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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2024, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2925 / 2013 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Durante Elisabetta, Parte_1
elett.te dom.to presso lo Studio del proprio Difensore in Salerno alla Via
De Angelis n.5;
OPPONENTE
contro
, e quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi del sig. , rapp.ti e difesi dall'avv. Capo Pasquale, Persona_1
elett.te dom.ti presso lo Studio del proprio Difensore in Castel S.
Lorenzo (SA), alla Via Roma n.101;
OPPOSTI
Conclusioni: come da verbale udienza del 14.7.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2013 il sig. chiedeva al Persona_1
Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli, di ingiungere al sig.
il pagamento della somma di € 10.000,00 oltre Parte_1
interessi e spese di monitorio. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva l'inadempimento del proprio mandatario e, pertanto, chiedeva la restituzione delle somme versate.
Con decreto n.150 del 19.2.2013 l'adito Tribunale ingiungeva al sig.
il pagamento di € 10.000,00 oltre interessi e spese Parte_1
di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca.
A sostegno della proposta opposizione il sig. deduceva la Pt_1
insussistenza del preteso mancato versamento della somma di €
10.000,00 all'amm.re della;
Org_1
Sosteneva di aver versato su disposizione del sig. , Persona_1
all'amministratore della sig. , a più Controparte_4 Persona_2
riprese la somma di € 10.000,00 e più precisamente € 5000,00 in un'unica soluzione come risultava anche dalla ricevuta controfirmata dallo stesso sig. , ed € 5.000,00 a mezzo assegni tratti Persona_1
sul conto corrente n. 820412 acceso presso la e più Parte_2
precisamente :
1) Assegno n. 0890473342-05 di € 1000,00 emesso in data
31/01/2010;
2) Assegno n. 0890473343-06 di e 1000,00 emesso in data
28/02/2010;
3) Assegno n. 0890473344-07 di € 1000,00 emesso in data
31/03/2010;
4) Assegni n. 0738412633-10;n.0738412634-11;
n.0738412635-12 per un importo complessivo di € 2.000,00.
Chiedeva pertanto che l'adito Tribunale, accertato l'avvenuto versamento della somma di € 10.000,00 in favore della Controparte_4
[... da parte del sig. , volesse, previa revoca Parte_1
dell'opposto decreto dichiarasse nullo ed improduttivo di effetti giuridici lo stesso decreto e condannasse il sig. alle Persona_1
spese diritti ed onorari di causa in caso di resistenza. Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava in toto Persona_1
i motivi di opposizione eccependo che aveva consegnato al sig.
[...]
la somma di € 10.000,00 affinché questi la consegnasse al Parte_1
sig. , amministratore della società con Persona_2 Org_1
sede in Romania e che, nonostante i reiterati inviti, non gli aveva fornito la prova di aver realmente adempiuto al mandato ricevuto.
All'uopo, impugnava e disconosceva la documentazione esibita dal sig.
e specificamente la ricevuta di € 5.000,00 Parte_1
sottoscritta da esso e disconoscendo, ai sensi ed agli Persona_1
effetti dell'art. 214 cpc, la sottoscrizione apposta sulla stessa, che dichiarava non essere di proprio pugno.
Dichiarava altresì che gli assegni esibiti in copia dal sig.
[...]
all'ordine del sig. , non dimostrassero che Parte_1 Persona_2
[... gli stessi fossero riferibili agli € 10.000.00 effettivamente versati alla
. CP_4
Chiedeva altresì, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, che il G.U. adito concedesse la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Il sig. , all'udienza di prima comparizione, Parte_1
immediatamente in relazione all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla esibita quietanza da parte del sig.
, effettuato nella comparsa di costituzione e risposta Persona_1
,sollevava istanza ex art.216 cpc dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, dell'11.12.2009, chiedendone la verificazione, indicando quale documento di comparazione la firma apposta sul mandato o quelle che il nominando perito grafologo avesse voluto procurarsi sotto dettatura o aliunde dagli altri documenti ufficiali.
A seguito della dichiarazione della morte del sig. il Persona_1
processo veniva interrotto e successivamente riassunto nei termini ex art. 303 cpc,
Espletata la CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi pervenire ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.7.2023 e veniva, in quella sede, assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rende necessario una descrizione per linee generali del processo di opposizione. Esso rappresenta, difatti, uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente
è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Non essendo in contestazione il rapporto intercorso tra le parti va ricordato che, a norma dell'art. 1710 c.c., al mandatario fa carico l'obbligazione di compiere quell'atto o quegli atti giuridici che dal contratto di mandato sono previsti con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza.
Con riferimento alla ricevuta di € 5.000,00 apparentemente sottoscritta dal sig. il CTU incaricato, con procedimento da Persona_1
ritenersi condivisibile, ha ritenuto all'esito della propria indagine e nelle conclusioni della propria relazione la firma a nome apparente
“ ” apposta in calce alla scrittura privata del Persona_1
dell'11.12.2009 non autografa, non apposta dal sig. . Persona_1 Per quanto concerne i documenti inviati dalla , Organizzazione_2
attestante il versamento degli stessi al sig. va Persona_2
richiamato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
9690/23 secondo il quale “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in base la quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”
Nel caso di specie il sig. avrebbe dovuto, nella propria Persona_1
comparsa di costituzione e risposta, nella prima difesa scritta, impugnare e disconoscere i documenti inviati dalla G_
, attestante il versamento degli stessi al sig. . Non
[...] Persona_2
avendolo fatto, gli assegni, come prescrive l'art. 215 c.p.c., si hanno per riconosciuti.
L'opponente la fornito la prova richiesta circa l'avvenuta Pt_1
esecuzione dell'incarico ricevuto limitatamente alla somma di €
5.000,00 portata dai su detti assegni.
Alla luce dei principi sopra richiamati è convinzione di questo giudice che il credito vantato dalla opposta debba discendere ad € 5.000,00 e che l'opponente debba essere condannato al pagamento di detta somma (€ 5.000,00) in favore degli opposti.
La riduzione dell'importo in seguito alla opposizione a decreto ingiuntivo, comporta il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto n. 150/13 emesso per un importo superiore (€
10.000,00) non dovuto.
Da tenere presente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato. (Cass. Sent. 4436/14). Il giudice in questo caso qualora riconosca fondata anche solo parzialmente una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare in toto il decreto di pagamento opposto sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. (Cass. S.U. 7448/93).
Ciò chiarito, dall'esame congiunto del materiale istruttorio ed alla luce del comportamento processuale delle parti valutati ex art. 116 C.p.c., questo giudice è pervenuto alla conclusione che l'opposizione sia fondata solo relativamente alla riduzione del credito, rispetto alla somma di € 10.000,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannato al pagamento delle residua somma di €.
5.000,00; gli interessi su detta somma, al tasso legale, trattandosi di debiti di valuta, decorrono dalla data di iscrizione a ruolo (16.4.2013) del presente giudizio all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite in virtù del parziale accoglimento della proposta opposizione vanno compensate per la metà e poste per la residua metà
a carico dell'opponente e vengono liquidate in misura già dimidiata come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ed in eguale misura tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 2925/13, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto n. 150/13 emesso dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di
Eboli;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore degli opposti della somma di € 5.000,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) Compensa per la metà (50%) le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente al pagamento del restante metà delle spese di lite, in favore degli opposti, che si liquidano in misura già dimidiata in € 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore degli opposti dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura tra loro.
Così deciso in Salerno il 16.3.2024
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2925 / 2013 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Durante Elisabetta, Parte_1
elett.te dom.to presso lo Studio del proprio Difensore in Salerno alla Via
De Angelis n.5;
OPPONENTE
contro
, e quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi del sig. , rapp.ti e difesi dall'avv. Capo Pasquale, Persona_1
elett.te dom.ti presso lo Studio del proprio Difensore in Castel S.
Lorenzo (SA), alla Via Roma n.101;
OPPOSTI
Conclusioni: come da verbale udienza del 14.7.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2013 il sig. chiedeva al Persona_1
Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli, di ingiungere al sig.
il pagamento della somma di € 10.000,00 oltre Parte_1
interessi e spese di monitorio. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva l'inadempimento del proprio mandatario e, pertanto, chiedeva la restituzione delle somme versate.
Con decreto n.150 del 19.2.2013 l'adito Tribunale ingiungeva al sig.
il pagamento di € 10.000,00 oltre interessi e spese Parte_1
di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca.
A sostegno della proposta opposizione il sig. deduceva la Pt_1
insussistenza del preteso mancato versamento della somma di €
10.000,00 all'amm.re della;
Org_1
Sosteneva di aver versato su disposizione del sig. , Persona_1
all'amministratore della sig. , a più Controparte_4 Persona_2
riprese la somma di € 10.000,00 e più precisamente € 5000,00 in un'unica soluzione come risultava anche dalla ricevuta controfirmata dallo stesso sig. , ed € 5.000,00 a mezzo assegni tratti Persona_1
sul conto corrente n. 820412 acceso presso la e più Parte_2
precisamente :
1) Assegno n. 0890473342-05 di € 1000,00 emesso in data
31/01/2010;
2) Assegno n. 0890473343-06 di e 1000,00 emesso in data
28/02/2010;
3) Assegno n. 0890473344-07 di € 1000,00 emesso in data
31/03/2010;
4) Assegni n. 0738412633-10;n.0738412634-11;
n.0738412635-12 per un importo complessivo di € 2.000,00.
Chiedeva pertanto che l'adito Tribunale, accertato l'avvenuto versamento della somma di € 10.000,00 in favore della Controparte_4
[... da parte del sig. , volesse, previa revoca Parte_1
dell'opposto decreto dichiarasse nullo ed improduttivo di effetti giuridici lo stesso decreto e condannasse il sig. alle Persona_1
spese diritti ed onorari di causa in caso di resistenza. Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava in toto Persona_1
i motivi di opposizione eccependo che aveva consegnato al sig.
