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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.RG. 4158/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SALVATORE RUSSO, Parte_1
NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI e WALTER
MICELI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo
ricorrente e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Emilia Principe, Avv. Alessandra
Molfese e Avv. Alessia Cavallo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente precaria in servizio, al Parte_1
momento del deposito dell'atto introduttivo, presso l'Istituto Comprensivo
“Tivoli III” di Tivoli (RM) – ha dedotto di svolto alle dipendenze del CP_1
convenuto, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dall'anno scolastico 2016/2017 all'a.s. 2021/2022, lamentando di non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1 alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il
[...] al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c..”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 22.11.2024, fissata per la discussione, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa verifica del tempestivo deposito delle note suddette da parte della sola difesa della ricorrente, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione convenuta, non avendo la domanda formulata dalla ricorrente ad oggetto l'annullamento dei D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, bensì l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad usufruire della “carta docente”.
La causa, pertanto, rientra dunque nella giurisdizione dell'a.g.o., posto che “il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al Giudice Ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276)» 1.
Nel merito, la domanda proposta con il ricorso è fondata.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che
è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da Controparte_2
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca Controparte_2
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto CP_1 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022 in forza di ripetuti contratti a termine aventi tutti scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 2 ricorso) e di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immessa in ruolo con decorrenza dal 1.09.2023
(cfr. contratto a tempo indeterminato allegato alle note di trattazione scritta del
15.11.2024).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato né provato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione ai soli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo nominale di €
500,00 per ciascuno di essi.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della Carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1
applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che a diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. Parte_1
1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il suddetto CP_1
beneficio;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1 procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 04/12/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SALVATORE RUSSO, Parte_1
NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI e WALTER
MICELI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo
ricorrente e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Emilia Principe, Avv. Alessandra
Molfese e Avv. Alessia Cavallo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente precaria in servizio, al Parte_1
momento del deposito dell'atto introduttivo, presso l'Istituto Comprensivo
“Tivoli III” di Tivoli (RM) – ha dedotto di svolto alle dipendenze del CP_1
convenuto, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dall'anno scolastico 2016/2017 all'a.s. 2021/2022, lamentando di non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1 alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il
[...] al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c..”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 22.11.2024, fissata per la discussione, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa verifica del tempestivo deposito delle note suddette da parte della sola difesa della ricorrente, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione convenuta, non avendo la domanda formulata dalla ricorrente ad oggetto l'annullamento dei D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, bensì l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad usufruire della “carta docente”.
La causa, pertanto, rientra dunque nella giurisdizione dell'a.g.o., posto che “il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al Giudice Ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276)» 1.
Nel merito, la domanda proposta con il ricorso è fondata.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che
è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da Controparte_2
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca Controparte_2
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto CP_1 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022 in forza di ripetuti contratti a termine aventi tutti scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 2 ricorso) e di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immessa in ruolo con decorrenza dal 1.09.2023
(cfr. contratto a tempo indeterminato allegato alle note di trattazione scritta del
15.11.2024).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato né provato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione ai soli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo nominale di €
500,00 per ciascuno di essi.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della Carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1
applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che a diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. Parte_1
1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il suddetto CP_1
beneficio;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1 procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 04/12/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli