TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa AR ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Guido Marone
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_2
dal dirigente pro tempore dell' ), legalmente Controparte_3
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e da verbale di udienza del 24 ottobre 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra , premesso di essere docente Parte_1
dipendente dal con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere: CP_4
- il riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi dell'anzianità maturata nell'anno 2013;
- la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera, che non aveva tenuto conto di tale annualità;
- la condanna del al pagamento delle conseguenti differenze retributive. CP_1
Secondo la ricorrente il c.d. blocco stipendiale previsto dall'art. 9 co. 23 D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, da legge. n. 122/2010, che ha disposto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera (misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), risulterebbe illegittimo ove i suoi effetti si proiettassero nel tempo anche in un periodo successivo a quello oggetto del blocco,
divenendo in tal caso una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla Corte costituzionale nelle pronunce intervenute in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.
La ricorrente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente
2 inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale
15/20 a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1
rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte Controparte_1
le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'USR Istituto Casella di Casella (Ge), prot. n. 75 CP_5
del 4.12.2012, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
Il , costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1
domande, chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza la ricorrente ha rinunciato alla richiesta economica,
insistendo per il solo riconoscimento giuridico dell'anzianità maturata nell'anno 2013, a spese compensate.
Le domande, pur come limitate all'esito della rinuncia alla domanda di riconoscimento di differenze retributive, devono essere respinte per difetto di interesse ad agire.
3 La normativa di riferimento è costituita dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, ai cui sensi l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto
2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La Corte di Cassazione (Cass. 21 maggio 2025, n. 13618) ha di recente affermato che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, la disciplina ora citata esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo la Corte, “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della
4 contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
Tale sterilizzazione ”pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
"sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”. ..
La Suprema Corte ha peraltro precisato che “la "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio,
restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
5 Alla luce di tale pronuncia, all'odierna udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al riconoscimento delle differenze economiche ed ha insistito per il solo riconoscimento giuridico dell'anzianità maturata nell'anno 2013.
La domanda, così limitata, difetta di interesse ad agire.
Ed infatti:
- “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può
costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 4 maggio 2012
n. 6749; Cass., 24 gennaio 2019 n. 2057);
- “l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire” (Cass., 26 luglio 2017, n. 18511);
- al contrario, “l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno
"status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità” (Cass., 26 aprile 2018 n. 10131; Cass. 30 gennaio 2020 n. 2232).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato quale risultato utile,
giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, ella intenda in concreto ottenere con una pronuncia di mero accertamento – a fini giuridici - della propria anzianità, non avendo peraltro il mai negato l'utilità a fini giuridici CP_1
6 dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nell'anno 2013, come comprovato dallo stato matricolare prodotto dal . CP_1
Il difetto di interesse ad agire comporta il rigetto delle domande.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronuncia chiarificatrice della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 24 ottobre 2025
Il Giudice
AR ID TT
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa AR ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Guido Marone
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_2
dal dirigente pro tempore dell' ), legalmente Controparte_3
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e da verbale di udienza del 24 ottobre 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra , premesso di essere docente Parte_1
dipendente dal con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere: CP_4
- il riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi dell'anzianità maturata nell'anno 2013;
- la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera, che non aveva tenuto conto di tale annualità;
- la condanna del al pagamento delle conseguenti differenze retributive. CP_1
Secondo la ricorrente il c.d. blocco stipendiale previsto dall'art. 9 co. 23 D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, da legge. n. 122/2010, che ha disposto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera (misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), risulterebbe illegittimo ove i suoi effetti si proiettassero nel tempo anche in un periodo successivo a quello oggetto del blocco,
divenendo in tal caso una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla Corte costituzionale nelle pronunce intervenute in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.
La ricorrente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente
2 inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale
15/20 a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1
rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte Controparte_1
le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'USR Istituto Casella di Casella (Ge), prot. n. 75 CP_5
del 4.12.2012, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
Il , costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1
domande, chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza la ricorrente ha rinunciato alla richiesta economica,
insistendo per il solo riconoscimento giuridico dell'anzianità maturata nell'anno 2013, a spese compensate.
Le domande, pur come limitate all'esito della rinuncia alla domanda di riconoscimento di differenze retributive, devono essere respinte per difetto di interesse ad agire.
3 La normativa di riferimento è costituita dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, ai cui sensi l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto
2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La Corte di Cassazione (Cass. 21 maggio 2025, n. 13618) ha di recente affermato che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, la disciplina ora citata esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo la Corte, “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della
4 contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
Tale sterilizzazione ”pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
"sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”. ..
La Suprema Corte ha peraltro precisato che “la "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio,
restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
5 Alla luce di tale pronuncia, all'odierna udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al riconoscimento delle differenze economiche ed ha insistito per il solo riconoscimento giuridico dell'anzianità maturata nell'anno 2013.
La domanda, così limitata, difetta di interesse ad agire.
Ed infatti:
- “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può
costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 4 maggio 2012
n. 6749; Cass., 24 gennaio 2019 n. 2057);
- “l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire” (Cass., 26 luglio 2017, n. 18511);
- al contrario, “l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno
"status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità” (Cass., 26 aprile 2018 n. 10131; Cass. 30 gennaio 2020 n. 2232).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato quale risultato utile,
giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, ella intenda in concreto ottenere con una pronuncia di mero accertamento – a fini giuridici - della propria anzianità, non avendo peraltro il mai negato l'utilità a fini giuridici CP_1
6 dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nell'anno 2013, come comprovato dallo stato matricolare prodotto dal . CP_1
Il difetto di interesse ad agire comporta il rigetto delle domande.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronuncia chiarificatrice della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 24 ottobre 2025
Il Giudice
AR ID TT
7