[...]
la somma di € 10.000,00 affinché questi la consegnasse al Parte_1
sig. , amministratore della società con Persona_2 Org_1
sede in Romania e che, nonostante i reiterati inviti, non gli aveva fornito la prova di aver realmente adempiuto al mandato ricevuto.
All'uopo, impugnava e disconosceva la documentazione esibita dal sig.
e specificamente la ricevuta di € 5.000,00 Parte_1
sottoscritta da esso e disconoscendo, ai sensi ed agli Persona_1
effetti dell'art. 214 cpc, la sottoscrizione apposta sulla stessa, che dichiarava non essere di proprio pugno.
Dichiarava altresì che gli assegni esibiti in copia dal sig.
[...]
all'ordine del sig. , non dimostrassero che Parte_1 Persona_2
[... gli stessi fossero riferibili agli € 10.000.00 effettivamente versati alla
. CP_4
Chiedeva altresì, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, che il G.U. adito concedesse la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Il sig. , all'udienza di prima comparizione, Parte_1
immediatamente in relazione all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla esibita quietanza da parte del sig.
, effettuato nella comparsa di costituzione e risposta Persona_1
,sollevava istanza ex art.216 cpc dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, dell'11.12.2009, chiedendone la verificazione, indicando quale documento di comparazione la firma apposta sul mandato o quelle che il nominando perito grafologo avesse voluto procurarsi sotto dettatura o aliunde dagli altri documenti ufficiali.
A seguito della dichiarazione della morte del sig. il Persona_1
processo veniva interrotto e successivamente riassunto nei termini ex art. 303 cpc,
Espletata la CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi pervenire ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.7.2023 e veniva, in quella sede, assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rende necessario una descrizione per linee generali del processo di opposizione. Esso rappresenta, difatti, uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente
è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Non essendo in contestazione il rapporto intercorso tra le parti va ricordato che, a norma dell'art. 1710 c.c., al mandatario fa carico l'obbligazione di compiere quell'atto o quegli atti giuridici che dal contratto di mandato sono previsti con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza.
Con riferimento alla ricevuta di € 5.000,00 apparentemente sottoscritta dal sig. il CTU incaricato, con procedimento da Persona_1
ritenersi condivisibile, ha ritenuto all'esito della propria indagine e nelle conclusioni della propria relazione la firma a nome apparente
“ ” apposta in calce alla scrittura privata del Persona_1
dell'11.12.2009 non autografa, non apposta dal sig. . Persona_1 Per quanto concerne i documenti inviati dalla , Organizzazione_2
attestante il versamento degli stessi al sig. va Persona_2
richiamato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
9690/23 secondo il quale “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in base la quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”
Nel caso di specie il sig. avrebbe dovuto, nella propria Persona_1
comparsa di costituzione e risposta, nella prima difesa scritta, impugnare e disconoscere i documenti inviati dalla G_
, attestante il versamento degli stessi al sig. . Non
[...] Persona_2
avendolo fatto, gli assegni, come prescrive l'art. 215 c.p.c., si hanno per riconosciuti.
L'opponente la fornito la prova richiesta circa l'avvenuta Pt_1
esecuzione dell'incarico ricevuto limitatamente alla somma di €
5.000,00 portata dai su detti assegni.
Alla luce dei principi sopra richiamati è convinzione di questo giudice che il credito vantato dalla opposta debba discendere ad € 5.000,00 e che l'opponente debba essere condannato al pagamento di detta somma (€ 5.000,00) in favore degli opposti.
La riduzione dell'importo in seguito alla opposizione a decreto ingiuntivo, comporta il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto n. 150/13 emesso per un importo superiore (€
10.000,00) non dovuto.
Da tenere presente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato. (Cass. Sent. 4436/14). Il giudice in questo caso qualora riconosca fondata anche solo parzialmente una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare in toto il decreto di pagamento opposto sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. (Cass. S.U. 7448/93).
Ciò chiarito, dall'esame congiunto del materiale istruttorio ed alla luce del comportamento processuale delle parti valutati ex art. 116 C.p.c., questo giudice è pervenuto alla conclusione che l'opposizione sia fondata solo relativamente alla riduzione del credito, rispetto alla somma di € 10.000,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannato al pagamento delle residua somma di €.
5.000,00; gli interessi su detta somma, al tasso legale, trattandosi di debiti di valuta, decorrono dalla data di iscrizione a ruolo (16.4.2013) del presente giudizio all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite in virtù del parziale accoglimento della proposta opposizione vanno compensate per la metà e poste per la residua metà
a carico dell'opponente e vengono liquidate in misura già dimidiata come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ed in eguale misura tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 2925/13, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto n. 150/13 emesso dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di
Eboli;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore degli opposti della somma di € 5.000,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) Compensa per la metà (50%) le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente al pagamento del restante metà delle spese di lite, in favore degli opposti, che si liquidano in misura già dimidiata in € 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore degli opposti dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura tra loro.
Così deciso in Salerno il 16.3.2024
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi