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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott. ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott.ssa Stefania Izzi Giudice
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 182/2025 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. POMPONIO DOMENICA, presso il cui studio, con sede in
San Salvo, alla Via Fedro n. 16, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. DI FILIPPO ERMINIA MARIA, presso il cui studio, con sede in Cupello, alla Via G. Di Vittorio, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2025, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1
chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione personale sulla base delle condizioni indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
07/06/2025, si è costituita in giudizio , la quale, pur Controparte_1
non opponendosi all'accoglimento della domanda di separazione, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni della separazione, instando, in via riconvenzionale, per la pronuncia di una separazione con addebito a carico del ricorrente, a motivo dell'asserita violazione, da parte dell'uomo, del dovere coniugale di fedeltà previsto dall'art. 143, secondo comma, c.c.
3. Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 11/07/2025,
ha dichiarato di rinunciare alla domanda di Controparte_1
addebito, svolta in via riconvenzionale e alle correlate richieste economiche, istando per la pronuncia di una sentenza di separazione personale con compensazione delle spese di giudizio.
4. All'udienza del 24/09/2025, le parti, personalmente presenti, hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza.
5. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio
2 per la decisione.
6. In data 03.10.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1. La domanda di separazione personale congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue concordi sin dall'inizio sulla domanda di separazione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Parte_2
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, deve prendersi atto che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda a carattere economico;
mentre la resistente ha rinunciato, in corso di causa, sia alla domanda di addebito, sia alle richieste di ripetizione delle somme
3 indicate nell'atto di costituzione in giudizio e a quella di risarcimento del danno.
3. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
4. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di San Salvo (CH), per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa
[...]
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Salvo
(CH) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-
2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n.
14, parte II, serie A, anno 2024), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
4 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 27.10.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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