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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NA De CO - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 2085/2018 pubblicata il
17.07.2018, dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n. 678/2019 RGAC, avente ad oggetto “risarcimento danno alla persona”, riservata per la decisione con concessione dei termini, di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Casoria Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Fabio Filzi n.5, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Muto (C.F.
) dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._2
all'atto di appello, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Flavio Cristiano (C.F.
). C.F._3
-appellante-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
P. IVA nella qualità di impresa designata per Parte_2 P.IVA_1
la regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona dell'amministratore delegato e del direttore generale e legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar
[...]
(Rep. n. 3999, del 26 luglio 2017), dall'avv. Luigi Tuccillo ( C.F. Per_1
) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla C.F._4
Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
-appellata-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ 1) in via preliminare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello;
2) in via principale e nel merito accertare e dichiarare che, le lesioni riportate dal sig. sono conseguenza diretta dell'investimento avvenuto in data Pt_1
13/03/2014 in san PR d'AV ad opera di un pirata della strada rimasto non identificato in quanto defilatosi dal luogo del sinistro;
3) in riforma della sentenza n.
2085/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, condannare la società Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. quantificati nella
[...] Pt_1
complessiva somma di €. 38.399,00 o in quell'altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento al soddisfo;
4) il tutto con
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condanna alle spese, ivi compresa la refusione del costi della Ctu;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario che,
ne ha fatto anticipo.
Per L'appellata società: “ 1) dichiarare la domanda attorea nulla, improcedibile ed inammissibile perché infondata tanto in ordine all'an che in ordine al quantum debeatur, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 4217/18; 2) in subordine, dichiarare la corresponsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art.2054 c.c.; 3) nella denegata ipotesi di soccombenza,
determinare il risarcimento del danno sulla base della valutazione determinata dal
Ctu nell'elaborato peritale espletato in primo grado: 4) vinte le spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva al Tribunale Parte_1
di Napoli Nord il risarcimento del danno sofferto, a seguito del sinistro stradale avvenuto in San PR di AV (CE ) al C.so Umberto in direzione di VI di NO
(CE) , in data 13.03.2014,alle ore 12,10 circa, allorquando si trovava a bordo della propria bicicletta, nel pieno rispetto del senso di marcia e tenendosi sulla destra, con andatura moderata, quando veniva investito da un autovettura tipo Fiat Punto che,
nell'immettersi sul Corso Umberto in direzione del Comune VI di NO impattava
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la bicicletta dell'attore sulla parte anteriore scaraventandola al suolo. L'autovettura danneggiante subito dopo il sinistro si defilava repentinamente unitamente al conducente e, non prestava soccorso, restando non identificata. L'attore veniva soccorso da alcuni passanti e trasportato all'Ospedale di AV, ove le venivano refertate le lesioni come da certificato del P.S. in atti.
Il ritenendo che, la responsabilità del sinistro fosse da imputarsi in Parte_1
via esclusiva alla condotta colposa del conducente dell'autovettura rimasta non identificata, conveniva in giudizio la , quale impresa designata per Parte_2
la Regione Campania per la gestione del FGVS, affinché fosse condannata.
Si costituiva la contestando la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova per testi, nonché la Ctu medico –legale, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 21.04.2016, all'esito della discussione la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA ED IL GIUDIZIO DI APPELLO.
1.1. LA SENTENZA APPELLATA.
Il Tribunale di Napoli Nord , con la sentenza depositata in data 17.07.2018 e contraddistinta dal n. 2085/2018, rigettava la domanda attorea, e condannava al pagamento, in favore delle , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, che liquidava in complessivi
€. 7.254,00 ,oltre rimborso spese forfettario pari al 15%, oltre IVA, e CPA. Poneva definitivamente a carico dell'attore le spese di Ctu. Ordinava alla Cancelleria di
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trasmettere copia degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, al fine di valutare la eventualità di procedere a carico di Parte_3
e in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.
[...] Parte_4
Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec in data 04.02.2019, ha interposto appello avverso l'indicata decisione, con due motivi di censura, ritenendo ingiusta la sentenza emessa dal primo giudice;
in sostanza lamenta, l'errata valutazione delle risultanze processuali ( prova testimoniale e documentali allegati al fascicolo di parte). Sostiene,
l'appellante con il primo motivo di censura, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c., rilevando che diversamente da quanto dedotto dal Giudicante, le risultanze istruttorie fossero più che, sufficienti per determinare la responsabilità in capo al conducente del veicolo pirata e, di conseguenza, ottenere il risarcimento del FGVS.
Lamenta inoltre l'omessa motivazione in ordine alla Ctu che, ha quantificato i danni e accertato l'assoluta compatibilità tra l'evento denunciato e le lesioni patite dal
. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 29/06/2019, si costituiva la FGVS, resistendo all'appello e chiedendo Controparte_1
la conferma della impugnata sentenza. Vinte le competenze del grado.
Instaurato il contraddittorio, la Corte con ordinanza del 12/07/2019, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, la causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni. Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 10.05.2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi
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dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del
18.05.2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, specifiche Parte_1
e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L. n.83/2012, non può trovare positiva considerazione per come infra.
3.- ESAME DELL'APPELLO.
Con un unico motivo di censura, articolato in più paragrafi l'odierno appellante sostiene che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio rilevando come, diversamente da quanto dedotto dal
Tribunale, le stesse fossero più che mai sufficienti per determinare la responsabilità in capo al conducente del veicolo pirata e di conseguenza, ottenere il risarcimento del danno.
Deduce inoltre, l'odierno appellante, che nessuna contraddizione si possa cogliere dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, così come erroneamente dedotto dal primo giudice, atteso che, le stesse si presentano del tutto precise e sufficienti. Infine, lamenta ancora l'omessa motivazione in ordine alla Ctu espletata
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atteso che, la stessa ha accertato la piena compatibilità dei danni sofferti dal danneggiato che sono stati ritenuti compatibili in sede di relazione medica d'ufficio.
3.1 I motivi rispettivamente articolati dall'appellante attengono alla medesima ratio decidendi della sentenza gravata e, conseguentemente, possono essere esaminati congiuntamente da questa Corte
Si osserva che, il Tribunale, dopo aver ricordato che l'onere probatorio imposto dall'art. 283, lett. a) d.lgs. 209/2005 a carico del danneggiato si limita alla dimostrazione che l'incidente è stato cagionato dalla condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo rimasto non identificato e dopo aver ricordato che, in forza di tale principio, grava sul danneggiato anche l'onere di dimostrare l'incolpevole impossibilità di identificazione del predetto veicolo, ha poi precisato, sempre in punto di diritto, che alla vittima non è richiesto alcun onere di eccessiva diligenza, ben potendo l'impossibilità di identificazione discendere anche dalle condizioni del danneggiato.
Si osserva, inoltre, che il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda perché non sufficientemente provata nei suoi fatti costitutivi, ritenendo inattendibili i testi escussi, non per preconcetti o per fatti indiziari (per come ritiene l'odierno appellante), ma per elementi circostanziati emersi durante lo svolgimento del processo.
3.2In particolare evidenzia la Corte - lamentando l' appellante, sostanzialmente, dell'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 132 cpc, si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della
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decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti, durante lo svolgimento del processo e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Il fatto che, il primo giudice abbia rilevato che, l'appellante sporse querela/denuncia a distanza di tre mesi (benché nei termini di cui all'art. 124 c.p. -ma non tempestiva-
) dall'accaduto, omettendo inoltre il nome del teste che evidentemente assistette al fatto, in quanto poi chiamato a testimoniare nel giudizio per cui oggi è causa, tale circostanza non ha costituito il fulcro della decisione di reiezione della domanda risarcitoria, però tale ritardo ha precluso alle forze dell'ordine la concreta possibilità di sentire a SIT i predetti testi, che se tempestivamente rese all'autorità, avrebbero certamente quantomeno agevolato le ricerche del responsabile, anche perché sul posto non intervennero le forze dell'ordine.
Inoltre, si ricorda che in ogni presidio ospedaliero è presente un ufficio/posto di polizia attivo h.24.
Né agli atti risultano allegati reperti fotografici della bici, elemento istruttorio che, per la sua oggettività potevano risultare prevalenti sulle valutazioni soggettive dei testi escussi, nonché chiarire la dinamica del sinistro.
Il tribunale ha comunque valutato anche le altre emergenze istruttorie, quali il comportamento dell'infortunato; a tal proposito giova ricordare che se è vero che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_5
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presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato
(art. 19, comma 1, lett. a, legge 24-12-1969 n. 990), ha l'onere di provare, sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare, che dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cfr.15367/2011)”; la condotta diligente richiesta all'infortunato non deve, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, identificarsi necessariamente con la denunzia. Le più recenti pronunzie della S.C. di
Cassazione hanno difatti affermato, che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di Parte_5
presentare una denuncia od una querela contro ignoti, tuttavia la sussistenza o meno di tale adempimento può rappresentare un valido indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento.(v. ex multis Cass. n.9939/2012 ; Cass.civ. n.23434/2014; ord. n.27541/2016).
3.3Poste queste premesse, si rileva, che, correttamente il Tribunale ha evidenziato che, la ricostruzione del fatto storico prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, sebbene genericamente confermata dai testi di parte escussi nel corso dell'istruttoria, non viene suffragata dall' esame di tutta la documentazione versata agli atti.
Si osserva che, il primo giudice ha evidenziato come gli elementi emersi dall'istruttoria fossero tali che, posti in relazione tra loro, determinassero una scarsa
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attendibilità dei testi escussi e un comportamento a dir poco chiaro da parte del danneggiato. Il teste escusso dichiarava all'udienza del 12 gennaio Parte_3
2017“ che, si trovava in auto ad una distanza di 50 mt. rispetto alla bici;
preciso che, mi trovavo a bordo della mia auto”. Ci si chiede cosa abbia mai potuto vedere il a tale distanza e per di più a bordo della propria auto. Nulla riferisce Parte_3
circa la presenza di altri veicoli – ma dichiara che, vi erano altre persone-, non fa menzione della presenza di traffico che, avrebbe facilmente ostruito la vista dello stesso anche in una strada rettilinea, nè dello stato dei luoghi, ovvero se la strada era rettilinea o curva , nel qual caso egli non avrebbe potuto vedere nulla. Si evidenzia che, il e l'altro teste di parte attrice riferiscono a Parte_3 Parte_4
copione (a distanza di circa quattro anni dal sinistro) quanto ricostruito nei capi di interrogatorio senza aggiungere alcun particolare.
Il racconto dei testi fa sorgere seri dubbi sulla dinamica del sinistro;
proprio tale comportamento, messo in relazione a tutte le altre circostanze emerse e su menzionate, hanno indotto il Tribunale, alla reazione della domanda attorea.
L'inattendibilità riscontrata dal primo giudice, non può che essere condivisa da questa Corte alla luce anche da quanto è emerso dal testimoniale in relazione ad altri elementi, sopra indicati. A questo punto corre l'obbligo di chiedersi dove effettivamente si trovassero i testi escussi al momento del sinistro.
La Corte ritiene quindi di dover condividere le valutazioni compiute dal Tribunale, ed invero le “anomalie” già riscontrate dal primo giudice, sommate tra loro ed esaminate nel loro complesso, in modo oggettivo, non possono che condurre ad una valutazione negativa, in ordine alla prova fornita da parte dell'attore/odierno appellante.
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Va quindi condiviso, stante la natura eminentemente solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno in caso di lesioni derivanti da sinistro cagionato da veicolo non identificato, quanto affermato dal primo giudice in ordine al comportamento minimamente diligente che la parte lesa dovrebbe tenere,al fine di agevolare l'individuazione del cd pirata della strada, comportamento sicuramente non osservato nel caso in esame.
Fermo restando che la denuncia –querela non rappresenta un atto prodromico ai fini dell'azione di risarcimento danni ma un mero indizio da valutare insieme a tutti gli altri (v. Cass. 9939/2012 sopra richiamata); nella specie, sotto il profilo probatorio, ai fini del convincimento del giudice, nulla aggiunge la denuncia sporta nei termini di cui all'art.124 c.p.
Per tutto quanto sopra esposto permangono seri dubbi sulla ricostruzione dei fatti, come allegata in citazione e fornita dai testi escussi in primo grado.
3.4 Infine l'appellante si duole della omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
A tale riguardo si osserva, che la Ctu in se non costituisce un mezzo di prova, ma solo un ausilio tecnico, fermo restando l'obbligo di assolvimento dell'onere della prova, in capo all'attore. Essa non esonera la parte dalla prova dei fatti della stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.. Nella specie il consulente ha potuto solo verificare l'astratta compatibilità delle lesioni subite dal con il prospettato sinistro, ma nessun Parte_1
riscontro obiettivo in ordine al coinvolgimento nello stesso di un'auto pirata, né
l'esclusione di altre possibili modalità del fatto origine delle lesioni.
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In conclusione, da un attento esame delle risultanze istruttorie, anche ad avviso di questa Corte emergono gravi carenze probatorie, che escludono l'assolvimento dell'onere probatorio, da parte dell'appellante, che giustifichi l'intervento dell'Impresa designata ai sensi del 1 comma, lettera a), dell'art. 238 del
D.lgs.209/2005.
4.Decisione della Corte.
La sentenza gravata merita conferma, con conseguente reiezione dell'appello, spiegato da , con la condanna dello stesso, per il principio della Parte_1
soccombenza, al pagamento in favore dell' appellata società delle spese processuali del presente grado, e si liquidano tenendo conto del risarcimento preteso, dell'attività processuale svolta, della sua semplicità e dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come novellato dal D.M.147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 ( esclusa la fase istruttoria, applicato lo scaglione desumibile dal valore dichiarato ).
Visto il totale rigetto dell'appello introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, disattese ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal e per l'effetto conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
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b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata società, che liquida in complessivi €. 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa;
d) condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato, in favore dell'Erario.
Così deciso in Napoli il 16 maggio 2025, nella camera di consiglio della Ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. rel/est. Il Presidente
(RI NA De CO) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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