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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 19.11.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2129/2024 promossa da:
(PI: , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CRISTINA BIBOLOTTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. M. Controparte_1 P.IVA_2
SA CE, dell'Avv. GIULIO CE e dell'Avv. ADNREA MURRELI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 976/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/09/2024.
CONCLUSIONI
In data 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 8 in tesi: in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza epurandola dalla compensazione delle spese di giudizio e condannare la parte soccombente in primo grado, la società , al pagamento delle stesse così come Controparte_1 quantificate nella nota spese depositata all'esito del procedimento di primo grado o in quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
in ogni ipotesi: con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno e condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 976/2024 pubblicata il 29/09/2024, ha così deciso:
1) Revoca il D.I. n. 1141/2023 [n.d.r.: in realtà 1131/2023].
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
1.1 (anche solo ) aveva ottenuto in danno di Controparte_1 CP_1 delle due ruote sas di (anche solo ingiunzione per € Pt_1 Parte_1 Pt_1
26.590,64, oltre accessori e spese.
A fondamento della domanda, aveva dedotto:
1.1.a di avere concesso in locazione ad con contratto del 31.3.2008, l'immobile Pt_1 sito in Via Lorenzini n. 22/26 al canone annuo di € 6.804,00 + iva, da corrispondersi CP_1 in dodici rate mensili anticipate di € 567,00 + iva ciascuna;
1.1.b che il conduttore non aveva pagato i canoni da febbraio 2017 a settembre 2020 e aveva pagato solo parzialmente quello di gennaio 2017.
1.2 aveva opposto l'ingiunzione, eccependo che: Pt_1
1.2.a il contratto era cessato il 30.11.2019 e l'immobile era stato riconsegnato in quella data, sicché i canoni successivi, per € 6.352,08 non erano dovuti;
1.2.b gli altri canoni (da febbraio 2017 a novembre 2018) erano prescritti.
1.3 costituitasi, aveva: CP_1
1.3.a resistito all'eccezione di prescrizione;
pagina 2 di 8
1.3.b confermato, peraltro, che il rilascio dell'immobile era avvenuto il 4.12.2019, a seguito di convalida di sfratto, così che non erano dovuti i canoni successivi a quella data;
1.3.c aderito, comunque, alla domanda avversaria, nei seguenti termini (comparsa di costituzione dell'opposta, pag. 3):
Sull'adesione alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n.1141/2023 Tribunale di
Livorno.
A seguito della notifica dell'opposizione, ha eseguito una verifica Parte_2 approfondita della posizione della e, tra la documentazione presente in CP_2 archivio, ha rinvenuto un precedente decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti dell'odierna opponente dal Tribunale di Livorno il 17.10.2019 nel procedimento 3296/2019 -
1 RG, per il mancato pagamento dei medesimi canoni oggetto del decreto ingiuntivo n.
1141/2023 emesso dal Tribunale di Livorno (doc. 8).
Risulta, pertanto, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi inter partes.
Ne deriva che la situazione ivi accertata non può più costituire oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio (Cass. n. 11572/2016).
Aveva così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n.1141/2023 emesso dal
Tribunale di Livorno per l'esistenza del giudicato esterno formatosi inter partes costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno il 17.10.2019 nel procedimento
3296/2019 - 1 RG, con spese compensate tra le parti.
1.4 Il Tribunale ha così complessivamente motivato:
Rilevata l'esistenza pacifica tra le parti di un giudicato esterno formatosi inter partes e costituito dal decreto ingiuntivo n. 3296/2019-1 RG emesso dal Tribunale di Livorno, rilevato altresì che il decreto ingiuntivo odierno riguarda canoni di locazione non richiesti con il primo decreto, (dicembre 2019/settembre 2020), deve oggi revocarsi il decreto ingiuntivo n.1141/2023.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
2. Con ricorso depositato il 30.10.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di Parte_1 pagina 3 di 8 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza sul capo che ha compensato le spese.
Con unico motivo, denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non essendovi alcuna ragione per la compensazione, dovendo gli oneri essere posti a carico della controparte, totalmente soccombente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha ribadito l'esistenza di un precedente giudicato, lamentando che la controparte non ne avesse dato atto nel proporre l'opposizione; e ha negato che vi fosse soccombenza, stante la sua pronta adesione alla opposizione.
4. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 19.11.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in udienza.
***
5. L'appello è fondato.
5.1 La pretesa monitoria di è stata disattesa con pronuncia ormai CP_1 irrevocabile per giudicato interno.
La motivazione, integralmente trascritta in precedenza, è abbastanza confusa: da un lato, infatti, parrebbe che si sia reputata l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato (Rilevata l'esistenza pacifica tra le parti di un giudicato esterno formatosi inter pagina 4 di 8 partes e costituito dal decreto ingiuntivo n. 3296/2019-1 RG emesso dal Tribunale di
Livorno); dall'altro, che si sia preso atto che i canoni dopo quello di novembre 2019 non erano dovuti;
il Tribunale, invero, scrive “rilevato altresì che il decreto ingiuntivo odierno riguarda canoni di locazione non richiesti con il primo decreto, (dicembre 2019/settembre 2020)”, ma, siccome la conseguenza che in concreto ne trae il primo giudice è che l'ingiunzione va revocata, senza alcuna condanna dell'opponente e siccome era pacifico in causa, per averlo ammesso l'opposta (e comunque era documentato), che dal dicembre 2019 la locazione non esisteva più e il bene era stato rilasciato, il significato della motivazione, pur involuta, non può essere che l'accertamento della non debenza dei canoni di quel periodo, in difetto della sottostante locazione.
Nondimeno, quel che qui conta è che la domanda svolta con procedimento monitorio da non è stata, neppure in minima parte, accolta. CP_1
Pertanto, a dispetto delle ingiustificate contrarie affermazioni di , essa è CP_1 integralmente soccombente, a nulla rilevando che essa abbia, nel costituirsi nel giudizio ex art. 645 c.p.c., prestato acquiescenza alla opposizione: la soccombenza, infatti, prescinde dall'elemento della colpa e sta solo a indicare chi, oggettivamente, ha dato immotivatamente causa al processo.
Manifestamente da disattendere sono, inoltre, le asserzioni di su un CP_1 preteso onere o obbligo di Arcuri di dare atto in sede d'opposizione dell'esistenza del pregresso giudicato (comparsa di costituzione in appello, pagg. 4.5: «[…] si evidenzia come
l'odierna appellante ben avrebbe potuto farne menzione nel proprio atto introduttivo […]»)
o, addirittura, di avvisare la creditrice subito dopo la ricezione dell'ingiunzione (ivi: «[…] o, piuttosto, trasmettere una comunicazione a a seguito della notifica del DI, Parte_2 ricordando alla Società l'esistenza del pregresso provvedimento: l'attuale appellata avrebbe tempestivamente rinunciato all'esecuzione del nuovo decreto. In tal modo si sarebbe senza dubbio evitato il procedimento di opposizione […]».
Non esisteva alcun onere del debitore di dare atto del precedente decreto ingiuntivo, né, men che meno, di avvisare dopo avere ricevuto il decreto ingiuntivo. Per contro, CP_1 esisteva, a monte, il preciso dovere di di controllare e verificare, prima di dare il CP_1 via a una causa priva di qualsiasi fondamento, il proprio diritto, dovere senz'altro violato dalla locatrice.
pagina 5 di 8 5.2 Acclarata la piena e indiscutibile soccombenza totale di deve il CP_1 collegio, dinanzi alla motivazione apparente del primo giudice (Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali), se, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., esclusa l'ipotesi di reciproca soccombenza, si potessero o dovessero compensare le spese.
Poiché di certo si è al di fuori dei casi di novità assoluta della questione ovvero del mutamento di giurisprudenza, il sindacato della Corte si risolve nel verificare se sussistessero quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
La risposta è negativa.
5.2.a L'esistenza di un pregresso giudicato che copriva, in parte, l'oggetto della nuova domanda, lungi dal giustificare la condotta di la aggrava. CP_1
Infatti, non si può agire in giudizio una seconda volta per far valere un diritto già consacrato da un giudicato;
e il fatto che quel diritto esista davvero non attenua in alcun modo la responsabilità per la proposizione di una seconda domanda, manifestamente inammissibile per violazione del principio ne bis in idem.
5.2.b La responsabilità di conoscere l'esistenza del pregresso decreto ingiuntivo incombeva tutta e per intero sulla ricorrente in monitorio.
Sarebbe bastato eseguire prima di depositare il ricorso, anziché dopo l'opposizione, quella “verifica approfondita della posizione della , per far emergere CP_2
l'esistenza dell'ingiunzione.
Quantunque l'onere delle spese, come già premesso, ha base causale oggettiva e non dipende da profili di colpa, non si può fare a meno di rimarcare ancora una volta, al fine di escludere la ricorrenza delle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che il comportamento di è connotata da colpa, non essendosi neppure preoccupata di CP_1 fare quel minimo controllo necessario per constatare quale fosse la reale posizione della sua ex conduttrice.
5.2.c Ancor più macroscopica – tale da non richiedere approfondimenti – è la leggerezza con la quale ha chiesto il pagamento di canoni relativi a un periodo, CP_1 di circa un anno, in cui la locazione era già cessata e l'immobile rilasciato.
5.2.d Una valutazione complessiva, dunque, fa escludere senza ombra di dubbio che le spese possano essere, anche solo in parte, compensate: pur potendo CP_1 pagina 6 di 8 agevolmente rendersi conto della situazione, ha proposto una domanda che, in parte, era inammissibile per l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo irrevocabile;
in parte era manifestamente infondata, perché si riferiva a canoni di un periodo in cui il contratto era cessato e l'immobile già rilasciato.
5.3 In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va CP_1 condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali di primo grado, nonché, di conseguenza, quelle di secondo grado.
5.3.a Per il primo grado, vista la nota prodotta, gli oneri si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 2, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma ingiunta (scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.452,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per la agevolata conclusione del procedimento in seguito alla posizione assunta dall'opposta); fase 3 non richiesta;
in tutto € 4.357,50, oltre accessori e rimborso di spese vive per € 286,00.
5.3.b Per il secondo grado, vista a nota prodotta, si utilizzano i medesimi criteri (in relazione al § 12 tf), ma il valore di causa va commisurato alla somma dovuta a titolo di spese di primo grado (scaglione sino a € 5.200,00).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 (così dimezzato il parametro medio, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 851,00 fase 4, in tutto €
2.419,00, oltre accessori e rimborso di spese vive per € 174,00.
5.3.c Si accoglie la rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
5.3.d Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 976/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/09/2024, in sua parziale pagina 7 di 8 riforma e con conferma nel resto, condanna a Controparte_1 rimborsare a le spese processuali Parte_1 del giudizio ex art. 645 c.p.c., che liquida in complessivi € 4.643,50, di cui € 286,00 per esborsi ed € 4.357,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi al procuratore antistatario Avv. CRISTINA BIBOLOTTI;
2. condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.595,00, di cui € 176,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi al procuratore antistatario Avv. CRISTINA BIBOLOTTI.
Firenze, 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 19.11.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2129/2024 promossa da:
(PI: , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CRISTINA BIBOLOTTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. M. Controparte_1 P.IVA_2
SA CE, dell'Avv. GIULIO CE e dell'Avv. ADNREA MURRELI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 976/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/09/2024.
CONCLUSIONI
In data 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 8 in tesi: in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza epurandola dalla compensazione delle spese di giudizio e condannare la parte soccombente in primo grado, la società , al pagamento delle stesse così come Controparte_1 quantificate nella nota spese depositata all'esito del procedimento di primo grado o in quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
in ogni ipotesi: con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno e condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 976/2024 pubblicata il 29/09/2024, ha così deciso:
1) Revoca il D.I. n. 1141/2023 [n.d.r.: in realtà 1131/2023].
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
1.1 (anche solo ) aveva ottenuto in danno di Controparte_1 CP_1 delle due ruote sas di (anche solo ingiunzione per € Pt_1 Parte_1 Pt_1
26.590,64, oltre accessori e spese.
A fondamento della domanda, aveva dedotto:
1.1.a di avere concesso in locazione ad con contratto del 31.3.2008, l'immobile Pt_1 sito in Via Lorenzini n. 22/26 al canone annuo di € 6.804,00 + iva, da corrispondersi CP_1 in dodici rate mensili anticipate di € 567,00 + iva ciascuna;
1.1.b che il conduttore non aveva pagato i canoni da febbraio 2017 a settembre 2020 e aveva pagato solo parzialmente quello di gennaio 2017.
1.2 aveva opposto l'ingiunzione, eccependo che: Pt_1
1.2.a il contratto era cessato il 30.11.2019 e l'immobile era stato riconsegnato in quella data, sicché i canoni successivi, per € 6.352,08 non erano dovuti;
1.2.b gli altri canoni (da febbraio 2017 a novembre 2018) erano prescritti.
1.3 costituitasi, aveva: CP_1
1.3.a resistito all'eccezione di prescrizione;
pagina 2 di 8
1.3.b confermato, peraltro, che il rilascio dell'immobile era avvenuto il 4.12.2019, a seguito di convalida di sfratto, così che non erano dovuti i canoni successivi a quella data;
1.3.c aderito, comunque, alla domanda avversaria, nei seguenti termini (comparsa di costituzione dell'opposta, pag. 3):
Sull'adesione alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n.1141/2023 Tribunale di
Livorno.
A seguito della notifica dell'opposizione, ha eseguito una verifica Parte_2 approfondita della posizione della e, tra la documentazione presente in CP_2 archivio, ha rinvenuto un precedente decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti dell'odierna opponente dal Tribunale di Livorno il 17.10.2019 nel procedimento 3296/2019 -
1 RG, per il mancato pagamento dei medesimi canoni oggetto del decreto ingiuntivo n.
1141/2023 emesso dal Tribunale di Livorno (doc. 8).
Risulta, pertanto, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi inter partes.
Ne deriva che la situazione ivi accertata non può più costituire oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio (Cass. n. 11572/2016).
Aveva così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n.1141/2023 emesso dal
Tribunale di Livorno per l'esistenza del giudicato esterno formatosi inter partes costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno il 17.10.2019 nel procedimento
3296/2019 - 1 RG, con spese compensate tra le parti.
1.4 Il Tribunale ha così complessivamente motivato:
Rilevata l'esistenza pacifica tra le parti di un giudicato esterno formatosi inter partes e costituito dal decreto ingiuntivo n. 3296/2019-1 RG emesso dal Tribunale di Livorno, rilevato altresì che il decreto ingiuntivo odierno riguarda canoni di locazione non richiesti con il primo decreto, (dicembre 2019/settembre 2020), deve oggi revocarsi il decreto ingiuntivo n.1141/2023.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
2. Con ricorso depositato il 30.10.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di Parte_1 pagina 3 di 8 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza sul capo che ha compensato le spese.
Con unico motivo, denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non essendovi alcuna ragione per la compensazione, dovendo gli oneri essere posti a carico della controparte, totalmente soccombente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha ribadito l'esistenza di un precedente giudicato, lamentando che la controparte non ne avesse dato atto nel proporre l'opposizione; e ha negato che vi fosse soccombenza, stante la sua pronta adesione alla opposizione.
4. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 19.11.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in udienza.
***
5. L'appello è fondato.
5.1 La pretesa monitoria di è stata disattesa con pronuncia ormai CP_1 irrevocabile per giudicato interno.
La motivazione, integralmente trascritta in precedenza, è abbastanza confusa: da un lato, infatti, parrebbe che si sia reputata l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato (Rilevata l'esistenza pacifica tra le parti di un giudicato esterno formatosi inter pagina 4 di 8 partes e costituito dal decreto ingiuntivo n. 3296/2019-1 RG emesso dal Tribunale di
Livorno); dall'altro, che si sia preso atto che i canoni dopo quello di novembre 2019 non erano dovuti;
il Tribunale, invero, scrive “rilevato altresì che il decreto ingiuntivo odierno riguarda canoni di locazione non richiesti con il primo decreto, (dicembre 2019/settembre 2020)”, ma, siccome la conseguenza che in concreto ne trae il primo giudice è che l'ingiunzione va revocata, senza alcuna condanna dell'opponente e siccome era pacifico in causa, per averlo ammesso l'opposta (e comunque era documentato), che dal dicembre 2019 la locazione non esisteva più e il bene era stato rilasciato, il significato della motivazione, pur involuta, non può essere che l'accertamento della non debenza dei canoni di quel periodo, in difetto della sottostante locazione.
Nondimeno, quel che qui conta è che la domanda svolta con procedimento monitorio da non è stata, neppure in minima parte, accolta. CP_1
Pertanto, a dispetto delle ingiustificate contrarie affermazioni di , essa è CP_1 integralmente soccombente, a nulla rilevando che essa abbia, nel costituirsi nel giudizio ex art. 645 c.p.c., prestato acquiescenza alla opposizione: la soccombenza, infatti, prescinde dall'elemento della colpa e sta solo a indicare chi, oggettivamente, ha dato immotivatamente causa al processo.
Manifestamente da disattendere sono, inoltre, le asserzioni di su un CP_1 preteso onere o obbligo di Arcuri di dare atto in sede d'opposizione dell'esistenza del pregresso giudicato (comparsa di costituzione in appello, pagg. 4.5: «[…] si evidenzia come
l'odierna appellante ben avrebbe potuto farne menzione nel proprio atto introduttivo […]»)
o, addirittura, di avvisare la creditrice subito dopo la ricezione dell'ingiunzione (ivi: «[…] o, piuttosto, trasmettere una comunicazione a a seguito della notifica del DI, Parte_2 ricordando alla Società l'esistenza del pregresso provvedimento: l'attuale appellata avrebbe tempestivamente rinunciato all'esecuzione del nuovo decreto. In tal modo si sarebbe senza dubbio evitato il procedimento di opposizione […]».
Non esisteva alcun onere del debitore di dare atto del precedente decreto ingiuntivo, né, men che meno, di avvisare dopo avere ricevuto il decreto ingiuntivo. Per contro, CP_1 esisteva, a monte, il preciso dovere di di controllare e verificare, prima di dare il CP_1 via a una causa priva di qualsiasi fondamento, il proprio diritto, dovere senz'altro violato dalla locatrice.
pagina 5 di 8 5.2 Acclarata la piena e indiscutibile soccombenza totale di deve il CP_1 collegio, dinanzi alla motivazione apparente del primo giudice (Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali), se, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., esclusa l'ipotesi di reciproca soccombenza, si potessero o dovessero compensare le spese.
Poiché di certo si è al di fuori dei casi di novità assoluta della questione ovvero del mutamento di giurisprudenza, il sindacato della Corte si risolve nel verificare se sussistessero quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
La risposta è negativa.
5.2.a L'esistenza di un pregresso giudicato che copriva, in parte, l'oggetto della nuova domanda, lungi dal giustificare la condotta di la aggrava. CP_1
Infatti, non si può agire in giudizio una seconda volta per far valere un diritto già consacrato da un giudicato;
e il fatto che quel diritto esista davvero non attenua in alcun modo la responsabilità per la proposizione di una seconda domanda, manifestamente inammissibile per violazione del principio ne bis in idem.
5.2.b La responsabilità di conoscere l'esistenza del pregresso decreto ingiuntivo incombeva tutta e per intero sulla ricorrente in monitorio.
Sarebbe bastato eseguire prima di depositare il ricorso, anziché dopo l'opposizione, quella “verifica approfondita della posizione della , per far emergere CP_2
l'esistenza dell'ingiunzione.
Quantunque l'onere delle spese, come già premesso, ha base causale oggettiva e non dipende da profili di colpa, non si può fare a meno di rimarcare ancora una volta, al fine di escludere la ricorrenza delle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che il comportamento di è connotata da colpa, non essendosi neppure preoccupata di CP_1 fare quel minimo controllo necessario per constatare quale fosse la reale posizione della sua ex conduttrice.
5.2.c Ancor più macroscopica – tale da non richiedere approfondimenti – è la leggerezza con la quale ha chiesto il pagamento di canoni relativi a un periodo, CP_1 di circa un anno, in cui la locazione era già cessata e l'immobile rilasciato.
5.2.d Una valutazione complessiva, dunque, fa escludere senza ombra di dubbio che le spese possano essere, anche solo in parte, compensate: pur potendo CP_1 pagina 6 di 8 agevolmente rendersi conto della situazione, ha proposto una domanda che, in parte, era inammissibile per l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo irrevocabile;
in parte era manifestamente infondata, perché si riferiva a canoni di un periodo in cui il contratto era cessato e l'immobile già rilasciato.
5.3 In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va CP_1 condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali di primo grado, nonché, di conseguenza, quelle di secondo grado.
5.3.a Per il primo grado, vista la nota prodotta, gli oneri si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 2, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma ingiunta (scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.452,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per la agevolata conclusione del procedimento in seguito alla posizione assunta dall'opposta); fase 3 non richiesta;
in tutto € 4.357,50, oltre accessori e rimborso di spese vive per € 286,00.
5.3.b Per il secondo grado, vista a nota prodotta, si utilizzano i medesimi criteri (in relazione al § 12 tf), ma il valore di causa va commisurato alla somma dovuta a titolo di spese di primo grado (scaglione sino a € 5.200,00).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 (così dimezzato il parametro medio, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 851,00 fase 4, in tutto €
2.419,00, oltre accessori e rimborso di spese vive per € 174,00.
5.3.c Si accoglie la rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
5.3.d Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 976/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/09/2024, in sua parziale pagina 7 di 8 riforma e con conferma nel resto, condanna a Controparte_1 rimborsare a le spese processuali Parte_1 del giudizio ex art. 645 c.p.c., che liquida in complessivi € 4.643,50, di cui € 286,00 per esborsi ed € 4.357,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi al procuratore antistatario Avv. CRISTINA BIBOLOTTI;
2. condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.595,00, di cui € 176,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi al procuratore antistatario Avv. CRISTINA BIBOLOTTI.
Firenze, 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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