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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6842/2023 R. G.
promossa da in forma abbreviata “ Parte_1 Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. P. Federici
CONTRO
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Paolillo
in punto a: azione revocatoria.
All'udienza del 14/1/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale nel merito: accertare e dichiarare ex art. 2901 c.c., per i suesposti motivi, con ogni conseguenza di legge, l'inefficacia nei confronti di dei seguenti atti Parte_1 atto di compravendita a rogito Dott. notaio in Carpi, del 21/11/2018 (rep. 236596 – Per_1 fascicolo n. 53556), con il quale il sig. ha ceduto alla sig.ra i CP_1 CP_1 seguenti diritti reali: Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 12; Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 54, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 1; Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Piano T-1, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 15. contratto di mantenimento a rogito Notaio rep. 8077 del 24/07/2019, trascritto Persona_2 presso Agenzia del Territorio di Modena il 29/07/2019, reg. part. e reg. gen. nn. 22425/15357, con il quale il sig. unitamente al coniuge in regime di separazione dei beni, sig.ra CP_1
, ha ceduto alle figlie e dietro Controparte_1 Controparte_1 CP_1 impegno delle stesse a provvedere agli obblighi di assistenza materiale e morale e di cura verso i genitori per la durata della propria vita, la proprietà - riservando per sé e la moglie il diritto di abitazione - dei seguenti immobili, individuati di seguito limitatamente alle quote: Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Piano T-2, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 16; nonché alla sig.ra i seguenti diritti reali: Controparte_1 500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 58, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 3; 500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Interno 1, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 13;
898/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 17.
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la simulazione degli atti.
Con ordine al conservatore dei RR. II. di Modena di procedere all'annotazione di cui all'art. 2655 c.c. esonerando il medesimo da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi legali”;
per parte convenuta CP_2
“In via preliminare, dichiarare improcedibile la presente azione per difetto di rappresentanza e violazione dell'art. 106 TUB, causa mancata iscrizione in detto elenco della AREC Neprix s.p.a. che è società preposta unicamente al recupero crediti stragiudiziale.
Nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata;
In via istruttoria: In punto allo stato di salute di , si chiede ammettersi CTU medico legale al fine si CP_1 attestarne le condizioni di salute e la necessità di assistenza alla persona, sia medica che di supporto.
Quanto alla conoscenza dello stato finanziario di e lo stato di salute di CP_1 CP_1 chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. Dica il testimone se è vero che informasse i familiari circa i suoi rapporti bancari e, in CP_1 particolare, se avesse informato i familiari circa gli affidamenti concessi da Banca Interprovinciale, ora . Parte_1
2. Dica il testimone se avesse mai comunicato ai familiari e, in particolare alle CP_1 convenute, di avere contratto dei debiti con , già Banca interprovinciale;
Parte_1
3. Dica il testimone se è vero che nel mese di giugno 2022 è stato ricoverato a Villa Rosa CP_1 (clinica Psichiatrica di Modena).
4. Dica il testimone se è vero che attualmente è ricoverato presso la R.S.A. Il Carpine di CP_1 Carpi;
5. Dica il testimone se è vero che necessita di assistenza domiciliare diurna e notturna, CP_1 dovendo essere lavato, accudito e costantemente sorvegliato, essendo afetto da grave patologica psichiatrica.
6. Dica il testimone se è vero che tutte le spese per il mantenimento e le cure di e della CP_1 sono sostenute dalle figlie e . Per_3 Controparte_1 CP_1 Si indicano quali testimoni i signori: , dott.ssa e Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
[...] Vinte le spese di lite”.
2 Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice chiede di dichiarare inefficace, e comunque revocare, ai sensi dell'art. 2901 C.c., di due atti di compravendita stipulati in data 21/11/2017 ed un contratto di mantenimento stipulato in data 24/7/2019 in favore delle convenute Controparte_1
e , da parte dei convenuti e loro CP_1 CP_1 Controparte_1
genitori, dando atto di vantare un credito generato da un'apertura di credito su conto corrente bancario a far tempo dal 2016, essendo stati risolti detti rapporti bancari nel
2021, con nuova diffida verso il debitore nel 2022, e chiedendo, in subordine, di dichiarare la simulazione dei menzionati atti dispositivi.
I convenuti si sono costituiti eccependo la improcedibilità della domanda, la nullità della citazione e il difetto di titolarità e di azione per la nullità del mandato conferito da ad Arec Neprix S.p.a., a causa dellacarenza di iscrizione di Parte_1
quest'ultima nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., e deducendo, nel merito, la fondatezza delle domande proposte, di cui chiedevano il rigetto.
4. Con l'eccezione preliminare parte convenuta allega che, da una indagine svolta nell'elenco previsto dall'art. 106 TUB, contenente i nominativi delle società autorizzate a recuperare i crediti per conto delle SPV, non risulta il nominativo di
AREC Neprix s.p.a. e che, in presenza di crediti bancari, l'attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (cioè iscritta all'Albo di cui all'art
106 TUB); ove, invece, il recupero del credito venga azionato da soggetti diversi -e non iscritti all'albo- si verifica un difetto di legittimazione ex lege, per nullità della relativa delega, pur se formalmente presente.
3 L'eccezione è infondata alla stregua delle ragioni esposte dalla giurisprudenza di legittimità che ha affrontato approfonditamente la questione, pienamente condivise da questo giudicante. La Corte di cassazione si è, infatti, pronunciata sulla questione della rilevanza dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB da parte delle CP_3
ai fini della rappresentanza processuale all'interno dei giudizi, esecutivi e
[...] di merito, di recupero del credito, rilevando, in motivazione, che: <l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
− la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.)
e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica
è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali>> (Cass. 18/03/2024, n. 7243).
La conseguenza è che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
4 5. Nel merito, parte attrice chiede in via principale la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione specificati nelle conclusioni, ritenuti fraudolenti ai sensi dell'art. 2901 C.c., in via subordinata la dichiarazione della simulazione dell'atto.
Parte attrice contesta al convenuto di avere provveduto al CP_1
trasferimento di tutti i suoi beni immobili in favore delle figlie in modo da privare i creditori di ogni garanzia patrimoniale: nello specifico con atto di compravendita a rogito Notaio del 21/11/2018 rep. 236596 il predetto ebbe a trasferire in favore Per_1
della figlia un appartamento sito in Soliera (MO) per una superfice Controparte_1
catastale di mq 131 con annessa area cortiliva e garage per un importo di € 50.000,00 inferiore al valore catastale del bene, per un importo indicato come interamente versato;
nei confronti della figlia veniva disposto di un appartamento CP_1
sito in Soliera (MO), per una superficie catastale pari a mq 133 e di un garage per l'importo di € 100.000,00 indicato come interamente versato.
Inoltre, con un successivo atto del 24/7/2019 rep. 8077 a rogito Notaio
[...]
di Carpi, e la moglie cedevano e Per_2 CP_1 Controparte_1
trasferivano alle figlie e , in ragione delle rispettive Controparte_1 CP_1
quote, riservando a sé stessi il diritto di abitazione, due appartamenti siti in Comune di Soliera (MO), prevedendo quale corrispettivo prestazioni di assistenza morale e materiale per tutta la durata della loro vita in favore dei genitori.
6. Va osservato, in primo luogo, che in atti risultano incontestati sia la sussistenza che l'ammontare dei crediti dei quali viene chiesta tutela, in quanto di evidenza documentale incontroversa.
Quanto alla preesistenza del credito, i descritti atti dispositivi risultano intervenuti in epoca successiva al sorgere del credito della banca creditrice, posto che nel caso di specie gli atti dispositivi si sono verificati tra il 2018 e il 2019, mentre il credito è sorto in data 6/9/2016 con la concessione dell'apertura di credito in conto corrente (doc. n. 5 att.).
Al riguardo basta ricordare il consolidato orientamento interpretativo, condiviso anche da questo ufficio: <In tema di revocatoria, l'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare va stabilita con riferimento alla nascita
5 dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui il credito sorga da una apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi -cioè dell'accreditamento- che va verificata l'anteriorità, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell'affidamento, sia avvenuta posteriormente all'atto fraudolento>> (Trib. Modena -
Pagliani- 20/6/2018, n. 1131; Trib. Modena -Pagliani- 22/6/2020, n. 716).
7. Il presupposto del pregiudizio dell'atto di disposizione per la garanzia patrimoniale dei creditori è pure dimostrato in atti, ove si consideri che, secondo la corrente interpretazione della norma in esame, da un lato non occorre la verificazione di un danno effettivo, bastando un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendiosità dell'azione coattiva del credito (cfr. Corte di cassazione 17/1/ 84, n° 402; 8/11/85, n° 5451; 1/12/87, n° 8930; 22/3/90, n. 2400;
15/6/95, n. 6777; II, 29/3/99, n. 2971; III, 1/6/2000, n. 7262; III, 17/10/2001, n.
12678; C. App. Napoli, 9/4/2002, in: Nuovo dir. 2002, 860; in particolare, per la non necessità di una insolvibilità assoluta del debitore, si veda Trib. Napoli, 16/3/91); dall'altro, che detto pericolo può concernere non solo la diminuzione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale, ma può concretarsi in una variazione qualitativa dei beni stessi, tale da pregiudicare le possibilità di concreta soddisfazione dei creditori per effetto della sostituzione di beni facilmente aggredibili esclusivamente con beni facilmente distraibili ed occultabili (come nel caso di sostituzione di immobili con denaro contante).
Quanto alla dannosità dell'atto, nel caso in esame l'effetto complessivo della compravendita e dell'atto di mantenimento è stato quello di impedire ogni azione da parte dei creditori sui beni immobili di famiglia del debitore, ed hanno consentito a di destinare tutti i beni di sua proprietà ai prossimi congiunti, privando i CP_1
creditori di ogni effettiva garanzia patrimoniale, con evidente pregiudizio delle loro ragioni sotto il profilo dell'eventus damni, sussistente in tutti i casi in cui il debitore trasferisca a terzi un bene o un diritto o assuma un obbligo verso terzi idoneo a determinare un pregiudizio effettivo e reale ma anche solo potenziale alle ragioni dei creditori e la diminuzione della garanzia generica del patrimonio sia sotto il profilo
6 quantitativo che qualitativo (Trib. Modena -Del Borrello- 4/4/2018, n. 597; Trib.
Modena -Pagliani- 20/6/2018, n. 1131; Trib. Modena -Ramacciotti- 7/6/2019, n. 909;
Trib. Modena -Grandi- 4/1/2020, n. 27; Trib. Modena -Pagliani- 22/6/2020, n. 716;
Trib. Modena -Salvatore- 7/11/2020, n. 1113; Trib. Modena -Pagliani- 26/11/2020, n.
1489; Trib. Modena -Grandi- 17/12/2020, n. 1631; Trib. Modena -Pagliani- 5/5/2021,
n. 734; Trib. Modena -Pagliani- 26/10/2021, n. 1440; Trib. Modena -Grandi-
14/12/2021, n. 1686; Trib. Modena -Pagliani- 6/2/2023, n. 192).
Va, dunque, ravvisata la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del danno ai sensi della norma in esame, in quanto, non essendo il debitore titolare di altri cespiti immobiliari, anche l'atto di mantenimento riduce la garanzia generale sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 C.c.; e per questo motivo va ritenuta esperibile l'azione revocatoria in presenza dei presupposti.
Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, anche del distretto, e confermati dal locale organo d'appello: “In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitor, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (C. App.
Bologna, III -Aponte-7/8/2018, n. 2119)
I menzionati orientamenti sono consolidati anche nella giurisprudenza di questo ufficio:
“In tema di revocatoria, per il requisito dell'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'evento dispositivo e che può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che
7 comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva” (Trib. Modena -
Rimondini-, 3/11/2017, n. 1925);
“In tema di revocatoria, al fine della configurabilità dell'eventus damni non è necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che dall'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore si profili il semplice pericolo concreto che questi non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa. In particolare, non è richiesta, a fondamento dell'azione ex art. 2901 cc, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Trib.
Modena –Del Borrello-, 16/2/2018, n. 286);
“A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Trib. Modena –
Pagliani- 4/2/2019, n. 174);
“In tema di revocatoria (art. 2901 cc), occorre verificare l'eventuale diminuzione patrimoniale al momento del compimento dell'atto depauperativo dedotto in giudizio, gravando comunque sul debitore, che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie” (Trib. Modena -Masoni- 10//2019, n. 582).
8 8. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in questo caso per la scientia damni e il consilium fraudis è sufficiente la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio che l'atto possa arrecare o ai creditori e non è necessaria la collusione tra debitore e terzo, richiesta solo nell'ipotesi di atti a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, fermo restando che si tratta di elemento psicologico che può essere provato anche in via presuntiva (Cass. II, 23/1/2023, n. 1897; conf.: Cass III, 15/10/2021, n. 28423; Cass.
I, 5/7/2013, n. 16825).
Al riguardo, con specifico riferimento al caso di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, va confermato il consolidato orientamento interpretativo, condiviso anche da questo ufficio:
<In tema di azione revocatoria ordinaria, nell'ipotesi in cui l'atto a titolo oneroso pregiudizievole sia posteriore al sorgere del credito, per la configurabilità dell'estremo soggettivo della scientia damni è necessario che il terzo acquirente, nel momento del compimento dell'atto, sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore avrebbe diminuito la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei suoi creditori. In particolare, ai fini della c.d. scientia damni, la conoscenza può essere senz'altro equiparata alla “agevole conoscibilità” della insorgenza di un correlativo pregiudizio per il creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione>> (Trib. Modena -Del Borrello- 16/2/2018, n.
286; Trib. Modena -Salvatore- 19/9/2018, n. 1564);
<In tema di revocatoria (art. 2901 cc), per il requisito della scientia damni, la condizione psicologica da provarsi in capo al debitore è soltanto la conoscenza della idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, con la precisazione che l'elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza o anche dalla semplice conoscibilità del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore, la prova in tal senso essendo ricavabile anche per presunzioni. In particolare, nel caso di atto successivo al sorgere del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Infine, nel caso di fideiussione, il debito del fideiussore deve farsi risalire al momento della nascita del
9 credito e non alla scadenza dell'obbligazione principale>> (Trib. Modena -Bagnoli-
4/11/2022, n. 1328; Trib. Modena -Bagnoli- 9/11/2022, n. 1341; Trib. Modena -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1527);
<In tema di revocatoria (art. 2901 cc), ai fini della “scientia damni” per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. È necessario, in altri termini, che il terzo acquirente sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore. Alla conoscenza viene, quindi, equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie. È sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito. L'onere della prova spetta in capo al creditore che agisce in revocatoria, il quale può tuttavia giovarsi anche di presunzioni semplici. In questi termini, dunque, la prova della scientia damni nel terzo può essere raggiunta anche in forza del legame di parentela sussistente tra le parti ovvero della considerazione del prezzo del bene, sperequato a danno del venditore rispetto ai valori di mercato>> (Trib. Modena -Pagliani- 12/5/2023, n.
765).
9. Nel caso specifico si è di fatto spogliato dell'intero patrimonio in CP_1
favore delle figlie ponendo in essere atti di compravendita (atto di compravendita del
21-11-2018) nei quali si dà atto che l'intero prezzo è stato in precedenza versato, senza tuttavia fornire alcun prova in atti che l'importo ottenuto dalle acquirenti in baso a mutuo ipotecario contestuale alla compravendita, costituendo ipoteca in favore dell'istituto di credito, sia stato effettivamente corrisposto alla parte venditrice;
al contrario, ciò implica unicamente la costituzione di diritti reali in favore di un terzo tali da rendere in caso di azione esecutiva ancora più difficile ed oneroso il recupero del bene e tali da assorbire l'intero valore del bene e non consentire alcun
10 soddisfacimento per i creditori, ma non che il debitore ne abbia tratto alcun vantaggio. Parte convenuta allega che sono stati effettuati pagamenti documentati, ma in realtà del passaggio del corrispettivo dalla sfera patrimoniale delle figlie acquirenti a quella del padre non vi è alcun riscontro documentale, a parte l'affermazione contenuta nel rogito di pagamento mediante assegno circolare, di cui non è però documentato l'incasso.
Inoltre, mediante atto di mantenimento del 24/7/2019, il convenuto - CP_1
nei limiti delle quote di sua spettanza- provvedeva, insieme alla moglie, a destinare la proprietà delle quote immobiliari a lui riferibili alle figlie, mantenendo il diritto di abitazione per la durata della loro vita, con impegno delle stesse a provvedere agli obblighi di assistenza materiale e morale e di cura verso i genitori per la durata della propria vita.
Secondo la tesi dei convenuti gli atti di disposizione patrimoniale in contestazione sarebbero stati posti in essere perché il padre, è affetto da CP_1
anni da sindrome affettiva bipolare, con frequenti episodi depressivi, frequenti casi ipomaniacali con episodi di prodigalità, a cui si aggiungono alcuni scompensi cardiaci uniti ai disturbi tipici dell'età avanzata, che rendono necessaria una costante cura ed attenzione in favore del paziente, e che per tale ragione s'è fatto ricorso al contratto di mantenimento, dovendo le figlie occuparsi a tempo pieno del padre le cui condizioni sono in costante e progressivo aggravamento (doc. nn. 2 e 9).
Tali allegazioni sono smentite dalle stesse produzioni documentali di parte convenuta, dalle quali risulta che, come si legge nella “Storia Neurologica” (cfr. doc.
n. 2) sulla base di quanto riferito dai familiari, è solo “a partire dal 2020” che “i familiari si sono accorti di facili dimenticanze”, ed “ha avuto momenti di confusione sugli eventi temporali, ha scambiato giorni festivi per feriali;
inoltre qualche episodio di disorientamento spaziale”; a parte il fatto che “gli episodi di confusione sono transitori”. Pertanto, con riferimento al periodo di compimento degli atti pregiudizievoli -tra il 2018 e 2019- la giustificazione addotta è inconsistente, restando documentato soltanto il disturbo bipolare, che tuttavia è documentato (sempre doc. n.
2) “da oltre dieci anni”, ma che del quale “l'esordio clinico è probabilmente molto antecedente”, configurando quindi un disturbo che non ha impedito al convenuto
11 di condurre regolarmente la sua esistenza, sia familiare che CP_1
imprenditoriale.
L'esigenza giustificativa del compimento dell'atto e, quindi, destituita di ogni fondamento clinico, quanto meno con riferimento all'epoca del compimento stesso.
Tale evidenza emerge con ancora maggior chiarezza ove si consideri un dato oggettivo che emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice, in particolare la sentenza del Tribunale di Modena del 21/12/2022, n. 1602, dalla quale si ricava che dal 2011 al 2017 ha gestito in prima persona e con ampio mandato una CP_1 società, fino alla data del fallimento, e che “sia la compravendita che l'atto di mantenimento sono stati stipulati subito dopo l'intervenuto fallimento della società”
(cfr. pag. 4); il fallimento è stato, infatti, dichiarato con sentenza n 113 pubblicata il
18/7/2018.
Il dato è di dirimente rilevanza, sia ai fini dell'elemento dell'eventus damni che, soprattutto, di elemento soggettivo, essendo evidente che in tale ottica gli elementi addotti a giustificazione del compimento degli atti assumono un ben diverso significato, e che anche la conoscenza della dannosità degli atti compiuti risulta inequivocabilmente in capo a tutti i convenuti, non essendo verosimile -secondo quanto comunemente accade in una famiglia -e dunque salvo specifica e rigorosa prova contraria nella specie non fornita- che i prossimi congiunti non siano venuti a conoscenza di un evento come il fallimento dell'impresa su cui si regge la famiglia.
In tale ottica diventa pure insostenibile, prima ancora che irrilevante, l'allegazione difensiva di parte convenuta che il coniuge o le figlie non fossero a conoscenza che il marito o padre fosse titolare di un conto affidato presso , come se Parte_1
potessero essere all'oscuro di una situazione debitoria che precipita nell'insolvenza.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo sia i tempi che le modalità con cui sono stati compiuti gli atti di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revoca in questa sede, ovvero in epoca immediatamente successiva alla dichiarazione di fallimento della società gestita dal convenuto con l'effetto e al fine CP_1
evidente di spogliarsi di tutti i suoi beni in favore delle figlie e sottrarre i propri beni alle azioni dei creditori, i rapporti personali e familiari tra le parti, sono circostanze tra loro univoche e concordanti che rendono del tutto pacifica la consapevolezza sia
12 del debitore che del terzo circa il pregiudizio arrecato ai creditori, privati della garanzia patrimoniale su cui soddisfare i propri crediti, circostanze di per sé idonee anche ai fini della dimostrazione della partecipato fraudis del terzo, posto che le figlie su loro stessa ammissione in atti erano a stretto contatto con il padre per lo stretto vincolo parentale e per stabilità dei loro rapporti, per cui è del tutto evidente che, oltre ad essere a conoscenza della situazione economica e patrimoniale del padre, dell'attività professionale dallo stesso svolta, erano consapevoli e concordi nel porre in essere atti dispositivi in frode ai creditori -primi tra essi le banche- a loro vantaggio personale e, quanto meno, a fini di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare di famiglia.
10. Tra i vari elementi esaminati, in definitiva, nel caso in esame assumono particolare pregnanza le considerazioni sull'assenza di necessità dell'atto dispositivo, che non si giustifica diversamente che in base all'intento di rendere inaggredibile il patrimonio del garante: come già rilevato, infatti, si tratta di un insieme di due operazioni in stretta successione temporale con l'emersione della crisi finanziaria del debitore e anomala in quanto agita interamente tra i più stretti familiari, CP_1
oltre che -specie per il negozio atipico di mantenimento, non strettamente necessari, in quanto, anche laddove si trattasse -essendo questa l'allegazione difensiva- di atti motivati da esigenze di salute, essendo le controparti le due figlie, l'immobile era destinato alle stesse in linea successoria e le stesse erano già le persone naturalmente destinate ad occuparsi dei genitori in caso di perdita di capacità, senza reale necessità di un atto negoziale che a ciò le obbligasse;
se, infatti, la motivazione delle condizioni di salute può spiegare l'esigenza di assistenza da parte dei genitori, essa non fornisce, invece, adeguata motivazione della necessità di un atto negoziale vincolante, rispetto alla quale una obiettiva motivazione non è stata nemmeno allegata, perché in tal caso occorrerebbe che il negozio rappresentasse il solo disponibile mezzo per tale scopo, ponendosi in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto.
13 11. In considerazione delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte, la domanda di revoca risulta fondata e da accogliersi. L'atto impugnato deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata attorea, volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'alienazione dell'immobile compravenduto, peraltro del tutto alternativa, anche sul piano logico-giuridico.
12. Le spese di giudizio -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta, in accoglimento della proposta azione revocatoria, dichiara inefficaci nei confronti di in forma abbreviata “ Parte_1 Parte_1
, i seguenti atti:
[...] atto di compravendita a rogito Dott. di Carpi (MO), del 21/11/2018 (rep. Per_1
236596 – fascicolo n. 53556), con il quale ha ceduto a i CP_1 CP_1 seguenti diritti reali: piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 12; Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat.
C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI BANDIERA n. 54, Piano T, censito al
NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 1; piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T-1, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 15; contratto di mantenimento a rogito Notaio rep. 8077 del Persona_2
24/07/2019, trascritto presso Agenzia del Territorio di Modena il 29/07/2019, reg. part. e reg. gen. nn. 22425/15357, con il quale unitamente al coniuge in CP_1 regime di separazione dei beni, , ha ceduto alle figlie Controparte_1 CP_1
e dietro impegno delle stesse a provvedere agli obblighi di
[...] CP_1 assistenza materiale e morale e di cura verso i genitori per la durata della propria vita, la proprietà - riservando per sé e la moglie il diritto di abitazione - dei seguenti immobili, individuati di seguito limitatamente alle quote: piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T-2, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 16; nonché a i seguenti diritti reali: Controparte_1
500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 58, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 3;
14 500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Interno 1, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 13; 898/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 17; dichiara tenuti e condanna , , e CP_1 CP_1 Controparte_1
, in solido, a rifondere a in forma abbreviata Controparte_1 Parte_1
“ le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € Parte_1
8.109,90, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena il giorno 4/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6842/2023 R. G.
promossa da in forma abbreviata “ Parte_1 Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. P. Federici
CONTRO
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Paolillo
in punto a: azione revocatoria.
All'udienza del 14/1/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale nel merito: accertare e dichiarare ex art. 2901 c.c., per i suesposti motivi, con ogni conseguenza di legge, l'inefficacia nei confronti di dei seguenti atti Parte_1 atto di compravendita a rogito Dott. notaio in Carpi, del 21/11/2018 (rep. 236596 – Per_1 fascicolo n. 53556), con il quale il sig. ha ceduto alla sig.ra i CP_1 CP_1 seguenti diritti reali: Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 12; Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 54, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 1; Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Piano T-1, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 15. contratto di mantenimento a rogito Notaio rep. 8077 del 24/07/2019, trascritto Persona_2 presso Agenzia del Territorio di Modena il 29/07/2019, reg. part. e reg. gen. nn. 22425/15357, con il quale il sig. unitamente al coniuge in regime di separazione dei beni, sig.ra CP_1
, ha ceduto alle figlie e dietro Controparte_1 Controparte_1 CP_1 impegno delle stesse a provvedere agli obblighi di assistenza materiale e morale e di cura verso i genitori per la durata della propria vita, la proprietà - riservando per sé e la moglie il diritto di abitazione - dei seguenti immobili, individuati di seguito limitatamente alle quote: Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Piano T-2, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 16; nonché alla sig.ra i seguenti diritti reali: Controparte_1 500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 58, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 3; 500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA FRATELLI
BANDIERA n. 56, Interno 1, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 13;
898/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 17.
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la simulazione degli atti.
Con ordine al conservatore dei RR. II. di Modena di procedere all'annotazione di cui all'art. 2655 c.c. esonerando il medesimo da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi legali”;
per parte convenuta CP_2
“In via preliminare, dichiarare improcedibile la presente azione per difetto di rappresentanza e violazione dell'art. 106 TUB, causa mancata iscrizione in detto elenco della AREC Neprix s.p.a. che è società preposta unicamente al recupero crediti stragiudiziale.
Nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata;
In via istruttoria: In punto allo stato di salute di , si chiede ammettersi CTU medico legale al fine si CP_1 attestarne le condizioni di salute e la necessità di assistenza alla persona, sia medica che di supporto.
Quanto alla conoscenza dello stato finanziario di e lo stato di salute di CP_1 CP_1 chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. Dica il testimone se è vero che informasse i familiari circa i suoi rapporti bancari e, in CP_1 particolare, se avesse informato i familiari circa gli affidamenti concessi da Banca Interprovinciale, ora . Parte_1
2. Dica il testimone se avesse mai comunicato ai familiari e, in particolare alle CP_1 convenute, di avere contratto dei debiti con , già Banca interprovinciale;
Parte_1
3. Dica il testimone se è vero che nel mese di giugno 2022 è stato ricoverato a Villa Rosa CP_1 (clinica Psichiatrica di Modena).
4. Dica il testimone se è vero che attualmente è ricoverato presso la R.S.A. Il Carpine di CP_1 Carpi;
5. Dica il testimone se è vero che necessita di assistenza domiciliare diurna e notturna, CP_1 dovendo essere lavato, accudito e costantemente sorvegliato, essendo afetto da grave patologica psichiatrica.
6. Dica il testimone se è vero che tutte le spese per il mantenimento e le cure di e della CP_1 sono sostenute dalle figlie e . Per_3 Controparte_1 CP_1 Si indicano quali testimoni i signori: , dott.ssa e Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
[...] Vinte le spese di lite”.
2 Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice chiede di dichiarare inefficace, e comunque revocare, ai sensi dell'art. 2901 C.c., di due atti di compravendita stipulati in data 21/11/2017 ed un contratto di mantenimento stipulato in data 24/7/2019 in favore delle convenute Controparte_1
e , da parte dei convenuti e loro CP_1 CP_1 Controparte_1
genitori, dando atto di vantare un credito generato da un'apertura di credito su conto corrente bancario a far tempo dal 2016, essendo stati risolti detti rapporti bancari nel
2021, con nuova diffida verso il debitore nel 2022, e chiedendo, in subordine, di dichiarare la simulazione dei menzionati atti dispositivi.
I convenuti si sono costituiti eccependo la improcedibilità della domanda, la nullità della citazione e il difetto di titolarità e di azione per la nullità del mandato conferito da ad Arec Neprix S.p.a., a causa dellacarenza di iscrizione di Parte_1
quest'ultima nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., e deducendo, nel merito, la fondatezza delle domande proposte, di cui chiedevano il rigetto.
4. Con l'eccezione preliminare parte convenuta allega che, da una indagine svolta nell'elenco previsto dall'art. 106 TUB, contenente i nominativi delle società autorizzate a recuperare i crediti per conto delle SPV, non risulta il nominativo di
AREC Neprix s.p.a. e che, in presenza di crediti bancari, l'attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (cioè iscritta all'Albo di cui all'art
106 TUB); ove, invece, il recupero del credito venga azionato da soggetti diversi -e non iscritti all'albo- si verifica un difetto di legittimazione ex lege, per nullità della relativa delega, pur se formalmente presente.
3 L'eccezione è infondata alla stregua delle ragioni esposte dalla giurisprudenza di legittimità che ha affrontato approfonditamente la questione, pienamente condivise da questo giudicante. La Corte di cassazione si è, infatti, pronunciata sulla questione della rilevanza dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB da parte delle CP_3
ai fini della rappresentanza processuale all'interno dei giudizi, esecutivi e
[...] di merito, di recupero del credito, rilevando, in motivazione, che: <l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
− la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.)
e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica
è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali>> (Cass. 18/03/2024, n. 7243).
La conseguenza è che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
4 5. Nel merito, parte attrice chiede in via principale la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione specificati nelle conclusioni, ritenuti fraudolenti ai sensi dell'art. 2901 C.c., in via subordinata la dichiarazione della simulazione dell'atto.
Parte attrice contesta al convenuto di avere provveduto al CP_1
trasferimento di tutti i suoi beni immobili in favore delle figlie in modo da privare i creditori di ogni garanzia patrimoniale: nello specifico con atto di compravendita a rogito Notaio del 21/11/2018 rep. 236596 il predetto ebbe a trasferire in favore Per_1
della figlia un appartamento sito in Soliera (MO) per una superfice Controparte_1
catastale di mq 131 con annessa area cortiliva e garage per un importo di € 50.000,00 inferiore al valore catastale del bene, per un importo indicato come interamente versato;
nei confronti della figlia veniva disposto di un appartamento CP_1
sito in Soliera (MO), per una superficie catastale pari a mq 133 e di un garage per l'importo di € 100.000,00 indicato come interamente versato.
Inoltre, con un successivo atto del 24/7/2019 rep. 8077 a rogito Notaio
[...]
di Carpi, e la moglie cedevano e Per_2 CP_1 Controparte_1
trasferivano alle figlie e , in ragione delle rispettive Controparte_1 CP_1
quote, riservando a sé stessi il diritto di abitazione, due appartamenti siti in Comune di Soliera (MO), prevedendo quale corrispettivo prestazioni di assistenza morale e materiale per tutta la durata della loro vita in favore dei genitori.
6. Va osservato, in primo luogo, che in atti risultano incontestati sia la sussistenza che l'ammontare dei crediti dei quali viene chiesta tutela, in quanto di evidenza documentale incontroversa.
Quanto alla preesistenza del credito, i descritti atti dispositivi risultano intervenuti in epoca successiva al sorgere del credito della banca creditrice, posto che nel caso di specie gli atti dispositivi si sono verificati tra il 2018 e il 2019, mentre il credito è sorto in data 6/9/2016 con la concessione dell'apertura di credito in conto corrente (doc. n. 5 att.).
Al riguardo basta ricordare il consolidato orientamento interpretativo, condiviso anche da questo ufficio: <In tema di revocatoria, l'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare va stabilita con riferimento alla nascita
5 dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui il credito sorga da una apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi -cioè dell'accreditamento- che va verificata l'anteriorità, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell'affidamento, sia avvenuta posteriormente all'atto fraudolento>> (Trib. Modena -
Pagliani- 20/6/2018, n. 1131; Trib. Modena -Pagliani- 22/6/2020, n. 716).
7. Il presupposto del pregiudizio dell'atto di disposizione per la garanzia patrimoniale dei creditori è pure dimostrato in atti, ove si consideri che, secondo la corrente interpretazione della norma in esame, da un lato non occorre la verificazione di un danno effettivo, bastando un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendiosità dell'azione coattiva del credito (cfr. Corte di cassazione 17/1/ 84, n° 402; 8/11/85, n° 5451; 1/12/87, n° 8930; 22/3/90, n. 2400;
15/6/95, n. 6777; II, 29/3/99, n. 2971; III, 1/6/2000, n. 7262; III, 17/10/2001, n.
12678; C. App. Napoli, 9/4/2002, in: Nuovo dir. 2002, 860; in particolare, per la non necessità di una insolvibilità assoluta del debitore, si veda Trib. Napoli, 16/3/91); dall'altro, che detto pericolo può concernere non solo la diminuzione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale, ma può concretarsi in una variazione qualitativa dei beni stessi, tale da pregiudicare le possibilità di concreta soddisfazione dei creditori per effetto della sostituzione di beni facilmente aggredibili esclusivamente con beni facilmente distraibili ed occultabili (come nel caso di sostituzione di immobili con denaro contante).
Quanto alla dannosità dell'atto, nel caso in esame l'effetto complessivo della compravendita e dell'atto di mantenimento è stato quello di impedire ogni azione da parte dei creditori sui beni immobili di famiglia del debitore, ed hanno consentito a di destinare tutti i beni di sua proprietà ai prossimi congiunti, privando i CP_1
creditori di ogni effettiva garanzia patrimoniale, con evidente pregiudizio delle loro ragioni sotto il profilo dell'eventus damni, sussistente in tutti i casi in cui il debitore trasferisca a terzi un bene o un diritto o assuma un obbligo verso terzi idoneo a determinare un pregiudizio effettivo e reale ma anche solo potenziale alle ragioni dei creditori e la diminuzione della garanzia generica del patrimonio sia sotto il profilo
6 quantitativo che qualitativo (Trib. Modena -Del Borrello- 4/4/2018, n. 597; Trib.
Modena -Pagliani- 20/6/2018, n. 1131; Trib. Modena -Ramacciotti- 7/6/2019, n. 909;
Trib. Modena -Grandi- 4/1/2020, n. 27; Trib. Modena -Pagliani- 22/6/2020, n. 716;
Trib. Modena -Salvatore- 7/11/2020, n. 1113; Trib. Modena -Pagliani- 26/11/2020, n.
1489; Trib. Modena -Grandi- 17/12/2020, n. 1631; Trib. Modena -Pagliani- 5/5/2021,
n. 734; Trib. Modena -Pagliani- 26/10/2021, n. 1440; Trib. Modena -Grandi-
14/12/2021, n. 1686; Trib. Modena -Pagliani- 6/2/2023, n. 192).
Va, dunque, ravvisata la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del danno ai sensi della norma in esame, in quanto, non essendo il debitore titolare di altri cespiti immobiliari, anche l'atto di mantenimento riduce la garanzia generale sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 C.c.; e per questo motivo va ritenuta esperibile l'azione revocatoria in presenza dei presupposti.
Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, anche del distretto, e confermati dal locale organo d'appello: “In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitor, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (C. App.
Bologna, III -Aponte-7/8/2018, n. 2119)
I menzionati orientamenti sono consolidati anche nella giurisprudenza di questo ufficio:
“In tema di revocatoria, per il requisito dell'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'evento dispositivo e che può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che
7 comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva” (Trib. Modena -
Rimondini-, 3/11/2017, n. 1925);
“In tema di revocatoria, al fine della configurabilità dell'eventus damni non è necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che dall'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore si profili il semplice pericolo concreto che questi non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa. In particolare, non è richiesta, a fondamento dell'azione ex art. 2901 cc, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Trib.
Modena –Del Borrello-, 16/2/2018, n. 286);
“A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Trib. Modena –
Pagliani- 4/2/2019, n. 174);
“In tema di revocatoria (art. 2901 cc), occorre verificare l'eventuale diminuzione patrimoniale al momento del compimento dell'atto depauperativo dedotto in giudizio, gravando comunque sul debitore, che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie” (Trib. Modena -Masoni- 10//2019, n. 582).
8 8. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in questo caso per la scientia damni e il consilium fraudis è sufficiente la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio che l'atto possa arrecare o ai creditori e non è necessaria la collusione tra debitore e terzo, richiesta solo nell'ipotesi di atti a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, fermo restando che si tratta di elemento psicologico che può essere provato anche in via presuntiva (Cass. II, 23/1/2023, n. 1897; conf.: Cass III, 15/10/2021, n. 28423; Cass.
I, 5/7/2013, n. 16825).
Al riguardo, con specifico riferimento al caso di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, va confermato il consolidato orientamento interpretativo, condiviso anche da questo ufficio:
<In tema di azione revocatoria ordinaria, nell'ipotesi in cui l'atto a titolo oneroso pregiudizievole sia posteriore al sorgere del credito, per la configurabilità dell'estremo soggettivo della scientia damni è necessario che il terzo acquirente, nel momento del compimento dell'atto, sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore avrebbe diminuito la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei suoi creditori. In particolare, ai fini della c.d. scientia damni, la conoscenza può essere senz'altro equiparata alla “agevole conoscibilità” della insorgenza di un correlativo pregiudizio per il creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione>> (Trib. Modena -Del Borrello- 16/2/2018, n.
286; Trib. Modena -Salvatore- 19/9/2018, n. 1564);
<In tema di revocatoria (art. 2901 cc), per il requisito della scientia damni, la condizione psicologica da provarsi in capo al debitore è soltanto la conoscenza della idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, con la precisazione che l'elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza o anche dalla semplice conoscibilità del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore, la prova in tal senso essendo ricavabile anche per presunzioni. In particolare, nel caso di atto successivo al sorgere del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Infine, nel caso di fideiussione, il debito del fideiussore deve farsi risalire al momento della nascita del
9 credito e non alla scadenza dell'obbligazione principale>> (Trib. Modena -Bagnoli-
4/11/2022, n. 1328; Trib. Modena -Bagnoli- 9/11/2022, n. 1341; Trib. Modena -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1527);
<In tema di revocatoria (art. 2901 cc), ai fini della “scientia damni” per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. È necessario, in altri termini, che il terzo acquirente sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore. Alla conoscenza viene, quindi, equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie. È sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito. L'onere della prova spetta in capo al creditore che agisce in revocatoria, il quale può tuttavia giovarsi anche di presunzioni semplici. In questi termini, dunque, la prova della scientia damni nel terzo può essere raggiunta anche in forza del legame di parentela sussistente tra le parti ovvero della considerazione del prezzo del bene, sperequato a danno del venditore rispetto ai valori di mercato>> (Trib. Modena -Pagliani- 12/5/2023, n.
765).
9. Nel caso specifico si è di fatto spogliato dell'intero patrimonio in CP_1
favore delle figlie ponendo in essere atti di compravendita (atto di compravendita del
21-11-2018) nei quali si dà atto che l'intero prezzo è stato in precedenza versato, senza tuttavia fornire alcun prova in atti che l'importo ottenuto dalle acquirenti in baso a mutuo ipotecario contestuale alla compravendita, costituendo ipoteca in favore dell'istituto di credito, sia stato effettivamente corrisposto alla parte venditrice;
al contrario, ciò implica unicamente la costituzione di diritti reali in favore di un terzo tali da rendere in caso di azione esecutiva ancora più difficile ed oneroso il recupero del bene e tali da assorbire l'intero valore del bene e non consentire alcun
10 soddisfacimento per i creditori, ma non che il debitore ne abbia tratto alcun vantaggio. Parte convenuta allega che sono stati effettuati pagamenti documentati, ma in realtà del passaggio del corrispettivo dalla sfera patrimoniale delle figlie acquirenti a quella del padre non vi è alcun riscontro documentale, a parte l'affermazione contenuta nel rogito di pagamento mediante assegno circolare, di cui non è però documentato l'incasso.
Inoltre, mediante atto di mantenimento del 24/7/2019, il convenuto - CP_1
nei limiti delle quote di sua spettanza- provvedeva, insieme alla moglie, a destinare la proprietà delle quote immobiliari a lui riferibili alle figlie, mantenendo il diritto di abitazione per la durata della loro vita, con impegno delle stesse a provvedere agli obblighi di assistenza materiale e morale e di cura verso i genitori per la durata della propria vita.
Secondo la tesi dei convenuti gli atti di disposizione patrimoniale in contestazione sarebbero stati posti in essere perché il padre, è affetto da CP_1
anni da sindrome affettiva bipolare, con frequenti episodi depressivi, frequenti casi ipomaniacali con episodi di prodigalità, a cui si aggiungono alcuni scompensi cardiaci uniti ai disturbi tipici dell'età avanzata, che rendono necessaria una costante cura ed attenzione in favore del paziente, e che per tale ragione s'è fatto ricorso al contratto di mantenimento, dovendo le figlie occuparsi a tempo pieno del padre le cui condizioni sono in costante e progressivo aggravamento (doc. nn. 2 e 9).
Tali allegazioni sono smentite dalle stesse produzioni documentali di parte convenuta, dalle quali risulta che, come si legge nella “Storia Neurologica” (cfr. doc.
n. 2) sulla base di quanto riferito dai familiari, è solo “a partire dal 2020” che “i familiari si sono accorti di facili dimenticanze”, ed “ha avuto momenti di confusione sugli eventi temporali, ha scambiato giorni festivi per feriali;
inoltre qualche episodio di disorientamento spaziale”; a parte il fatto che “gli episodi di confusione sono transitori”. Pertanto, con riferimento al periodo di compimento degli atti pregiudizievoli -tra il 2018 e 2019- la giustificazione addotta è inconsistente, restando documentato soltanto il disturbo bipolare, che tuttavia è documentato (sempre doc. n.
2) “da oltre dieci anni”, ma che del quale “l'esordio clinico è probabilmente molto antecedente”, configurando quindi un disturbo che non ha impedito al convenuto
11 di condurre regolarmente la sua esistenza, sia familiare che CP_1
imprenditoriale.
L'esigenza giustificativa del compimento dell'atto e, quindi, destituita di ogni fondamento clinico, quanto meno con riferimento all'epoca del compimento stesso.
Tale evidenza emerge con ancora maggior chiarezza ove si consideri un dato oggettivo che emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice, in particolare la sentenza del Tribunale di Modena del 21/12/2022, n. 1602, dalla quale si ricava che dal 2011 al 2017 ha gestito in prima persona e con ampio mandato una CP_1 società, fino alla data del fallimento, e che “sia la compravendita che l'atto di mantenimento sono stati stipulati subito dopo l'intervenuto fallimento della società”
(cfr. pag. 4); il fallimento è stato, infatti, dichiarato con sentenza n 113 pubblicata il
18/7/2018.
Il dato è di dirimente rilevanza, sia ai fini dell'elemento dell'eventus damni che, soprattutto, di elemento soggettivo, essendo evidente che in tale ottica gli elementi addotti a giustificazione del compimento degli atti assumono un ben diverso significato, e che anche la conoscenza della dannosità degli atti compiuti risulta inequivocabilmente in capo a tutti i convenuti, non essendo verosimile -secondo quanto comunemente accade in una famiglia -e dunque salvo specifica e rigorosa prova contraria nella specie non fornita- che i prossimi congiunti non siano venuti a conoscenza di un evento come il fallimento dell'impresa su cui si regge la famiglia.
In tale ottica diventa pure insostenibile, prima ancora che irrilevante, l'allegazione difensiva di parte convenuta che il coniuge o le figlie non fossero a conoscenza che il marito o padre fosse titolare di un conto affidato presso , come se Parte_1
potessero essere all'oscuro di una situazione debitoria che precipita nell'insolvenza.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo sia i tempi che le modalità con cui sono stati compiuti gli atti di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revoca in questa sede, ovvero in epoca immediatamente successiva alla dichiarazione di fallimento della società gestita dal convenuto con l'effetto e al fine CP_1
evidente di spogliarsi di tutti i suoi beni in favore delle figlie e sottrarre i propri beni alle azioni dei creditori, i rapporti personali e familiari tra le parti, sono circostanze tra loro univoche e concordanti che rendono del tutto pacifica la consapevolezza sia
12 del debitore che del terzo circa il pregiudizio arrecato ai creditori, privati della garanzia patrimoniale su cui soddisfare i propri crediti, circostanze di per sé idonee anche ai fini della dimostrazione della partecipato fraudis del terzo, posto che le figlie su loro stessa ammissione in atti erano a stretto contatto con il padre per lo stretto vincolo parentale e per stabilità dei loro rapporti, per cui è del tutto evidente che, oltre ad essere a conoscenza della situazione economica e patrimoniale del padre, dell'attività professionale dallo stesso svolta, erano consapevoli e concordi nel porre in essere atti dispositivi in frode ai creditori -primi tra essi le banche- a loro vantaggio personale e, quanto meno, a fini di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare di famiglia.
10. Tra i vari elementi esaminati, in definitiva, nel caso in esame assumono particolare pregnanza le considerazioni sull'assenza di necessità dell'atto dispositivo, che non si giustifica diversamente che in base all'intento di rendere inaggredibile il patrimonio del garante: come già rilevato, infatti, si tratta di un insieme di due operazioni in stretta successione temporale con l'emersione della crisi finanziaria del debitore e anomala in quanto agita interamente tra i più stretti familiari, CP_1
oltre che -specie per il negozio atipico di mantenimento, non strettamente necessari, in quanto, anche laddove si trattasse -essendo questa l'allegazione difensiva- di atti motivati da esigenze di salute, essendo le controparti le due figlie, l'immobile era destinato alle stesse in linea successoria e le stesse erano già le persone naturalmente destinate ad occuparsi dei genitori in caso di perdita di capacità, senza reale necessità di un atto negoziale che a ciò le obbligasse;
se, infatti, la motivazione delle condizioni di salute può spiegare l'esigenza di assistenza da parte dei genitori, essa non fornisce, invece, adeguata motivazione della necessità di un atto negoziale vincolante, rispetto alla quale una obiettiva motivazione non è stata nemmeno allegata, perché in tal caso occorrerebbe che il negozio rappresentasse il solo disponibile mezzo per tale scopo, ponendosi in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto.
13 11. In considerazione delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte, la domanda di revoca risulta fondata e da accogliersi. L'atto impugnato deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata attorea, volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'alienazione dell'immobile compravenduto, peraltro del tutto alternativa, anche sul piano logico-giuridico.
12. Le spese di giudizio -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta, in accoglimento della proposta azione revocatoria, dichiara inefficaci nei confronti di in forma abbreviata “ Parte_1 Parte_1
, i seguenti atti:
[...] atto di compravendita a rogito Dott. di Carpi (MO), del 21/11/2018 (rep. Per_1
236596 – fascicolo n. 53556), con il quale ha ceduto a i CP_1 CP_1 seguenti diritti reali: piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 12; Piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat.
C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA FRATELLI BANDIERA n. 54, Piano T, censito al
NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 1; piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T-1, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 15; contratto di mantenimento a rogito Notaio rep. 8077 del Persona_2
24/07/2019, trascritto presso Agenzia del Territorio di Modena il 29/07/2019, reg. part. e reg. gen. nn. 22425/15357, con il quale unitamente al coniuge in CP_1 regime di separazione dei beni, , ha ceduto alle figlie Controparte_1 CP_1
e dietro impegno delle stesse a provvedere agli obblighi di
[...] CP_1 assistenza materiale e morale e di cura verso i genitori per la durata della propria vita, la proprietà - riservando per sé e la moglie il diritto di abitazione - dei seguenti immobili, individuati di seguito limitatamente alle quote: piena ed esclusiva proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T-2, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 16; nonché a i seguenti diritti reali: Controparte_1
500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. C/6, sito in SOLIERA (MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 58, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 3;
14 500/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Interno 1, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al Foglio 35, mappale 181, sub. 13; 898/1000 di piena proprietà del fabbricato, cat. A/2, sito in SOLIERA(MO) VIA
FRATELLI BANDIERA n. 56, Piano T, censito al NCEU del predetto comune al
Foglio 35, mappale 181, sub. 17; dichiara tenuti e condanna , , e CP_1 CP_1 Controparte_1
, in solido, a rifondere a in forma abbreviata Controparte_1 Parte_1
“ le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € Parte_1
8.109,90, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena il giorno 4/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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