TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2931/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LEO ROSANNA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ACTON 11 70038 TERLIZZIpresso il difensore avv. DE LEO
ROSANNA
Parte ricorrente
(C.F. ) con il patrocinio dell' Avv. Giacomo Controparte_1 P.IVA_1 Mario D'Ancona (c.f. e (C.F. ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni Piazza Resistenza 52 presso il difensore avv. Giacomo Mario D'Ancona parte intervenuta contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARACCHI CHIARA e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. POMARICI VITTORIO ( VIA BAROZZI 1 20122 ; C.F._4 CP_1
( ) VIA BAROZZI 1 20122 ; , elettivamente Parte_3 C.F._5 CP_1 domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BARACCHI
CHIARA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 citava a giudizio Parte_1 Controparte_2
[... davanti al Tribunale di Firenze chiedendo che accertata la nullità (perché ritorsivo) o, in subordine, la illegittimità ( per carenza della giusta causa e mancata affissione del codice disciplinare ) del licenziamento disciplinare intimato in data 21. 4 .2023 , le fosse riconosciuta in tesi la tutela reintegratoria prevista dall'art 2 Dlvo 23/15 ed in ipotesi la tutela indennitaria nella misura massima prevista dall'art 3 Dlvo 23/15 .
Con atto depositato in data 29.11.2023 effettuava atto di intervento Controparte_1
1 volontario a sostegno della domanda proposta dalla ricorrente, sostenendo la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento , connesso al ruolo di RSA ricoperto dalla ricorrente. si costituiva a sua volta eccependo in via preliminare la incompetenza Controparte_2 territoriale del giudice adito e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Nel merito sosteneva l'infondatezza di tutte le domande azionate. Controparte_3
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale si richiama integralmente il contenuto della ordinanza emessa in data 18 aprile 2024 alla cui motivazione si rimanda.
La lamentata mancata affissione del codice disciplinare
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la omessa affissione del codice disciplinare è motivo di illegittimità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari solo ove la condotta sanzionata non costituisca violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione ( cfr tra le altre Cass Sez. L - ,Sentenza n. 6893 del 20/03/2018, conf Cass Sez . L, Sentenza
n. 16291 del 19/08/2004)
L'applicazione di tale principio di diritto al caso di specie- ove vengono contestate offese, minacce e denigrazioni vedi infra- rende irrilevante il fatto controverso relativo alla avvenuta pubblicazione del codice sulla bacheca aziendale .
La ricostruzione dei fatti posti alla base del recesso
informatore scientifico del farmaco, assunta da in data Parte_1 Controparte_3
4.10.2004 e passata alle dipendenze della società convenuta dal 30 gennaio 2021 ex art 2112 cc con mansioni di Product specialist, è stata oggetto di licenziamento disciplinare per giusta causa comunicato con lettera del 21 aprile 2023.
Il suddetto licenziamento risulta essere stato irrogato in relazione alle seguenti condotte contestate con pec del 6-11 aprile 2023 (cfr all 8 ric), tutte poste in essere durante un colloquio con il direttore generale Italia Vinit , intervenuto in data 3 aprile 2023 : CP_4
- a) aver urlato al suddetto la frase “sei un gran figlio di (….)”(testualmente nella pec di CP_4
contestazione degli addebiti)
- b) aver minacciato affermando “di aver preparato un dossier contro di lui contenente CP_4
tutte le sue informazioni personali, incluso informazioni relative ai suoi precedenti rapporti di lavoro e tale dossier sarebbe stato usato contro di lui”; ( testualmente come sopra).
- c) aver minacciato la collega (presente al colloquio) affermando “di voler Parte_4
2 prendere provvedimenti anche contro di lei ed informandola che sarebbe stata citata in giudizio”;(testualmente come sopra)
- d) aver deriso “affermando che Lei rappresenta tutti i colleghi e gli stessi lo prendono CP_4 solo per i “fondelli” incluso i suoi pupilli (presumibilmente si riferiva a , , Per_1 Per_2
)” ( testualmente come sopra) Per_3
La lavoratrice ammette esclusivamente la condotta sub a) affermando che la stessa sarebbe stata la reazione al comportamento del che , dopo essersi complimentato con lei per gli CP_4
eccellenti risultati raggiunti, l'aveva aggredita verbalmente “del tutto inopinatamente, il Dott.
mutando il proprio atteggiamento, ha iniziato ad alzare il tono di voce nei confronti CP_4 della mia assistita, imputandole scarso “attaccamento” ai valori aziendali, a causa del suo ruolo di rappresentante sindacale, accusandola altresì di essere la fagocitatrice degli animi degli altri colleghi, unitamente ai signori e , componenti della RSA. In una escalation di Pt_5 Per_4 rabbia, il Dott. giungeva ad offendere gravemente la mia assistita, dicendole che “tutti CP_4 la disprezzano” e che anche in tutti la “disprezzavano”, invitandola a Controparte_3 dimettersi, rea di aver aizzato gli animi, coltivando le cause contro (così Controparte_2
testualmente lettera di giustificazioni all 9 ric).
E' pacifico in atti che in data 3 aprile 2023 in occasione di un meeting a Roma la lavoratrice ha avuto un colloquio con il Direttore alla presenza di (product manager) e CP_4 Parte_4
di (direttore vendite nazionale neoassunto). Il colloquio era previsto per tutti i Testimone_1
dipendenti ( cfr punto 51 della memoria di costituzione non oggetto di specifica contestazione)
e aveva ad oggetto l'esame dell'andamento delle vendite nel territorio di competenza dell'informatore e la valutazione delle performance di ciascuno.
La prima fase del colloquio, incentrata sui risultati delle vendite si è svolta in maniera amichevole ( sul punto concordano entrambe le parti) con il riconoscimento di un aumento di stipendio ( fatto pacifico essendo incontestate le allegazioni sul punto effettuate dalla convenuta).
Rispetto al prosieguo, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che – diversamente da quanto sostenuto in ricorso- è stata la lavoratrice ad “agitarsi” allorquando il le aveva CP_4
contestato alcune inadempienze avendo sottolineato che “nonostante pregresse espresse richieste in tal senso lei non si era messa periodicamente in contatto con lo stesso per CP_4 aggiornarlo sull'andamento periodico del territorio. A questo appunto la signora ha Pt_1
risposto dicendo che non era vero e che negli ultimi tre mesi lo aveva chiamato due volte. Il
a quel punto aveva fatto notare che il numero indicato dalla stessa ricorrente era CP_4
assolutamente insufficiente e che i contatti per essere efficaci dovevano essere molto più
3 ravvicinati. Improvvisamente la si è agitata, si è infatti alzata dalla sedia e ha cominciato Pt_1
ad affermare, usando toni concitati che aveva raccolto delle informazioni sullo stesso CP_4
che aveva delle registrazioni di precedenti colloqui e che stava registrando anche il colloquio in atto. Ha inoltre inveito contro il chiamandolo “figlio di puttana. A questo punto il CP_4
Supekar che fino a quel momento era rimasto calmo, si è molto turbato e ha risposto “come ti permetti? Mia madre è morta” e ha messo fine all'incontro, andando a chiamare il responsabile delle risorse umane Dott. ”. ( così teste “Ho notato subito che mentre e CP_5 Tes_1 CP_4 gli altri presenti erano molto tranquilli la era agitata tant'è che non riusciva nemmeno a Pt_1
rimanere seduta. Nonostante io cercassi di mantenere i toni della conversazione sereni e di calmare le acque non ci sono riuscito in quanto la signora continuava a mantenere alti i Pt_1
CP_ toni”( così teste intervenuto nell'immediatezza dei fatti).
E' risultato inoltre che la aveva dichiarato che aveva raccolto informazioni sul suo Pt_1
superiore, registrando i loro colloqui ( vedi dichiarazioni surriportate); che il Tes_1 CP_4 aveva degli informatori preferiti che “lungi dall'essere riconoscenti, lo prendevano in giro così CP_ come facevano tutti gli altri” ( così teste conf teste ), che avrebbe citato a giudizio Tes_2
la collega ( cfr teste . Pt_4 Tes_2
Nessuno dei testi ha confermato le allegazioni della ricorrente sul fatto che CP_4
- aveva fatto riferimento al ruolo di rappresentante sindacale della lavoratrice, rea di agitare gli animi degli altri lavoratori;
- aveva dichiarato che la era disprezzata da tutti ( la circostanza è stata espressamente Pt_1
esclusa dal teste;
Tes_2
CP_
- aveva detto al responsabile del personale nella telefonata in cui gli chiedeva di intervenire
“Adesso basta questa dobbiamo togliercela di mezzo” ( la circostanza è smentita dai testi CP_
. Tes_2
CP_ Risulta invece confermato il fatto che, al termine del colloquio, il aveva detto alla che Pt_1
la sua partecipazione al meeting per le giornate successive non era più necessaria “Vista
l'agitazione della signora e visto che non riuscivo a calmarla le ho consigliato di tornare a Pt_1
CP_ casa la sera stessa o se preferiva anche il giorno dopo” ( così teste .
Risulta inoltre dalla documentazione acquisita che la lavoratrice , all'esito del colloquio, ha avuto un episodio di tachicardia con sincope reattiva , a seguito della quale è stata portata in pronto soccorso ( cfr cartella medica doc 10 ric).
CP_ I dubbi sull'attendibilità dei testi e sollevate dalla difesa di parte ricorrente nelle Tes_2
note finali non appaiono condivisibili in quanto:
4 a) il repentino cambio di tono della ai rimproveri del non appare né illogico né Pt_1 CP_4
“una forzatura” tanto più che la stessa ricorrente nelle sue giustificazioni scritte attribuisce al un analogo repentino e apparentemente immotivato cambio di atteggiamento ( cfr doc 9 CP_4
ric); CP_ b) le dichiarazioni del sono state utilizzate esclusivamente per ricostruire quanto dallo stesso direttamente percepito (id est lo stato di agitazione della sola ricorrente constatato al suo arrivo e le dichiarazioni circa la derisione del da parte dei suoi sottoposti, ripetute dalla CP_4
CP_ al cospetto del ). Pt_1
La rilevanza disciplinare delle condotte accertate.
Deve preliminarmente escludersi la rilevanza disciplinare dell'avvertimento fatto alla collega sul fatto che sarebbe stata citata in giudizio, atteso che la minaccia, è tale e, quindi Pt_4
rilevante in sede disciplinare, solo ove abbia ad oggetto un male ingiusto e non l'esercizio di un diritto, quale quello di rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri ( anche solo presunti) diritti.
Restano le altre tre condotte che messe in relazione tra di loro e con le circostanze nelle quali risultano essere state poste in essere costituiscono grave insubordinazione.
E' risultato infatti che la lavoratrice in risposta agli appunti del superiore che le contestava di aver lasciato inascoltate le richieste di relazionarsi con lui con maggiore frequenza, reagiva con offese ( gran figlio di puttana) e affermazioni sminuenti la figura del suddetto superiore ( il fatto che i suoi sottoposti si prendevano gioco di lui alle sue spalle). Inoltre le dichiarazioni sulla raccolta di informazioni e sulla (occulta) registrazione dei colloqui dimostrano l'esistenza di una grave sfiducia e il disconoscimento dell'autorità del direttore.
Tale scomposta reazione non può dirsi in alcun modo scriminata o comunque attenuata dalla provocazione atteso che le allegazioni effettuate sul punto dalla lavoratrice sono rimaste del tutto indimostrate (vedi supra).
Ne consegue l'esistenza della giusta causa di recesso ai sensi dell'art 40 lett m CCNL ( cfr doc 30 conv).
La gravità delle condotte, peraltro, esclude la natura discriminatoria del recesso, superando le prove presuntive fornite dal sindacato, intervenuto ad adiuvandum.
Né la ricostruzione dei fatti occorsi il 3 aprile 2022, effettuata sulla base del suindicato convergente quadro probatorio, avrebbe potuto mutare a seguito dell'acquisizione della chiavetta usb contenente la registrazione di un colloquio avvenuto in una diversa data (11 febbraio 2022) ed occasione ( cfr allegazioni contenute in ricorso).
5 Ed in effetti qualora fosse stato accertato che nel colloquio dell'11 febbraio il avesse CP_4
realmente effettuato le affermazioni riportate nel documento 17 allegato al ricorso ( e disconosciute dalla convenuta) sarebbe emerso che il non aveva gradito l'impugnazione CP_4
del trasferimento del ramo di azienda effettuata dalla ricorrente e da altri colleghi e che non sopportava il dissenso, ma anche che stimava la ricorrente, di cui riconosceva il valore professionale, fatti non incompatibili con la ricostruzione effettuata sulla base dell'istruttoria svolta.
Diversa sarebbe stata la rilevanza della prova offerta qualora le allegazioni effettuate dalla ricorrente relativamente agli accadimenti del 3 aprile avesse avuto anche solo parziale riscontro o comunque le violazioni disciplinari fossero risultate di minore gravità, in modo da rendere determinante il dedotto motivo ritorsivo.
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido con il sindacato intervenuto al pagamento dele spese di lite sostenute dallla società convenuta, liquidate in complessivi € 2100, oltre iva, cppa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 9 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2931/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LEO ROSANNA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ACTON 11 70038 TERLIZZIpresso il difensore avv. DE LEO
ROSANNA
Parte ricorrente
(C.F. ) con il patrocinio dell' Avv. Giacomo Controparte_1 P.IVA_1 Mario D'Ancona (c.f. e (C.F. ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni Piazza Resistenza 52 presso il difensore avv. Giacomo Mario D'Ancona parte intervenuta contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARACCHI CHIARA e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. POMARICI VITTORIO ( VIA BAROZZI 1 20122 ; C.F._4 CP_1
( ) VIA BAROZZI 1 20122 ; , elettivamente Parte_3 C.F._5 CP_1 domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BARACCHI
CHIARA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 citava a giudizio Parte_1 Controparte_2
[... davanti al Tribunale di Firenze chiedendo che accertata la nullità (perché ritorsivo) o, in subordine, la illegittimità ( per carenza della giusta causa e mancata affissione del codice disciplinare ) del licenziamento disciplinare intimato in data 21. 4 .2023 , le fosse riconosciuta in tesi la tutela reintegratoria prevista dall'art 2 Dlvo 23/15 ed in ipotesi la tutela indennitaria nella misura massima prevista dall'art 3 Dlvo 23/15 .
Con atto depositato in data 29.11.2023 effettuava atto di intervento Controparte_1
1 volontario a sostegno della domanda proposta dalla ricorrente, sostenendo la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento , connesso al ruolo di RSA ricoperto dalla ricorrente. si costituiva a sua volta eccependo in via preliminare la incompetenza Controparte_2 territoriale del giudice adito e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Nel merito sosteneva l'infondatezza di tutte le domande azionate. Controparte_3
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale si richiama integralmente il contenuto della ordinanza emessa in data 18 aprile 2024 alla cui motivazione si rimanda.
La lamentata mancata affissione del codice disciplinare
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la omessa affissione del codice disciplinare è motivo di illegittimità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari solo ove la condotta sanzionata non costituisca violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione ( cfr tra le altre Cass Sez. L - ,Sentenza n. 6893 del 20/03/2018, conf Cass Sez . L, Sentenza
n. 16291 del 19/08/2004)
L'applicazione di tale principio di diritto al caso di specie- ove vengono contestate offese, minacce e denigrazioni vedi infra- rende irrilevante il fatto controverso relativo alla avvenuta pubblicazione del codice sulla bacheca aziendale .
La ricostruzione dei fatti posti alla base del recesso
informatore scientifico del farmaco, assunta da in data Parte_1 Controparte_3
4.10.2004 e passata alle dipendenze della società convenuta dal 30 gennaio 2021 ex art 2112 cc con mansioni di Product specialist, è stata oggetto di licenziamento disciplinare per giusta causa comunicato con lettera del 21 aprile 2023.
Il suddetto licenziamento risulta essere stato irrogato in relazione alle seguenti condotte contestate con pec del 6-11 aprile 2023 (cfr all 8 ric), tutte poste in essere durante un colloquio con il direttore generale Italia Vinit , intervenuto in data 3 aprile 2023 : CP_4
- a) aver urlato al suddetto la frase “sei un gran figlio di (….)”(testualmente nella pec di CP_4
contestazione degli addebiti)
- b) aver minacciato affermando “di aver preparato un dossier contro di lui contenente CP_4
tutte le sue informazioni personali, incluso informazioni relative ai suoi precedenti rapporti di lavoro e tale dossier sarebbe stato usato contro di lui”; ( testualmente come sopra).
- c) aver minacciato la collega (presente al colloquio) affermando “di voler Parte_4
2 prendere provvedimenti anche contro di lei ed informandola che sarebbe stata citata in giudizio”;(testualmente come sopra)
- d) aver deriso “affermando che Lei rappresenta tutti i colleghi e gli stessi lo prendono CP_4 solo per i “fondelli” incluso i suoi pupilli (presumibilmente si riferiva a , , Per_1 Per_2
)” ( testualmente come sopra) Per_3
La lavoratrice ammette esclusivamente la condotta sub a) affermando che la stessa sarebbe stata la reazione al comportamento del che , dopo essersi complimentato con lei per gli CP_4
eccellenti risultati raggiunti, l'aveva aggredita verbalmente “del tutto inopinatamente, il Dott.
mutando il proprio atteggiamento, ha iniziato ad alzare il tono di voce nei confronti CP_4 della mia assistita, imputandole scarso “attaccamento” ai valori aziendali, a causa del suo ruolo di rappresentante sindacale, accusandola altresì di essere la fagocitatrice degli animi degli altri colleghi, unitamente ai signori e , componenti della RSA. In una escalation di Pt_5 Per_4 rabbia, il Dott. giungeva ad offendere gravemente la mia assistita, dicendole che “tutti CP_4 la disprezzano” e che anche in tutti la “disprezzavano”, invitandola a Controparte_3 dimettersi, rea di aver aizzato gli animi, coltivando le cause contro (così Controparte_2
testualmente lettera di giustificazioni all 9 ric).
E' pacifico in atti che in data 3 aprile 2023 in occasione di un meeting a Roma la lavoratrice ha avuto un colloquio con il Direttore alla presenza di (product manager) e CP_4 Parte_4
di (direttore vendite nazionale neoassunto). Il colloquio era previsto per tutti i Testimone_1
dipendenti ( cfr punto 51 della memoria di costituzione non oggetto di specifica contestazione)
e aveva ad oggetto l'esame dell'andamento delle vendite nel territorio di competenza dell'informatore e la valutazione delle performance di ciascuno.
La prima fase del colloquio, incentrata sui risultati delle vendite si è svolta in maniera amichevole ( sul punto concordano entrambe le parti) con il riconoscimento di un aumento di stipendio ( fatto pacifico essendo incontestate le allegazioni sul punto effettuate dalla convenuta).
Rispetto al prosieguo, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che – diversamente da quanto sostenuto in ricorso- è stata la lavoratrice ad “agitarsi” allorquando il le aveva CP_4
contestato alcune inadempienze avendo sottolineato che “nonostante pregresse espresse richieste in tal senso lei non si era messa periodicamente in contatto con lo stesso per CP_4 aggiornarlo sull'andamento periodico del territorio. A questo appunto la signora ha Pt_1
risposto dicendo che non era vero e che negli ultimi tre mesi lo aveva chiamato due volte. Il
a quel punto aveva fatto notare che il numero indicato dalla stessa ricorrente era CP_4
assolutamente insufficiente e che i contatti per essere efficaci dovevano essere molto più
3 ravvicinati. Improvvisamente la si è agitata, si è infatti alzata dalla sedia e ha cominciato Pt_1
ad affermare, usando toni concitati che aveva raccolto delle informazioni sullo stesso CP_4
che aveva delle registrazioni di precedenti colloqui e che stava registrando anche il colloquio in atto. Ha inoltre inveito contro il chiamandolo “figlio di puttana. A questo punto il CP_4
Supekar che fino a quel momento era rimasto calmo, si è molto turbato e ha risposto “come ti permetti? Mia madre è morta” e ha messo fine all'incontro, andando a chiamare il responsabile delle risorse umane Dott. ”. ( così teste “Ho notato subito che mentre e CP_5 Tes_1 CP_4 gli altri presenti erano molto tranquilli la era agitata tant'è che non riusciva nemmeno a Pt_1
rimanere seduta. Nonostante io cercassi di mantenere i toni della conversazione sereni e di calmare le acque non ci sono riuscito in quanto la signora continuava a mantenere alti i Pt_1
CP_ toni”( così teste intervenuto nell'immediatezza dei fatti).
E' risultato inoltre che la aveva dichiarato che aveva raccolto informazioni sul suo Pt_1
superiore, registrando i loro colloqui ( vedi dichiarazioni surriportate); che il Tes_1 CP_4 aveva degli informatori preferiti che “lungi dall'essere riconoscenti, lo prendevano in giro così CP_ come facevano tutti gli altri” ( così teste conf teste ), che avrebbe citato a giudizio Tes_2
la collega ( cfr teste . Pt_4 Tes_2
Nessuno dei testi ha confermato le allegazioni della ricorrente sul fatto che CP_4
- aveva fatto riferimento al ruolo di rappresentante sindacale della lavoratrice, rea di agitare gli animi degli altri lavoratori;
- aveva dichiarato che la era disprezzata da tutti ( la circostanza è stata espressamente Pt_1
esclusa dal teste;
Tes_2
CP_
- aveva detto al responsabile del personale nella telefonata in cui gli chiedeva di intervenire
“Adesso basta questa dobbiamo togliercela di mezzo” ( la circostanza è smentita dai testi CP_
. Tes_2
CP_ Risulta invece confermato il fatto che, al termine del colloquio, il aveva detto alla che Pt_1
la sua partecipazione al meeting per le giornate successive non era più necessaria “Vista
l'agitazione della signora e visto che non riuscivo a calmarla le ho consigliato di tornare a Pt_1
CP_ casa la sera stessa o se preferiva anche il giorno dopo” ( così teste .
Risulta inoltre dalla documentazione acquisita che la lavoratrice , all'esito del colloquio, ha avuto un episodio di tachicardia con sincope reattiva , a seguito della quale è stata portata in pronto soccorso ( cfr cartella medica doc 10 ric).
CP_ I dubbi sull'attendibilità dei testi e sollevate dalla difesa di parte ricorrente nelle Tes_2
note finali non appaiono condivisibili in quanto:
4 a) il repentino cambio di tono della ai rimproveri del non appare né illogico né Pt_1 CP_4
“una forzatura” tanto più che la stessa ricorrente nelle sue giustificazioni scritte attribuisce al un analogo repentino e apparentemente immotivato cambio di atteggiamento ( cfr doc 9 CP_4
ric); CP_ b) le dichiarazioni del sono state utilizzate esclusivamente per ricostruire quanto dallo stesso direttamente percepito (id est lo stato di agitazione della sola ricorrente constatato al suo arrivo e le dichiarazioni circa la derisione del da parte dei suoi sottoposti, ripetute dalla CP_4
CP_ al cospetto del ). Pt_1
La rilevanza disciplinare delle condotte accertate.
Deve preliminarmente escludersi la rilevanza disciplinare dell'avvertimento fatto alla collega sul fatto che sarebbe stata citata in giudizio, atteso che la minaccia, è tale e, quindi Pt_4
rilevante in sede disciplinare, solo ove abbia ad oggetto un male ingiusto e non l'esercizio di un diritto, quale quello di rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri ( anche solo presunti) diritti.
Restano le altre tre condotte che messe in relazione tra di loro e con le circostanze nelle quali risultano essere state poste in essere costituiscono grave insubordinazione.
E' risultato infatti che la lavoratrice in risposta agli appunti del superiore che le contestava di aver lasciato inascoltate le richieste di relazionarsi con lui con maggiore frequenza, reagiva con offese ( gran figlio di puttana) e affermazioni sminuenti la figura del suddetto superiore ( il fatto che i suoi sottoposti si prendevano gioco di lui alle sue spalle). Inoltre le dichiarazioni sulla raccolta di informazioni e sulla (occulta) registrazione dei colloqui dimostrano l'esistenza di una grave sfiducia e il disconoscimento dell'autorità del direttore.
Tale scomposta reazione non può dirsi in alcun modo scriminata o comunque attenuata dalla provocazione atteso che le allegazioni effettuate sul punto dalla lavoratrice sono rimaste del tutto indimostrate (vedi supra).
Ne consegue l'esistenza della giusta causa di recesso ai sensi dell'art 40 lett m CCNL ( cfr doc 30 conv).
La gravità delle condotte, peraltro, esclude la natura discriminatoria del recesso, superando le prove presuntive fornite dal sindacato, intervenuto ad adiuvandum.
Né la ricostruzione dei fatti occorsi il 3 aprile 2022, effettuata sulla base del suindicato convergente quadro probatorio, avrebbe potuto mutare a seguito dell'acquisizione della chiavetta usb contenente la registrazione di un colloquio avvenuto in una diversa data (11 febbraio 2022) ed occasione ( cfr allegazioni contenute in ricorso).
5 Ed in effetti qualora fosse stato accertato che nel colloquio dell'11 febbraio il avesse CP_4
realmente effettuato le affermazioni riportate nel documento 17 allegato al ricorso ( e disconosciute dalla convenuta) sarebbe emerso che il non aveva gradito l'impugnazione CP_4
del trasferimento del ramo di azienda effettuata dalla ricorrente e da altri colleghi e che non sopportava il dissenso, ma anche che stimava la ricorrente, di cui riconosceva il valore professionale, fatti non incompatibili con la ricostruzione effettuata sulla base dell'istruttoria svolta.
Diversa sarebbe stata la rilevanza della prova offerta qualora le allegazioni effettuate dalla ricorrente relativamente agli accadimenti del 3 aprile avesse avuto anche solo parziale riscontro o comunque le violazioni disciplinari fossero risultate di minore gravità, in modo da rendere determinante il dedotto motivo ritorsivo.
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido con il sindacato intervenuto al pagamento dele spese di lite sostenute dallla società convenuta, liquidate in complessivi € 2100, oltre iva, cppa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 9 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6