Articolo 48 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
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22 maggio 1998
Art. 48. (Prodotti alimentari). 1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580 , sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.
2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio , e successive modificazioni.
3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.
Nota all' art. 48:
- La legge 4 luglio 1967, n. 580 , riguarda: n. 580, riguarda: "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998