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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 186/2024 promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliato come in atti, ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
“ - disporre e conseguentemente attribuire a nato ad [...] il Parte_1
7.10.1990 il sesso femminile ed il nome di;
- ordinare all'Ufficiale dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Adria (RO) di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al n. 178 parte I – serie A – anno 1990 – Comune di Adria (RO), nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” Pt_1 Pt_2
ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
- disporre e ordinare Parte_2
che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ” ed il nome completo sia pertanto;
- per l'effetto, disporre Pt_2 Parte_2
altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di PA, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per
l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.2.2024 unitamente al provvedimento del 6.2.2024 e all'ordinanza di pari data , nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Rovigo, via P. Mascagni n. 54 ha adito il Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da ” a “ ” e del Pt_1 Pt_2
sesso da “maschile” a “femminile”, chiedendo anche l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
A tal fine, parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere femminile sin dall'adolescenza;
- nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di esternare la propria identità psico-sessuale come femminile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente pag. 2/11 psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Pt_2
comportamenti tipicamente femminili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da donna;
-con relazioni medica e psicologica in atti, redatte in data 25.4.2023 e in data 2.5.2023 dalle dott.sse (psichiatra) e di PA (psicoterapeuta), è Persona_1 Persona_2
stata diagnosticata l'incongruenza di genere ed indicata la necessità di intraprendere il percorso di adeguamento di genere, sì da consolidare ed aumentare lo stato di benessere della persona.
Nel luglio del 2023 parte ricorrente ha iniziato il TOS – Trattamento Ormonale
Sostitutivo per l'adeguamento di genere” indicato nel piano terapeutico redatto dal dottor endocrinologo dell'Azienda Ospedale – Università di PA, come da Persona_3
documento versato in atti.
In conseguenza del percorso di transizione intrapreso la persona ha palesato significativi mutamenti fisici, comprovati dagli esami clinici dei livelli degli ormoni presenti nel sangue;
anche il percorso psicoterapeutico attesta un significativo miglioramento del benessere psichico, personale e relazionale.
Può di conseguenza affermarsi acquisita certificazione della piena consapevolezza nella persona della condizione di irreversibilità, radicalità e definitività dell'identità di genere elettivo femminile.
Parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del cambio di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni su riportate e, con le Parte_1
note di trattazione scritta depositate il 7.1.2025, si è rimesso al giudizio del tribunale con riferimento all'eventuale non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo in relazione alla sopraggiunta illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D. Lgs n. 150/2011 dichiarata dalla sentenza della Corte
Costituzionale 3-23.7.2024 n. 143.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei pag. 3/11 documenti allegati all'atto introduttivo;
all'udienza del 14.02.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande devono essere accolte nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D.Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve
pag. 4/11 ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
pag. 5/11 Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n.
180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da maschile a femminile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta a febbraio del 2021 alla psicoterapeuta Dott. con studio in PA per avere Per_2
sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita. La relazione scritta, integrata dalla somministrazione di test, attesta un quadro compatibile con la diagnosi di disforia di genere, confermata anche dalla psichiatra Dott. nella certificazione datata 25.4.2023. Per_1
A seguito della certificazione di disforia di genere, il si è quindi sottoposto dal Pt_2
luglio 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Andrologia e medicina della riproduzione” dell'Azienza ospedaliera universitaria di PA, con somministrazioni continuative, come emerge dai piani terapeutici allegati, che hanno condotto a significative modificazioni dei livelli degli ormoni maschili e femminili
(docc. 7 e 8). La terapia è ancora in atto (doc. 9). Da ultimo risulta certificato il raggiungimento di un livello di femminilizzazione adeguato, con livello di ormoni rientranti nei parametri di riferimento femminili (doc.11).
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi femminili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità femminile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
pag. 6/11 Il ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato e al Pubblico Ministero: “ ho iniziato Pt_2
a farmi delle domande da 3-4 anni, ma già dall'adolescenza avevo la sensazione di essere diversa dagli altri ragazzi e di avere delle difficoltà e vedere nel ruolo maschile standard, nell'adolescente che cresce;
per anni ho tenuto sotto tappeto questa cosa e ciò mi ha condizionato in modo negativo nella mia vita, anche a livello personale e sessuale;
nel
periodo della solitudine della pandemia, sono risorti questi aspetti e mi hanno messo
davanti allo specchio;
io ho studiato fisica a PA, ho preso dottorato in fisica, adesso ho
lasciato la ricerca dal 2022 e ho un contratto in una società; io già mi faccio chiamare
e mi presento così da due anni e mezzo, sia con amici, ambiente familiare e anche Pt_2 nell'ambiente lavorativo, dove ho avuto accesso alla carriera alias;
i miei amici mi chiamano e mi riconoscono nella mia identità; a metà febbraio 2021 mi sono rivolta Pt_2
ad una psicoterapeuta per rispondere alle domande sulla mia identità di genere e continuo
tuttora; assumo terapie trattamento sostitutivo ormonale, assumo estrogeni e
antiandrogeni, ho iniziato la terapia da inizio luglio 2023; da quando ho iniziato questo percorso la mia vita è migliorata in modo significativo, uno stato di benessere psico-fisico,
mi riconosco di più negli aspetti del mio corpo e mi sento più allineata anche a livello
psicologico; mi piacerebbe e vorrei fare interventi chirurgici, valuterò la necessità di
sottopormi a mastoplastica additiva, nel momento in cui si sarà stabilizzata la crescita del
seno conseguente alla terapia ormonale, vorrei fare anche intervento di vagino-plastica, e anche intervento di femminilizzazione facciale per l'adeguamento dei tratti del viso;
non sono sicura se anche il trapianto di capelli vi rientri, ma vorrei farlo il prima possibile.”
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri pag. 7/11 sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome in luogo del nome Pt_2
Pt_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli
pag. 8/11 effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute pag. 9/11 sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico (doc.11).
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della pag. 10/11 presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
R
[...]
l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di Pt_3 Pt_1
;
[...]
2) O
RDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Adria (RO) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 178 parte I – serie A – anno 1990), di
, nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere corretta in sesso Parte_1 femminile, e che il prenome ” deve essere corretto in “ ”; Pt_1 Pt_2
3) D
ICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso:
Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
4) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
5) NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 25.02.2025
il Presidente Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 186/2024 promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliato come in atti, ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
“ - disporre e conseguentemente attribuire a nato ad [...] il Parte_1
7.10.1990 il sesso femminile ed il nome di;
- ordinare all'Ufficiale dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Adria (RO) di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al n. 178 parte I – serie A – anno 1990 – Comune di Adria (RO), nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” Pt_1 Pt_2
ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
- disporre e ordinare Parte_2
che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ” ed il nome completo sia pertanto;
- per l'effetto, disporre Pt_2 Parte_2
altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di PA, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per
l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.2.2024 unitamente al provvedimento del 6.2.2024 e all'ordinanza di pari data , nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Rovigo, via P. Mascagni n. 54 ha adito il Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da ” a “ ” e del Pt_1 Pt_2
sesso da “maschile” a “femminile”, chiedendo anche l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
A tal fine, parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere femminile sin dall'adolescenza;
- nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di esternare la propria identità psico-sessuale come femminile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente pag. 2/11 psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Pt_2
comportamenti tipicamente femminili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da donna;
-con relazioni medica e psicologica in atti, redatte in data 25.4.2023 e in data 2.5.2023 dalle dott.sse (psichiatra) e di PA (psicoterapeuta), è Persona_1 Persona_2
stata diagnosticata l'incongruenza di genere ed indicata la necessità di intraprendere il percorso di adeguamento di genere, sì da consolidare ed aumentare lo stato di benessere della persona.
Nel luglio del 2023 parte ricorrente ha iniziato il TOS – Trattamento Ormonale
Sostitutivo per l'adeguamento di genere” indicato nel piano terapeutico redatto dal dottor endocrinologo dell'Azienda Ospedale – Università di PA, come da Persona_3
documento versato in atti.
In conseguenza del percorso di transizione intrapreso la persona ha palesato significativi mutamenti fisici, comprovati dagli esami clinici dei livelli degli ormoni presenti nel sangue;
anche il percorso psicoterapeutico attesta un significativo miglioramento del benessere psichico, personale e relazionale.
Può di conseguenza affermarsi acquisita certificazione della piena consapevolezza nella persona della condizione di irreversibilità, radicalità e definitività dell'identità di genere elettivo femminile.
Parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del cambio di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni su riportate e, con le Parte_1
note di trattazione scritta depositate il 7.1.2025, si è rimesso al giudizio del tribunale con riferimento all'eventuale non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo in relazione alla sopraggiunta illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D. Lgs n. 150/2011 dichiarata dalla sentenza della Corte
Costituzionale 3-23.7.2024 n. 143.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei pag. 3/11 documenti allegati all'atto introduttivo;
all'udienza del 14.02.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande devono essere accolte nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D.Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve
pag. 4/11 ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
pag. 5/11 Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n.
180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da maschile a femminile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta a febbraio del 2021 alla psicoterapeuta Dott. con studio in PA per avere Per_2
sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita. La relazione scritta, integrata dalla somministrazione di test, attesta un quadro compatibile con la diagnosi di disforia di genere, confermata anche dalla psichiatra Dott. nella certificazione datata 25.4.2023. Per_1
A seguito della certificazione di disforia di genere, il si è quindi sottoposto dal Pt_2
luglio 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Andrologia e medicina della riproduzione” dell'Azienza ospedaliera universitaria di PA, con somministrazioni continuative, come emerge dai piani terapeutici allegati, che hanno condotto a significative modificazioni dei livelli degli ormoni maschili e femminili
(docc. 7 e 8). La terapia è ancora in atto (doc. 9). Da ultimo risulta certificato il raggiungimento di un livello di femminilizzazione adeguato, con livello di ormoni rientranti nei parametri di riferimento femminili (doc.11).
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi femminili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità femminile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
pag. 6/11 Il ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato e al Pubblico Ministero: “ ho iniziato Pt_2
a farmi delle domande da 3-4 anni, ma già dall'adolescenza avevo la sensazione di essere diversa dagli altri ragazzi e di avere delle difficoltà e vedere nel ruolo maschile standard, nell'adolescente che cresce;
per anni ho tenuto sotto tappeto questa cosa e ciò mi ha condizionato in modo negativo nella mia vita, anche a livello personale e sessuale;
nel
periodo della solitudine della pandemia, sono risorti questi aspetti e mi hanno messo
davanti allo specchio;
io ho studiato fisica a PA, ho preso dottorato in fisica, adesso ho
lasciato la ricerca dal 2022 e ho un contratto in una società; io già mi faccio chiamare
e mi presento così da due anni e mezzo, sia con amici, ambiente familiare e anche Pt_2 nell'ambiente lavorativo, dove ho avuto accesso alla carriera alias;
i miei amici mi chiamano e mi riconoscono nella mia identità; a metà febbraio 2021 mi sono rivolta Pt_2
ad una psicoterapeuta per rispondere alle domande sulla mia identità di genere e continuo
tuttora; assumo terapie trattamento sostitutivo ormonale, assumo estrogeni e
antiandrogeni, ho iniziato la terapia da inizio luglio 2023; da quando ho iniziato questo percorso la mia vita è migliorata in modo significativo, uno stato di benessere psico-fisico,
mi riconosco di più negli aspetti del mio corpo e mi sento più allineata anche a livello
psicologico; mi piacerebbe e vorrei fare interventi chirurgici, valuterò la necessità di
sottopormi a mastoplastica additiva, nel momento in cui si sarà stabilizzata la crescita del
seno conseguente alla terapia ormonale, vorrei fare anche intervento di vagino-plastica, e anche intervento di femminilizzazione facciale per l'adeguamento dei tratti del viso;
non sono sicura se anche il trapianto di capelli vi rientri, ma vorrei farlo il prima possibile.”
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri pag. 7/11 sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome in luogo del nome Pt_2
Pt_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli
pag. 8/11 effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute pag. 9/11 sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico (doc.11).
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della pag. 10/11 presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
R
[...]
l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di Pt_3 Pt_1
;
[...]
2) O
RDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Adria (RO) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 178 parte I – serie A – anno 1990), di
, nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere corretta in sesso Parte_1 femminile, e che il prenome ” deve essere corretto in “ ”; Pt_1 Pt_2
3) D
ICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso:
Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
4) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
5) NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 25.02.2025
il Presidente Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11