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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/06/2025 al n. 1496/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e da
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MORRONE
AMEDEO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pomigliano D'Arco (NA) il 28.12.1987, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 12.06.2013 reso nel procedimento R.G.
n. 7795/2012; da tale unione non nascevano figli e, pertanto, veniva adottata
(sentenza n. 366/2009 del Tribunale per i minorenni di nata Per_1 Per_2
il 04.03.1999 in Avellino, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A) affido condiviso della figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente e portatrice di handicap, con collocamento e residenza presso la madre;
B) in relazione al diritto di visita esso sarà così organizzato: il padre potrà tenere con sé la figlia Per_1 il mercoledì ed il venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e nei fine settimana a settimane alterne dalle 08:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica. La madre potrà a sua volta tenere con sè la figlia il Per_1 martedì ed il giovedì dalle 08:00 alle 20:00 e nei fine settimana secondo il calendario sopra indicato.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre,
Per_1 oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il
Per_1 padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non
Per_1 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_1
C) Il sig. e la sig.ra si accorderanno personalmente e direttamente tra di loro, a mezzo Pt_2 Pt_1 dei propri cellulari, per gli spostamenti della figlia. La conferma per i singoli appuntamenti, per quanto qui disciplinati, dovrà avvenire sempre entro il giorno precedente gli appuntamenti stessi. Gli accordi per eventuali cambiamenti dovranno essere sempre presi direttamente tra il sig. e la sig.ra Pt_2
e dovranno intervenire sempre entro il giorno precedente alla data cui si riferiscono;
Pt_1
D) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia la somma Pt_2 Pt_1 Per_1 mensile di euro 250,00 (trecento,00). Sarà inoltre a carico del sig. il 50% delle spese Pt_2 straordinarie sostenute per la figlia purchè documentate dalla madre sig.ra Nello Per_1 Pt_1 specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale. L'importo mensile dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese, con qualsivoglia mezzo di pagamento alla sig.ra il tutto con rivalutazione annua sulla base degli Pt_1 indici ISTAT. La sig.ra provvederà direttamente al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 collocata presso di lei, alla quale assicurerà l'assistenza permanente e la cura nei di lei confronti.
E) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
F) Spese legali compensate.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], il giorno Parte_2
28.12.1987 in Pomigliano D'Arco (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 47, Parte 1, Anno 1987);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/06/2025 al n. 1496/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e da
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MORRONE
AMEDEO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pomigliano D'Arco (NA) il 28.12.1987, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 12.06.2013 reso nel procedimento R.G.
n. 7795/2012; da tale unione non nascevano figli e, pertanto, veniva adottata
(sentenza n. 366/2009 del Tribunale per i minorenni di nata Per_1 Per_2
il 04.03.1999 in Avellino, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A) affido condiviso della figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente e portatrice di handicap, con collocamento e residenza presso la madre;
B) in relazione al diritto di visita esso sarà così organizzato: il padre potrà tenere con sé la figlia Per_1 il mercoledì ed il venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e nei fine settimana a settimane alterne dalle 08:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica. La madre potrà a sua volta tenere con sè la figlia il Per_1 martedì ed il giovedì dalle 08:00 alle 20:00 e nei fine settimana secondo il calendario sopra indicato.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre,
Per_1 oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il
Per_1 padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non
Per_1 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_1
C) Il sig. e la sig.ra si accorderanno personalmente e direttamente tra di loro, a mezzo Pt_2 Pt_1 dei propri cellulari, per gli spostamenti della figlia. La conferma per i singoli appuntamenti, per quanto qui disciplinati, dovrà avvenire sempre entro il giorno precedente gli appuntamenti stessi. Gli accordi per eventuali cambiamenti dovranno essere sempre presi direttamente tra il sig. e la sig.ra Pt_2
e dovranno intervenire sempre entro il giorno precedente alla data cui si riferiscono;
Pt_1
D) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia la somma Pt_2 Pt_1 Per_1 mensile di euro 250,00 (trecento,00). Sarà inoltre a carico del sig. il 50% delle spese Pt_2 straordinarie sostenute per la figlia purchè documentate dalla madre sig.ra Nello Per_1 Pt_1 specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale. L'importo mensile dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese, con qualsivoglia mezzo di pagamento alla sig.ra il tutto con rivalutazione annua sulla base degli Pt_1 indici ISTAT. La sig.ra provvederà direttamente al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 collocata presso di lei, alla quale assicurerà l'assistenza permanente e la cura nei di lei confronti.
E) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
F) Spese legali compensate.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], il giorno Parte_2
28.12.1987 in Pomigliano D'Arco (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 47, Parte 1, Anno 1987);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca