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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1407/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta in Contrada Garistoppa s.n. ed elettivamente domiciliata per la causa a Caltanissetta in Via
Piave, n.20 presso lo studio e la persona dell'Avv. Salvatore Amato, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in foglio separato da considerarsi congiunto al ricorso introduttivo, e;
(C.F. , nato a [...] l'[...] e ivi residente Parte_2 C.F._2 in Contrada Garistoppa s.n. ed elettivamente domiciliato per la causa in Enna, Via Colajanni, n.2 presso lo studio e la persona dell'Avv. Federica Maria Mancuso, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in foglio separato da considerarsi congiunto al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.5.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caltanissetta in data 18/9/2018 (rectius scioglimento del matrimonio), atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta al n. 46, parte I, vol. 2, anno 2018 (nel ricorso viene precisato che trattasi di matrimonio concordatario, ma lo stesso è stato iscritto in parte I, dovendo, quindi, intendersi quale matrimonio civile), deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 19.1.2025, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale il ricorrente ha dichiarato di non essersi riconciliato e di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio. Per_ Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia , il 16.4.2016, rispetto alla quale le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento che appaiono conformi alla legge ed all'interesse della predetta figlia minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore, con il collocamento prevalente presso la madre (la casa familiare
è rimasta nella disponibilità del padre, essendosi la madre, come era sua intenzione, già trasferita con la figlia presso altra abitazione) e con facoltà per il padre di incontrarla secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia la Parte_2 somma mensile di € 300,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore di entrambe le parti per metà ciascuno, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, come elencate in ricorso, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, potendo il
Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18 settembre 2018, in Caltanissetta, tra e come sopra Parte_2 Parte_1 generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2018, n. 67, parte I, volume 2.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 10.9.2024 e confermati con le note depositate il 25.5.2025 e 26.5.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1407/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta in Contrada Garistoppa s.n. ed elettivamente domiciliata per la causa a Caltanissetta in Via
Piave, n.20 presso lo studio e la persona dell'Avv. Salvatore Amato, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in foglio separato da considerarsi congiunto al ricorso introduttivo, e;
(C.F. , nato a [...] l'[...] e ivi residente Parte_2 C.F._2 in Contrada Garistoppa s.n. ed elettivamente domiciliato per la causa in Enna, Via Colajanni, n.2 presso lo studio e la persona dell'Avv. Federica Maria Mancuso, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in foglio separato da considerarsi congiunto al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.5.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caltanissetta in data 18/9/2018 (rectius scioglimento del matrimonio), atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta al n. 46, parte I, vol. 2, anno 2018 (nel ricorso viene precisato che trattasi di matrimonio concordatario, ma lo stesso è stato iscritto in parte I, dovendo, quindi, intendersi quale matrimonio civile), deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 19.1.2025, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale il ricorrente ha dichiarato di non essersi riconciliato e di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio. Per_ Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia , il 16.4.2016, rispetto alla quale le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento che appaiono conformi alla legge ed all'interesse della predetta figlia minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore, con il collocamento prevalente presso la madre (la casa familiare
è rimasta nella disponibilità del padre, essendosi la madre, come era sua intenzione, già trasferita con la figlia presso altra abitazione) e con facoltà per il padre di incontrarla secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia la Parte_2 somma mensile di € 300,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore di entrambe le parti per metà ciascuno, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, come elencate in ricorso, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, potendo il
Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18 settembre 2018, in Caltanissetta, tra e come sopra Parte_2 Parte_1 generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2018, n. 67, parte I, volume 2.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 10.9.2024 e confermati con le note depositate il 25.5.2025 e 26.5.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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