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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 667/2023 R.G., posta in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c. con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 dicembre 2024, sostitutiva dell'udienza del 17 dicembre 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ten. Nino La Rosa n. 36, c.f. e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...],
c.f. , quali ex soci della C.F._2 Controparte_1 [...]
cancellata, rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su Parte_3
foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Giorgio Trimarchi del Foro di
Messina (c.f. ), C.F._3
appellanti
contro Avv. , nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato presso CP_2 CP_3
il proprio Studio Legale sito in Messina via La Farina is. R, (C.F.:
), rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._4
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 384/2023 –
“prestazione d'opera intellettuale”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 23 dicembre 2013, la Parte_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] [...]
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1660/13, emesso dal Tribunale di Messina, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 6.292,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore dell'avv. Filippo Gensabella, a titolo di compensi professionali per l'attività di avvocato prestata da quest'ultimo in una causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.
A fondamento dell'opposizione deducevano che l'avv. aveva assistito società e soci in tre giudizi tributari CP_2
incardinati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina (giudizi R.G.
n. 3076/11, 3077/11 e 3078/11), definiti con tre sentenze gemelle (nn. 215/03/13,
n. 216/03/13 e n. 217/03/13) che avevano rigettato i ricorsi proposti;
che per l'attività difensiva sopra indicata l'avv. aveva redatto tre CP_2
parcelle distinte, ciascuna di importo pari ad € 5.000,00 oltre iva e c.p.a., per un totale di € 6.292,00 tra cui quella oggetto del contestato provvedimento monitorio,
che avevano inutilmente proposto al il pagamento della somma CP_2
onnicomprensiva di € 9.000,00, in considerazione dell'esito infausto dei ricorsi e delle motivazioni, comuni ai tre ricorsi.
Ciò premesso, eccependo la mancanza di alcun accordo con il in CP_2
merito al suo compenso e, quindi, la mancanza di liquidità del credito vantato dall'opposto, nonché l'erronea determinazione del compenso, tenuto conto della identità di questioni trattate nei tre giudizi tributari e la medesima posizione processuale delle parti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa riunione dei diversi procedimenti instaurati dal nei confronti di CP_2
ciascuno di essi.
2. Nella resistenza dell'avv. , il tribunale adìto, con sentenza 24 CP_2
febbraio 2023, n. 384, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1660/13, con conseguente condanna della società
opponente alle spese di lite.
3. Hanno proposto appello i signori e Parte_1 Parte_2
quali ex soci della società ormai cancellata, con atto notificato in
[...]
data 19 settembre 2023, formulando le seguenti conclusioni:
a) “in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 384/2023,
pubblicata in data 24/02/2023, impugnata con il presente atto, accertare e
dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 1660 del 04/11/2013 emesso dal
Tribunale di Messina, revocandolo;
2) accertare e dichiarare, rideterminandola nel quantum, la pretesa creditoria
per onorari professionali azionata da parte appellata, in applicazione dei criteri di
cui al D.M. n. 140/2012 e dell'effettiva attività difensiva provata dall'opposto in
giudizio, in misura pari ad € 3.500,00 o, in subordine, in misura pari all'importo corrispondente alle tariffe professionali minime, oltre accessori (escluso rimborso
spese generali);
3) con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”
4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza appellata, per violazione dell'art. 636, co. 1, c.p.c. per avere il Tribunale,
nel rigettare il motivo di opposizione di illiquidità del credito, in assenza del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, aderito ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai superato, affermando, contra legem, che “la
mancanza del parere del Consiglio dell'Ordine certamente non produce alcuna
conseguenza nel presente procedimento di opposizione, volto a verificare la
sussistenza della pretesa creditoria dell'opposto, ma neppure avrebbe potuto
determinare, come sostenuto dagli opponenti, il rigetto del ricorso per difetto di
liquidità, nel caso in cui l'onorario è stato calcolato sulla base dei parametri minimi
di cui al d.m. n. 140/2012, come sostanzialmente avvenuto nel caso di specie”.
Assumono gli appellanti, richiamando Cass. SSUU 8 luglio 2021, n. 19427,
che il parere dell'organo professionale è indispensabile e che la previsione di un massimo e di un minimo tariffario ha solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio per i margini di discrezionalità che i criteri stessi consentono: esse non hanno invece la funzione di attribuire al professionista l'unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, e, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l'oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. n. 29212/2019, cit.);
4.1 – A giudizio della Corte, la doglianza coglie nel segno.
In effetti, premesso che (Cass. 5 luglio 2018, n. 17655) in tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, “la mancanza
del parere dell'ordine professionale (…) può essere eventualmente rilevante solo
sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al
giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce
di ogni elemento in atti”, il Tribunale non ha tratto dalla richiamata (in motivazione)
pronuncia delle Sezioni Unite le conseguenze che ne derivano. Infatti, i giudici di legittimità, sulla base dell'ultimo inciso dell'art 636 c.p.c. (“Il parere non occorre
se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe
obbligatorie”), hanno affermato che a) all'ipotesi di tariffe obbligatorie in cui l'ammontare del compenso è
determinato in un importo fisso (per le quali il giudice non ha che da attenersi ad esse, senza alcun margine di valutazione) è stata affiancata dalla dottrina l'ipotesi “in cui, pur prevedendo le tariffe importi variabili tra
un massimo ed un minimo, il compenso sia stato richiesto nella misura
minima”;
b) L'art. 636, ult. comma, cod. proc. civ., prescrive che il giudice, se non rigetta
il ricorso a norma dell'art. 640 cod. proc. civ., deve attenersi al parere nei
limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Il
parere di congruità ha dunque un'efficacia vincolante in sede di emissione
di decreto ingiuntivo (Cass. 7 maggio 1997, n. 3272; Cass. 27 gennaio
2009, n. 1874), ma perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex
art. 645 cod. proc. civ., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al
professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi
della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni
svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella
(Cass. 27 marzo 2023, n. 8571; Cass. 20 agosto 2019, n. 21522; Cass. 15
gennaio 2018, n. 712; Cass. 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. 26 settembre
2005, n. 18775)”;
c) “La norma architrave è data dall'art. 2233 cod. civ., a tenore del quale il
compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è
convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli
usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione
professionale a cui il professionista appartiene”.
Ne consegue, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, che “In tema di
compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine
professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo
quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, cod. proc. civ., quando l'ammontare
del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del
predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento
giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il
credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla
tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non
possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non
siano vincolanti» (Cass. n. 236/2011, cit.)”.
4.2 – Da quanto detto deriva che, avendo il creditore opposto (oggi appellato)
chiesto compensi in misura (€ 5.000,00) superiore al minimo (che lo stesso tribunale individua in € 4.475,00), è erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessario il parere di congruità per un onorario che non è
“sostanzialmente” calcolato sulla base dei parametri minimi.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, annullato, dovendosi procedere all'esame nel merito delle pretese creditorie dell'avv. secondo gli ordinari principi CP_2
propri del giudizio contenzioso.
4.3 – Né in contrario potrebbe accedersi alla tesi dell'appellato, secondo cui l'abrogazione delle tariffe forensi ad opera del D.M. n.140/2012 legittima la concessione del decreto ingiuntivo sulla base di (altra) prova scritta rappresentata nel caso di specie dalla fattura n. 143/2013 annotata nel registro delle fatture anno 2013, autenticata in tal senso dal notaio Persona_1
ed allegata in atti: infatti, le citate SSUU hanno condivisibilmente affermato che
“l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012,
conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.,
sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni
professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina
- del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a
base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del
parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei
parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi
decreti ministeriali attuativi“.
5. L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo motivo, con il quale si censura l'asserita ingiustizia della decisione appellata per erronea applicazione dell'art. 636, co. 1 secondo periodo, c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, affermando la non necessità del parere nel caso in cui l'onorario è stato calcolato “sostanzialmente” sulla base dei parametri minimi di cui al d.m. n. 140/2012, ha in realtà evocato una misura approssimata e non esatta, posto che viene in realtà riconosciuto che “Il
compenso richiesto risulta di poco superiore ai minimi previsti”.
6. Con il terzo motivo di impugnazione si censura la sentenza appellata nella misura in cui è stato omesso, in violazione dell'art. 11, co. 2, D.M. n. 140/2012,
l'accertamento dell'illiquidità e incertezza del credito ingiunto da parte appellata,
posto che la parcella predisposta dalla stessa reca unicamente un importo forfettario (“Prestazioni di assistenza, consulenza e difesa … 5.000,00”) e non specifiche somme liquidate singolarmente per ciascuna fase processuale, in violazione dell'art. 11, co. 2, D.M. n. 140/2012, norma applicabile ai sensi dell'art. 13, co. 6, L. n. 247/2012 (che rinvia esplicitamente ai parametri ministeriali la determinazione del compenso professionale non previamente concordato, come nel caso di specie, con il cliente).
6.1 – A giudizio della Corte il motivo è infondato.
Al di là della parcella del legale, infatti, occorre evidenziare che nel presente giudizio di cognizione ordinaria, nel quale è incontestato l'an della prestazione professionale resa dall'avv. , il giudice, come detto, ha il potere di CP_2
accertare e quantificare i compensi spettanti al professionista, in base agli ordinari parametri di legge. Ed è quello che ha fatto il Tribunale che ha innanzitutto rilevato che “per i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie
Provinciali il d.m. n. 140/2012, avuto riguardo al valore della controversia (fino a
€ 500.000,00), prevede per la fase di studio un compenso minimo di € 1.625,00, un compenso medio di € 3.250,00 e un compenso massimo di € 5.200,00; per la
fase introduttiva un compenso minimo di € 825,00, un compenso medio di €
1.650,00 e un compenso massimo di € 4.050,00; per la fase decisoria un
compenso minimo di € 2.025,00, un compenso medio di € 4.050,00 e un
compenso massimo di € 6.480,00”;
ha escluso la fase istruttoria “in quanto nel caso di specie non risulta
documentata”, individuando quale compenso congruo quello richiesto di €
5.000,00, che “risulta di poco superiore ai minimi previsti dal predetto D.M.” e cioè la somma pari a € 4.475,00, con riferimento alle tre residue fasi (di studio,
introduttiva e decisionale). In sostanza, i singoli compensi delle fasi stesse sono agevolmente identificabili, partendo dai minimi, con un lieve aumento di ciascuna voce.
6.2 – Non si ravvisa, quindi, nessun vizio della sentenza appellata, non ravvisandosi una violazione del diritto di difesa, dovendosi peraltro evidenziare come gli appellanti non hanno specificato le singole voci della tariffa, che assumono essere state violate (Cass. 22 giugno 2004, n. 11583).
7. Collegato alla superiore censura è il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano nella sostanza la determinazione del quantum
operata dal primo giudice, tenendo conto, quanto all'onere probatorio, che è il professionista-creditore, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, tenuto a fornire gli elementi dimostrativi della pretesa. Pertanto, essi chiedono che questa
Corte, in riforma della sentenza appellata, nel rispetto dei criteri di cui al D.M.
140/2012, determini quei compensi nella “congrua misura pari ad € 3.500,00
(oltre Iva e Cpa, senza rimborso spese generali), leggermente inferiore ai parametri minimi applicabili (€ 4.475,00, come accertato nella sentenza
appellata), tenuto in conto “del “valore e della natura e complessità della
controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate,
con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause” (art. 4, co.
2, D.M. n. 140/2012); “del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei
vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente” (art. 4, co. 3, D.M. n.
140/2012), e quindi dell'esito negativo del giudizio tributario;
dell'unitarietà
dell'attività difensiva e processuale resa dal professionista nell'odierna vicenda
(identiche le difese apprestate dal professionista in ricorsi e memorie illustrative,
identico l'iter giudiziale - ciascuna udienza si è svolta nello stesso giorno, dinanzi
al medesimo Collegio -, identiche le tre sentenze gemelle nn. 215/03/13, n.
216/03/13 e n. 217/03/13 emesse dalla C.T.P. di Messina;
all.ti nn. 2.5-2.11) (…)”
7.1 – Alla luce delle difese dell'appellato, la censura appare generica,
risolvendosi, nella sostanza, nella reiterazione di questioni che lo stesso
Tribunale ha a sua volta qualificato in maniera del tutto condivisibile come
“estremamente generica, non avendo gli opponenti chiarito il loro interesse
sostanziale – a prescindere dalla decisione sulle spese – a proporre un solo
ricorso cumulativo”. E ciò ferma restando la correttezza dell'argomentazione del primo giudice – non oggetto di censura da parte degli appellanti - secondo cui, in difetto di contrari elementi non dedotti, la scelta di proporre tre distinti ricorsi o un solo ricorso cumulativo, rispetto - lo si ricordi – a tre diversi avvisi di accertamento notificati dall' alla società ed ai singoli soci in date diverse Controparte_4
“è frutto di una valutazione del professionista, rientra nella sua strategia
processuale”.
7.2 – In sostanza, la Corte ritiene che, sebbene dalle tre sentenze tributarie emesse nei giudizi presupposti (per uno dei quali l'avv. ha chiesto il CP_2
contestato pagamento dei compensi) emerga “la pressocché integrale
sovrapponibilità dei contenuti dei ricorsi”, tanto da esserne stata disposta la trattazione unitaria anche se separata, il motivo di appello non individua una specifica parte motivazionale della sentenza da censurare, limitandosi ad una contestazione non agganciata in maniera puntuale, per l'appunto, al provvedimento impugnato.
7.3 – In conclusione, a giudizio della Corte, i compensi richiesti nella misura di
€ 5.000,00 appaio congrui, perché correttamente determinati sulla base del valore della causa, delle varie questioni trattate quali emergono dalla sentenza della CTP, mentre l'esito della causa (rilevante ove emerga icto oculi
l'infondatezza dell'azione o la mancanza di pregio dell'opera prestata: elementi non provati in questa sede) e la parziale identità di questioni trattate nelle altre due cause legittima un compenso che si pone, correttamente, tra il minimo e i medi).
8. In conclusione, l'appello va accolto limitatamente alla richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi condannare gli appellanti in solido a pagare all'appellato la somma di € 5.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
9. Quanto alle spese, l'esito complessivo del giudizio, con l'accoglimento della originaria pretesa creditoria dell'avv. , legittima da un lato la conferma CP_2
della relativa statuizione del Tribunale, dall'altro la condanna degli stessi a pagare all'appellato le spese del presente grado, che è opportuno liquidare nei valori medi, stante le questioni trattate in questa sede, nella misura di € 2.915,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00, fase di trattazione € 992,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 667/2023 R.G., sull'appello proposto da e
contro
Avv. , Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 384/2023:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata,
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1660/13 emesso dal Tribunale di Messina,
3. Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellato la somma di €
5.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
4. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. Condanna gli stessi in solido a pagare all'avv. Filippo Gensabella le spese di lite, liquidate in € 2.915,00, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 667/2023 R.G., posta in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c. con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 dicembre 2024, sostitutiva dell'udienza del 17 dicembre 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ten. Nino La Rosa n. 36, c.f. e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...],
c.f. , quali ex soci della C.F._2 Controparte_1 [...]
cancellata, rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su Parte_3
foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Giorgio Trimarchi del Foro di
Messina (c.f. ), C.F._3
appellanti
contro Avv. , nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato presso CP_2 CP_3
il proprio Studio Legale sito in Messina via La Farina is. R, (C.F.:
), rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._4
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 384/2023 –
“prestazione d'opera intellettuale”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 23 dicembre 2013, la Parte_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] [...]
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1660/13, emesso dal Tribunale di Messina, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 6.292,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore dell'avv. Filippo Gensabella, a titolo di compensi professionali per l'attività di avvocato prestata da quest'ultimo in una causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.
A fondamento dell'opposizione deducevano che l'avv. aveva assistito società e soci in tre giudizi tributari CP_2
incardinati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina (giudizi R.G.
n. 3076/11, 3077/11 e 3078/11), definiti con tre sentenze gemelle (nn. 215/03/13,
n. 216/03/13 e n. 217/03/13) che avevano rigettato i ricorsi proposti;
che per l'attività difensiva sopra indicata l'avv. aveva redatto tre CP_2
parcelle distinte, ciascuna di importo pari ad € 5.000,00 oltre iva e c.p.a., per un totale di € 6.292,00 tra cui quella oggetto del contestato provvedimento monitorio,
che avevano inutilmente proposto al il pagamento della somma CP_2
onnicomprensiva di € 9.000,00, in considerazione dell'esito infausto dei ricorsi e delle motivazioni, comuni ai tre ricorsi.
Ciò premesso, eccependo la mancanza di alcun accordo con il in CP_2
merito al suo compenso e, quindi, la mancanza di liquidità del credito vantato dall'opposto, nonché l'erronea determinazione del compenso, tenuto conto della identità di questioni trattate nei tre giudizi tributari e la medesima posizione processuale delle parti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa riunione dei diversi procedimenti instaurati dal nei confronti di CP_2
ciascuno di essi.
2. Nella resistenza dell'avv. , il tribunale adìto, con sentenza 24 CP_2
febbraio 2023, n. 384, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1660/13, con conseguente condanna della società
opponente alle spese di lite.
3. Hanno proposto appello i signori e Parte_1 Parte_2
quali ex soci della società ormai cancellata, con atto notificato in
[...]
data 19 settembre 2023, formulando le seguenti conclusioni:
a) “in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 384/2023,
pubblicata in data 24/02/2023, impugnata con il presente atto, accertare e
dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 1660 del 04/11/2013 emesso dal
Tribunale di Messina, revocandolo;
2) accertare e dichiarare, rideterminandola nel quantum, la pretesa creditoria
per onorari professionali azionata da parte appellata, in applicazione dei criteri di
cui al D.M. n. 140/2012 e dell'effettiva attività difensiva provata dall'opposto in
giudizio, in misura pari ad € 3.500,00 o, in subordine, in misura pari all'importo corrispondente alle tariffe professionali minime, oltre accessori (escluso rimborso
spese generali);
3) con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”
4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza appellata, per violazione dell'art. 636, co. 1, c.p.c. per avere il Tribunale,
nel rigettare il motivo di opposizione di illiquidità del credito, in assenza del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, aderito ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai superato, affermando, contra legem, che “la
mancanza del parere del Consiglio dell'Ordine certamente non produce alcuna
conseguenza nel presente procedimento di opposizione, volto a verificare la
sussistenza della pretesa creditoria dell'opposto, ma neppure avrebbe potuto
determinare, come sostenuto dagli opponenti, il rigetto del ricorso per difetto di
liquidità, nel caso in cui l'onorario è stato calcolato sulla base dei parametri minimi
di cui al d.m. n. 140/2012, come sostanzialmente avvenuto nel caso di specie”.
Assumono gli appellanti, richiamando Cass. SSUU 8 luglio 2021, n. 19427,
che il parere dell'organo professionale è indispensabile e che la previsione di un massimo e di un minimo tariffario ha solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio per i margini di discrezionalità che i criteri stessi consentono: esse non hanno invece la funzione di attribuire al professionista l'unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, e, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l'oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. n. 29212/2019, cit.);
4.1 – A giudizio della Corte, la doglianza coglie nel segno.
In effetti, premesso che (Cass. 5 luglio 2018, n. 17655) in tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, “la mancanza
del parere dell'ordine professionale (…) può essere eventualmente rilevante solo
sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al
giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce
di ogni elemento in atti”, il Tribunale non ha tratto dalla richiamata (in motivazione)
pronuncia delle Sezioni Unite le conseguenze che ne derivano. Infatti, i giudici di legittimità, sulla base dell'ultimo inciso dell'art 636 c.p.c. (“Il parere non occorre
se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe
obbligatorie”), hanno affermato che a) all'ipotesi di tariffe obbligatorie in cui l'ammontare del compenso è
determinato in un importo fisso (per le quali il giudice non ha che da attenersi ad esse, senza alcun margine di valutazione) è stata affiancata dalla dottrina l'ipotesi “in cui, pur prevedendo le tariffe importi variabili tra
un massimo ed un minimo, il compenso sia stato richiesto nella misura
minima”;
b) L'art. 636, ult. comma, cod. proc. civ., prescrive che il giudice, se non rigetta
il ricorso a norma dell'art. 640 cod. proc. civ., deve attenersi al parere nei
limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Il
parere di congruità ha dunque un'efficacia vincolante in sede di emissione
di decreto ingiuntivo (Cass. 7 maggio 1997, n. 3272; Cass. 27 gennaio
2009, n. 1874), ma perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex
art. 645 cod. proc. civ., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al
professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi
della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni
svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella
(Cass. 27 marzo 2023, n. 8571; Cass. 20 agosto 2019, n. 21522; Cass. 15
gennaio 2018, n. 712; Cass. 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. 26 settembre
2005, n. 18775)”;
c) “La norma architrave è data dall'art. 2233 cod. civ., a tenore del quale il
compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è
convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli
usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione
professionale a cui il professionista appartiene”.
Ne consegue, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, che “In tema di
compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine
professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo
quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, cod. proc. civ., quando l'ammontare
del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del
predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento
giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il
credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla
tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non
possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non
siano vincolanti» (Cass. n. 236/2011, cit.)”.
4.2 – Da quanto detto deriva che, avendo il creditore opposto (oggi appellato)
chiesto compensi in misura (€ 5.000,00) superiore al minimo (che lo stesso tribunale individua in € 4.475,00), è erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessario il parere di congruità per un onorario che non è
“sostanzialmente” calcolato sulla base dei parametri minimi.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, annullato, dovendosi procedere all'esame nel merito delle pretese creditorie dell'avv. secondo gli ordinari principi CP_2
propri del giudizio contenzioso.
4.3 – Né in contrario potrebbe accedersi alla tesi dell'appellato, secondo cui l'abrogazione delle tariffe forensi ad opera del D.M. n.140/2012 legittima la concessione del decreto ingiuntivo sulla base di (altra) prova scritta rappresentata nel caso di specie dalla fattura n. 143/2013 annotata nel registro delle fatture anno 2013, autenticata in tal senso dal notaio Persona_1
ed allegata in atti: infatti, le citate SSUU hanno condivisibilmente affermato che
“l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012,
conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.,
sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni
professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina
- del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a
base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del
parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei
parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi
decreti ministeriali attuativi“.
5. L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo motivo, con il quale si censura l'asserita ingiustizia della decisione appellata per erronea applicazione dell'art. 636, co. 1 secondo periodo, c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, affermando la non necessità del parere nel caso in cui l'onorario è stato calcolato “sostanzialmente” sulla base dei parametri minimi di cui al d.m. n. 140/2012, ha in realtà evocato una misura approssimata e non esatta, posto che viene in realtà riconosciuto che “Il
compenso richiesto risulta di poco superiore ai minimi previsti”.
6. Con il terzo motivo di impugnazione si censura la sentenza appellata nella misura in cui è stato omesso, in violazione dell'art. 11, co. 2, D.M. n. 140/2012,
l'accertamento dell'illiquidità e incertezza del credito ingiunto da parte appellata,
posto che la parcella predisposta dalla stessa reca unicamente un importo forfettario (“Prestazioni di assistenza, consulenza e difesa … 5.000,00”) e non specifiche somme liquidate singolarmente per ciascuna fase processuale, in violazione dell'art. 11, co. 2, D.M. n. 140/2012, norma applicabile ai sensi dell'art. 13, co. 6, L. n. 247/2012 (che rinvia esplicitamente ai parametri ministeriali la determinazione del compenso professionale non previamente concordato, come nel caso di specie, con il cliente).
6.1 – A giudizio della Corte il motivo è infondato.
Al di là della parcella del legale, infatti, occorre evidenziare che nel presente giudizio di cognizione ordinaria, nel quale è incontestato l'an della prestazione professionale resa dall'avv. , il giudice, come detto, ha il potere di CP_2
accertare e quantificare i compensi spettanti al professionista, in base agli ordinari parametri di legge. Ed è quello che ha fatto il Tribunale che ha innanzitutto rilevato che “per i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie
Provinciali il d.m. n. 140/2012, avuto riguardo al valore della controversia (fino a
€ 500.000,00), prevede per la fase di studio un compenso minimo di € 1.625,00, un compenso medio di € 3.250,00 e un compenso massimo di € 5.200,00; per la
fase introduttiva un compenso minimo di € 825,00, un compenso medio di €
1.650,00 e un compenso massimo di € 4.050,00; per la fase decisoria un
compenso minimo di € 2.025,00, un compenso medio di € 4.050,00 e un
compenso massimo di € 6.480,00”;
ha escluso la fase istruttoria “in quanto nel caso di specie non risulta
documentata”, individuando quale compenso congruo quello richiesto di €
5.000,00, che “risulta di poco superiore ai minimi previsti dal predetto D.M.” e cioè la somma pari a € 4.475,00, con riferimento alle tre residue fasi (di studio,
introduttiva e decisionale). In sostanza, i singoli compensi delle fasi stesse sono agevolmente identificabili, partendo dai minimi, con un lieve aumento di ciascuna voce.
6.2 – Non si ravvisa, quindi, nessun vizio della sentenza appellata, non ravvisandosi una violazione del diritto di difesa, dovendosi peraltro evidenziare come gli appellanti non hanno specificato le singole voci della tariffa, che assumono essere state violate (Cass. 22 giugno 2004, n. 11583).
7. Collegato alla superiore censura è il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano nella sostanza la determinazione del quantum
operata dal primo giudice, tenendo conto, quanto all'onere probatorio, che è il professionista-creditore, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, tenuto a fornire gli elementi dimostrativi della pretesa. Pertanto, essi chiedono che questa
Corte, in riforma della sentenza appellata, nel rispetto dei criteri di cui al D.M.
140/2012, determini quei compensi nella “congrua misura pari ad € 3.500,00
(oltre Iva e Cpa, senza rimborso spese generali), leggermente inferiore ai parametri minimi applicabili (€ 4.475,00, come accertato nella sentenza
appellata), tenuto in conto “del “valore e della natura e complessità della
controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate,
con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause” (art. 4, co.
2, D.M. n. 140/2012); “del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei
vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente” (art. 4, co. 3, D.M. n.
140/2012), e quindi dell'esito negativo del giudizio tributario;
dell'unitarietà
dell'attività difensiva e processuale resa dal professionista nell'odierna vicenda
(identiche le difese apprestate dal professionista in ricorsi e memorie illustrative,
identico l'iter giudiziale - ciascuna udienza si è svolta nello stesso giorno, dinanzi
al medesimo Collegio -, identiche le tre sentenze gemelle nn. 215/03/13, n.
216/03/13 e n. 217/03/13 emesse dalla C.T.P. di Messina;
all.ti nn. 2.5-2.11) (…)”
7.1 – Alla luce delle difese dell'appellato, la censura appare generica,
risolvendosi, nella sostanza, nella reiterazione di questioni che lo stesso
Tribunale ha a sua volta qualificato in maniera del tutto condivisibile come
“estremamente generica, non avendo gli opponenti chiarito il loro interesse
sostanziale – a prescindere dalla decisione sulle spese – a proporre un solo
ricorso cumulativo”. E ciò ferma restando la correttezza dell'argomentazione del primo giudice – non oggetto di censura da parte degli appellanti - secondo cui, in difetto di contrari elementi non dedotti, la scelta di proporre tre distinti ricorsi o un solo ricorso cumulativo, rispetto - lo si ricordi – a tre diversi avvisi di accertamento notificati dall' alla società ed ai singoli soci in date diverse Controparte_4
“è frutto di una valutazione del professionista, rientra nella sua strategia
processuale”.
7.2 – In sostanza, la Corte ritiene che, sebbene dalle tre sentenze tributarie emesse nei giudizi presupposti (per uno dei quali l'avv. ha chiesto il CP_2
contestato pagamento dei compensi) emerga “la pressocché integrale
sovrapponibilità dei contenuti dei ricorsi”, tanto da esserne stata disposta la trattazione unitaria anche se separata, il motivo di appello non individua una specifica parte motivazionale della sentenza da censurare, limitandosi ad una contestazione non agganciata in maniera puntuale, per l'appunto, al provvedimento impugnato.
7.3 – In conclusione, a giudizio della Corte, i compensi richiesti nella misura di
€ 5.000,00 appaio congrui, perché correttamente determinati sulla base del valore della causa, delle varie questioni trattate quali emergono dalla sentenza della CTP, mentre l'esito della causa (rilevante ove emerga icto oculi
l'infondatezza dell'azione o la mancanza di pregio dell'opera prestata: elementi non provati in questa sede) e la parziale identità di questioni trattate nelle altre due cause legittima un compenso che si pone, correttamente, tra il minimo e i medi).
8. In conclusione, l'appello va accolto limitatamente alla richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi condannare gli appellanti in solido a pagare all'appellato la somma di € 5.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
9. Quanto alle spese, l'esito complessivo del giudizio, con l'accoglimento della originaria pretesa creditoria dell'avv. , legittima da un lato la conferma CP_2
della relativa statuizione del Tribunale, dall'altro la condanna degli stessi a pagare all'appellato le spese del presente grado, che è opportuno liquidare nei valori medi, stante le questioni trattate in questa sede, nella misura di € 2.915,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00, fase di trattazione € 992,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 667/2023 R.G., sull'appello proposto da e
contro
Avv. , Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 384/2023:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata,
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1660/13 emesso dal Tribunale di Messina,
3. Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellato la somma di €
5.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
4. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. Condanna gli stessi in solido a pagare all'avv. Filippo Gensabella le spese di lite, liquidate in € 2.915,00, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)