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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Rossella Milone ConIGliere dr. Manuela Cortelloni ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2876/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
S. Eufemia n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberto Maltoni, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Oreste Maltoni;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Chiossetto, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maurizio Orlando, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 23 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare in riforma della sentenza impugnata:
ferma la contestazione dei documenti prodotti dalla banca in primo grado n° 04 atto di pegno
31.01.2018, del quale si rinnova la richiesta del deposito dell'originale cartaceo, n. 10 comunicazione conferma pegno e atti ricognitivi sottoscritti dalla SI , n. 11 Pt_2
comunicazione del 03.10.2019 della SI , n. 14 comunicazione dell'08.10.2019 Pt_2 sottoscritta dalla SI e da MI AR e l'allegato del documento attoreo, n. 35 Pt_2
comunicazione del 16.05.2019 da parte della SI al dott. nn. 45 e 46 Pt_1 CP_2
disposizioni 19\09\2019 di bonifici documenti che recano tutti firme contraffatte e Parte_3
non riferibili a quella della SI , del documento 4 ex adverso prodotto Parte_4
ferma altresì – come già nel primo atto difensivo successivo, costituito dalla memoria n°2 di parte convenuta depositata in data 30 novembre 2020 – la contestazione della domanda nuova proposta da parte attrice con la memoria n°1 datata 29 ottobre 2020 laddove ivi deduceva in aggiunta alle conclusioni contenute nella citazione: “…In alternativa, accertata la proprietà in capo a
[...]
ai sensi dell'art. 1834 cod.civ., delle somme depositate sul conto corrente n. 460- CP_1
829304 intestato alla IG.ra prima dell'esecuzione dell'erroneo bonifico del 15 ottobre 2019, Pt_2 ordinare ai sensi dell'art. 948 cod.civ., alla IG.ra l'immediata restituzione della Parte_1
somma di Euro 4.700.000,00=, ovvero della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa.”, senza accettazione del relativo contraddittorio da parte convenuta.
nel merito
piaccia all'Ecc.ma Corte in riforma della sentenza impugnata rigettare integralmente ogni domanda rivolta contro la SI perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte Parte_1
in narrativa e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
30/10/2023 da all'Ufficio del Territorio di Milano 1, in forza della sentenza Controparte_1
pagina 2 di 23 impugnata, al numero di Registro Generale 75125 e di Registro Particolare 12000 n° presentazione
14 contro la Signora sull'immobile dalla stessa posseduto;
Pt_1
in via subordinata
nel denegato caso in cui fosse riconosciuta per vera l'esistenza del contratto di pegno e non fossero accolte le ulteriori ragioni dedotte dall'appellante dirette al rigetto delle domande di parte appellata, comunque ridurre la condanna dell'appellante all'ammontare del preteso pegno alla misura massima di € 3.500.000,00, non essendo fondato nemmeno su firme apparentemente della costituente il consenso all'estensione della garanzia.
In via istruttoria
(a) si chiede che il Giudice ammetta le istanze di parte convenuta proposte con la memoria istruttoria n°2 in data 28 novembre 2020 depositata in data 30 novembre 2020, in particolare:
- che siano ammesse le prove per testi dedotte con la medesima memoria di parte convenuta n° 2
depositata in data 30 novembre 2020 come segue:
“vero che in data 18 settembre 2019 incaricai il IGnor di consegnare l'ordine di Testimone_1
bonifico di cui al documento n°02 di parte convenuta che mi si rammostra e riconosco con plico in busta chiusa alla filiale di Milano di , quivi all'attenzione del IGnor CP_1 Per_1
[...]
Teste SI residente a [...]; Parte_4
-2- “vero che in data 18 settembre 2019 venni incaricato dalla SI di Parte_4
consegnare un plico in busta chiusa alla filiale di Milano di , che venne da me CP_1
effettivamente recapitata alla portineria della banca a Milano”
Teste IGnor residente a [...]. Testimone_1
(b) ci si oppone ove reiterate all'ammissione delle istanze istruttorie proposte da parte attorea con la memoria n°2 datata 30 novembre 2020 per i motivi dedotti con la memoria istruttoria di parte convenuta n°3 datata 18 dicembre 2020 depositata in data 21 dicembre 2020.
Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da parte attorea si chiede di essere abilitati alla prova contraria e del contrario con riferimento al capitolo di prova attoreo n°5 con i testi pagina 3 di 23 Signora residente a [...] e Dr. Parte_4 Per_2
al
[...]
suo domicilio in via Brioschi 96 - 20136 Milano.
Con riferimento alle produzioni documentali attoree di cui alla memoria n° 2 e alla relativa contestazione effettuata nella memoria convenuta n°3, si chiede siano ammessi gli ulteriori capitoli di prova contraria:
-3- “vero che mai ho ricevuto e che non conosco i documenti n° 39 e 40 di parte attorea che mi si rammostrano” Teste SI residente a [...]; Parte_4
-4- “con riferimento al documento 41 di parte attorea che viene rammostrato al teste, vero che gli scambi di messaggi del 24 settembre 2019 tra me e il dr erano riferiti alla Persona_1
programmata liquidazione del portafogli posseduto dalla famiglia presso BPM, come da Pt_1
documento 47 di parte attorea che mi si rammostra e riconosco, e al suo trasferimento in CP_1
” Teste IGnor piazza Mondadori 3 – 20122 Milano
[...] Testimone_2
-5- “con riferimento al documento 44 di parte attorea che viene rammostrato al teste: vero che contestai al Dr i documenti ricevuti in copia tramite messaggio sul mio telefono Persona_1
cellulare in data 19 settembre 2019 perché non era quello inviato il giorno prima dalla SI ” teste Dr via Brioschi 96 - 20136 Milano. Parte_4 Persona_2
-6- “con riferimento al documento 44 di parte attorea che viene rammostrato al teste: vero che i messaggi scambiati tra me e il dr successivamente e in particolare quelli dei giorni Persona_1
26 settembre 2019 e seguenti erano riferiti alla programmata liquidazione del portafogli posseduto dalla famiglia presso BPM, come da documento 47 di parte attorea che mi si rammostra e Pt_1 riconosco, e al suo trasferimento in .” teste Dr via Brioschi 96 - 20136 CP_1 Persona_2
Milano.
-7- “con riferimento al documento 44 di parte attorea che viene rammostrato al teste: vero che i messaggi scambiati tra me e il dr successivamente e in particolare quelli del Persona_1
giorno 08 ottobre 2019 che richiama il “lending” era riferito alla programmata liquidazione del portafogli posseduto dalla famiglia presso BPM, come da documento 47 di parte attorea che Pt_1
pagina 4 di 23 mi si rammostra e riconosco, e al suo trasferimento in .” teste Dr via CP_1 Persona_2
Brioschi 96 - 20136 Milano.
-8- “vero che gli allegati del documento 50 di parte attorea che mi vengono rammostrati erano riferiti a titoli, polizze e pegni esistenti presso Banca Popolare Milano (BPM) di cui al doc.47 di parte attorea che pure mi viene rammostrato e riconosco.” teste Dr via Brioschi 96 - Persona_2
20136 Milano.
Ferma la contestazione su rilevanza, veridicità e conformità ai rispettivi originali già effettuata con la memoria istruttoria n°3 di parte convenuta delle produzioni di parte attorea avvenute con la memoria n°2 e tenuto conto che i documenti attorei n° 51, 52, 53, 54, 55 e 58 recano evidenti cancellature (“omissis”) e sono stati prodotti non nella loro interezza, si ribadisce l'istanza affinché il Giudice disponga la relativa produzione integrale ed esibizione in originale cartaceo ex art.210 cpc. con ogni relativa riserva
In ogni caso
con revoca della condanna alle spese del primo grado e liquidazione delle spese legali delle spese generali e il rimborso dei costi borsuali oltre accessori di legge dei due gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale:
Rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7200/2023 del Tribunale Parte_1 di Milano, resa dal Giudice dott.ssa Laura Massari all'esito del procedimento civile R.G. n.
3961/2020 e pubblicata in data 21.09.2023, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In via subordinata:
pagina 5 di 23 nella non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, l'appello proposto dalla IG.ra e di riformare la Sentenza n. Parte_1
7200/2023 del Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e, comunque, della reiterazione delle domande già formulate nel primo grado di CP_1
giudizio e qui riproposte:
1) accertata la proprietà della GPM in capo alla IG.ra ed accertata la sussistenza Parte_4
del pegno in favore di sulla predetta GPM, per tutte le ragioni esposte in atti Controparte_1
e in narrativa, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., alla IG.ra l'immediata Parte_1
restituzione della somma di Euro 4.700.000,00.=, ovvero della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, quale reintegrazione della garanzia pignoratizia anche ai sensi dell'art. 2789 cod. civ.;
2) in alternativa al punto 1) di cui sopra e in riforma della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di
Milano, accertata la proprietà in capo a ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., Controparte_1
delle somme depositate sul conto corrente n. 460-829304 intestato alla IG.ra prima Pt_2 dell'esecuzione dell'erroneo bonifico del 15 ottobre 2019, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., alla IG.ra l'immediata restituzione della somma di Euro 4.700.000,00.=, ovvero Parte_1
della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
3) in subordine rispetto ai punti 1) e 2) e in riforma della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di
Milano, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. di con riferimento al pagamento da quest'ultima eseguito in favore Controparte_1 della IG.ra in data 15.10.2019 e, per l'effetto, condannare la IG.ra Parte_1 Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa, alla restituzione in favore di
[...] CP_1 dell'importo indebitamente percepito di Euro 4.700.000,00.=, ovvero nella maggior o minor
[...]
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre frutti e interessi nella misura legale, nonché al risarcimento e ristoro di tutti i danni patiti da da liquidarsi anche in via Controparte_1 equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
4) in via di ulteriore subordine rispetto ai punti 1), 2) e 3) e in riforma della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'ingiusto arricchimento della IG.ra Parte_1
a seguito della ricezione del pagamento di Euro 4.700.000,00.= erroneamente effettuato nei
[...]
pagina 6 di 23 suoi confronti da in data 15.10.2019 e per l'effetto condannare, ex art. 2041 Controparte_1
cod. civ., la IG.ra per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa, alla restituzione Parte_1 in favore di dell'importo di Euro 4.700.000,00.=, pari al proprio ingiusto Controparte_1
arricchimento, ovvero nella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre frutti e interessi nella misura legale, laddove dovuti, nonché al risarcimento e ristoro di tutti i danni patiti da da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Richiamati integralmente i documenti depositati nel corso del primo grado di giudizio e qui nuovamente prodotti, previa conferma della declaratoria di inammissibilità e/o rigetto delle avverse istanze istruttorie e della querela di falso proposta da controparte per tutti i motivi indicati in atti e in narrativa, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
PROVA TESTIMONIALE
In quanto occorra e senza inversione dell'onere probatorio, con ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
Vero che la disposizione del 3 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste) è stata interpretata in modo equivoco ed eseguita erroneamente rispetto alle indicazioni in essa contenute, così come da Lei dichiarato nell'estratto di verbale reso innanzi all'AFC in data 27 novembre 2019 (cfr. docc. nn. 54 e 55 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste);
Vero che la disposizione del 3 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste) era contenuta in una busta consegnata presso la portineria della sede di di Milano, via Turati ed a Lei indirizzata;
Parte_5
Vero che la disposizione del 3 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste) era contenuta in una busta (consegnata presso la portineria della sede di aperta in sua presenza dal dott. così come da Lei Parte_5 CP_2 dichiarato nell'estratto di verbale reso innanzi all'AFC in data 8 novembre 2019 e/o in data 12 novembre 2019 (cfr. docc. nn. 51 e 52 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste);
pagina 7 di 23 Vero che la disposizione del 18 settembre 2019 (cfr. doc. n. 2 avversario da rammostrarsi al teste)
le risulta completamente sconosciuta ed ignota;
Vero che in base alle informazioni a Lei comunicate personalmente dalla IG.ra era Pt_2 intendimento di quest'ultima quello di ripianare la posizione debitoria per circa Euro
4.700.000,00.= di MI AR attraverso l'estinzione del fido concesso attraverso l'utilizzo della provvista scaturente dalla liquidazione della GPM, così come indicato nella disposizione del 3
ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste), e che solo l'importo residuo di Euro 375.000,00.= era destinato Vero che i tentativi di contattare il IG. , Tes_2 la IG.ra il dott. e la IG.ra a seguito dell'erronea esecuzione del bonifico sono Pt_1 Per_2 Pt_2
stati infruttosi in termini di restituzione degli importi erroneamente bonificati alla IG.ra (tra Pt_1
cui il tentativo di incontrare il IG. presso la sede della società MI AR); Tes_2
Vero che il IG. , in occasione di uno dei predetti contatti, dichiarava di voler “sistemare la Tes_2 posizione al suo rientro”, così come da Lei dichiarato nell'estratto di verbale reso innanzi all'AFC in data 8 novembre 2019 (cfr. doc. n. 58 fascicolo primo grado esponente, da rammostrare al teste).
Si indicano a testi:
IG.ra dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 1 Testimone_3 CP_1
e 4 (si chiede, atteso che la IG.ra è sordomuta, di valutare l'opportunità di assumere la Tes_3
testimonianza per iscritto);
IG. dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 1 e 4. Testimone_4 CP_1
IG.ra ex dipendente di , domiciliata in Milano, sui capitoli nn. 3 Testimone_5 CP_1
e 4;
IG. , dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 3 e Testimone_6 CP_1
4;
IG. , dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 4, 6 e Testimone_7 CP_1
7;
IG. , dipendente di presso la sede di Milano, sul capitolo n. 6; Testimone_8 CP_1
dott. ex dipendente di , domiciliato in Milano, su tutti i capitoli. Persona_1 CP_1
pagina 8 di 23 CTU TECNICO INFORMATICA E ISPEZIONE EX ARTT. 258-262 C.P.C.
Si insiste per l'espletamento di C.T.U. tecnico-informatica volta a determinare e confermare la provenienza dagli indirizzi di posta elettronica della IG.ra e IG.ra Parte_1 Parte_4
delle e-mail prodotte nel presente giudizio [in particolare le e-mail contenute nei docc. nn.
[...]
34, 35, 37 del fascicolo di primo grado dell'esponente (nel doc. 37 si veda sub doc. n. 13) e se del caso (in virtù di ulteriori contestazioni avversarie) anche delle e-mail prodotte con la presente memoria (cfr. docc. nn. 42, 48, 49, 56 e 57 fascicolo primo grado esponente)].
Si chiede, inoltre, che la predetta C.T.U. tecnico-informatica sia volta anche ad accertare la presenza nei sistemi informatici (database) di di tutta la documentazione CP_1
contrattuale qui prodotta ed in particolare l'esistenza dell'atto di pegno del 31 gennaio 2018 e le successive conferme a seguito di aumento della linea di credito di MI AR [in particolare cfr. docc. nn. 4, 10 e 37 del fascicolo di primo grado dell'esponente (in particolare nel sub. doc. 37
si vedano i docc. da 14 a 24)].
In aggiunta si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita l'emissione di un ordine di ispezione sui personal computer in possesso del IG. , dott. IG.ra e IG.ra , al fine di Tes_2 Per_2 Pt_1 Pt_2
dimostrare che le e-mail oggi contestate [in particolare le e-mail contenute nei docc. nn. 34, 35, 37 del fascicolo di primo grado dell'esponente (nel doc. 37 si veda sub doc. n. 13) siano state inoltrate dagli indirizzi di cui sono titolari i predetti soggetti.
ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E/O ISPEZIONE EX ART. 258-262 C.P.C.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di ordinare ai terzi dott. Per_2
e IG. l'esibizione delle chat WhatsApp intercorse con il dott. e prodotte sub docc. Tes_2 CP_2
nn. 41 e 44 del fascicolo di primo grado dell'esponente, a prova e conferma della ricostruzione fattuale dell'esponente.
In alternativa si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita l'emissione di un ordine di ispezione sui cellulari in possesso del IG. e dott. al fine di corroborare la ricostruzione fattuale Tes_2 Per_2
fornita dalla Banca e confermare il contenuto delle conversazioni WhatsApp prodotte sub docc. nn.
41 e 44 del fascicolo di primo grado dell'esponente.
IN OGNI CASO
pagina 9 di 23 Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA
come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1 Parte_1
affinché venisse condannata al pagamento di euro 4.700.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., prospettando, in via alternativa e gradata:
- che tali somme di denaro fossero state indebitamente percepite dalla convenuta, in quanto erroneamente bonificate dalla Banca in suo favore (art. 2033 c.c.);
- che costituissero, per la stessa ragione, un ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.);
- quali somme di proprietà della Banca, in quanto il pegno in origine costituito sulla gestione patrimoniale intestata alla madre della convenuta (IG.ra ), a seguito della Parte_4
sua liquidazione, si era trasferito sulle somme incassate e depositate sul conto corrente e,
poi, erroneamente bonificate in favore della figlia (artt. 948 e 1834 c.c.); Parte_1
- infine, quali somme dovute al fine di reintegrare la garanzia pignoratizia (art. 2789 c.c.).
2. Parte attrice, a fondamento delle proposte domande, essenzialmente deduceva che:
(i) in data 31.1.2018, costituiva in pegno, inizialmente nei limiti di Parte_4
euro 3.500.000,00, la gestione patrimoniale, a lei intestata, a garanzia del fido concesso dalla Banca a MI AR srl, quale società di cui la figlia
[...]
era socio unico al 100%; Parte_1
(ii) la linea di credito in favore della Società veniva poi elevata sino ad euro
4.700.000,00 e sottoscriveva dichiarazione di conferma del pegno Parte_4
e di variazione di valore sino alla somma indicata.
(iii) In data 3.10.2019, il costituente chiedeva alla Banca di liquidare la gestione patrimoniale e di utilizzare il suo equivalente (pari a circa euro 5.070.000,00), in parte, (nei limiti di euro 4.700.000,00) per saldare la posizione debitoria di MI
AR srl e, in parte (per euro 375.000,00), disponendo un bonifico in favore della figlia.
pagina 10 di 23 (iv) Erroneamente la Banca bonificava l'intero importo di euro 4.700.000,00, in favore di e, nonostante le diverse richieste di restituzione, quest'ultima non Parte_1
provvedeva in tale senso.
3. Il giudizio di primo grado veniva preceduto dal procedimento cautelare ante causam per sequestro giudiziario, promosso dalla Banca, inizialmente concesso dal Giudice della cautela e successivamente revocato in sede di reclamo.1
4. , costituendosi nel giudizio di primo grado, tra l'altro, prospettava che detto Parte_1
bonifico non era stato eseguito per errore dalla Banca, ma in esecuzione di quanto disposto dalla madre con la richiesta del 18.09.2019. Parte_4
Inoltre, proponeva querela di falso, in relazione a diversi documenti solo apparentemente sottoscritti dalla madre e da , legale rappresentante di MI AR RL, ma, in Testimone_2
realtà, contenenti firme apocrife.
In ogni caso, evidenziava come non vi fosse prova dell'avvenuta costituzione del pegno, né che lo stesso risultasse da atto avente data certa e a sé opponibile.
5. Con sentenza n. 7200/2023, resa dal Tribunale di Milano in data 20 settembre 2023, veniva così disposto:
“In accoglimento della domanda ulteriormente subordinata dell'attrice, condanna la convenuta alla restituzione della somma di euro 4.700.000,00 a Parte_1
reintegrazione della garanzia pignoratizia di cui all'atto di pegno del 31.1.2018, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura della 15%, cpa e Iva”.
pagina 11 di 23 6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Le domande proposte dalla Banca, ai sensi dell'art. 2033 o dell'art. 2041 c.c., venivano ritenute infondate, atteso che, quanto alla prima, la Banca non poteva agire in ripetizione di somme di denaro di proprietà della IG.ra ; in ordine alla seconda, appariva insussistente il requisito Pt_2 della residualità dell'azione.
La querela di falso proposta da parte convenuta veniva valutata inammissibile, in quanto avente a oggetto scritture private provenienti da terzi estranei al processo.2
Nel merito, in estrema sintesi, veniva ritenuta provata l'avvenuta costituzione del pegno su detta gestione patrimoniale, così come la successiva liquidazione della stessa disposta da
[...]
e sulla quale si trasferiva la garanzia pignoratizia, tale che il garante non poteva Parte_4
disporne senza il consenso del creditore.
Su tali basi, veniva ritenuta fondata la domanda svolta dalla Banca ai sensi dell'art. 2789 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione delle somme di denaro richieste.
7. ha proposto appello per i motivi così rubricati: Parte_1
I^ motivo: “Omessa, insufficiente, erronea motivazione in ordine alla dichiarata esistenza del pegno rivendicato da;
CP_1
pagina 12 di 23 II^ motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2789 c.c. e art. 948 c.c. – inapplicabilità alla presente fattispecie: assenza di condizioni per l'azione e carenza di legittimazione passiva in capo alla SI;
Pt_1
III^ motivo: “Divieto di azione surrogatoria ex artt.2789/948 c.c. nomine proprio”;
IV^ motivo: “Azione diretta ex art. 948 c.c. – inammissibilità processuale e di merito”;
V^ motivo: “Inammissibilità della rivendica per un bene che non è più nella disponibilità del convenuto al momento della domanda”:
VI^ motivo: “Omesso esame di un motivo trattato nel primo grado di giudizio: inopponibilità in forza dell'art. 2787 c.c. del pegno rivendicato dalla banca anche nel denegato caso in cui fosse estinto”.
8. si è costituita in appello, concludendo per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata e ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
9. Ad esito del procedimento celebrato ai sensi dell'art. 351 c.p.c., veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado proposta da parte appellante, con revoca del decreto di sospensione reso inaudita altera parte in data
13.11.2023.
10. Celebrata la prima udienza di comparizione il 22.11.2023, la causa veniva avviata per decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18 dicembre 2024, con l'assegnazione dei termini ivi previsti.
La decisione è stata assunta nella camera di conIGlio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto provata l'avvenuta costituzione della garanzia pignoratizia da parte della madre su detta gestione patrimoniale. Parte_4
pagina 13 di 23 Ritiene parte appellante che - diversamente da quanto accertato dal Tribunale di Milano - vi fossero numerose evidenze che avrebbero dovuto far dubitare circa l'esistenza del pegno, tenuto conto che:
- non veniva prodotto dalla Banca il contratto di pegno in originale 31.01.2018 (doc. n. 4), né veniva consegnato in occasione delle richieste formulate ante causam;
- in sede di sommarie informazioni, in sede cautelare, la IG.ra , pur riconoscendo la Pt_2 sottoscrizione presente nell'atto costitutivo di pegno 31.01.2018, non ricordava di avere rilasciato tale garanzia;
- inoltre, la medesima disconosceva le ulteriori sottoscrizioni presenti negli altri documenti prodotti, tra cui la variazione di valore del pegno datata 16.07.2019 (con la quale, in conseguenza della variazione in aumento del fido concesso alla Società, veniva aumentata la garanzia pignoratizia sino ad euro 4.700.000,00); il citato ordine di bonifico 3.10.2019
(doc. n. 11 Banca) e riconosceva, invece, come propria la sottoscrizione in calce ad (altro e diverso) ordine di bonifico 18.09.2019, in favore della figlia, eseguito dalla Banca, non per errore, ma in ragione di tale richiesta (doc. n. 2 Dagna);
- infine, disconosceva le firme apposte sul documento datato 8.10.2019 – quale disposizione con cui destinava le somme incassate dalla liquidazione della gestione patrimoniale a prevalente copertura del passivo di MI AR RL – in quanto difformi dallo
specimen depositato.
In subordine, l'appellante chiede accertarsi che il pegno si sia validamente costituito nei limiti di euro 3.500.000,00, quale somma in origine garantita, stante che le sottoscrizioni presenti nelle successive variazioni di valore erano state contestate da . Parte_4
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Dai documenti prodotti, si ha prova che MI AR RL, della quale Parte_1
era socio unico, in data 31.01.2018, avesse richiesto un affidamento di iniziali euro 3.500.000,00 a valere sul conto corrente intestato alla Società (doc. n. 2 Banca).
In tale documento, veniva indicato in calce che venivano offerte garanzie “reali GPM (garante:
)”, quale “gestione patrimoniale mobiliare” di cui la medesima era Parte_4 Pt_2
pacificamente titolare a tale epoca. pagina 14 di 23 L'atto costitutivo del pegno, di pari data 31.01.2018, è rappresentato dal doc. n. 4) della Banca, rispetto al quale la costituente, come già detto, in sede cautelare ante causam, riconosceva come autentiche le sottoscrizioni ivi apposte.
Appare, sul punto, corretta la valutazione del Tribunale – nella misura in cui ha ritenuto non determinante, in senso contrario all'avvenuta costituzione del pegno, la circostanza che la medesima riferisse genericamente di “non ricordare” il contenuto di tale atto – atteso che, in Pt_2
linea generale, la sottoscrizione ha valore di prova, non solo in quanto tale, ma anche in relazione al contenuto che la precede.
Né, può ritenersi sufficiente il “non ricordo” del costituente al fine di invalidare tale atto – la cui sottoscrizione veniva espressamente riconosciuta – in difetto di altre e precise circostanze fattuali,
non indicate dalla medesima . Pt_2
Inoltre, si osserva che – trattandosi di scrittura privata proveniente da un terzo – i rilievi della
(di “non ricordare” il contenuto di tale documento) non integrino un “disconoscimento” in Pt_2
senso proprio (artt. 214 e ss. c.p.c.) e, dunque, siano apprezzabili, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio che si vanno a evidenziare.
I.B. Innanzi tutto, si rileva come - in tale documento - venisse indicato che MI AR RL aveva ottenuto detta linea di credito per euro 3.500.000,00 e che “con la presente, a garanzia del rimborso della Linea di Credito e dei relativi accessori per interessi, provvigioni, spese, tasse, imposte e quant'altro (di seguito le “Obbligazioni garantite”) il costituente costituisce in pegno a favore della Banca […]” detta gestione patrimoniale mobiliare.
L'art.1 prevedeva che erano oggetto del pegno “l'insieme dei titoli tempo per tempo registrati nel conto speciale vincolato”; l'art. 2 che il pegno sarebbe rimasto integro fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite e l'art. 3, comma, 2, che “Nel caso di rimborso totale o parziale dei titoli tempo per tempo registrati nel conto speciale vincolato, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate”.
I.C. L'esistenza del pegno è confermata dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'odierna appellante – (sub doc. n. 16) – e relativa all'analisi di portafoglio della “GPM” datata
16.09.2019, ove, a pg. 2, emerge che il 99,91% della stessa era vincolata a “pegno tradizionale”.
pagina 15 di 23 Inoltre, avvalora tali conclusioni l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla Banca e,
segnatamente:
- le comunicazioni periodiche, inviate alla IG.ra , nelle quali veniva riepilogata la situazione Pt_2
delle linee di credito assistite da pegno (doc. nn. 39 e 40 Banca);
- le conversazioni “whatsapp” intercorse tra il funzionario della Banca che si occupava di tale posizione ( e il legale rappresentante di MI AR RL (tale ), oltre che con il CP_2 Tes_2 consulente dell'appellante, della madre e della società (tale dott. ove si fa a più riprese Per_2 riferimento all'esistenza del pegno (doc. n. 44 Banca).
Ancora, risulta prodotta la mail 16.5.2019, con la quale la stessa inoltrava diversi Parte_1 documenti, alla Banca, tra i quali l'atto di ricognizione di pegno a garanzia delle linee di credito della società (doc. n. 35 Banca: mail di con allegati in pdf). Parte_1
I.D. Vi è, poi, agli atti il doc. n. 11 della Banca, con il quale – in data 3.10.2019 – la IG.ra Pt_2 dava istruzioni per la liquidazione totale della “GPM” (risultata pari a circa euro 5.070.000,00) ed perché venisse coperta la posizione debitoria di MI AR RL (per euro 4.700.000,00) e, per il resto, venisse disposto un bonifico (per euro 375.000,00) in favore della figlia.
Trattasi di documento la cui sottoscrizione veniva contestata dalla IG.ra in sede cautelare. Pt_2
Peraltro, risulta che tali disposizioni – così come documentato dalla Banca – venissero comunicate in pari data, a quest'ultima e consegnate a mani presso la sede di “Wealth Management di
Deutsche Bank” di Milano, via Turati, come da estratto del registro della posta in entrata prodotto
sub doc. n. 12 da parte appellata.
Risulta ancora che il funzionario preposto – dott. – rilevato come non fosse possibile CP_2 procedere alla liquidazione senza l'assenso del debitore (MI AR RL), al fine della contestuale estinzione del fido garantito, in data 8.10.2019 inviasse una “bozza” di comunicazione congiunta, che la garante e il debitore avrebbero sottoscritto (doc. n. 13) e che, nello stesso giorno,
veniva riconsegnata (doc. n. 14 Banca) presso la sede indicata, come attestato da altro estratto del registro prodotto in giudizio (doc. n.15 Banca).
In data 15 ottobre 2019, la Banca confermava l'avvenuta ricezione di tale documento e che tali disposizioni sarebbero state eseguite in pari data.
pagina 16 di 23 E' pacifico, oltre che documentato (doc. n. 17 Banca), che, quel giorno, tali somme di denaro venivano erroneamente bonificate sul conto corrente della sola invece che – nei Parte_1
termini previamente concordati – sul conto corrente di MI immobiliare RL.
I.E. Sulla base dell'ampia documentazione indicata, la Corte ritiene meritevole di conferma la valutazione del Tribunale in ordine all'avvenuta costituzione del pegno, in data 31.01.2018, sulla gestione patrimoniale intestata a . Parte_4
Non può essere accolta la domanda subordinata dell'appellante, di limitare il pegno alla minor somma in origine garantita di euro 3.500.000,00, per essere stato il successivo aumento di valore contestato da parte della in sede cautelare. Pt_2
Ciò, tenuto conto dell'ampio compendio documentale in precedenza indicato – che appare contraddire efficacemente le dichiarazioni della (“Nessuna delle firme apposte su tale Pt_2 documento è mia”) – portando ad affermare sia l'esistenza del pegno, sia il coinvolgimento, nella vicenda per cui è giudizio, di una pluralità di soggetti che a diverso titolo hanno partecipato a tale operazione ( , MI AR RL, il funzionario della banca Parte_4 Parte_1
e il consulente della famiglia dott. nell'arco temporale considerato. CP_2 Per_2
Soccorre, in ultimo, una valutazione di ordine logico e cioè che appare del tutto inverosimile che la
Banca possa aver accordato un aumento del fido (da euro 3.500.000,00 ad euro 4.700.000,00), a
MI AR RL, senza richiedere un contestuale aumento di valore della garanzia pignoratizia.
I.F. Conclusivamente, a fronte di detto corredo probatorio, la sola contestazione del terzo (i.e. le dichiarazioni della IG.ra in sede cautelare) – in difetto di altra adeguata prova o di Pt_2
opportuno supporto tecnico in ordine alla dedotta apocrifia delle sottoscrizioni – non consente l'accoglimento della censura in esame.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ravvisato gli estremi dell'azione proposta dalla Banca ai sensi dell'art.
2789 c.c. e, in particolare, per non avere valutato che detta azione potesse essere esperita dal creditore pignoratizio nella sola misura in cui spettasse al costituente – quindi, in via pagina 17 di 23 surrogatoria e non nomine proprio – contemplando tale disposizione l'azione di rivendicazione “se questa spetta al concedente”.
Ritiene l'appellante che la Banca, eseguendo il bonifico di dette somme di denaro in favore di abbia rinunciato “liberamente e senza costrizioni” al diritto di pegno e che, Parte_1
dunque, non potesse esperire tale azione.
Il secondo motivo di appello può essere disaminato unitamente al terzo, in quanto connessi;
con tale motivo l'appellante prospetta che, ad esito della liquidazione della gestione patrimoniale, il deposito delle somme incassate sul conto corrente della integrasse un contratto di “deposito” Pt_2 ai sensi dell'art. 1834 c.c., in base al quale le somme di denaro divengono di proprietà della banca
e la stessa è obbligata a restituire, alla scadenza, cose della stessa specie.
Di conseguenza, detta azione (art. 2789 c.c.) non poteva essere utilmente esperita dal creditore pignoratizio, il quale avrebbe potuto esercitare soltanto un'azione nomine proprio.
La Corte ritiene che le censure in esame siano infondate.
III.A. Invero, così come è emerso dall'ampia documentazione in precedenza indicata, una volta disposta la liquidazione della “GPM”, il pegno si è trasferito sulle somme incassate e depositate sul conto corrente della IG.ra , tenuto conto della previsione di cui all'art. 3 cit. dell'atto Pt_2 costitutivo del pegno 31.10.2018 (in base al quale “Nel caso di rimborso totale o parziale dei titoli tempo per tempo registrati nel conto speciale vincolato, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate”).
Quindi, senza il consenso del creditore (la Banca), non si sarebbero potute eseguire disposizioni in favore di terzi, in quanto avrebbero vanificato la garanzia pignoratizia.
Il bonifico erroneamente eseguito in data 15.10.2019 – alla luce di tutta la documentazione indicata e che ha regolato i rapporti fra le parti – non può intendersi quale “rinuncia” al pegno, in quanto incompatibile con gli accertamenti svolti.
III.B. Né, tale “rinuncia” può ritenersi provata dalla – diversa – “richiesta di bonifico” invocata da parte appellante e “datata 18.09.2019”.
pagina 18 di 23 Trattasi, in particolare, del documento prodotto sub 2 e che consta di una “richiesta di bonifico” su modulistica “ ”, datata 18.09.2019 e recante l'importo di euro 5.373.203,33, con Controparte_1 richiedente “ ”, beneficiario ” e con causale “trasferimento Parte_4 Parte_1 fondi su conto figlia”; in calce vi è la sottoscrizione della disponente, riconosciuta in sede cautelare.
Innanzi tutto, in ordine a tale documento, si osserva che la IG.ra , in detta sede, riferiva di Pt_2
avere consegnato tale documento solo al suo consulente (il dott. . Per_2
Quindi, in difetto di altri elementi, non si ritiene raggiunta la prova che tale documento sia mai stato trasmesso alla Banca – che ha sempre contestato tale circostanza – non recando lo stesso alcuna attestazione, timbro, ricevuta o altra indicazione analoga – che, peraltro, tipicamente accompagna le richieste di bonifico accettate dagli Istituti di Credito – e che possano conferire allo stesso “data certa”.
Inoltre, appare singolare che detto modulo disponesse il bonifico di somme (= euro 5.373.203,33)
che – a tale momento (il 18.09.2019) – non erano neppure nella disponibilità della IG.ra , Pt_2 atteso che la “GPM” era ancora costituita in pegno e non era noto il suo controvalore.
Conclusivamente, avendo la Banca disposto erroneamente delle “cose date in pegno” e spettando alla costituente l'azione di rivendicazione, la stessa, in via surrogatoria, risulta essere stata esercitata dal creditore pignoratizio ai sensi dell'art. 2789 c.c.
III.C. Né, porta a diversa conclusione l'ipotizzata costituzione di un contratto di “deposito Parte bancario” sulle somme di denaro incassate dalla liquidazione della “ ”.
Invero, dette somme venivano accreditate sul conto corrente della , quindi, erano di proprietà Pt_2 di quest'ultima (e non della Banca), ferme restando le limitazioni già indicate in quanto sottoposte a vincolo pignoratizio.
IV. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere assorbiti il quarto e il quinto motivo di appello – con i quali si prospetta l'inammissibilità dell'azione di rivendicazione esperita, in via gradata, nomine proprio dalla Banca ai sensi dell'art. 948 c.c. – tenuto che la diversa qualificazione giuridica dell'azione esercitata rende superflua la loro disamina, ai fini della decisione.
pagina 19 di 23 impugna ulteriormente la sentenza di primo grado per non avere valutato che il Parte_7
pegno non fosse alla medesima opponibile, in quanto privo di data certa e non più nella disponibilità del creditore pignoratizio (art. 2787, 2° e 3° comma, c.c.).
La Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Con la proposta azione, la Banca tende al recupero dei beni dati in pegno e di cui il costituente ha perso il possesso, nelle circostanze già indicate.
La norma invocata da parte appellante non appare pertinente, in quanto regola l'esercizio della prelazione da parte del creditore pignoratizio, al fine di essere preferito rispetto ad altri nel soddisfacimento del credito, quale profilo non direttamente rilevante in questa sede.
Invero, nei confronti dei terzi (tra cui , il pegno è opponibile in quanto garanzia Parte_1
reale con valore erga omnes.
In ogni caso, si osserva come – così come è risultato evidente dall'ampia Parte_1
documentazione disaminata in precedenza – abbia sempre partecipato a detta complessa operazione negoziale, in quanto socia unica di MI AR RL (oltre che figlia della costituente) e avendo anche fatto da tramite, con la banca, per l'invio della documentazione già indicata.
L'appellante era, dunque, pienamente edotta, sia personalmente, sia tramite il proprio consulente
(dott. , della vicenda per cui è giudizio, tale che la doglianza in esame appare, all'evidenza, Per_2
infondata.
VI. Infine, la sentenza di primo grado viene impugnata, per non avere accertato che la costituzione del pegno su detta “GPM” avrebbe richiesto l'accensione di un “conto speciale vincolato”, ai sensi dell'art. 83 octies, comma 2, Tuf, in base al quale:
“1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati;
in tal caso l'intermediario è responsabile
dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla
pagina 20 di 23 conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.”
Ritiene parte appellante che, nella specie, detta disciplina sia stata violata, non essendo stato acceso apposito conto corrente vincolato e pure richiamato nell'atto costitutivo del pegno (doc. n. 4 cit.).
La Corte ritiene che tale doglianza sia infondata.
Innanzi tutto, si osserva che l'art. 83 octies cit., al secondo comma, prevede che “possono” essere accesi “specifici conti destinati” in caso di costituzione di vincoli su strumenti finanziari.
Parte Nella specie, la costituente il pegno era già titolare della e del conto corrente sulla quale la stessa era regolata e, dunque, la Banca ha ritenuto – con valutazione che non appare arbitraria o irragionevole – di non accendere un ulteriore rapporto di conto corrente.
In ogni caso, anche aderendo a tale diversa interpretazione, tale profilo non appare rilevante, ad avviso della Corte, ai fini della dedotta inesistenza / invalidità del pegno o dell'inammissibilità dell'azione proposta dal creditore pignoratizio.
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto.
VII. Il rigetto dell'appello principale comporta, per l'effetto, l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del
[...]
d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che comprende la fase di trattazione).
IX. Si ravvisano i presupposti per la condanna di al pagamento di un ulteriore Parte_1 importo ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9912,
hanno così statuito:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma, 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte, né la prova del
pagina 21 di 23 danno, ma eIGe pur sempre, sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che parte appellante non abbia adoperato quel “grado minimo di diligenza” che le avrebbe consentito di acquisire piena coscienza della manifesta infondatezza della propria prospettazione.
Invero, l'attiva partecipazione della stessa, per le ragioni innanzi esaminate, all'intera vicenda controversa, così come dimostrata da ampio corredo documentale (prodotto anche dalla stessa appellante), porta a ritenere sussistente l'abuso del diritto all'impugnazione.
Su tali basi, è tenuta al pagamento, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., di un Parte_1
ulteriore importo, in favore di parte appellante e che, in via equitativa, si liquida nella misura pari ad un terzo delle spese processuali;
nonché, ai sensi del 4° comma della norma indicata, di un ulteriore importo, in favore della che appare congruo indicare in euro Parte_8
4.000,00.
X. Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche,
che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 22 di 23 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 7200/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
21.09.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 57.461,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento di euro 19.153,00 in favore di Parte_1 Controparte_1
e di euro 4.000,00 nei confronti della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4°
comma, c.p.c.;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 18 dicembre 2024
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'accoglimento del reclamo si fondava essenzialmente su valutazioni di carattere processuale e, in particolare, sul fatto che il primo Giudice, a fronte di una richiesta di sequestro conservativo, aveva d'ufficio autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario e tenuto conto che, venendo in rilievo “beni fungibili” (somme di denaro depositate su conto corrente), doveva escludersi l'ammissibilità della misura indicata – (doc. n. 17
Dagna: ordinanza reclamo); 2 Così motivandosi a pg. 13: “[…] ricordato che secondo la Suprema Corte le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né
la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc.
civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che
possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori
acquisiti al processo (sent. Sezioni Unite già citata, anche Cass. n.23788/2014) e pertanto nel processo
civile esse costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura
privata autenticata, con la conseguenza che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di
provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
(Cass. n.6650/2020; Cass. n.23155/2014; Cass. n. 24208/2010)”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Rossella Milone ConIGliere dr. Manuela Cortelloni ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2876/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
S. Eufemia n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberto Maltoni, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Oreste Maltoni;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Chiossetto, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maurizio Orlando, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 23 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare in riforma della sentenza impugnata:
ferma la contestazione dei documenti prodotti dalla banca in primo grado n° 04 atto di pegno
31.01.2018, del quale si rinnova la richiesta del deposito dell'originale cartaceo, n. 10 comunicazione conferma pegno e atti ricognitivi sottoscritti dalla SI , n. 11 Pt_2
comunicazione del 03.10.2019 della SI , n. 14 comunicazione dell'08.10.2019 Pt_2 sottoscritta dalla SI e da MI AR e l'allegato del documento attoreo, n. 35 Pt_2
comunicazione del 16.05.2019 da parte della SI al dott. nn. 45 e 46 Pt_1 CP_2
disposizioni 19\09\2019 di bonifici documenti che recano tutti firme contraffatte e Parte_3
non riferibili a quella della SI , del documento 4 ex adverso prodotto Parte_4
ferma altresì – come già nel primo atto difensivo successivo, costituito dalla memoria n°2 di parte convenuta depositata in data 30 novembre 2020 – la contestazione della domanda nuova proposta da parte attrice con la memoria n°1 datata 29 ottobre 2020 laddove ivi deduceva in aggiunta alle conclusioni contenute nella citazione: “…In alternativa, accertata la proprietà in capo a
[...]
ai sensi dell'art. 1834 cod.civ., delle somme depositate sul conto corrente n. 460- CP_1
829304 intestato alla IG.ra prima dell'esecuzione dell'erroneo bonifico del 15 ottobre 2019, Pt_2 ordinare ai sensi dell'art. 948 cod.civ., alla IG.ra l'immediata restituzione della Parte_1
somma di Euro 4.700.000,00=, ovvero della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa.”, senza accettazione del relativo contraddittorio da parte convenuta.
nel merito
piaccia all'Ecc.ma Corte in riforma della sentenza impugnata rigettare integralmente ogni domanda rivolta contro la SI perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte Parte_1
in narrativa e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
30/10/2023 da all'Ufficio del Territorio di Milano 1, in forza della sentenza Controparte_1
pagina 2 di 23 impugnata, al numero di Registro Generale 75125 e di Registro Particolare 12000 n° presentazione
14 contro la Signora sull'immobile dalla stessa posseduto;
Pt_1
in via subordinata
nel denegato caso in cui fosse riconosciuta per vera l'esistenza del contratto di pegno e non fossero accolte le ulteriori ragioni dedotte dall'appellante dirette al rigetto delle domande di parte appellata, comunque ridurre la condanna dell'appellante all'ammontare del preteso pegno alla misura massima di € 3.500.000,00, non essendo fondato nemmeno su firme apparentemente della costituente il consenso all'estensione della garanzia.
In via istruttoria
(a) si chiede che il Giudice ammetta le istanze di parte convenuta proposte con la memoria istruttoria n°2 in data 28 novembre 2020 depositata in data 30 novembre 2020, in particolare:
- che siano ammesse le prove per testi dedotte con la medesima memoria di parte convenuta n° 2
depositata in data 30 novembre 2020 come segue:
“vero che in data 18 settembre 2019 incaricai il IGnor di consegnare l'ordine di Testimone_1
bonifico di cui al documento n°02 di parte convenuta che mi si rammostra e riconosco con plico in busta chiusa alla filiale di Milano di , quivi all'attenzione del IGnor CP_1 Per_1
[...]
Teste SI residente a [...]; Parte_4
-2- “vero che in data 18 settembre 2019 venni incaricato dalla SI di Parte_4
consegnare un plico in busta chiusa alla filiale di Milano di , che venne da me CP_1
effettivamente recapitata alla portineria della banca a Milano”
Teste IGnor residente a [...]. Testimone_1
(b) ci si oppone ove reiterate all'ammissione delle istanze istruttorie proposte da parte attorea con la memoria n°2 datata 30 novembre 2020 per i motivi dedotti con la memoria istruttoria di parte convenuta n°3 datata 18 dicembre 2020 depositata in data 21 dicembre 2020.
Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da parte attorea si chiede di essere abilitati alla prova contraria e del contrario con riferimento al capitolo di prova attoreo n°5 con i testi pagina 3 di 23 Signora residente a [...] e Dr. Parte_4 Per_2
al
[...]
suo domicilio in via Brioschi 96 - 20136 Milano.
Con riferimento alle produzioni documentali attoree di cui alla memoria n° 2 e alla relativa contestazione effettuata nella memoria convenuta n°3, si chiede siano ammessi gli ulteriori capitoli di prova contraria:
-3- “vero che mai ho ricevuto e che non conosco i documenti n° 39 e 40 di parte attorea che mi si rammostrano” Teste SI residente a [...]; Parte_4
-4- “con riferimento al documento 41 di parte attorea che viene rammostrato al teste, vero che gli scambi di messaggi del 24 settembre 2019 tra me e il dr erano riferiti alla Persona_1
programmata liquidazione del portafogli posseduto dalla famiglia presso BPM, come da Pt_1
documento 47 di parte attorea che mi si rammostra e riconosco, e al suo trasferimento in CP_1
” Teste IGnor piazza Mondadori 3 – 20122 Milano
[...] Testimone_2
-5- “con riferimento al documento 44 di parte attorea che viene rammostrato al teste: vero che contestai al Dr i documenti ricevuti in copia tramite messaggio sul mio telefono Persona_1
cellulare in data 19 settembre 2019 perché non era quello inviato il giorno prima dalla SI ” teste Dr via Brioschi 96 - 20136 Milano. Parte_4 Persona_2
-6- “con riferimento al documento 44 di parte attorea che viene rammostrato al teste: vero che i messaggi scambiati tra me e il dr successivamente e in particolare quelli dei giorni Persona_1
26 settembre 2019 e seguenti erano riferiti alla programmata liquidazione del portafogli posseduto dalla famiglia presso BPM, come da documento 47 di parte attorea che mi si rammostra e Pt_1 riconosco, e al suo trasferimento in .” teste Dr via Brioschi 96 - 20136 CP_1 Persona_2
Milano.
-7- “con riferimento al documento 44 di parte attorea che viene rammostrato al teste: vero che i messaggi scambiati tra me e il dr successivamente e in particolare quelli del Persona_1
giorno 08 ottobre 2019 che richiama il “lending” era riferito alla programmata liquidazione del portafogli posseduto dalla famiglia presso BPM, come da documento 47 di parte attorea che Pt_1
pagina 4 di 23 mi si rammostra e riconosco, e al suo trasferimento in .” teste Dr via CP_1 Persona_2
Brioschi 96 - 20136 Milano.
-8- “vero che gli allegati del documento 50 di parte attorea che mi vengono rammostrati erano riferiti a titoli, polizze e pegni esistenti presso Banca Popolare Milano (BPM) di cui al doc.47 di parte attorea che pure mi viene rammostrato e riconosco.” teste Dr via Brioschi 96 - Persona_2
20136 Milano.
Ferma la contestazione su rilevanza, veridicità e conformità ai rispettivi originali già effettuata con la memoria istruttoria n°3 di parte convenuta delle produzioni di parte attorea avvenute con la memoria n°2 e tenuto conto che i documenti attorei n° 51, 52, 53, 54, 55 e 58 recano evidenti cancellature (“omissis”) e sono stati prodotti non nella loro interezza, si ribadisce l'istanza affinché il Giudice disponga la relativa produzione integrale ed esibizione in originale cartaceo ex art.210 cpc. con ogni relativa riserva
In ogni caso
con revoca della condanna alle spese del primo grado e liquidazione delle spese legali delle spese generali e il rimborso dei costi borsuali oltre accessori di legge dei due gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale:
Rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7200/2023 del Tribunale Parte_1 di Milano, resa dal Giudice dott.ssa Laura Massari all'esito del procedimento civile R.G. n.
3961/2020 e pubblicata in data 21.09.2023, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In via subordinata:
pagina 5 di 23 nella non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, l'appello proposto dalla IG.ra e di riformare la Sentenza n. Parte_1
7200/2023 del Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e, comunque, della reiterazione delle domande già formulate nel primo grado di CP_1
giudizio e qui riproposte:
1) accertata la proprietà della GPM in capo alla IG.ra ed accertata la sussistenza Parte_4
del pegno in favore di sulla predetta GPM, per tutte le ragioni esposte in atti Controparte_1
e in narrativa, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., alla IG.ra l'immediata Parte_1
restituzione della somma di Euro 4.700.000,00.=, ovvero della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, quale reintegrazione della garanzia pignoratizia anche ai sensi dell'art. 2789 cod. civ.;
2) in alternativa al punto 1) di cui sopra e in riforma della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di
Milano, accertata la proprietà in capo a ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., Controparte_1
delle somme depositate sul conto corrente n. 460-829304 intestato alla IG.ra prima Pt_2 dell'esecuzione dell'erroneo bonifico del 15 ottobre 2019, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., alla IG.ra l'immediata restituzione della somma di Euro 4.700.000,00.=, ovvero Parte_1
della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
3) in subordine rispetto ai punti 1) e 2) e in riforma della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di
Milano, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. di con riferimento al pagamento da quest'ultima eseguito in favore Controparte_1 della IG.ra in data 15.10.2019 e, per l'effetto, condannare la IG.ra Parte_1 Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa, alla restituzione in favore di
[...] CP_1 dell'importo indebitamente percepito di Euro 4.700.000,00.=, ovvero nella maggior o minor
[...]
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre frutti e interessi nella misura legale, nonché al risarcimento e ristoro di tutti i danni patiti da da liquidarsi anche in via Controparte_1 equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
4) in via di ulteriore subordine rispetto ai punti 1), 2) e 3) e in riforma della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'ingiusto arricchimento della IG.ra Parte_1
a seguito della ricezione del pagamento di Euro 4.700.000,00.= erroneamente effettuato nei
[...]
pagina 6 di 23 suoi confronti da in data 15.10.2019 e per l'effetto condannare, ex art. 2041 Controparte_1
cod. civ., la IG.ra per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa, alla restituzione Parte_1 in favore di dell'importo di Euro 4.700.000,00.=, pari al proprio ingiusto Controparte_1
arricchimento, ovvero nella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre frutti e interessi nella misura legale, laddove dovuti, nonché al risarcimento e ristoro di tutti i danni patiti da da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Richiamati integralmente i documenti depositati nel corso del primo grado di giudizio e qui nuovamente prodotti, previa conferma della declaratoria di inammissibilità e/o rigetto delle avverse istanze istruttorie e della querela di falso proposta da controparte per tutti i motivi indicati in atti e in narrativa, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
PROVA TESTIMONIALE
In quanto occorra e senza inversione dell'onere probatorio, con ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
Vero che la disposizione del 3 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste) è stata interpretata in modo equivoco ed eseguita erroneamente rispetto alle indicazioni in essa contenute, così come da Lei dichiarato nell'estratto di verbale reso innanzi all'AFC in data 27 novembre 2019 (cfr. docc. nn. 54 e 55 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste);
Vero che la disposizione del 3 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste) era contenuta in una busta consegnata presso la portineria della sede di di Milano, via Turati ed a Lei indirizzata;
Parte_5
Vero che la disposizione del 3 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste) era contenuta in una busta (consegnata presso la portineria della sede di aperta in sua presenza dal dott. così come da Lei Parte_5 CP_2 dichiarato nell'estratto di verbale reso innanzi all'AFC in data 8 novembre 2019 e/o in data 12 novembre 2019 (cfr. docc. nn. 51 e 52 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste);
pagina 7 di 23 Vero che la disposizione del 18 settembre 2019 (cfr. doc. n. 2 avversario da rammostrarsi al teste)
le risulta completamente sconosciuta ed ignota;
Vero che in base alle informazioni a Lei comunicate personalmente dalla IG.ra era Pt_2 intendimento di quest'ultima quello di ripianare la posizione debitoria per circa Euro
4.700.000,00.= di MI AR attraverso l'estinzione del fido concesso attraverso l'utilizzo della provvista scaturente dalla liquidazione della GPM, così come indicato nella disposizione del 3
ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 fascicolo primo grado esponente, da rammostrarsi al teste), e che solo l'importo residuo di Euro 375.000,00.= era destinato Vero che i tentativi di contattare il IG. , Tes_2 la IG.ra il dott. e la IG.ra a seguito dell'erronea esecuzione del bonifico sono Pt_1 Per_2 Pt_2
stati infruttosi in termini di restituzione degli importi erroneamente bonificati alla IG.ra (tra Pt_1
cui il tentativo di incontrare il IG. presso la sede della società MI AR); Tes_2
Vero che il IG. , in occasione di uno dei predetti contatti, dichiarava di voler “sistemare la Tes_2 posizione al suo rientro”, così come da Lei dichiarato nell'estratto di verbale reso innanzi all'AFC in data 8 novembre 2019 (cfr. doc. n. 58 fascicolo primo grado esponente, da rammostrare al teste).
Si indicano a testi:
IG.ra dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 1 Testimone_3 CP_1
e 4 (si chiede, atteso che la IG.ra è sordomuta, di valutare l'opportunità di assumere la Tes_3
testimonianza per iscritto);
IG. dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 1 e 4. Testimone_4 CP_1
IG.ra ex dipendente di , domiciliata in Milano, sui capitoli nn. 3 Testimone_5 CP_1
e 4;
IG. , dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 3 e Testimone_6 CP_1
4;
IG. , dipendente di presso la sede di Milano, sui capitoli nn. 4, 6 e Testimone_7 CP_1
7;
IG. , dipendente di presso la sede di Milano, sul capitolo n. 6; Testimone_8 CP_1
dott. ex dipendente di , domiciliato in Milano, su tutti i capitoli. Persona_1 CP_1
pagina 8 di 23 CTU TECNICO INFORMATICA E ISPEZIONE EX ARTT. 258-262 C.P.C.
Si insiste per l'espletamento di C.T.U. tecnico-informatica volta a determinare e confermare la provenienza dagli indirizzi di posta elettronica della IG.ra e IG.ra Parte_1 Parte_4
delle e-mail prodotte nel presente giudizio [in particolare le e-mail contenute nei docc. nn.
[...]
34, 35, 37 del fascicolo di primo grado dell'esponente (nel doc. 37 si veda sub doc. n. 13) e se del caso (in virtù di ulteriori contestazioni avversarie) anche delle e-mail prodotte con la presente memoria (cfr. docc. nn. 42, 48, 49, 56 e 57 fascicolo primo grado esponente)].
Si chiede, inoltre, che la predetta C.T.U. tecnico-informatica sia volta anche ad accertare la presenza nei sistemi informatici (database) di di tutta la documentazione CP_1
contrattuale qui prodotta ed in particolare l'esistenza dell'atto di pegno del 31 gennaio 2018 e le successive conferme a seguito di aumento della linea di credito di MI AR [in particolare cfr. docc. nn. 4, 10 e 37 del fascicolo di primo grado dell'esponente (in particolare nel sub. doc. 37
si vedano i docc. da 14 a 24)].
In aggiunta si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita l'emissione di un ordine di ispezione sui personal computer in possesso del IG. , dott. IG.ra e IG.ra , al fine di Tes_2 Per_2 Pt_1 Pt_2
dimostrare che le e-mail oggi contestate [in particolare le e-mail contenute nei docc. nn. 34, 35, 37 del fascicolo di primo grado dell'esponente (nel doc. 37 si veda sub doc. n. 13) siano state inoltrate dagli indirizzi di cui sono titolari i predetti soggetti.
ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E/O ISPEZIONE EX ART. 258-262 C.P.C.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di ordinare ai terzi dott. Per_2
e IG. l'esibizione delle chat WhatsApp intercorse con il dott. e prodotte sub docc. Tes_2 CP_2
nn. 41 e 44 del fascicolo di primo grado dell'esponente, a prova e conferma della ricostruzione fattuale dell'esponente.
In alternativa si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita l'emissione di un ordine di ispezione sui cellulari in possesso del IG. e dott. al fine di corroborare la ricostruzione fattuale Tes_2 Per_2
fornita dalla Banca e confermare il contenuto delle conversazioni WhatsApp prodotte sub docc. nn.
41 e 44 del fascicolo di primo grado dell'esponente.
IN OGNI CASO
pagina 9 di 23 Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA
come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1 Parte_1
affinché venisse condannata al pagamento di euro 4.700.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., prospettando, in via alternativa e gradata:
- che tali somme di denaro fossero state indebitamente percepite dalla convenuta, in quanto erroneamente bonificate dalla Banca in suo favore (art. 2033 c.c.);
- che costituissero, per la stessa ragione, un ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.);
- quali somme di proprietà della Banca, in quanto il pegno in origine costituito sulla gestione patrimoniale intestata alla madre della convenuta (IG.ra ), a seguito della Parte_4
sua liquidazione, si era trasferito sulle somme incassate e depositate sul conto corrente e,
poi, erroneamente bonificate in favore della figlia (artt. 948 e 1834 c.c.); Parte_1
- infine, quali somme dovute al fine di reintegrare la garanzia pignoratizia (art. 2789 c.c.).
2. Parte attrice, a fondamento delle proposte domande, essenzialmente deduceva che:
(i) in data 31.1.2018, costituiva in pegno, inizialmente nei limiti di Parte_4
euro 3.500.000,00, la gestione patrimoniale, a lei intestata, a garanzia del fido concesso dalla Banca a MI AR srl, quale società di cui la figlia
[...]
era socio unico al 100%; Parte_1
(ii) la linea di credito in favore della Società veniva poi elevata sino ad euro
4.700.000,00 e sottoscriveva dichiarazione di conferma del pegno Parte_4
e di variazione di valore sino alla somma indicata.
(iii) In data 3.10.2019, il costituente chiedeva alla Banca di liquidare la gestione patrimoniale e di utilizzare il suo equivalente (pari a circa euro 5.070.000,00), in parte, (nei limiti di euro 4.700.000,00) per saldare la posizione debitoria di MI
AR srl e, in parte (per euro 375.000,00), disponendo un bonifico in favore della figlia.
pagina 10 di 23 (iv) Erroneamente la Banca bonificava l'intero importo di euro 4.700.000,00, in favore di e, nonostante le diverse richieste di restituzione, quest'ultima non Parte_1
provvedeva in tale senso.
3. Il giudizio di primo grado veniva preceduto dal procedimento cautelare ante causam per sequestro giudiziario, promosso dalla Banca, inizialmente concesso dal Giudice della cautela e successivamente revocato in sede di reclamo.1
4. , costituendosi nel giudizio di primo grado, tra l'altro, prospettava che detto Parte_1
bonifico non era stato eseguito per errore dalla Banca, ma in esecuzione di quanto disposto dalla madre con la richiesta del 18.09.2019. Parte_4
Inoltre, proponeva querela di falso, in relazione a diversi documenti solo apparentemente sottoscritti dalla madre e da , legale rappresentante di MI AR RL, ma, in Testimone_2
realtà, contenenti firme apocrife.
In ogni caso, evidenziava come non vi fosse prova dell'avvenuta costituzione del pegno, né che lo stesso risultasse da atto avente data certa e a sé opponibile.
5. Con sentenza n. 7200/2023, resa dal Tribunale di Milano in data 20 settembre 2023, veniva così disposto:
“In accoglimento della domanda ulteriormente subordinata dell'attrice, condanna la convenuta alla restituzione della somma di euro 4.700.000,00 a Parte_1
reintegrazione della garanzia pignoratizia di cui all'atto di pegno del 31.1.2018, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura della 15%, cpa e Iva”.
pagina 11 di 23 6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Le domande proposte dalla Banca, ai sensi dell'art. 2033 o dell'art. 2041 c.c., venivano ritenute infondate, atteso che, quanto alla prima, la Banca non poteva agire in ripetizione di somme di denaro di proprietà della IG.ra ; in ordine alla seconda, appariva insussistente il requisito Pt_2 della residualità dell'azione.
La querela di falso proposta da parte convenuta veniva valutata inammissibile, in quanto avente a oggetto scritture private provenienti da terzi estranei al processo.2
Nel merito, in estrema sintesi, veniva ritenuta provata l'avvenuta costituzione del pegno su detta gestione patrimoniale, così come la successiva liquidazione della stessa disposta da
[...]
e sulla quale si trasferiva la garanzia pignoratizia, tale che il garante non poteva Parte_4
disporne senza il consenso del creditore.
Su tali basi, veniva ritenuta fondata la domanda svolta dalla Banca ai sensi dell'art. 2789 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione delle somme di denaro richieste.
7. ha proposto appello per i motivi così rubricati: Parte_1
I^ motivo: “Omessa, insufficiente, erronea motivazione in ordine alla dichiarata esistenza del pegno rivendicato da;
CP_1
pagina 12 di 23 II^ motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2789 c.c. e art. 948 c.c. – inapplicabilità alla presente fattispecie: assenza di condizioni per l'azione e carenza di legittimazione passiva in capo alla SI;
Pt_1
III^ motivo: “Divieto di azione surrogatoria ex artt.2789/948 c.c. nomine proprio”;
IV^ motivo: “Azione diretta ex art. 948 c.c. – inammissibilità processuale e di merito”;
V^ motivo: “Inammissibilità della rivendica per un bene che non è più nella disponibilità del convenuto al momento della domanda”:
VI^ motivo: “Omesso esame di un motivo trattato nel primo grado di giudizio: inopponibilità in forza dell'art. 2787 c.c. del pegno rivendicato dalla banca anche nel denegato caso in cui fosse estinto”.
8. si è costituita in appello, concludendo per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata e ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
9. Ad esito del procedimento celebrato ai sensi dell'art. 351 c.p.c., veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado proposta da parte appellante, con revoca del decreto di sospensione reso inaudita altera parte in data
13.11.2023.
10. Celebrata la prima udienza di comparizione il 22.11.2023, la causa veniva avviata per decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18 dicembre 2024, con l'assegnazione dei termini ivi previsti.
La decisione è stata assunta nella camera di conIGlio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto provata l'avvenuta costituzione della garanzia pignoratizia da parte della madre su detta gestione patrimoniale. Parte_4
pagina 13 di 23 Ritiene parte appellante che - diversamente da quanto accertato dal Tribunale di Milano - vi fossero numerose evidenze che avrebbero dovuto far dubitare circa l'esistenza del pegno, tenuto conto che:
- non veniva prodotto dalla Banca il contratto di pegno in originale 31.01.2018 (doc. n. 4), né veniva consegnato in occasione delle richieste formulate ante causam;
- in sede di sommarie informazioni, in sede cautelare, la IG.ra , pur riconoscendo la Pt_2 sottoscrizione presente nell'atto costitutivo di pegno 31.01.2018, non ricordava di avere rilasciato tale garanzia;
- inoltre, la medesima disconosceva le ulteriori sottoscrizioni presenti negli altri documenti prodotti, tra cui la variazione di valore del pegno datata 16.07.2019 (con la quale, in conseguenza della variazione in aumento del fido concesso alla Società, veniva aumentata la garanzia pignoratizia sino ad euro 4.700.000,00); il citato ordine di bonifico 3.10.2019
(doc. n. 11 Banca) e riconosceva, invece, come propria la sottoscrizione in calce ad (altro e diverso) ordine di bonifico 18.09.2019, in favore della figlia, eseguito dalla Banca, non per errore, ma in ragione di tale richiesta (doc. n. 2 Dagna);
- infine, disconosceva le firme apposte sul documento datato 8.10.2019 – quale disposizione con cui destinava le somme incassate dalla liquidazione della gestione patrimoniale a prevalente copertura del passivo di MI AR RL – in quanto difformi dallo
specimen depositato.
In subordine, l'appellante chiede accertarsi che il pegno si sia validamente costituito nei limiti di euro 3.500.000,00, quale somma in origine garantita, stante che le sottoscrizioni presenti nelle successive variazioni di valore erano state contestate da . Parte_4
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Dai documenti prodotti, si ha prova che MI AR RL, della quale Parte_1
era socio unico, in data 31.01.2018, avesse richiesto un affidamento di iniziali euro 3.500.000,00 a valere sul conto corrente intestato alla Società (doc. n. 2 Banca).
In tale documento, veniva indicato in calce che venivano offerte garanzie “reali GPM (garante:
)”, quale “gestione patrimoniale mobiliare” di cui la medesima era Parte_4 Pt_2
pacificamente titolare a tale epoca. pagina 14 di 23 L'atto costitutivo del pegno, di pari data 31.01.2018, è rappresentato dal doc. n. 4) della Banca, rispetto al quale la costituente, come già detto, in sede cautelare ante causam, riconosceva come autentiche le sottoscrizioni ivi apposte.
Appare, sul punto, corretta la valutazione del Tribunale – nella misura in cui ha ritenuto non determinante, in senso contrario all'avvenuta costituzione del pegno, la circostanza che la medesima riferisse genericamente di “non ricordare” il contenuto di tale atto – atteso che, in Pt_2
linea generale, la sottoscrizione ha valore di prova, non solo in quanto tale, ma anche in relazione al contenuto che la precede.
Né, può ritenersi sufficiente il “non ricordo” del costituente al fine di invalidare tale atto – la cui sottoscrizione veniva espressamente riconosciuta – in difetto di altre e precise circostanze fattuali,
non indicate dalla medesima . Pt_2
Inoltre, si osserva che – trattandosi di scrittura privata proveniente da un terzo – i rilievi della
(di “non ricordare” il contenuto di tale documento) non integrino un “disconoscimento” in Pt_2
senso proprio (artt. 214 e ss. c.p.c.) e, dunque, siano apprezzabili, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio che si vanno a evidenziare.
I.B. Innanzi tutto, si rileva come - in tale documento - venisse indicato che MI AR RL aveva ottenuto detta linea di credito per euro 3.500.000,00 e che “con la presente, a garanzia del rimborso della Linea di Credito e dei relativi accessori per interessi, provvigioni, spese, tasse, imposte e quant'altro (di seguito le “Obbligazioni garantite”) il costituente costituisce in pegno a favore della Banca […]” detta gestione patrimoniale mobiliare.
L'art.1 prevedeva che erano oggetto del pegno “l'insieme dei titoli tempo per tempo registrati nel conto speciale vincolato”; l'art. 2 che il pegno sarebbe rimasto integro fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite e l'art. 3, comma, 2, che “Nel caso di rimborso totale o parziale dei titoli tempo per tempo registrati nel conto speciale vincolato, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate”.
I.C. L'esistenza del pegno è confermata dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'odierna appellante – (sub doc. n. 16) – e relativa all'analisi di portafoglio della “GPM” datata
16.09.2019, ove, a pg. 2, emerge che il 99,91% della stessa era vincolata a “pegno tradizionale”.
pagina 15 di 23 Inoltre, avvalora tali conclusioni l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla Banca e,
segnatamente:
- le comunicazioni periodiche, inviate alla IG.ra , nelle quali veniva riepilogata la situazione Pt_2
delle linee di credito assistite da pegno (doc. nn. 39 e 40 Banca);
- le conversazioni “whatsapp” intercorse tra il funzionario della Banca che si occupava di tale posizione ( e il legale rappresentante di MI AR RL (tale ), oltre che con il CP_2 Tes_2 consulente dell'appellante, della madre e della società (tale dott. ove si fa a più riprese Per_2 riferimento all'esistenza del pegno (doc. n. 44 Banca).
Ancora, risulta prodotta la mail 16.5.2019, con la quale la stessa inoltrava diversi Parte_1 documenti, alla Banca, tra i quali l'atto di ricognizione di pegno a garanzia delle linee di credito della società (doc. n. 35 Banca: mail di con allegati in pdf). Parte_1
I.D. Vi è, poi, agli atti il doc. n. 11 della Banca, con il quale – in data 3.10.2019 – la IG.ra Pt_2 dava istruzioni per la liquidazione totale della “GPM” (risultata pari a circa euro 5.070.000,00) ed perché venisse coperta la posizione debitoria di MI AR RL (per euro 4.700.000,00) e, per il resto, venisse disposto un bonifico (per euro 375.000,00) in favore della figlia.
Trattasi di documento la cui sottoscrizione veniva contestata dalla IG.ra in sede cautelare. Pt_2
Peraltro, risulta che tali disposizioni – così come documentato dalla Banca – venissero comunicate in pari data, a quest'ultima e consegnate a mani presso la sede di “Wealth Management di
Deutsche Bank” di Milano, via Turati, come da estratto del registro della posta in entrata prodotto
sub doc. n. 12 da parte appellata.
Risulta ancora che il funzionario preposto – dott. – rilevato come non fosse possibile CP_2 procedere alla liquidazione senza l'assenso del debitore (MI AR RL), al fine della contestuale estinzione del fido garantito, in data 8.10.2019 inviasse una “bozza” di comunicazione congiunta, che la garante e il debitore avrebbero sottoscritto (doc. n. 13) e che, nello stesso giorno,
veniva riconsegnata (doc. n. 14 Banca) presso la sede indicata, come attestato da altro estratto del registro prodotto in giudizio (doc. n.15 Banca).
In data 15 ottobre 2019, la Banca confermava l'avvenuta ricezione di tale documento e che tali disposizioni sarebbero state eseguite in pari data.
pagina 16 di 23 E' pacifico, oltre che documentato (doc. n. 17 Banca), che, quel giorno, tali somme di denaro venivano erroneamente bonificate sul conto corrente della sola invece che – nei Parte_1
termini previamente concordati – sul conto corrente di MI immobiliare RL.
I.E. Sulla base dell'ampia documentazione indicata, la Corte ritiene meritevole di conferma la valutazione del Tribunale in ordine all'avvenuta costituzione del pegno, in data 31.01.2018, sulla gestione patrimoniale intestata a . Parte_4
Non può essere accolta la domanda subordinata dell'appellante, di limitare il pegno alla minor somma in origine garantita di euro 3.500.000,00, per essere stato il successivo aumento di valore contestato da parte della in sede cautelare. Pt_2
Ciò, tenuto conto dell'ampio compendio documentale in precedenza indicato – che appare contraddire efficacemente le dichiarazioni della (“Nessuna delle firme apposte su tale Pt_2 documento è mia”) – portando ad affermare sia l'esistenza del pegno, sia il coinvolgimento, nella vicenda per cui è giudizio, di una pluralità di soggetti che a diverso titolo hanno partecipato a tale operazione ( , MI AR RL, il funzionario della banca Parte_4 Parte_1
e il consulente della famiglia dott. nell'arco temporale considerato. CP_2 Per_2
Soccorre, in ultimo, una valutazione di ordine logico e cioè che appare del tutto inverosimile che la
Banca possa aver accordato un aumento del fido (da euro 3.500.000,00 ad euro 4.700.000,00), a
MI AR RL, senza richiedere un contestuale aumento di valore della garanzia pignoratizia.
I.F. Conclusivamente, a fronte di detto corredo probatorio, la sola contestazione del terzo (i.e. le dichiarazioni della IG.ra in sede cautelare) – in difetto di altra adeguata prova o di Pt_2
opportuno supporto tecnico in ordine alla dedotta apocrifia delle sottoscrizioni – non consente l'accoglimento della censura in esame.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ravvisato gli estremi dell'azione proposta dalla Banca ai sensi dell'art.
2789 c.c. e, in particolare, per non avere valutato che detta azione potesse essere esperita dal creditore pignoratizio nella sola misura in cui spettasse al costituente – quindi, in via pagina 17 di 23 surrogatoria e non nomine proprio – contemplando tale disposizione l'azione di rivendicazione “se questa spetta al concedente”.
Ritiene l'appellante che la Banca, eseguendo il bonifico di dette somme di denaro in favore di abbia rinunciato “liberamente e senza costrizioni” al diritto di pegno e che, Parte_1
dunque, non potesse esperire tale azione.
Il secondo motivo di appello può essere disaminato unitamente al terzo, in quanto connessi;
con tale motivo l'appellante prospetta che, ad esito della liquidazione della gestione patrimoniale, il deposito delle somme incassate sul conto corrente della integrasse un contratto di “deposito” Pt_2 ai sensi dell'art. 1834 c.c., in base al quale le somme di denaro divengono di proprietà della banca
e la stessa è obbligata a restituire, alla scadenza, cose della stessa specie.
Di conseguenza, detta azione (art. 2789 c.c.) non poteva essere utilmente esperita dal creditore pignoratizio, il quale avrebbe potuto esercitare soltanto un'azione nomine proprio.
La Corte ritiene che le censure in esame siano infondate.
III.A. Invero, così come è emerso dall'ampia documentazione in precedenza indicata, una volta disposta la liquidazione della “GPM”, il pegno si è trasferito sulle somme incassate e depositate sul conto corrente della IG.ra , tenuto conto della previsione di cui all'art. 3 cit. dell'atto Pt_2 costitutivo del pegno 31.10.2018 (in base al quale “Nel caso di rimborso totale o parziale dei titoli tempo per tempo registrati nel conto speciale vincolato, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate”).
Quindi, senza il consenso del creditore (la Banca), non si sarebbero potute eseguire disposizioni in favore di terzi, in quanto avrebbero vanificato la garanzia pignoratizia.
Il bonifico erroneamente eseguito in data 15.10.2019 – alla luce di tutta la documentazione indicata e che ha regolato i rapporti fra le parti – non può intendersi quale “rinuncia” al pegno, in quanto incompatibile con gli accertamenti svolti.
III.B. Né, tale “rinuncia” può ritenersi provata dalla – diversa – “richiesta di bonifico” invocata da parte appellante e “datata 18.09.2019”.
pagina 18 di 23 Trattasi, in particolare, del documento prodotto sub 2 e che consta di una “richiesta di bonifico” su modulistica “ ”, datata 18.09.2019 e recante l'importo di euro 5.373.203,33, con Controparte_1 richiedente “ ”, beneficiario ” e con causale “trasferimento Parte_4 Parte_1 fondi su conto figlia”; in calce vi è la sottoscrizione della disponente, riconosciuta in sede cautelare.
Innanzi tutto, in ordine a tale documento, si osserva che la IG.ra , in detta sede, riferiva di Pt_2
avere consegnato tale documento solo al suo consulente (il dott. . Per_2
Quindi, in difetto di altri elementi, non si ritiene raggiunta la prova che tale documento sia mai stato trasmesso alla Banca – che ha sempre contestato tale circostanza – non recando lo stesso alcuna attestazione, timbro, ricevuta o altra indicazione analoga – che, peraltro, tipicamente accompagna le richieste di bonifico accettate dagli Istituti di Credito – e che possano conferire allo stesso “data certa”.
Inoltre, appare singolare che detto modulo disponesse il bonifico di somme (= euro 5.373.203,33)
che – a tale momento (il 18.09.2019) – non erano neppure nella disponibilità della IG.ra , Pt_2 atteso che la “GPM” era ancora costituita in pegno e non era noto il suo controvalore.
Conclusivamente, avendo la Banca disposto erroneamente delle “cose date in pegno” e spettando alla costituente l'azione di rivendicazione, la stessa, in via surrogatoria, risulta essere stata esercitata dal creditore pignoratizio ai sensi dell'art. 2789 c.c.
III.C. Né, porta a diversa conclusione l'ipotizzata costituzione di un contratto di “deposito Parte bancario” sulle somme di denaro incassate dalla liquidazione della “ ”.
Invero, dette somme venivano accreditate sul conto corrente della , quindi, erano di proprietà Pt_2 di quest'ultima (e non della Banca), ferme restando le limitazioni già indicate in quanto sottoposte a vincolo pignoratizio.
IV. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere assorbiti il quarto e il quinto motivo di appello – con i quali si prospetta l'inammissibilità dell'azione di rivendicazione esperita, in via gradata, nomine proprio dalla Banca ai sensi dell'art. 948 c.c. – tenuto che la diversa qualificazione giuridica dell'azione esercitata rende superflua la loro disamina, ai fini della decisione.
pagina 19 di 23 impugna ulteriormente la sentenza di primo grado per non avere valutato che il Parte_7
pegno non fosse alla medesima opponibile, in quanto privo di data certa e non più nella disponibilità del creditore pignoratizio (art. 2787, 2° e 3° comma, c.c.).
La Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Con la proposta azione, la Banca tende al recupero dei beni dati in pegno e di cui il costituente ha perso il possesso, nelle circostanze già indicate.
La norma invocata da parte appellante non appare pertinente, in quanto regola l'esercizio della prelazione da parte del creditore pignoratizio, al fine di essere preferito rispetto ad altri nel soddisfacimento del credito, quale profilo non direttamente rilevante in questa sede.
Invero, nei confronti dei terzi (tra cui , il pegno è opponibile in quanto garanzia Parte_1
reale con valore erga omnes.
In ogni caso, si osserva come – così come è risultato evidente dall'ampia Parte_1
documentazione disaminata in precedenza – abbia sempre partecipato a detta complessa operazione negoziale, in quanto socia unica di MI AR RL (oltre che figlia della costituente) e avendo anche fatto da tramite, con la banca, per l'invio della documentazione già indicata.
L'appellante era, dunque, pienamente edotta, sia personalmente, sia tramite il proprio consulente
(dott. , della vicenda per cui è giudizio, tale che la doglianza in esame appare, all'evidenza, Per_2
infondata.
VI. Infine, la sentenza di primo grado viene impugnata, per non avere accertato che la costituzione del pegno su detta “GPM” avrebbe richiesto l'accensione di un “conto speciale vincolato”, ai sensi dell'art. 83 octies, comma 2, Tuf, in base al quale:
“1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati;
in tal caso l'intermediario è responsabile
dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla
pagina 20 di 23 conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.”
Ritiene parte appellante che, nella specie, detta disciplina sia stata violata, non essendo stato acceso apposito conto corrente vincolato e pure richiamato nell'atto costitutivo del pegno (doc. n. 4 cit.).
La Corte ritiene che tale doglianza sia infondata.
Innanzi tutto, si osserva che l'art. 83 octies cit., al secondo comma, prevede che “possono” essere accesi “specifici conti destinati” in caso di costituzione di vincoli su strumenti finanziari.
Parte Nella specie, la costituente il pegno era già titolare della e del conto corrente sulla quale la stessa era regolata e, dunque, la Banca ha ritenuto – con valutazione che non appare arbitraria o irragionevole – di non accendere un ulteriore rapporto di conto corrente.
In ogni caso, anche aderendo a tale diversa interpretazione, tale profilo non appare rilevante, ad avviso della Corte, ai fini della dedotta inesistenza / invalidità del pegno o dell'inammissibilità dell'azione proposta dal creditore pignoratizio.
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto.
VII. Il rigetto dell'appello principale comporta, per l'effetto, l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del
[...]
d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che comprende la fase di trattazione).
IX. Si ravvisano i presupposti per la condanna di al pagamento di un ulteriore Parte_1 importo ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9912,
hanno così statuito:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma, 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte, né la prova del
pagina 21 di 23 danno, ma eIGe pur sempre, sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che parte appellante non abbia adoperato quel “grado minimo di diligenza” che le avrebbe consentito di acquisire piena coscienza della manifesta infondatezza della propria prospettazione.
Invero, l'attiva partecipazione della stessa, per le ragioni innanzi esaminate, all'intera vicenda controversa, così come dimostrata da ampio corredo documentale (prodotto anche dalla stessa appellante), porta a ritenere sussistente l'abuso del diritto all'impugnazione.
Su tali basi, è tenuta al pagamento, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., di un Parte_1
ulteriore importo, in favore di parte appellante e che, in via equitativa, si liquida nella misura pari ad un terzo delle spese processuali;
nonché, ai sensi del 4° comma della norma indicata, di un ulteriore importo, in favore della che appare congruo indicare in euro Parte_8
4.000,00.
X. Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche,
che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 22 di 23 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 7200/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
21.09.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 57.461,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento di euro 19.153,00 in favore di Parte_1 Controparte_1
e di euro 4.000,00 nei confronti della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4°
comma, c.p.c.;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 18 dicembre 2024
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'accoglimento del reclamo si fondava essenzialmente su valutazioni di carattere processuale e, in particolare, sul fatto che il primo Giudice, a fronte di una richiesta di sequestro conservativo, aveva d'ufficio autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario e tenuto conto che, venendo in rilievo “beni fungibili” (somme di denaro depositate su conto corrente), doveva escludersi l'ammissibilità della misura indicata – (doc. n. 17
Dagna: ordinanza reclamo); 2 Così motivandosi a pg. 13: “[…] ricordato che secondo la Suprema Corte le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né
la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc.
civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che
possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori
acquisiti al processo (sent. Sezioni Unite già citata, anche Cass. n.23788/2014) e pertanto nel processo
civile esse costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura
privata autenticata, con la conseguenza che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di
provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
(Cass. n.6650/2020; Cass. n.23155/2014; Cass. n. 24208/2010)”.