5.2024, il cui unico risultato è stato l'invito all'astensione del
Magistrato che aveva avanzato eventuali proposte conciliative, formulato dalla parte convenuta (e motivatamente disatteso dall'autorità giudiziaria procedente).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 30- bis c.p.c., 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p. e relativa
Tabella “A, in quanto manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare, con riferimento all'art. 11 c.p.p., che rientra nella discrezionalità del legislatore il compito di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, situazioni di consuetudine professionale e di colleganza tali da giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, tra i quali è compreso il nesso tra luogo del fatto e luogo del giudizio, in quanto scelte non imposte dalla Costituzione (cfr., ex multis, sentenze n. 163/2013, n.
432/2008, n. 287 del 2007, n. 147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del
2000, n. 381/1999).
Peraltro, lo scopo del combinato disposto delle norme censurate, ossia quello di garantire che le controversie in cui sia parte un magistrato siano decise da un ufficio giudiziario non compreso nel distretto di corte d'appello in cui tale magistrato esercita le proprie funzioni,
è assicurato sol che vi sia una certa distanza geografica fra l'ufficio giudiziario chiamato a decidere e il luogo in cui il magistrato sottoposto a giudizio svolge le proprie funzioni, così da scongiurare il pericolo astratto di eventuali influenze ambientali, essendo irrilevante la mera circostanza che i due luoghi si trovino o meno nella stessa Regione.
Anzi, la circostanza che certe Regioni abbiano più di un distretto di corte d'appello è sintomatica, fra l'altro, della loro estensione e, quindi, dell'esistenza di una significativa distanza geografica fra di essi;
per altro verso, i distretti abbinati dall'art. 11 c.p.p. e relativa tabella appartenenti a diverse Regioni hanno comunque una distanza geografica contenuta, del tutto sovrapponibile a quella fra i distretti interregionali.
Del resto, la condotta processuale del convenuto, che, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, pone la questione di legittimità costituzionale di una norma della quale esso stesso, nel segmento di giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di AN, ha chiesto l'applicazione, appare contrastante con il divieto di venire contra factum proprium ricompreso nel dovere di lealtà processuale posto dall'art. 88 c.p.c. ed espressivo del più generale divieto di abuso del processo imposto dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c. (arg. ex, per citare una delle pronunce più recenti, Consiglio di Stato n. 10362/2024).
6 Nel merito, la domanda risarcitoria attorea è parzialmente fondata (in termini quantitativi)
e deve essere accolta nei termini seguenti.
L'attore chiede il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'esposto promosso dal convenuto in data 6.8.2020 (rectius 5.8.2020) e dalle notizie diffuse dal con i comunicati stampa del 9.12.2020 e del 3.5.2021, i quali avrebbero CP_1 comportato lesione dei suoi diritti all'onore e alla reputazione.
Nessuna richiesta risarcitoria è, invece, fondata sull'atto di opposizione all'archiviazione allegato quale doc. n. 2 all'atto di citazione, che, infatti, non contiene espressioni offensive della professionalità o dell'onore del magistrato, ma solo argomentazioni eventualmente infondate ma comunque rispettose dei confini delle esigenze difensive.
Come noto, la tutela dell'onore personale trova fondamento negli artt. 2 e 3 della
Costituzione, i quali danno copertura a tutti i diritti inviolabili dell'uomo, inteso sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità, che costituiscano patrimonio irretrattabile della persona umana e che siano funzionali a garantirne il pieno sviluppo. In particolare, l'onore, che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e seguenti del codice penale, è la valutazione interna che ciascuno dà di sé, della propria dignità e del proprio valore, ed è comprensivo del decoro, ossia del comportamento e dell'immagine che un individuo proietta nel mondo esterno a sé, e della reputazione, ossia della percezione che la società ha dell'onore e del decoro di una persona in base al comportamento dalla stessa tenuto (cfr. Corte cost. n. 86/1974), assumendo lo stesso, pertanto, sia una connotazione oggettiva coincidente con la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia una connotazione soggettiva intesa come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
Nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo (cfr. Trib. Palermo n.
1227/2020, pubblicata il 30.3.2020).
La tutela dei diritti inviolabili suddetti trova un limite nell'esigenza di tutelare altri diritti di rilievo costituzionale che possono porsi in contrasto con i primi, come quello alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione, comprensivo, per quanto in questa sede di interesse, del diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque (il diritto di cronaca, invece, riguardando più nello specifico la figura del giornalista, si ritiene estraneo all'oggetto del presente giudizio).
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ. n. 38215/2021) ha avuto modo di precisare che “il diritto di critica ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e
7 alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica”, evidenziando come qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoccia alla reputazione della persona criticata, in quanto essa non consiste nella narrazione di un fatto, ma nella manifestazione di un giudizio, di per sé soggettivo e non obiettivo, che può essere esternato anche con l'uso di un linguaggio “colorito e pungente” (cfr. Cass. civ. n. 1434/2015).
In particolare, la continenza verbale impone che la critica non trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (cfr. Cass. civ. n. 12522/2016). Gratuita sarebbe un'offesa non pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta, e, quindi, inferta con l'unico scopo di screditare la persona criticata (c.d. argumentum ad hominem); in secondo luogo, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti debbono essere veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (cfr. Cass. civ. n. 25420/2017); infine, il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, e indirizzata a una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica.
La giurisprudenza ha, quindi, concluso che, quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica possa essere esercitato da chiunque e in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici.
Con particolare riferimento al diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ. n.
19960/2019), ha affermato che esso debba essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, “costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia e indipendenza”, giungendo alla conclusione che “il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato”: così tale limite è stato ritenuto superato, con conseguente integrazione del delitto di diffamazione, nella condotta di chi, in sede di esposto disciplinare nei confronti di un magistrato, lo additi come autore di atti viziati da parzialità, perché improntati ad un manifesto atteggiamento negativo e di sfavore nei confronti di una delle parti processuali, poiché ciò significa negargli il riconoscimento delle qualità essenziali
8 per un giudice che, prima ancora della preparazione professionale, della laboriosità e della diligenza, deve porre al servizio della giustizia la sua incondizionata serenità e imparzialità (cfr. Cass. civ. n. 24578/2021), mentre è stato ritenuto rispettato nell'ipotesi di critica rivolta a un magistrato del P.M. (durante un convegno) diretta a censurare anziché la moralità individuale della persona o la dignità professionale del magistrato,
l'inopportunità di un suo atto, pur consentito dalla legge, nella specie le modalità di conduzione di un interrogatorio all'interno di una strategia investigativa (cfr. Cass. civ. n.
1939/2015).
Infine, si è ritenuto che costituisca legittimo esercizio del diritto di critica la presentazione di un esposto con il quale si chieda l'intervento dell'Autorità amministrativa su un fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se contenente espressioni aspre o polemiche, perché funzionale a garantire la libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi (cfr. Cass. civ. n. 6540/2016).
Inserendo il caso di specie nella cornice normativa e giurisprudenziale sopra richiamata, non può che escludersi il carattere diffamatorio dell'esposto presentato dal Codacons in data 5.8.2020 (cfr. documenti n. 3 e n. 3-bis, recanti l'esposto e il messaggio PEC con cui lo stesso è stato inviato agli uffici giudiziari in vario modo deputati ad esercitare un controllo sul sostituto procuratore odierno attore), in quanto esso espone in modo veritiero i fatti accaduti, ossia la redazione della minuta della richiesta di archiviazione del procedimento penale per diffamazione a carico di (e non quella del provvedimento CP_2 finale) da parte di una tirocinante, follower sui social dell'indagato, accompagnando l'esposizione con la rappresentazione del timore che ella sia stata influenzata dalla simpatia per quest'ultimo nel valorizzare gli elementi a lui favorevoli, al fine di chiedere alle Autorità competenti ad esercitare un controllo sull'ufficio del P.M. autore dell'atto se la tirocinante abbia lo stesso dovere di astensione che ha il Magistrato e se siano ipotizzabili reati nella condotta di costei o dei magistrati dell' . Controparte_5
Le espressioni utilizzate non violano il canone della continenza espressiva, perché non contengono attacchi personali al dott. , né gli attribuiscono fatti diversi da quelli Pt_1 compiuti nell'esercizio della professione sui quali richiedono un controllo e la cui descrizione è, quindi, funzionale rispetto allo scopo per cui viene presentato l'esposto, la cui diffusione è stata circoscritta agli uffici giudiziari e amministrativi competenti, gerarchicamente sovraordinati rispetto all'ufficio del dott. o deputati, comunque, Pt_1 ad esercitare un controllo sui profili di inopportunità segnalati dal Codacons esponente.
Vero che alcune espressioni utilizzate, ove lette isolatamente, sembrano riportare circostanze non corrispondenti al vero, quali quelle contenute alle pagine 6, 7, e 13 sotto
9 trascritte, nelle quali pare che il follower di sia lo stesso dott. e che egli non CP_2 Pt_1 abbia scritto personalmente il provvedimento ma ne abbia delegato la stesura in via integrale ed esclusiva alla dott.ssa Per_1
“È giusto domandarsi in che modo possa esser preservata l'imparzialità di chi deve esercitare l'azione penale, se chi la dovrebbe esercitare è follower dell'indagato!”;
Per altro verso, l'espressione, contenuta a pag. 9 dell'esposto, secondo cui “nel caso de quo la minuta di archiviazione è sottoscritta dalla dott.ssa , pur non essendo Per_1 falsa, è imprecisa, in quanto la minuta dell'atto è stata redatta e non sottoscritta dalla dott.ssa non essendo l'espressione contenuta in calce allo stesso attribuibile alla Per_1 tirocinante, bensì allo stesso magistrato affidatario e per fini interni all'ufficio, legati alla necessità di tenere un elenco degli atti che il tirocinante ha contribuito a redigere in vista della valutazione finale che dovrà redigere su di lui.
Tuttavia, dalla lettura complessiva dell'atto, si evince chiarmente che il legame virtuale con l'indagato riguardi solo la tirocinante, la quale si è limitata a predisporre una bozza del provvedimento, poi sottoscritto dal magistrato affidatario: la minuta, infatti, dal punto di vista lessicale, costituisce la prima stesura provvisoria di uno scritto, suscettibile di correzioni prima di essere ricopiata nella forma definitiva o ufficiale, e, quindi, non può porsi seriamente in dubbio che l'espressione “sottoscritta dalla dott.ssa , riferita Per_1 alla minuta, significhi sostanzialmente “redatta” dalla stessa, e che la sottoscrizione della richiesta definitiva di archiviazione sia stata apposta, invece, dal magistrato affidatario, dal
10 momento che un atto sottoscritto solo dalla tirocinante, non abilitata all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non potrebbe produrre alcun effetto giuridico, circostanza ovviamente nota agli uffici destinatari dell'esposto, certamente dotati di competenza tecnica sufficiente a comprendere il reale tenore dell'atto.
La lettura suddetta è tanto vera che il punto controverso, che il Codacons chiede agli uffici interpellati di chiarire, è appunto se le norme deontologiche e di legge valgano anche per i tirocinanti operanti negli uffici giudiziari, non revocandosi in dubbio che, ove il sostenitore virtuale di fosse stato direttamente il P.M. padre del provvedimento di CP_2 archiviazione quelle norme gli avrebbero imposto, o quantomeno suggerito, di astenersi.
Il tenore letterale delle espressioni usate a pag. 6 dell'esposto è, infatti, idoneo a chiarire tutte le locuzioni dubbie o inesatte sopra richiamate:
Del resto, la possibilità di sollecitare un controllo sulla legittimità dell'operato di un ufficio giudiziario come quello requirente è una garanzia democratica fondamentale in uno
Stato di diritto quale quello configurato dalla nostra Costituzione, e non può essere interpretato di per sé come lesivo della reputazione professionale del soggetto controllato,
e la serietà dell'esposto, ossia il suo carattere non personale ma obiettivo, è dimostrata dalle interrogazioni parlamentari che ne sono seguite e alle quali, dopo apposita istruttoria, il Ministro della Giustizia ha risposto formalmente (cfr. documenti 4, 4 bis, 5, e 6 del fascicolo attoreo e 9 del fascicolo del convenuto), peraltro confermando la piena legittimità dell'operato del dott. . Pt_1
Appare privo di carattere diffamatorio anche il comunicato pubblicato dal sul CP_1 proprio sito internet in data 3.5.2021 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo attoreo), in quanto, pur contenendo delle inesattezze nel titolo (“Procura di AN: su assoluzione scritta CP_2 da una fan dell'indagato, presenta esposto a Procura di Brescia”) e nel CP_1
11 sottotitolo (“Possibile abuso di atti d'ufficio. Tirocinante che ha scritto sentenza non ha segnalato incompatibilità e conflitto di interessi ora Procura di Brescia dovrà indagare su operato del Tribunale di AN”), poiché il provvedimento censurato non consiste in un'assoluzione né in una sentenza, né è un atto destinato a produrre effetti esterni, trattandosi semplicemente di minuta di una richiesta di archiviazione, nel testo riporta integralmente il contenuto dell'esposto presentato dal alla magistratura CP_1 bresciana, esposto che, da un lato, ripropone in modo veritiero e continente i fatti accaduti e già oggetto dell'esposto del 5.8.2020 e delle interrogazioni parlamentari sopra menzionati, e, dall'altro lato, è teso ad ottenere l'avvio di un'indagine ai danni della sola tirocinante, dott.ssa e non del sostituto procuratore odierno attore, il quale, anzi, Per_1 anche sulla scorta della risposta del Ministro della Giustizia che aveva riconosciuto la legittimità del suo operato, viene presentato come vittima del silenzio serbato dalla ragazza sulla propria amicizia virtuale con l'indagato beneficiario della richiesta archiviazione: “una tirocinante della Procura della Repubblica presso Il Tribunale Penale di AN, Dott.ssa Diandra Mangàno, per conto del Pubblico Ministero, quale vero e proprio ausiliario dello stesso, invece di astenersi dal compito assegnato, ha redatto una richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 13093/2020 R.G.N.R., nonostante la stessa fosse follower/fan del querelato e della di lui consorte. Oltretutto, dalla relazione che ha rappresentato il TO , è emerso che la TOessa tirocinante Pt_1 Per_1 assegnata all'ufficio dall'ottobre 2019, non lo aveva mai informato di essere «fan»,
«follower» o comunque ammiratrice dell'indagato. Orbene se è vero che il provvedimento di archiviazione è riconducibile esclusivamente al magistrato che attraverso la sottoscrizione ne ha assunto la paternità e la responsabilità sotto ogni profilo, è altrettanto vero che la tirocinante dott.ssa nel rispetto di quel principio Persona_1 di imparzialità che deve sempre essere rispettato da chi opera nella pubblica amministrazione e, in particolar modo, nel sistema giudiziario, avrebbe dovuto comunicare al magistrato di essere una follower della persona nei cui confronti andava sciolta l'alternativa tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale e, in presenza di incompatibilità e conflitto di interessi, avrebbe dovuto astenersi. Tale comportamento, purtroppo, è idoneo a far sorgere il dubbio che la abbia potuto scrivere in tal Parte_3 modo la minuta di archiviazione perché influenzata dalla sua predilezione per l'influencer
e la sua consorte, e potrebbe aver «seguito», direttamente sui social tutte le vicende oggetto di querela sulle quali ha poi richiesto l'archiviazione, con il rischio che si sia formata un'opinione sulla base di una prospettazione dei fatti soggettivamente ricostruita dall'indagato/querelato nei video pubblicati da quest'ultimo, sulla base di un
12 «preconcetto» condizionante l'apprezzamento oggettivo dei fatti che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare l'operato del pubblico ministero”.
Questo Tribunale ritiene, invece, che il non abbia fatto corretto esercizio del CP_1 diritto di critica nelle pubblicazioni internet del 9.12.2020.
In tale data il convenuto ha pubblicato sulla pre-home del proprio sito internet
(https://codacons.it/), unitamente alla richiesta di archiviazione presentata dal dott.
, un comunicato dal titolo “Fedez assolto dalla Procura di AN con un Pt_1 provvedimento scritto da una sua follower” (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo), e, all'interno della sezione del sito dedicata ai comunicati stampa (https://codacons.it/fedez- codacons-si-oppone-a-richiesta-di-archiviazione) ha pubblicato un articolo (cfr. doc. n. 10 del fascicolo attoreo) dal titolo “Fedez, si oppone a richiesta di archiviazione CP_1 del PM di AN e rivela: già analoga minuta redatta da una follower del rapper!!” e dal sottotitolo “Grave incompatibilità finita al vaglio del Ministro della Giustizia che deve rispondere a due interrogazioni parlamentari sul caso”, il cui testo, per quanto in questa sede di interesse è il seguente:
Ebbene, le due pubblicazioni del 9.12.2020 contengono notizie non veritiere, poiché, quanto al comunicato, la Procura di AN non può adottare alcun provvedimento di assoluzione, ma solo chiedere l'archiviazione di un procedimento penale al Giudice per le
Indagini Preliminari, inoltre, il riferimento al provvedimento “assolutorio” attribuito in via esclusiva alla follower del rapper, veicola in chi legge l'idea che il suo sottoscrittore, ossia il P.M. direttamente, sia seguace del cantante, circostanza non corrispondente al vero;
quanto all'articolo, esso contiene, nel titolo, il riferimento alla minuta e non al provvedimento, ma non attribuisce la stessa ad una tirocinante bensì, ancora, ad una follower del rapper, non chiarendo chi sia la seguace del cantante, se lo stesso P.M. o una semplice tirocinante, e peraltro chiudendo la frase con due punti esclamativi idonei a
13 trasmettere in chi legge la sensazione che la redazione della minuta da parte di costei sia evento eccezionale e deprecabile, impressione confermata dal sottotitolo, in cui si descrive la situazione venutasi a creare nella Procura di AN come una grave incompatibilità rilevata in sede parlamentare e che ha costretto il Ministro della Giustizia a renderne conto. Il testo dell'articolo, infine, sottolinea ancora la gravità della richiesta di archiviazione proveniente dalla Procura di AN, in quanto finita al centro di un caso giudiziario ed espressiva di evidente incompatibilità e conflitto di interessi su cui dovrà pronunciarsi il Ministro della Giustizia, al quale è stato chiesto un intervento urgente per garantire il sistema giudiziario e il principio di imparzialità, decisamente violato nel caso di specie (circostanza falsa in quanto le interrogazioni parlamentari del 2 e del 12 ottobre
2020 non contengono alcun riferimento all'avvenuto accertamento di una violazione, ma hanno il scopo di chiedere chiarimenti), per poi identificare espressamente il sostituto procuratore di AN destinatario di tali riferimenti nel dott. , che avrebbe Parte_1 respinto le richieste del di mandare a giudizio con un provvedimento CP_1 CP_2 scritto da una fan del cantante e (circostanza non vera), per poi limitarsi a Parte_4 precisare che la fan era una tirocinante che aveva scritto l'atto per conto, ossia – nel linguaggio comune utilizzato dalla platea degli utenti del sito del – su incarico e CP_1 in sostituzione del Pubblico Ministero, circostanza che “risulta dagli atti”, espressione suggestiva che evoca l'esistenza di un'indagine sull'operato della Procura di AN (e, in particolare, del dott. che ha firmato la richiesta di archiviazione), come se fosse Pt_1 stato già accertato il compimento di un illecito e non chiesti semplici chiarimenti.
Dalla lettura complessiva delle suddette pubblicazioni si ricava l'impressione che il sostituto procuratore si sia fatto sostituire nell'esercizio di un atto molto rilevante del suo ufficio da una semplice tirocinante, peraltro ammiratrice dell'indagato, alla quale soltanto va attribuito il merito di aver fatto assolvere il cantante, tanto che la sua posizione così determinante nelle decisioni assunte dalla Procura avrebbe dovuto farla astenere dal compito, e che in tale situazione siano state riscontrate tali gravi incompatibilità da mettere in dubbio l'imparzialità del sistema giudiziario e da costringere il Ministro della
Giustizia a giustificarsi di fronte al Parlamento.
Il messaggio risulta tanto più fuorviante e inesatto rispetto alla realtà se si considera che, a differenza dell'esposto presentato dal in data 5.8.2020 agli uffici giudiziari, i CP_1 destinatari delle pubblicazioni del 9.12.2020 sono persone comuni, prive di una particolare competenza in materia giuridica, che non conoscono le prassi degli uffici giudiziari, in cui
è lecito dare incarico di scrivere bozze di provvedimenti ad ausiliari del magistrato, purché ciò avvenga sotto il controllo sia preventivo che successivo dello stesso, per i quali l'espressione “il provvedimento era stato scritto da una fan di ha il suo significato CP_2
14 letterale di sostituzione integrale della semplice tirocinante al P.M. titolare nel fascicolo, e la grave situazione di incompatibilità appare imputabile alla negligenza del sostituto procuratore che ha delegato un compito delicato ad un soggetto privo dei necessari requisiti di onorabilità e imparzialità.
Il tenore complessivo delle pubblicazioni del 9.12.2020, quindi, in ragione delle espressioni utilizzate, alcune non veritiere, altre inesatte e amplificate, del contesto in cui sono state diffuse e della platea dei destinatari, numerosi e privi di una competenza specifica nel settore giuridico, ha leso l'onore e la reputazione professionale dell'attore.
Accertata la natura diffamatoria delle notizie suddette, all'attore spetta il risarcimento dei danni non patrimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (cfr. Cass. Civ. Sez. un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno arrecato alla reputazione deve essere inteso in senso unitario senza distinguere tra
“reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 della Costituzione, e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale, “potendo, perciò, mutare il percorso lesivo e
l'entità e l'intensità dell'aggressione, ma non il punto terminale, che è costituito sempre e solo dalla persona, nella sua unitarietà” (cfr. Cass. civ. n. 18174/2014).
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non essendo il danno da lesione dei diritti fondamentali (quali la reputazione, l'onore e il decoro) in re ipsa, la prova dello stesso può essere fornita anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., n.
9385/2018, n. 8861/2021).
L'attore, nel caso di specie, ha certamente riportato un danno non trascurabile, ravvisabile nella diminuzione della considerazione della sua persona da parte dei consociati in genere e, in particolare, di coloro che si sono trovati ad interagire con lui dal punto di vista professionale (cfr. Cass. civ. n. 8397/2016), i quali hanno sviluppato una percezione distorta del suo impegno professionale come disattento, superficiale e delegante, in considerazione della notorietà dell'organo di informazione su cui è apparsa la notizia inesatta, del suo ruolo prestigioso, rappresentativo degli interessi degli utenti e dei consumatori, della curiosità dei consociati rispetto alla vicenda, che ha coinvolto un ente rappresentativo di interessi collettivi e un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo, peraltro allora sposato con una influencer altrettanto nota con la quale aveva condiviso numerosi scontri mediatici con il della diffusione della notizia CP_1 apparsa sul sito del anche da parte dei siti internet dei quotidiani “Il Tempo” e il CP_1
15 “Il Giornale”, nonché dai telegiornali nazionali di Sky TG24, e da altri siti internet (cfr. documenti numeri 11- 15 del fascicolo attoreo).
La determinazione del quantum risarcitorio, infine, essendo di difficile calcolo nel suo preciso ammontare, deve avvenire con criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.
In particolare, occorre fare applicazione delle c.d. Tabelle di AN, che dettano criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione, vale a dire quelle del 2024. Esse, infatti, garantiscono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi.
Nel dettaglio, i parametri adoperati, per quanto di interesse nel caso in esame, sono: a) la notorietà del diffamante;
b) la carica pubblica e il ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato;
c) la natura della condotta diffamatoria (inerente alla sfera unicamente professionale e violativa, sostanzialmente, del solo canone della verità; d) la sostanziale unicità della pubblicazione diffamatoria;
e) il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione (su un sito internet liberamente accessibile) e la sua diffusione (su altri siti internet e al telegiornale); f) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie, circoscritta nel tempo;
g) la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale del diffamato, che ha avuto fastidi in conseguenza della vicenda, dovendo predisporre delle relazioni nelle quali giustificare il proprio operato agli organi deputati al controllo, poi però non concretizzatisi in alcuna conseguenza dannosa per lui sul piano lavorativo
(né di tipo disciplinare, né di tipo economico, né di tipo materiale per il mutamento oggettivo delle sue funzioni o della sede di lavoro).
Sulla scorta di tali parametri, e alla luce delle Tabelle elaborate dal Tribunale di AN, si ritiene che la diffamazione in esame debba essere ritenuta di “tenue gravità”, poiché il pregiudizio derivante dalla notorietà del diffamante, dal ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato, e dal mezzo utilizzato, è controbilanciato dalla scarsa offensività in sé della condotta diffamatoria, in ragione della sua sostanziale unicità, della compromissione per un limitato periodo di tempo della sfera professionale del danneggiato, che non ha avuto conseguenze dannose definitive a lungo termine sul piano lavorativo, della breve durata nel tempo della risonanza mediatica della notizia.
Ciò considerato, appare congruo liquidare a favore dell'attore la somma di € 5.000,00 in moneta attuale. Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attore, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.
16 Tale importo, individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti, trattandosi di obbligazione risarcitoria – previa sua devalutazione alla data del fatto – deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati su importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995), con determinazione finale pari all'attualità a complessivi € 6.484,97, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo.
Il comportamento denigratorio posto in essere dalla convenuta appare sostanzialmente cessato, sol che il comunicato e l'articolo pubblicati in data 9.12.2020 vengano rimossi dal sito dell'associazione, pertanto, si ritiene di non dover adottare alcuna inibitoria nei confronti di quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 120 c.p.c., deve, infine, essere disposta la pubblicazione della presente sentenza di condanna, mediante inserzione del dispositivo, a cura e spese della parte convenuta, in due quotidiani di diffusione nazionale, in particolare su “Il Tempo” e su “Il
Giornale”, su cui è stata in origine diffusa la notizia diffamatoria pubblicata dal CP_1 il 9.12.2020, nonché sul sito Internet del per un periodo non inferiore a tre CP_1 mesi, e con modalità tali da assicurarne la sicura visibilità agli utenti del sito.
Deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle prove orali articolate dall'attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, già compiuta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 22.2.2024, che questo Tribunale condivide integralmente e fa propria.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del criterio del decisum.
Non possono, invece, essere liquidate in favore del convenuto le spese di lite CP_1 del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di AN e conclusosi con l'ordinanza del
22.11.2022, declaratoria dell'incompetenza del giudice milanese in favore dell'intestato
Tribunale.
Nel caso di specie, infatti, la competenza territoriale individuata dall'art. 30-bis c.p.c., norma sulla base della quale il Tribunale di AN si è spogliato della presente causa in favore dell'intestato Tribunale, è, oltreché rilevabile d'ufficio dal Giudice, inderogabile
17 (cfr. Cass. civ. n. 19290/2004), sia perché compiutamente e specificamente determinata dalla legge, sia perché essa si pone come una competenza talmente “forte” da derogare qualsiasi altro foro altrimenti previsto dallo stesso codice processuale come inderogabile
(cfr. Cass. civ. n. 7119/2002), posizione avallata anche dal giudice delle leggi (cfr. Cass. civ. n. 348/2002).
Ebbene, solo in ipotesi di difetto di competenza territoriale derogabile, che può essere sollevato soltanto dalla parte, in virtù dell'adesione delle altre parti all'indicazione del giudice compiuta dal convenuto che ha sollevato l'eccezione, si realizza un accordo processuale di proroga della competenza mediante accettazione della proposta implicita nell'indicazione, con la conseguenza che il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, senza nulla statuire sulle spese relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 3415/1985; Trib. Torino, 21.6.2016).
Viceversa, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, quale quella fondata sull'art. 30-bis c.p.c., l'ordinanza che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. civ.
n. 11764/2016). Qualora il giudice che si dichiari incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, il provvedimento può essere impugnato a mezzo dell'appello (cfr. Cass. civ. n. 23727/2015), forma di impugnazione che il avrebbe dovuto attivare per contestare l'ordinanza del Tribunale di AN nella CP_1 parte in cui, dichiarata la propria incompetenza, non ha altresì provveduto sulle spese di lite di quella fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA TENUTO e CONDANNA il convenuto al risarcimento CP_1 in favore dell'attore, , dei danni patiti per l'importo Parte_1 complessivo di € 6.484,97, oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo;
2) ORDINA al convenuto di rimuovere il comunicato e l'articolo CP_1 pubblicati in data 9.12.2020 dal sito dell'associazione;
3) ORDINA ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione del dispositivo, a cura e spese della parte convenuta, in due quotidiani di diffusione nazionale, in particolare su “Il Tempo” e su “Il Giornale”,
18 nonché sul sito Internet del Codacons, per un periodo non inferiore a tre mesi, e con modalità tali da assicurarne la sicura visibilità agli utenti del sito;
4) DICHIARA TENUTO e CONDANNA il convenuto a rimborsare CP_1 all'attore le spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 264,00 per esborsi.
Brescia, 1.7.2025
La Giudice
Claudia Gheri
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13936 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a AN, Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Fuccella e Amadeo Santamato, del Foro di AN, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE contro
Controparte_1
(c.f. ) – in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Leuzzi, che, insieme agli Avv.ti Gianluca Di Ascenzo, Marco Ramadori e Carlo Rienzi, tutti del
Foro di Roma, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 25.10.2024
CONVENUTO
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2024)
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che le dichiarazioni, l'esposto del 6.08.2020 e le notizie diffuse dal con i comunicati stampa del 9.12.2020 e del 3.05.2021, per le CP_1 espressioni utilizzate e/o per le modalità espositive delle stesse e/o per le informazioni rese (inveritiere e/o inesatte e/o incomplete), sono illeciti ex art. 2043 c.c., hanno violato diritti personali del Dott. e, comunque, hanno leso la sua immagine e Parte_1 reputazione e quindi determinato un'ingiusta lesione del diritto all'immagine e/o all'onore e/o alla reputazione e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità del
ai sensi dell'art. 2043 c.c. previo, se del caso, accertamento incidentale della CP_1 fattispecie di cui all'art. 595 c.p., con applicazione altresì dell'art. 185 c.p.; condannare la convenuta per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, a risarcire al Dott. CP_1
tutti i danni di natura non patrimoniale subiti e subendi indicati nella Parte_1 somma non inferiore ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00), ovvero liquidando i danni non patrimoniali nella somma che dovesse essere accertata nel giudizio o comunque, occorrendo, nella misura che verrà determinata, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali;
inibire alla convenuta il compimento e la prosecuzione di qualunque ulteriore atto illecito, denigratorio o diffamatorio nei confronti del Dott. , con particolare Parte_1 riferimento alle dichiarazioni e ai fatti di cui in atti e disporre la rimozione di tali notizie dal sito internet dell'associazione; disporre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna, mediante inserzione del dispositivo in uno o più quotidiani di diffusione nazionale a cura e spese della convenuta, nonché sul sito Internet del Codacons, per un periodo non inferiore a tre mesi, e con modalità da assicurarne la sicura visibilità agli utenti del sito;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta a rifondere al Dott. i compensi professionali e le spese di giudizio. Parte_1
In via istruttoria
L'attore insiste per l'ammissione dei capitoli di prova da n. 1 a n. 11 non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. depositata in data 24.07.2023 da intendersi qui integralmente riproposti e trascritti e si oppone alle avversarie istanze istruttorie per le motivazioni già dedotte in atti”;
Per parte convenuta: ““Voglia il Tribunale adito:
a) in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
b) nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto del tutto infondata, anche sotto il profilo della carenza di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso;
c) condannare controparte alla refusione delle spese legali del presente giudizio nonché della fase del giudizio svoltasi dinanzi al Tribunale di AN”.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , sostituto procuratore della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di AN, ha riassunto il giudizio risarcitorio in precedenza instaurato nei confronti del dinanzi a quest'ultimo Tribunale, CP_1 dichiaratosi incompetente in favore del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c.
L'attore ha lamentato la lesione del proprio onore e della propria reputazione in conseguenza della diffusione, da parte del convenuto, di scritti nei quali egli era CP_1 stato accusato di aver delegato l'esercizio dell'azione penale al libero arbitrio della tirocinante ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013) che lavorava nel suo ufficio, dott.ssa , la quale, nel collaborare con il Magistrato alla Persona_1 redazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale per diffamazione instaurato a carico di (in arte e di seguito, per brevità, ) Parte_2 CP_2 per esternazioni offensive rivolte al in relazione ad una raccolta benefica di CP_1 fondi da quest'ultimo organizzata, condotta secondo la Procura scriminata dall'esimente del diritto di critica, avrebbe orientato la decisione in senso favorevole a del quale CP_2 era seguace sulle piattaforme social Facebook e Instagram.
In particolare, il aveva veicolato le proprie esternazioni, dapprima, nell'atto di CP_1 opposizione all'archiviazione presentato al competente Giudice per le Indagini
Preliminari, oltreché in un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AN in data 6.8.2020 (rectius 5.8.2020) – inviato altresì all'Ufficio della
Procura Generale presso la Corte di Appello di AN, all'Ufficio di Presidenza del
Tribunale di AN, all'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello di AN, all' , e all' Controparte_3 Controparte_4
nella qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura – che aveva
[...] provocato due interrogazioni parlamentari al Ministro in ordine all'uso dei Controparte_3 social network da parte del personale operante negli uffici giudiziari, con particolare riferimento al procedimento penale di titolarità del dott. , e che aveva costretto Pt_1 quest'ultimo a predisporre una formale relazione per il Procuratore della Repubblica di
AN, il quale a sua volta avrebbe dovuto relazionare al Procuratore Generale della
Corte di Appello, ad esso gerarchicamente sovraordinato.
Successivamente, in data 9.12.2020, il aveva pubblicato un comunicato e un CP_1 articolo sul tema sulla propria pagina Internet, poi ripresi dai quotidiani “Il Tempo” e “Il
Giornale”, dai telegiornali nazionali di Sky TG24, e da altri siti internet.
3 L'attore, quindi, rivendicando la paternità della richiesta di archiviazione controversa
(richiesta poi accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari competente), avendo egli sempre scrupolosamente diretto, controllato e corretto l'operato della propria tirocinante rispetto alla bozza di provvedimento a lei assegnata, e richiamando la propria funzione istituzionale, l'ampia diffusione che il aveva dato alle notizie diffamatorie, CP_1
l'indubbia notorietà dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, la permanenza degli articoli e dei comunicati offensivi sul sito internet dell'associazione per più di tre anni, ha chiesto un risarcimento del danno pari ad € 40.000,00, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il
[...]
da ora innanzi, per brevità, Controparte_1
), per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande attoree per CP_1 mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto l'unica mediazione esperita è stata quella dinanzi all'organo milanese rivelatosi incompetente, e, nel merito, per chiarire che le critiche da esso svolte negli scritti controversi non erano rivolte al dott. , per aver egli delegato integralmente la propria funzione requirente Pt_1 ad altra persona, bensì esclusivamente alla tirocinante, dott.ssa colpevole di non Per_1 aver comunicato al Magistrato affidatario la sua condizione di follower dell'indagato e di aver lasciato che egli emettesse (ignaro) un provvedimento frutto del suo rilevante contributo, nonché al sistema in cui un'ausiliaria del P.M. poteva orientare la decisione senza che fossero adottate cautele idonee ad impedire simili influenze.
Il ha sottolineato la verità dei fatti dallo stesso narrati, l'utilità sociale della loro CP_1 rivelazione e diffusione, nonché la continenza espressiva usata, e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del giorno
11.12.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte attrice ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre la parte convenuta ha sollevato, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30- bis c.p.c., 11 c.p.p. (dal primo richiamato) e 1 disp. att. c.p.p. e relativa Tabella “A” per violazione del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, insistendo, nel merito, nelle conclusioni già rassegnate, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata dalla parte convenuta.
4 Vero che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e che, nel caso di specie, l'unico tentativo di mediazione svolto è stato esperito dinanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di
AN (cfr. verbale negativo di mediazione datato 25.1.2022 di cui al doc. n. 19 del fascicolo attoreo); tuttavia, ai sensi della seconda parte dell'art. 4, comma 1, citato, “la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”, norma che, a differenza degli artt. 28 e 38 c.p.c. che prevedono ipotesi di inderogabilità della competenza dell'autorità giudiziaria, rende la competenza dell'organismo di mediazione sempre derogabile ad opera delle parti. Tale accordo in deroga può essere espresso oppure tacito.
Nel caso di specie, il convenuto, invitato alla mediazione dinanzi all'organismo milanese, ha aderito alla procedura e si è poi presentato per discutere la causa al primo incontro del
25.1.2022, conclusosi con esito negativo perché nessuna delle parti ha inteso proseguire la mediazione, senza mai contestare la competenza dell'organismo adito (cfr. doc. n. 19 del fascicolo attoreo, contenente il verbale del primo e ultimo incontro del 25.1.2022), circostanze da cui sembra potersi desumere un implicito accordo delle parti in deroga alla competenza (cfr. Tribunale di Palmi, sent n. 77/2024, pubblicata in data 30.1.2024).
L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 citato, inoltre, deve essere interpretato alla luce della ratio deflattiva del contenzioso giudiziario perseguita dal legislatore con l'imposizione dell'esperimento della mediazione obbligatoria per l'esercizio delle controversie elencate all'art. 5 del decreto suddetto, fra le quali figurano quelle in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, controversie tutte accomunate dal fatto di riproporsi con una certa frequenza in sede giudiziaria, e considerato che la norma prescrittiva di una condizione di procedibilità, che limita il diritto fondamentale di agire in giudizio di cui all'art. 24 della nostra Costituzione, non può che essere interpretata in senso restrittivo: deve, quindi, ritenersi che l'imposizione da parte di questo Tribunale, in sede di prima udienza, di un nuovo tentativo di mediazione fra gli stessi soggetti e avente lo stesso oggetto di quello esperito poco più di un anno prima dinanzi all'organismo milanese non avrebbe avuto alcuna ragionevole probabilità di successo sotto il profilo della deflazione del contenzioso, ma avrebbe solo comportato un'inutile dilatazione della durata della causa in violazione del principio, anch'esso di rilievo costituzionale, di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, della carta fondamentale. L'inutilità di un ulteriore tentativo di mediazione appare confermata, poi, sia dall'esito della prima procedura svolta dinanzi all'organismo milanese in data 25.1.2022, conclusasi con esito negativo perché nessuna delle parti ha inteso proseguire la mediazione, sia dall'insuccesso del tentativo di conciliazione esperito dal
5 Giudice all'udienza del 24.5.2024, il cui unico risultato è stato l'invito all'astensione del
Magistrato che aveva avanzato eventuali proposte conciliative, formulato dalla parte convenuta (e motivatamente disatteso dall'autorità giudiziaria procedente).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 30- bis c.p.c., 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p. e relativa
Tabella “A, in quanto manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare, con riferimento all'art. 11 c.p.p., che rientra nella discrezionalità del legislatore il compito di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, situazioni di consuetudine professionale e di colleganza tali da giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, tra i quali è compreso il nesso tra luogo del fatto e luogo del giudizio, in quanto scelte non imposte dalla Costituzione (cfr., ex multis, sentenze n. 163/2013, n.
432/2008, n. 287 del 2007, n. 147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del
2000, n. 381/1999).
Peraltro, lo scopo del combinato disposto delle norme censurate, ossia quello di garantire che le controversie in cui sia parte un magistrato siano decise da un ufficio giudiziario non compreso nel distretto di corte d'appello in cui tale magistrato esercita le proprie funzioni,
è assicurato sol che vi sia una certa distanza geografica fra l'ufficio giudiziario chiamato a decidere e il luogo in cui il magistrato sottoposto a giudizio svolge le proprie funzioni, così da scongiurare il pericolo astratto di eventuali influenze ambientali, essendo irrilevante la mera circostanza che i due luoghi si trovino o meno nella stessa Regione.
Anzi, la circostanza che certe Regioni abbiano più di un distretto di corte d'appello è sintomatica, fra l'altro, della loro estensione e, quindi, dell'esistenza di una significativa distanza geografica fra di essi;
per altro verso, i distretti abbinati dall'art. 11 c.p.p. e relativa tabella appartenenti a diverse Regioni hanno comunque una distanza geografica contenuta, del tutto sovrapponibile a quella fra i distretti interregionali.
Del resto, la condotta processuale del convenuto, che, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, pone la questione di legittimità costituzionale di una norma della quale esso stesso, nel segmento di giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di AN, ha chiesto l'applicazione, appare contrastante con il divieto di venire contra factum proprium ricompreso nel dovere di lealtà processuale posto dall'art. 88 c.p.c. ed espressivo del più generale divieto di abuso del processo imposto dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c. (arg. ex, per citare una delle pronunce più recenti, Consiglio di Stato n. 10362/2024).
6 Nel merito, la domanda risarcitoria attorea è parzialmente fondata (in termini quantitativi)
e deve essere accolta nei termini seguenti.
L'attore chiede il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'esposto promosso dal convenuto in data 6.8.2020 (rectius 5.8.2020) e dalle notizie diffuse dal con i comunicati stampa del 9.12.2020 e del 3.5.2021, i quali avrebbero CP_1 comportato lesione dei suoi diritti all'onore e alla reputazione.
Nessuna richiesta risarcitoria è, invece, fondata sull'atto di opposizione all'archiviazione allegato quale doc. n. 2 all'atto di citazione, che, infatti, non contiene espressioni offensive della professionalità o dell'onore del magistrato, ma solo argomentazioni eventualmente infondate ma comunque rispettose dei confini delle esigenze difensive.
Come noto, la tutela dell'onore personale trova fondamento negli artt. 2 e 3 della
Costituzione, i quali danno copertura a tutti i diritti inviolabili dell'uomo, inteso sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità, che costituiscano patrimonio irretrattabile della persona umana e che siano funzionali a garantirne il pieno sviluppo. In particolare, l'onore, che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e seguenti del codice penale, è la valutazione interna che ciascuno dà di sé, della propria dignità e del proprio valore, ed è comprensivo del decoro, ossia del comportamento e dell'immagine che un individuo proietta nel mondo esterno a sé, e della reputazione, ossia della percezione che la società ha dell'onore e del decoro di una persona in base al comportamento dalla stessa tenuto (cfr. Corte cost. n. 86/1974), assumendo lo stesso, pertanto, sia una connotazione oggettiva coincidente con la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia una connotazione soggettiva intesa come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
Nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo (cfr. Trib. Palermo n.
1227/2020, pubblicata il 30.3.2020).
La tutela dei diritti inviolabili suddetti trova un limite nell'esigenza di tutelare altri diritti di rilievo costituzionale che possono porsi in contrasto con i primi, come quello alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione, comprensivo, per quanto in questa sede di interesse, del diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque (il diritto di cronaca, invece, riguardando più nello specifico la figura del giornalista, si ritiene estraneo all'oggetto del presente giudizio).
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ. n. 38215/2021) ha avuto modo di precisare che “il diritto di critica ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e
7 alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica”, evidenziando come qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoccia alla reputazione della persona criticata, in quanto essa non consiste nella narrazione di un fatto, ma nella manifestazione di un giudizio, di per sé soggettivo e non obiettivo, che può essere esternato anche con l'uso di un linguaggio “colorito e pungente” (cfr. Cass. civ. n. 1434/2015).
In particolare, la continenza verbale impone che la critica non trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (cfr. Cass. civ. n. 12522/2016). Gratuita sarebbe un'offesa non pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta, e, quindi, inferta con l'unico scopo di screditare la persona criticata (c.d. argumentum ad hominem); in secondo luogo, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti debbono essere veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (cfr. Cass. civ. n. 25420/2017); infine, il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, e indirizzata a una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica.
La giurisprudenza ha, quindi, concluso che, quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica possa essere esercitato da chiunque e in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici.
Con particolare riferimento al diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ. n.
19960/2019), ha affermato che esso debba essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, “costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia e indipendenza”, giungendo alla conclusione che “il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato”: così tale limite è stato ritenuto superato, con conseguente integrazione del delitto di diffamazione, nella condotta di chi, in sede di esposto disciplinare nei confronti di un magistrato, lo additi come autore di atti viziati da parzialità, perché improntati ad un manifesto atteggiamento negativo e di sfavore nei confronti di una delle parti processuali, poiché ciò significa negargli il riconoscimento delle qualità essenziali
8 per un giudice che, prima ancora della preparazione professionale, della laboriosità e della diligenza, deve porre al servizio della giustizia la sua incondizionata serenità e imparzialità (cfr. Cass. civ. n. 24578/2021), mentre è stato ritenuto rispettato nell'ipotesi di critica rivolta a un magistrato del P.M. (durante un convegno) diretta a censurare anziché la moralità individuale della persona o la dignità professionale del magistrato,
l'inopportunità di un suo atto, pur consentito dalla legge, nella specie le modalità di conduzione di un interrogatorio all'interno di una strategia investigativa (cfr. Cass. civ. n.
1939/2015).
Infine, si è ritenuto che costituisca legittimo esercizio del diritto di critica la presentazione di un esposto con il quale si chieda l'intervento dell'Autorità amministrativa su un fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se contenente espressioni aspre o polemiche, perché funzionale a garantire la libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi (cfr. Cass. civ. n. 6540/2016).
Inserendo il caso di specie nella cornice normativa e giurisprudenziale sopra richiamata, non può che escludersi il carattere diffamatorio dell'esposto presentato dal Codacons in data 5.8.2020 (cfr. documenti n. 3 e n. 3-bis, recanti l'esposto e il messaggio PEC con cui lo stesso è stato inviato agli uffici giudiziari in vario modo deputati ad esercitare un controllo sul sostituto procuratore odierno attore), in quanto esso espone in modo veritiero i fatti accaduti, ossia la redazione della minuta della richiesta di archiviazione del procedimento penale per diffamazione a carico di (e non quella del provvedimento CP_2 finale) da parte di una tirocinante, follower sui social dell'indagato, accompagnando l'esposizione con la rappresentazione del timore che ella sia stata influenzata dalla simpatia per quest'ultimo nel valorizzare gli elementi a lui favorevoli, al fine di chiedere alle Autorità competenti ad esercitare un controllo sull'ufficio del P.M. autore dell'atto se la tirocinante abbia lo stesso dovere di astensione che ha il Magistrato e se siano ipotizzabili reati nella condotta di costei o dei magistrati dell' . Controparte_5
Le espressioni utilizzate non violano il canone della continenza espressiva, perché non contengono attacchi personali al dott. , né gli attribuiscono fatti diversi da quelli Pt_1 compiuti nell'esercizio della professione sui quali richiedono un controllo e la cui descrizione è, quindi, funzionale rispetto allo scopo per cui viene presentato l'esposto, la cui diffusione è stata circoscritta agli uffici giudiziari e amministrativi competenti, gerarchicamente sovraordinati rispetto all'ufficio del dott. o deputati, comunque, Pt_1 ad esercitare un controllo sui profili di inopportunità segnalati dal Codacons esponente.
Vero che alcune espressioni utilizzate, ove lette isolatamente, sembrano riportare circostanze non corrispondenti al vero, quali quelle contenute alle pagine 6, 7, e 13 sotto
9 trascritte, nelle quali pare che il follower di sia lo stesso dott. e che egli non CP_2 Pt_1 abbia scritto personalmente il provvedimento ma ne abbia delegato la stesura in via integrale ed esclusiva alla dott.ssa Per_1
“È giusto domandarsi in che modo possa esser preservata l'imparzialità di chi deve esercitare l'azione penale, se chi la dovrebbe esercitare è follower dell'indagato!”;
Per altro verso, l'espressione, contenuta a pag. 9 dell'esposto, secondo cui “nel caso de quo la minuta di archiviazione è sottoscritta dalla dott.ssa , pur non essendo Per_1 falsa, è imprecisa, in quanto la minuta dell'atto è stata redatta e non sottoscritta dalla dott.ssa non essendo l'espressione contenuta in calce allo stesso attribuibile alla Per_1 tirocinante, bensì allo stesso magistrato affidatario e per fini interni all'ufficio, legati alla necessità di tenere un elenco degli atti che il tirocinante ha contribuito a redigere in vista della valutazione finale che dovrà redigere su di lui.
Tuttavia, dalla lettura complessiva dell'atto, si evince chiarmente che il legame virtuale con l'indagato riguardi solo la tirocinante, la quale si è limitata a predisporre una bozza del provvedimento, poi sottoscritto dal magistrato affidatario: la minuta, infatti, dal punto di vista lessicale, costituisce la prima stesura provvisoria di uno scritto, suscettibile di correzioni prima di essere ricopiata nella forma definitiva o ufficiale, e, quindi, non può porsi seriamente in dubbio che l'espressione “sottoscritta dalla dott.ssa , riferita Per_1 alla minuta, significhi sostanzialmente “redatta” dalla stessa, e che la sottoscrizione della richiesta definitiva di archiviazione sia stata apposta, invece, dal magistrato affidatario, dal
10 momento che un atto sottoscritto solo dalla tirocinante, non abilitata all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non potrebbe produrre alcun effetto giuridico, circostanza ovviamente nota agli uffici destinatari dell'esposto, certamente dotati di competenza tecnica sufficiente a comprendere il reale tenore dell'atto.
La lettura suddetta è tanto vera che il punto controverso, che il Codacons chiede agli uffici interpellati di chiarire, è appunto se le norme deontologiche e di legge valgano anche per i tirocinanti operanti negli uffici giudiziari, non revocandosi in dubbio che, ove il sostenitore virtuale di fosse stato direttamente il P.M. padre del provvedimento di CP_2 archiviazione quelle norme gli avrebbero imposto, o quantomeno suggerito, di astenersi.
Il tenore letterale delle espressioni usate a pag. 6 dell'esposto è, infatti, idoneo a chiarire tutte le locuzioni dubbie o inesatte sopra richiamate:
Del resto, la possibilità di sollecitare un controllo sulla legittimità dell'operato di un ufficio giudiziario come quello requirente è una garanzia democratica fondamentale in uno
Stato di diritto quale quello configurato dalla nostra Costituzione, e non può essere interpretato di per sé come lesivo della reputazione professionale del soggetto controllato,
e la serietà dell'esposto, ossia il suo carattere non personale ma obiettivo, è dimostrata dalle interrogazioni parlamentari che ne sono seguite e alle quali, dopo apposita istruttoria, il Ministro della Giustizia ha risposto formalmente (cfr. documenti 4, 4 bis, 5, e 6 del fascicolo attoreo e 9 del fascicolo del convenuto), peraltro confermando la piena legittimità dell'operato del dott. . Pt_1
Appare privo di carattere diffamatorio anche il comunicato pubblicato dal sul CP_1 proprio sito internet in data 3.5.2021 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo attoreo), in quanto, pur contenendo delle inesattezze nel titolo (“Procura di AN: su assoluzione scritta CP_2 da una fan dell'indagato, presenta esposto a Procura di Brescia”) e nel CP_1
11 sottotitolo (“Possibile abuso di atti d'ufficio. Tirocinante che ha scritto sentenza non ha segnalato incompatibilità e conflitto di interessi ora Procura di Brescia dovrà indagare su operato del Tribunale di AN”), poiché il provvedimento censurato non consiste in un'assoluzione né in una sentenza, né è un atto destinato a produrre effetti esterni, trattandosi semplicemente di minuta di una richiesta di archiviazione, nel testo riporta integralmente il contenuto dell'esposto presentato dal alla magistratura CP_1 bresciana, esposto che, da un lato, ripropone in modo veritiero e continente i fatti accaduti e già oggetto dell'esposto del 5.8.2020 e delle interrogazioni parlamentari sopra menzionati, e, dall'altro lato, è teso ad ottenere l'avvio di un'indagine ai danni della sola tirocinante, dott.ssa e non del sostituto procuratore odierno attore, il quale, anzi, Per_1 anche sulla scorta della risposta del Ministro della Giustizia che aveva riconosciuto la legittimità del suo operato, viene presentato come vittima del silenzio serbato dalla ragazza sulla propria amicizia virtuale con l'indagato beneficiario della richiesta archiviazione: “una tirocinante della Procura della Repubblica presso Il Tribunale Penale di AN, Dott.ssa Diandra Mangàno, per conto del Pubblico Ministero, quale vero e proprio ausiliario dello stesso, invece di astenersi dal compito assegnato, ha redatto una richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 13093/2020 R.G.N.R., nonostante la stessa fosse follower/fan del querelato e della di lui consorte. Oltretutto, dalla relazione che ha rappresentato il TO , è emerso che la TOessa tirocinante Pt_1 Per_1 assegnata all'ufficio dall'ottobre 2019, non lo aveva mai informato di essere «fan»,
«follower» o comunque ammiratrice dell'indagato. Orbene se è vero che il provvedimento di archiviazione è riconducibile esclusivamente al magistrato che attraverso la sottoscrizione ne ha assunto la paternità e la responsabilità sotto ogni profilo, è altrettanto vero che la tirocinante dott.ssa nel rispetto di quel principio Persona_1 di imparzialità che deve sempre essere rispettato da chi opera nella pubblica amministrazione e, in particolar modo, nel sistema giudiziario, avrebbe dovuto comunicare al magistrato di essere una follower della persona nei cui confronti andava sciolta l'alternativa tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale e, in presenza di incompatibilità e conflitto di interessi, avrebbe dovuto astenersi. Tale comportamento, purtroppo, è idoneo a far sorgere il dubbio che la abbia potuto scrivere in tal Parte_3 modo la minuta di archiviazione perché influenzata dalla sua predilezione per l'influencer
e la sua consorte, e potrebbe aver «seguito», direttamente sui social tutte le vicende oggetto di querela sulle quali ha poi richiesto l'archiviazione, con il rischio che si sia formata un'opinione sulla base di una prospettazione dei fatti soggettivamente ricostruita dall'indagato/querelato nei video pubblicati da quest'ultimo, sulla base di un
12 «preconcetto» condizionante l'apprezzamento oggettivo dei fatti che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare l'operato del pubblico ministero”.
Questo Tribunale ritiene, invece, che il non abbia fatto corretto esercizio del CP_1 diritto di critica nelle pubblicazioni internet del 9.12.2020.
In tale data il convenuto ha pubblicato sulla pre-home del proprio sito internet
(https://codacons.it/), unitamente alla richiesta di archiviazione presentata dal dott.
, un comunicato dal titolo “Fedez assolto dalla Procura di AN con un Pt_1 provvedimento scritto da una sua follower” (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo), e, all'interno della sezione del sito dedicata ai comunicati stampa (https://codacons.it/fedez- codacons-si-oppone-a-richiesta-di-archiviazione) ha pubblicato un articolo (cfr. doc. n. 10 del fascicolo attoreo) dal titolo “Fedez, si oppone a richiesta di archiviazione CP_1 del PM di AN e rivela: già analoga minuta redatta da una follower del rapper!!” e dal sottotitolo “Grave incompatibilità finita al vaglio del Ministro della Giustizia che deve rispondere a due interrogazioni parlamentari sul caso”, il cui testo, per quanto in questa sede di interesse è il seguente:
Ebbene, le due pubblicazioni del 9.12.2020 contengono notizie non veritiere, poiché, quanto al comunicato, la Procura di AN non può adottare alcun provvedimento di assoluzione, ma solo chiedere l'archiviazione di un procedimento penale al Giudice per le
Indagini Preliminari, inoltre, il riferimento al provvedimento “assolutorio” attribuito in via esclusiva alla follower del rapper, veicola in chi legge l'idea che il suo sottoscrittore, ossia il P.M. direttamente, sia seguace del cantante, circostanza non corrispondente al vero;
quanto all'articolo, esso contiene, nel titolo, il riferimento alla minuta e non al provvedimento, ma non attribuisce la stessa ad una tirocinante bensì, ancora, ad una follower del rapper, non chiarendo chi sia la seguace del cantante, se lo stesso P.M. o una semplice tirocinante, e peraltro chiudendo la frase con due punti esclamativi idonei a
13 trasmettere in chi legge la sensazione che la redazione della minuta da parte di costei sia evento eccezionale e deprecabile, impressione confermata dal sottotitolo, in cui si descrive la situazione venutasi a creare nella Procura di AN come una grave incompatibilità rilevata in sede parlamentare e che ha costretto il Ministro della Giustizia a renderne conto. Il testo dell'articolo, infine, sottolinea ancora la gravità della richiesta di archiviazione proveniente dalla Procura di AN, in quanto finita al centro di un caso giudiziario ed espressiva di evidente incompatibilità e conflitto di interessi su cui dovrà pronunciarsi il Ministro della Giustizia, al quale è stato chiesto un intervento urgente per garantire il sistema giudiziario e il principio di imparzialità, decisamente violato nel caso di specie (circostanza falsa in quanto le interrogazioni parlamentari del 2 e del 12 ottobre
2020 non contengono alcun riferimento all'avvenuto accertamento di una violazione, ma hanno il scopo di chiedere chiarimenti), per poi identificare espressamente il sostituto procuratore di AN destinatario di tali riferimenti nel dott. , che avrebbe Parte_1 respinto le richieste del di mandare a giudizio con un provvedimento CP_1 CP_2 scritto da una fan del cantante e (circostanza non vera), per poi limitarsi a Parte_4 precisare che la fan era una tirocinante che aveva scritto l'atto per conto, ossia – nel linguaggio comune utilizzato dalla platea degli utenti del sito del – su incarico e CP_1 in sostituzione del Pubblico Ministero, circostanza che “risulta dagli atti”, espressione suggestiva che evoca l'esistenza di un'indagine sull'operato della Procura di AN (e, in particolare, del dott. che ha firmato la richiesta di archiviazione), come se fosse Pt_1 stato già accertato il compimento di un illecito e non chiesti semplici chiarimenti.
Dalla lettura complessiva delle suddette pubblicazioni si ricava l'impressione che il sostituto procuratore si sia fatto sostituire nell'esercizio di un atto molto rilevante del suo ufficio da una semplice tirocinante, peraltro ammiratrice dell'indagato, alla quale soltanto va attribuito il merito di aver fatto assolvere il cantante, tanto che la sua posizione così determinante nelle decisioni assunte dalla Procura avrebbe dovuto farla astenere dal compito, e che in tale situazione siano state riscontrate tali gravi incompatibilità da mettere in dubbio l'imparzialità del sistema giudiziario e da costringere il Ministro della
Giustizia a giustificarsi di fronte al Parlamento.
Il messaggio risulta tanto più fuorviante e inesatto rispetto alla realtà se si considera che, a differenza dell'esposto presentato dal in data 5.8.2020 agli uffici giudiziari, i CP_1 destinatari delle pubblicazioni del 9.12.2020 sono persone comuni, prive di una particolare competenza in materia giuridica, che non conoscono le prassi degli uffici giudiziari, in cui
è lecito dare incarico di scrivere bozze di provvedimenti ad ausiliari del magistrato, purché ciò avvenga sotto il controllo sia preventivo che successivo dello stesso, per i quali l'espressione “il provvedimento era stato scritto da una fan di ha il suo significato CP_2
14 letterale di sostituzione integrale della semplice tirocinante al P.M. titolare nel fascicolo, e la grave situazione di incompatibilità appare imputabile alla negligenza del sostituto procuratore che ha delegato un compito delicato ad un soggetto privo dei necessari requisiti di onorabilità e imparzialità.
Il tenore complessivo delle pubblicazioni del 9.12.2020, quindi, in ragione delle espressioni utilizzate, alcune non veritiere, altre inesatte e amplificate, del contesto in cui sono state diffuse e della platea dei destinatari, numerosi e privi di una competenza specifica nel settore giuridico, ha leso l'onore e la reputazione professionale dell'attore.
Accertata la natura diffamatoria delle notizie suddette, all'attore spetta il risarcimento dei danni non patrimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (cfr. Cass. Civ. Sez. un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno arrecato alla reputazione deve essere inteso in senso unitario senza distinguere tra
“reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 della Costituzione, e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale, “potendo, perciò, mutare il percorso lesivo e
l'entità e l'intensità dell'aggressione, ma non il punto terminale, che è costituito sempre e solo dalla persona, nella sua unitarietà” (cfr. Cass. civ. n. 18174/2014).
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non essendo il danno da lesione dei diritti fondamentali (quali la reputazione, l'onore e il decoro) in re ipsa, la prova dello stesso può essere fornita anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., n.
9385/2018, n. 8861/2021).
L'attore, nel caso di specie, ha certamente riportato un danno non trascurabile, ravvisabile nella diminuzione della considerazione della sua persona da parte dei consociati in genere e, in particolare, di coloro che si sono trovati ad interagire con lui dal punto di vista professionale (cfr. Cass. civ. n. 8397/2016), i quali hanno sviluppato una percezione distorta del suo impegno professionale come disattento, superficiale e delegante, in considerazione della notorietà dell'organo di informazione su cui è apparsa la notizia inesatta, del suo ruolo prestigioso, rappresentativo degli interessi degli utenti e dei consumatori, della curiosità dei consociati rispetto alla vicenda, che ha coinvolto un ente rappresentativo di interessi collettivi e un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo, peraltro allora sposato con una influencer altrettanto nota con la quale aveva condiviso numerosi scontri mediatici con il della diffusione della notizia CP_1 apparsa sul sito del anche da parte dei siti internet dei quotidiani “Il Tempo” e il CP_1
15 “Il Giornale”, nonché dai telegiornali nazionali di Sky TG24, e da altri siti internet (cfr. documenti numeri 11- 15 del fascicolo attoreo).
La determinazione del quantum risarcitorio, infine, essendo di difficile calcolo nel suo preciso ammontare, deve avvenire con criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.
In particolare, occorre fare applicazione delle c.d. Tabelle di AN, che dettano criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione, vale a dire quelle del 2024. Esse, infatti, garantiscono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi.
Nel dettaglio, i parametri adoperati, per quanto di interesse nel caso in esame, sono: a) la notorietà del diffamante;
b) la carica pubblica e il ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato;
c) la natura della condotta diffamatoria (inerente alla sfera unicamente professionale e violativa, sostanzialmente, del solo canone della verità; d) la sostanziale unicità della pubblicazione diffamatoria;
e) il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione (su un sito internet liberamente accessibile) e la sua diffusione (su altri siti internet e al telegiornale); f) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie, circoscritta nel tempo;
g) la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale del diffamato, che ha avuto fastidi in conseguenza della vicenda, dovendo predisporre delle relazioni nelle quali giustificare il proprio operato agli organi deputati al controllo, poi però non concretizzatisi in alcuna conseguenza dannosa per lui sul piano lavorativo
(né di tipo disciplinare, né di tipo economico, né di tipo materiale per il mutamento oggettivo delle sue funzioni o della sede di lavoro).
Sulla scorta di tali parametri, e alla luce delle Tabelle elaborate dal Tribunale di AN, si ritiene che la diffamazione in esame debba essere ritenuta di “tenue gravità”, poiché il pregiudizio derivante dalla notorietà del diffamante, dal ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato, e dal mezzo utilizzato, è controbilanciato dalla scarsa offensività in sé della condotta diffamatoria, in ragione della sua sostanziale unicità, della compromissione per un limitato periodo di tempo della sfera professionale del danneggiato, che non ha avuto conseguenze dannose definitive a lungo termine sul piano lavorativo, della breve durata nel tempo della risonanza mediatica della notizia.
Ciò considerato, appare congruo liquidare a favore dell'attore la somma di € 5.000,00 in moneta attuale. Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attore, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.
16 Tale importo, individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti, trattandosi di obbligazione risarcitoria – previa sua devalutazione alla data del fatto – deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati su importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995), con determinazione finale pari all'attualità a complessivi € 6.484,97, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo.
Il comportamento denigratorio posto in essere dalla convenuta appare sostanzialmente cessato, sol che il comunicato e l'articolo pubblicati in data 9.12.2020 vengano rimossi dal sito dell'associazione, pertanto, si ritiene di non dover adottare alcuna inibitoria nei confronti di quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 120 c.p.c., deve, infine, essere disposta la pubblicazione della presente sentenza di condanna, mediante inserzione del dispositivo, a cura e spese della parte convenuta, in due quotidiani di diffusione nazionale, in particolare su “Il Tempo” e su “Il
Giornale”, su cui è stata in origine diffusa la notizia diffamatoria pubblicata dal CP_1 il 9.12.2020, nonché sul sito Internet del per un periodo non inferiore a tre CP_1 mesi, e con modalità tali da assicurarne la sicura visibilità agli utenti del sito.
Deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle prove orali articolate dall'attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, già compiuta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 22.2.2024, che questo Tribunale condivide integralmente e fa propria.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del criterio del decisum.
Non possono, invece, essere liquidate in favore del convenuto le spese di lite CP_1 del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di AN e conclusosi con l'ordinanza del
22.11.2022, declaratoria dell'incompetenza del giudice milanese in favore dell'intestato
Tribunale.
Nel caso di specie, infatti, la competenza territoriale individuata dall'art. 30-bis c.p.c., norma sulla base della quale il Tribunale di AN si è spogliato della presente causa in favore dell'intestato Tribunale, è, oltreché rilevabile d'ufficio dal Giudice, inderogabile
17 (cfr. Cass. civ. n. 19290/2004), sia perché compiutamente e specificamente determinata dalla legge, sia perché essa si pone come una competenza talmente “forte” da derogare qualsiasi altro foro altrimenti previsto dallo stesso codice processuale come inderogabile
(cfr. Cass. civ. n. 7119/2002), posizione avallata anche dal giudice delle leggi (cfr. Cass. civ. n. 348/2002).
Ebbene, solo in ipotesi di difetto di competenza territoriale derogabile, che può essere sollevato soltanto dalla parte, in virtù dell'adesione delle altre parti all'indicazione del giudice compiuta dal convenuto che ha sollevato l'eccezione, si realizza un accordo processuale di proroga della competenza mediante accettazione della proposta implicita nell'indicazione, con la conseguenza che il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, senza nulla statuire sulle spese relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 3415/1985; Trib. Torino, 21.6.2016).
Viceversa, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, quale quella fondata sull'art. 30-bis c.p.c., l'ordinanza che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. civ.
n. 11764/2016). Qualora il giudice che si dichiari incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, il provvedimento può essere impugnato a mezzo dell'appello (cfr. Cass. civ. n. 23727/2015), forma di impugnazione che il avrebbe dovuto attivare per contestare l'ordinanza del Tribunale di AN nella CP_1 parte in cui, dichiarata la propria incompetenza, non ha altresì provveduto sulle spese di lite di quella fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA TENUTO e CONDANNA il convenuto al risarcimento CP_1 in favore dell'attore, , dei danni patiti per l'importo Parte_1 complessivo di € 6.484,97, oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo;
2) ORDINA al convenuto di rimuovere il comunicato e l'articolo CP_1 pubblicati in data 9.12.2020 dal sito dell'associazione;
3) ORDINA ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione del dispositivo, a cura e spese della parte convenuta, in due quotidiani di diffusione nazionale, in particolare su “Il Tempo” e su “Il Giornale”,
18 nonché sul sito Internet del Codacons, per un periodo non inferiore a tre mesi, e con modalità tali da assicurarne la sicura visibilità agli utenti del sito;
4) DICHIARA TENUTO e CONDANNA il convenuto a rimborsare CP_1 all'attore le spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 264,00 per esborsi.
Brescia, 1.7.2025
La Giudice
Claudia Gheri
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