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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24727/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
10.03.2025
TRA
(C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via G. Rossini n. 43, presso lo studio dell'avv. Fabio Zuccaro che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORE
E
(P. I.V.A. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del
Fondo Garanzie Vittime della Strada in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta al
Corso Trieste n. 98, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe ESPOSITO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA E
(P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te pt.;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 18.12.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va premesso che l'attore, traportato a bordo di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ha citato in giudizio sia nella qualità di proprietario del Controparte_3 veicolo sul quale era trasportato, non assicurato al momento del sinistro nonché le in qualità di impresa designata Controparte_1 per il FGVS sia il responsabile civile del veicolo antagonista quale esclusivo responsabile e la sua società assicurativa. Con ordinanza del 23.2.2023 il Tribunale sottoponeva alle parti la questione in merito alla inammissibilità del cumulo delle domande proposte nello stesso giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass.ni e dell' art. 144 Cod.dAss.ni. e il procuratore dell'attore precisava di voler coltivare unicamente la domanda nei confronti delle CP_1 in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS ai sensi ex art. 141 codice assicurazioni. Con ordinanza del 3.12.2023 il
Tribunale estrometteva dal giudizio la società
[...]
. Controparte_4
Quanto al responsabile civile proprietaria del veicolo CP_2 antagonista, non estromessa dal giudizio, non può che essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva .
Tanto premesso la disposizione di cui all'art. 141 codice delle Assicurazioni così recita:
- 2 - "1.Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4.L impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150".
Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 141 cod. ass. introduce uno strumento di tutela non innovativo quanto al fondamento della responsabilità che con esso può essere fatta valere - trattandosi pur sempre di una responsabilità per colpa, ancorché presunta, e in tal senso non dissimile da quella prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 13/2/2019,
n. 4147; Cass. 26/4/2017, n. 10220; Corte Cost. 13/6/2008, n. 205;
Corte Cost. 23/12/2008, n. 440) seppur certamente agevolato
- 3 - sotto il profilo della distribuzione degli oneri di allegazione e probatori. Infatti, l'azione risarcitoria diretta è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga, pertanto, ai principi generali sul riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale. Lo scopo della norma de qua è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (così Cass. 30/7/2015, n. 16181). In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire In riferimento all'illecito, lo stesso codice delle assicurazioni, all'art. 122, comma 2, prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
Orbene la questione che si pone, nella fattispecie in esame, è quello di stabilire se il terzo trasportato ha azione diretta anche nel caso in cui il veicolo sul quale è trasportato sia sprovvisto di assicurazione. La giurisprudenza di legittimità è oramai pacifica nel ritenere che il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia anche nel caso in cui il veicolo antagonista non sia assicurato o rimanga non identificato.
Infatti le pronunce in tal senso si muovono nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale che privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in
- 4 - cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e,
a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell'art. 141 a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa. Il riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dall'art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione all'esercizio dell'azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, nè tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore ( cfr. Cass
17963/21). Reputa il Tribunale che questo favor a favore del trasportato – danneggiato non possa estendersi al diverso caso in cui il terzo sia trasportato su un veicolo non assicurato. Infatti, se la ratio della norma è quella di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo nel soggetto ”per lui più facilmente individuabile”, ciò presuppone che esista un soggetto individuabile, in quanto una copertura assicurativa c'è. La menzione del risarcimento
- 5 - “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 riguarda pertanto un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal FGVS.
Pertanto la domanda è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa e degli importi medi delle fasi di studio introduttiva e decisoria e degli importi minimi della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della società
Controparte_2
a) Dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 141 codice delle Assicurazioni nei confronti delle nella CP_1 qualità;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle nella Controparte_5 qualità di FGVS in euro 50,00 per spese ed euro 4237,00 per compenso oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge;
c) dichiara irripetibili le spese nei confronti della CP_2
[...]
Così deciso in Napoli, il 14/04/2025.
Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24727/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
10.03.2025
TRA
(C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via G. Rossini n. 43, presso lo studio dell'avv. Fabio Zuccaro che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORE
E
(P. I.V.A. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del
Fondo Garanzie Vittime della Strada in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta al
Corso Trieste n. 98, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe ESPOSITO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA E
(P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te pt.;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 18.12.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va premesso che l'attore, traportato a bordo di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ha citato in giudizio sia nella qualità di proprietario del Controparte_3 veicolo sul quale era trasportato, non assicurato al momento del sinistro nonché le in qualità di impresa designata Controparte_1 per il FGVS sia il responsabile civile del veicolo antagonista quale esclusivo responsabile e la sua società assicurativa. Con ordinanza del 23.2.2023 il Tribunale sottoponeva alle parti la questione in merito alla inammissibilità del cumulo delle domande proposte nello stesso giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass.ni e dell' art. 144 Cod.dAss.ni. e il procuratore dell'attore precisava di voler coltivare unicamente la domanda nei confronti delle CP_1 in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS ai sensi ex art. 141 codice assicurazioni. Con ordinanza del 3.12.2023 il
Tribunale estrometteva dal giudizio la società
[...]
. Controparte_4
Quanto al responsabile civile proprietaria del veicolo CP_2 antagonista, non estromessa dal giudizio, non può che essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva .
Tanto premesso la disposizione di cui all'art. 141 codice delle Assicurazioni così recita:
- 2 - "1.Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4.L impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150".
Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 141 cod. ass. introduce uno strumento di tutela non innovativo quanto al fondamento della responsabilità che con esso può essere fatta valere - trattandosi pur sempre di una responsabilità per colpa, ancorché presunta, e in tal senso non dissimile da quella prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 13/2/2019,
n. 4147; Cass. 26/4/2017, n. 10220; Corte Cost. 13/6/2008, n. 205;
Corte Cost. 23/12/2008, n. 440) seppur certamente agevolato
- 3 - sotto il profilo della distribuzione degli oneri di allegazione e probatori. Infatti, l'azione risarcitoria diretta è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga, pertanto, ai principi generali sul riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale. Lo scopo della norma de qua è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (così Cass. 30/7/2015, n. 16181). In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire In riferimento all'illecito, lo stesso codice delle assicurazioni, all'art. 122, comma 2, prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
Orbene la questione che si pone, nella fattispecie in esame, è quello di stabilire se il terzo trasportato ha azione diretta anche nel caso in cui il veicolo sul quale è trasportato sia sprovvisto di assicurazione. La giurisprudenza di legittimità è oramai pacifica nel ritenere che il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia anche nel caso in cui il veicolo antagonista non sia assicurato o rimanga non identificato.
Infatti le pronunce in tal senso si muovono nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale che privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in
- 4 - cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e,
a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell'art. 141 a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa. Il riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dall'art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione all'esercizio dell'azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, nè tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore ( cfr. Cass
17963/21). Reputa il Tribunale che questo favor a favore del trasportato – danneggiato non possa estendersi al diverso caso in cui il terzo sia trasportato su un veicolo non assicurato. Infatti, se la ratio della norma è quella di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo nel soggetto ”per lui più facilmente individuabile”, ciò presuppone che esista un soggetto individuabile, in quanto una copertura assicurativa c'è. La menzione del risarcimento
- 5 - “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 riguarda pertanto un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal FGVS.
Pertanto la domanda è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa e degli importi medi delle fasi di studio introduttiva e decisoria e degli importi minimi della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della società
Controparte_2
a) Dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 141 codice delle Assicurazioni nei confronti delle nella CP_1 qualità;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle nella Controparte_5 qualità di FGVS in euro 50,00 per spese ed euro 4237,00 per compenso oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge;
c) dichiara irripetibili le spese nei confronti della CP_2
[...]
Così deciso in Napoli, il 14/04/2025.
Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
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