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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1408/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1408/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 29/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 26/05/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 02/04/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 208/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 26/08/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 26/05/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 26/08/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30/01/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
26/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori con fissata residenza presso l'abitazione, attualmente Per_1 Per_2
sita in Chioggia (VE) Viale Mediterraneo, 183, censita al fg. 40, mapp. 1805, subb. 2 e 3, ove risiederà la madre, con provvedimento di assegnazione alla stessa.
I figli soggiorneranno prevalentemente con la madre, con facoltà e onere del padre di tenerli con sé un week end ogni due settimane, dal dopo scuola del sabato sino alle 21 della domenica, nonché almeno due giorni alla settimana (indicato nel martedì e giovedì sera) dal dopo scuola con pernotto sino alla mattina seguente, quando il padre riaccompagnerà i figli presso gli istituti scolastici frequentati. Al padre spetterà l'onere di prelevare i figli dall'abitazione in Viale Mediterraneo ove risiederanno con la madre e accompagnarli a scuola o riportarli a casa.
Durante le ferie estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli consecutivamente quindici giorni. I figli trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori rispettivamente i giorni di Natale e Capodanno oltre ad una settimana di esclusiva durante le vacanze scolastiche natalizie. Nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali il padre potrà tenere con sé e Per_1
per tre giorni, comprendenti il giorno di Pasqua se nell'anno direttamente precedente i bambini hanno trascorso il Per_2 giorno di Natale con la madre e viceversa. I coniugi convengono che i figli, durante le vacanze estive, frequentino un centro estivo con spese a carico al 60% del padre e 40% della madre.
Porre a carico del signor quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma Parte_1
complessiva di € 900,00 (novecento) pari ad € 450,00 per ciascuno dei due figli, da corrispondersi alla OR Pt_2
secondo le modalità dalla stessa indicate entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli
[...]
indici Istat.
Le spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Venezia, verranno sostenute per il 60% dal signor
e per il 40% dalla OR . Ciascun genitore rimborserà la quota parte dovuta Parte_1 Parte_2
all'altro entro 30 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa.
L'Assegno Unico erogato (per ciascun figlio) dall'INPS verrà percepito integralmente dalla OR . Parte_2
Autorizzare reciprocamente e previamente i coniugi al rilascio/rinnovo del passaporto all'altro coniuge con l'inserimento del nominativo dei figli minori;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chioggia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/05/2010 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Chioggia, al n. 18, parte I, dell'anno 2010;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1408/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1408/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 29/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 26/05/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 02/04/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 208/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 26/08/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 26/05/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 26/08/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30/01/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
26/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori con fissata residenza presso l'abitazione, attualmente Per_1 Per_2
sita in Chioggia (VE) Viale Mediterraneo, 183, censita al fg. 40, mapp. 1805, subb. 2 e 3, ove risiederà la madre, con provvedimento di assegnazione alla stessa.
I figli soggiorneranno prevalentemente con la madre, con facoltà e onere del padre di tenerli con sé un week end ogni due settimane, dal dopo scuola del sabato sino alle 21 della domenica, nonché almeno due giorni alla settimana (indicato nel martedì e giovedì sera) dal dopo scuola con pernotto sino alla mattina seguente, quando il padre riaccompagnerà i figli presso gli istituti scolastici frequentati. Al padre spetterà l'onere di prelevare i figli dall'abitazione in Viale Mediterraneo ove risiederanno con la madre e accompagnarli a scuola o riportarli a casa.
Durante le ferie estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli consecutivamente quindici giorni. I figli trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori rispettivamente i giorni di Natale e Capodanno oltre ad una settimana di esclusiva durante le vacanze scolastiche natalizie. Nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali il padre potrà tenere con sé e Per_1
per tre giorni, comprendenti il giorno di Pasqua se nell'anno direttamente precedente i bambini hanno trascorso il Per_2 giorno di Natale con la madre e viceversa. I coniugi convengono che i figli, durante le vacanze estive, frequentino un centro estivo con spese a carico al 60% del padre e 40% della madre.
Porre a carico del signor quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma Parte_1
complessiva di € 900,00 (novecento) pari ad € 450,00 per ciascuno dei due figli, da corrispondersi alla OR Pt_2
secondo le modalità dalla stessa indicate entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli
[...]
indici Istat.
Le spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Venezia, verranno sostenute per il 60% dal signor
e per il 40% dalla OR . Ciascun genitore rimborserà la quota parte dovuta Parte_1 Parte_2
all'altro entro 30 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa.
L'Assegno Unico erogato (per ciascun figlio) dall'INPS verrà percepito integralmente dalla OR . Parte_2
Autorizzare reciprocamente e previamente i coniugi al rilascio/rinnovo del passaporto all'altro coniuge con l'inserimento del nominativo dei figli minori;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chioggia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/05/2010 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Chioggia, al n. 18, parte I, dell'anno 2010;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca