Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 17928 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
GUASTAFIERRO PASQUALE ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAVALCANTI GIULIANA VIA ALCIDE DE CP_1
GASPERI, 55 80133 NAPOLI;
ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Ripetizione di indebito
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 la ricorrente chiedeva “ accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e per l'effetto, annullare il provvedimento di indebito CP_1
emesso dall' in data 09/01/2023; - ordinare all' resistente di non attuare CP_1 CP_2
alcuna azione di recupero nei confronti della sig.ra , nonché, condannare Parte_1
l' alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab CP_1
initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre prestazioni accessorie come per legge;
- condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto
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e di una pensione Cat. INVCIV n. 044510007140455 a decorrere dal mese di aprile
2011 (cfr. doc. 1); che con provvedimento di indebito del 09/01/2023 l' CP_1
comunicava alla ricorrente che “la pensione n. 07140455 cat INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal gennaio 2013. Il ricalcolo comprende revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art 38 L.
448/01. Dal ricalcolo è derivato fino al 31 gennaio 2023 un debito a suo carico di euro
13.644,47” ; che l'indebito oggetto di impugnazione scaturisce dalla riduzione dell'assegno sociale per il periodo dal 01/2013 al 12/2021, nonché, dalla revoca della maggiorazione sociale per il periodo dal 07/2020 al 12/2021. Pertanto, la ricorrente, visto l'illegittimità del provvedimento adottato dall inoltrava ricorso CP_1
amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. 9/03/1989 n.88 senza CP_1
esito. Pertanto dichiarava che l'indebito era irripetibile per buona fede del pensionato che aveva posto un legittimo affidamento sulle somme riscosse.
Notificato il ricorso si costituiva l' che contestava il ricorso precisando che CP_1
l'indebito era sorto perché, a seguito di controlli successivi al decesso del coniuge ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità era emerso che non aveva mai comunicato i redditi del coniuge e nel ricalcolo successivo l'istituto aveva proceduto alla revoca delle agevolazioni godute e si era generato l'indebito.
Acquisita la documentazione la causa è stata decisa all'udienza odierna all'esito della discussione orale con sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue
Preliminarmente si rileva che all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono le pensioni di invalidità, l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né
l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Ciò perché il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della
Pag. 2 di 9 ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della S.C. ( tra tutte Cass.
N.13223/2020) la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). La Corte ha sempre precisato ( sentenza n.
1446/2008 e n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost., in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di cassazione ha affermato con Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei
Pag. 3 di 9 requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Le prestazioni di assistenza sociale, quindi, rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Venendo all'esame della situazione specifica va evidenziato che l'indebito richiesto alla ricorrente, a seguito di rideterminazione della pensione di inabilità, riguarda il periodo dal gennaio 2020 ad agosto 2022.Nella comunicazione del 09/08/2022 l' CP_1
ha informato che era emerso l'indebito per ragioni reddituali relativamente al periodo dal gennaio 2020 ad agosto 2022 determinando, quindi, una riduzione dell'importo della pensione ( eliminazione della maggiorazione sociale) per il superamento dei limiti reddituali ( retribuzione coniuge).
Il ricorrente non avrebbe, quindi, comunicato all' i redditi percepiti dal coniuge CP_1
che avrebbero determinato il superamento dei limiti di reddito, e l' avrebbe, così, CP_1
proceduto alla rideterminazione.
Dunque, dovendo perciò reputarsi provato che è stata corrisposta indebitamente la detta somma, occorre verificare se l'indebito così formatosi sia irripetibile o meno.
Si osserva che non trovano applicazione, nella materia assistenziale, come già detto, le disposizioni in tema di irripetibilità dei pagamenti di prestazioni previdenziali di cui
Pag. 4 di 9 all'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991.
Infatti, le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per
i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Trattandosi di norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033), non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate (cfr. Corte Appello Catanzaro sez. lav., 10/01/2019, n. 1747)
Mentre non sono applicabili le disposizioni di legge in tema di limiti al recupero degli indebiti previdenziali, sussiste però specifica disposizione di legge che regola le condizioni in presenza delle quali un indebito assistenziale creatosi per effetto della variazione delle condizioni reddituali debba essere recuperato.
Per quanto qui rileva, deve invero trovare applicazione la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, tra cui la maggiorazione sociale e la prestazione ex art. 38 L.448/2001, a seconda che il pensionato sia singolo o coniugato. Invero, l'art. 35, comma 8, del d.l.
30.12.2008, n. 207, conv. in l. n.14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art.
Pag. 5 di 9 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita:“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il legislatore ha, quindi, assimilato, quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali, le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali. Il richiamato art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n. 207/2008 (introdotto, come detto, dal d.l. n. 78/2010) è sostitutiva di quella precedente di cui ai commi 11-13 dello stesso art. 35 d.l. n
207/2008 che prevedevano un obbligo generalizzato di presentare comunicazione
Pag. 6 di 9 all'Istituto di previdenza relativa ai redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con conseguenti misure sanzionatorie in caso di omissioni.
Essa rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale.
Laddove, invece, i percettori della prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' il quale ha piena facoltà di CP_1
accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate.
Infatti, nella citata circolare dell' n. 47 del 16.3.2018 si legge: «Per i “redditi CP_1
conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel
Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell' , il giorno in cui l medesimo ne CP_2 CP_2
ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' ». CP_2
Le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , sono state stabilite con la circolare n. 195 del 30.11.2015 con la CP_2
quale si è precisato che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco.
Nella specie, il ricorrente non avrebbe secondo l' comunicato i redditi percepiti CP_1
dal coniuge, nel periodo di riferimento 2013 -2023. Orbene nel caso de quo trattasi di
Pag. 7 di 9 redditi dichiarati alla Amministrazione finanziaria (come documentato documentazione fiscale in atti), ed essi come tali erano quindi conoscibili dall' CP_1
al quale la normativa vigente sopra richiamata consente di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce CP_1
o ha l'onere di conoscere.
Ci troviamo nell'ipotesi in cui l'amministrazione è in grado di conoscere esercitando i controlli previsti i redditi percepiti dal pensionato e dai componenti del suo nucleo familiare. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato ( che percepiva una pensione di inabilità i cui limiti di reddito sono più alti) nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2
appare certamente tutelabile. Infine va osservato come ha precisato la S.C. che allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
Pag. 8 di 9 solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Non è quindi configurabile il dolo nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere, la restituzione non si CP_1
configura ed la ricorrente ha percepito legittimamente le somme per cui l'indebito da annullare è quello di €. 13644,47.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando l'attività svolta e il valore del giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente così provvede:
1.Dichiara insussistente l'indebito oggetto del presente giudizio per un ammontare di
€. 13644,47 di cui alla nota del 09/01/2023 -
2. Condanna l' al pagamento delle competenze che liquida in €.1500,00 oltre spese CP_1
generali, CPA ed IVA, se dovuta, in favore dell'avv. Guastafierro Pasquale procuratore antistatario. -
Napoli addì 21.05.2025 ore 13:30
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
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