TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 346 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Agnese Figliozzi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in, Latina, Via U. Zani 50, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Maria Concetta Belli ed elettivamente C.F._3
domiciliate presso lo studio del difensore in Latina, Via Giustiniano, 526, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTI
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Laura Loreni e dell'Avv. Anna Paola Ciarelli, ed elettivamente domiciliato in Latina, via Cesare Battisti n. 52 presso l'Avvocatura della Sede Prov.le
, giusta copia conforme all'originale della procura generale in atti;
CP_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso ex art. 9 legge 898 del 1970.
Pagina 1 Conclusioni delle parti rassegnate in sede di udienza di discussione tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: e si sono riportate all'accordo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 intercorso tra di loro in corso di causa e ribadito all'udienza del 16 settembre 2024, di dividersi, salva la quota di spettanza della figlia, la pensione di reversibilità al 50%. L' già all'udienza CP_3 del 16 settembre 2024 si era rimesso per la ratifica dell'accordo della con la e aveva Pt_1 CP_1 rilevato l'inammissibilità della domanda in questa sede inerente alla figlia . Controparte_2
Con la nota scritta in sostituzione di udienza del 10 giugno 2025 ha ribadito “integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di attribuirle una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge , Persona_1
deceduto il 29 novembre 2023, in concorso con e , Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente coniuge superstite e figlia di . Persona_1
Si è costituito l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertata, nel contraddittorio con CP_3
il coniuge superstite, sig.ra , la sussistenza delle condizioni di legge per il Controparte_1
riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità, per cui è causa, in favore di parte ricorrente, accoglierne la domanda, determinando la suddetta quota in proporzione al periodo di effettiva convivenza con il defunto sig. sulla base degli importi di pensione Persona_1
di cui alle premesse e con decorrenza dal primo pagamento successivo alla pronuncia del
Tribunale.
Spese e competenze come per legge”
Si sono costituite e che hanno rassegnato le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito , in adesione alla domanda della ricorrente disporre attribuzioni di quota di pensione di reversibilità ex art.9 L. 898/70 alla Sig.ra
[...]
così come previsto dalla legge, quantificando al contempo le quote spettanti alle Pt_1
resistenti e rispettivamente convivente prima e moglie Controparte_1 Controparte_2 dopo la prima e figlia studentessa universitaria la seconda.”
Nelle more della prima udienza, la ricorrente, e le resistenti, e Parte_1 Controparte_1
, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e in sede di udienza del 16 Controparte_2
settembre 2024, i difensori di e entrambe presenti anche Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 personalmente, hanno ribadito di fronte al Giudice relatore di concordare di “… dividersi, salva la quota di spettanza della figlia, la pensione di reversibilità al 50%”.
Il difensore dell' si è rimesso al Tribunale per la ratifica dell'accordo, ma ha eccepito CP_3
l'inammissibilità in questa sede della domanda inerente alla figlia . Controparte_2
Il Giudice relatore, non essendoci istruttoria da compiere, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione, ma, successivamente, è stata rimessa sul ruolo mandando a parte ricorrente di depositare certificato di stato civile, al fine di verificare lo stato libero della stessa, e un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto alla pensione di reversibilità di , nato a [...] il [...], fissando nuova udienza di Persona_1 discussione, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza di discussione del 10 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio che nulla osti al riconoscimento alla ricorrente del 50% della pensione di riversibilità spettante al coniuge superstite.
Si osserva, infatti, che parte ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti per l'erogazione, in proprio favore, di una quota della pensione di reversibilità del defunto coniuge divorziato attraverso il deposito della copia conforme all'originale dell'accordo di Persona_1 divorzio concluso il 18 febbraio 2020 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina
e la copia conforme all'originale della conferma di accordo di divorzio del 31 marzo 2020 sempre dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina ai sensi dell'art. 12 del d.l. 162 del
2014, da cui risulta che la stessa era titolare di assegno divorzile.
Il 14 gennaio 2025 ha depositato certificato di stato civile da cui risulta di stato libero, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui non risultano altri aventi diritto alla pensione di reversibilità pretermessi.
Pure si rileva che, alla stregua della durata del matrimonio tra e Parte_1 Persona_1
(circa 34 anni, dal 27 dicembre 1970 all'8 gennaio 2004 quando è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi) e di quello tra e contratto il 2 Persona_1 Controparte_1
novembre 2023, ma preceduto da una lunga convivenza prematrimoniale iniziata il 2 febbraio 1995
(v. pag. 1 della memoria di costituzione), come pacifico inter partes, perché non contestato da parte ricorrente, matrimonio allietato dalla nascita di una figlia in data 23 dicembre 2003, nonché dell'importo dell'assegno divorzile, appare congrua la ripartizione al 50% della pensione di reversibilità tra la e la . Pt_1 CP_1
Pagina 3 Ne consegue la condanna dell' alla corresponsione in favore della ricorrente del 50% della CP_3
pensione di reversibilità spettante ex art. 9 comma 3 l. 898 del 1970 a favore del coniuge superstite a decorrere dal 1° dicembre 2023 (primo giorno del mese successivo alla data di decesso di quest'ultimo; v. Cass. n. 22259 del 27 settembre 2013), oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze mensili.
Tale sentenza, condivisa da questo Collegio, ha chiarito che “la pronuncia la quale ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo.
Che la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi
l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto. Che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato. Che dunque il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata della L. n.898 del 1970, ex art. 9 con la decorrenza anzidetta. Che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso
e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice
(cfr. in questo senso Cass. 2007 n. 2092)”
Deve, invece, osservarsi che il Tribunale non ha giurisdizione sui diritti della figlia di Persona_1
, , atteso che l'art. 9, comma 3, legge 898/1970, prevede, in caso di
[...] Controparte_2 decesso dell'ex coniuge, che il Tribunale attribuisca una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite all'ex coniuge titolare dell'assegno di cui all'art. 5, specificando, al successivo comma 4, che “Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.”.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto, il Collegio ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 346 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Accerta che ha diritto alla pensione di reversibilità a seguito del decesso dell'ex Parte_1
coniuge , nella misura del 50% della pensione spettante al coniuge superstite, ai Persona_1 sensi dell'art. 9 comma 3 della l. 898 del 1970.
2. Condanna l' a corrispondere a la pensione di reversibilità nella misura CP_3 Parte_1
indicata nel capo 1 a decorrere dal 1° dicembre 2023, oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze mensili, con rideterminazione della pensione spettante a nella Controparte_1
misura del residuo 50% a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Serino Concetta
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Agnese Figliozzi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in, Latina, Via U. Zani 50, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Maria Concetta Belli ed elettivamente C.F._3
domiciliate presso lo studio del difensore in Latina, Via Giustiniano, 526, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTI
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Laura Loreni e dell'Avv. Anna Paola Ciarelli, ed elettivamente domiciliato in Latina, via Cesare Battisti n. 52 presso l'Avvocatura della Sede Prov.le
, giusta copia conforme all'originale della procura generale in atti;
CP_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso ex art. 9 legge 898 del 1970.
Pagina 1 Conclusioni delle parti rassegnate in sede di udienza di discussione tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: e si sono riportate all'accordo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 intercorso tra di loro in corso di causa e ribadito all'udienza del 16 settembre 2024, di dividersi, salva la quota di spettanza della figlia, la pensione di reversibilità al 50%. L' già all'udienza CP_3 del 16 settembre 2024 si era rimesso per la ratifica dell'accordo della con la e aveva Pt_1 CP_1 rilevato l'inammissibilità della domanda in questa sede inerente alla figlia . Controparte_2
Con la nota scritta in sostituzione di udienza del 10 giugno 2025 ha ribadito “integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di attribuirle una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge , Persona_1
deceduto il 29 novembre 2023, in concorso con e , Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente coniuge superstite e figlia di . Persona_1
Si è costituito l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertata, nel contraddittorio con CP_3
il coniuge superstite, sig.ra , la sussistenza delle condizioni di legge per il Controparte_1
riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità, per cui è causa, in favore di parte ricorrente, accoglierne la domanda, determinando la suddetta quota in proporzione al periodo di effettiva convivenza con il defunto sig. sulla base degli importi di pensione Persona_1
di cui alle premesse e con decorrenza dal primo pagamento successivo alla pronuncia del
Tribunale.
Spese e competenze come per legge”
Si sono costituite e che hanno rassegnato le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito , in adesione alla domanda della ricorrente disporre attribuzioni di quota di pensione di reversibilità ex art.9 L. 898/70 alla Sig.ra
[...]
così come previsto dalla legge, quantificando al contempo le quote spettanti alle Pt_1
resistenti e rispettivamente convivente prima e moglie Controparte_1 Controparte_2 dopo la prima e figlia studentessa universitaria la seconda.”
Nelle more della prima udienza, la ricorrente, e le resistenti, e Parte_1 Controparte_1
, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e in sede di udienza del 16 Controparte_2
settembre 2024, i difensori di e entrambe presenti anche Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 personalmente, hanno ribadito di fronte al Giudice relatore di concordare di “… dividersi, salva la quota di spettanza della figlia, la pensione di reversibilità al 50%”.
Il difensore dell' si è rimesso al Tribunale per la ratifica dell'accordo, ma ha eccepito CP_3
l'inammissibilità in questa sede della domanda inerente alla figlia . Controparte_2
Il Giudice relatore, non essendoci istruttoria da compiere, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione, ma, successivamente, è stata rimessa sul ruolo mandando a parte ricorrente di depositare certificato di stato civile, al fine di verificare lo stato libero della stessa, e un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto alla pensione di reversibilità di , nato a [...] il [...], fissando nuova udienza di Persona_1 discussione, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza di discussione del 10 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio che nulla osti al riconoscimento alla ricorrente del 50% della pensione di riversibilità spettante al coniuge superstite.
Si osserva, infatti, che parte ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti per l'erogazione, in proprio favore, di una quota della pensione di reversibilità del defunto coniuge divorziato attraverso il deposito della copia conforme all'originale dell'accordo di Persona_1 divorzio concluso il 18 febbraio 2020 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina
e la copia conforme all'originale della conferma di accordo di divorzio del 31 marzo 2020 sempre dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina ai sensi dell'art. 12 del d.l. 162 del
2014, da cui risulta che la stessa era titolare di assegno divorzile.
Il 14 gennaio 2025 ha depositato certificato di stato civile da cui risulta di stato libero, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui non risultano altri aventi diritto alla pensione di reversibilità pretermessi.
Pure si rileva che, alla stregua della durata del matrimonio tra e Parte_1 Persona_1
(circa 34 anni, dal 27 dicembre 1970 all'8 gennaio 2004 quando è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi) e di quello tra e contratto il 2 Persona_1 Controparte_1
novembre 2023, ma preceduto da una lunga convivenza prematrimoniale iniziata il 2 febbraio 1995
(v. pag. 1 della memoria di costituzione), come pacifico inter partes, perché non contestato da parte ricorrente, matrimonio allietato dalla nascita di una figlia in data 23 dicembre 2003, nonché dell'importo dell'assegno divorzile, appare congrua la ripartizione al 50% della pensione di reversibilità tra la e la . Pt_1 CP_1
Pagina 3 Ne consegue la condanna dell' alla corresponsione in favore della ricorrente del 50% della CP_3
pensione di reversibilità spettante ex art. 9 comma 3 l. 898 del 1970 a favore del coniuge superstite a decorrere dal 1° dicembre 2023 (primo giorno del mese successivo alla data di decesso di quest'ultimo; v. Cass. n. 22259 del 27 settembre 2013), oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze mensili.
Tale sentenza, condivisa da questo Collegio, ha chiarito che “la pronuncia la quale ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo.
Che la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi
l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto. Che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato. Che dunque il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata della L. n.898 del 1970, ex art. 9 con la decorrenza anzidetta. Che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso
e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice
(cfr. in questo senso Cass. 2007 n. 2092)”
Deve, invece, osservarsi che il Tribunale non ha giurisdizione sui diritti della figlia di Persona_1
, , atteso che l'art. 9, comma 3, legge 898/1970, prevede, in caso di
[...] Controparte_2 decesso dell'ex coniuge, che il Tribunale attribuisca una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite all'ex coniuge titolare dell'assegno di cui all'art. 5, specificando, al successivo comma 4, che “Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.”.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto, il Collegio ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 346 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Accerta che ha diritto alla pensione di reversibilità a seguito del decesso dell'ex Parte_1
coniuge , nella misura del 50% della pensione spettante al coniuge superstite, ai Persona_1 sensi dell'art. 9 comma 3 della l. 898 del 1970.
2. Condanna l' a corrispondere a la pensione di reversibilità nella misura CP_3 Parte_1
indicata nel capo 1 a decorrere dal 1° dicembre 2023, oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze mensili, con rideterminazione della pensione spettante a nella Controparte_1
misura del residuo 50% a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Serino Concetta
Pagina 5