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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/11/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 384/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 87, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla Piazza
XXIV Maggio n. 7/8/9;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gabbiano n. 29, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria
Castellani, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato al viale della
Repubblica n. 245;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.2.2024, premetteva che il Parte_1
Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 146/2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con prevedendo il CP_1
seguente calendario di frequentazione delle due figlie con i genitori :
- prima settimana: lunedì con la madre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, martedì con il padre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, mercoledì e giovedì con la madre dall'uscita di scuola del mercoledì fino alla mattina del venerdì, e dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina con il padre;
- seconda settimana: lunedì con la madre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, martedì con il padre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, dal mercoledì all'uscita di scuola fino al martedì mattina successivo con la madre;
così modificando il provvedimento presidenziale che prevedeva la frequentazione paritaria delle figlie coi genitori e nulla disponeva a titolo di mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre.
In punto di mantenimento, invece, la sentenza di divorzio prevedeva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'importo mensile di € 800, ovvero € 400 per ciascuna figlia.
Il ricorrente deduceva come l'attuale regime di frequentazione non corrispondesse alla effettiva volontà delle figlie, le quali preferivano tornare al calendario previgente, per avere una maggiore assiduità di rapporti con il padre, e, in particolare, richiedevano quantomeno il ripristino di due giovedì nelle settimane in cui hanno il week end lungo con la madre.
Il ricorrente deduceva, poi, come la modifica del regime di frequentazione, avrebbe dovuto condurre anche alla eliminazione o, quantomeno, alla riduzione del contributo di mantenimento fissato a suo carico, anche considerato che la resistente ha conseguito, a partire da novembre 2023, la qualifica di professore ordinario presso l'Università di Pisa.
2 Pertanto, il ricorrente concludeva così :
Modificare le condizioni del divorzio contenute nella sentenza n. 146 del
28.02.2023 RG 1103/2019,
In merito al collocamento ed alla frequentazione padre figlie
In tesi prevedere il collocamento di e presso Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori in maniera paritaria con frequentazione padre figlie a settimane alternate dal lunedì alla domenica (una settimana con ciascun genitore) o in base al calendario in vigore durante la separazione con la previsione che prevedeva I^ settimana: lunedì e mercoledì con la madre dall'uscita da scuola all'indomani mattina, martedì con il padre, dall'uscita da scuola all'indomani mattina, e dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina con il padre;
II^ settimana: lunedì e mercoledì con la madre dall'uscita da scuola all'indomani mattina, martedì e giovedì con il padre dall'uscita da scuola all'indomani mattina, dal venerdì all'uscita da scuola al martedì mattina successivo con la madre;
III^ settimana come la prima e la
IV^ settimana come la seconda e così via.
b) In ipotesi reintrodurre un giovedì presso il padre a settimane alternate;
In merito al contributo al mantenimento a favore delle figlie
a) in tesi, eliminare il contributo al mantenimento mensile di € 400.00 per ciascuna figlia a favore della madre in considerazione della paritaria collocazione delle figlie e del raggiungimento del medesimo reddito da parte della Prof. a seguito della nomina a Professore ordinario, ovvero CP_1
b) in ipotesi prevedere la riduzione del contributo al mantenimento ad €
200,00 a figlia, fermo il resto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.4.2024, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la CP_1
inammissibilità del ricorso, trattando lo stesso questioni che erano già state esaminate in sede di divorzio.
La resistente, poi, acconsentiva a che il contributo di mantenimento venisse versato direttamente alla figlia maggiorenne Per_1
La resistente deduceva come il ricorrente ha un reddito quasi doppio rispetto al proprio, e che il proprio reddito era rimasto sostanzialmente il medesimo.
Pertanto, la resistente concludeva così :
IN TESI ED IN VIA PREGIUDIZIALE:
3 affinché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di sopravvenuti giustificati motivi, rispetto a quelli ampiamente trattati nel giudizio di divorzio;
IN IPOTESI E NEL MERITO:
- affinché venga dichiarata la cessata materia del contendere riguardo alla domanda di modifica dei tempi di frequenza della figlia con l'uno Per_1
e con l'altro genitore, stante l'intervenuto raggiungimento della maggiore età;
- affinché venga respinta la domanda avversaria di eliminazione e/o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , per difetto, Per_1
allo stato, dei presupposti per la predetta modifica, essendosi, peraltro, ulteriormente incrementato il divario fra il reddito della madre e quello del padre;
- affinché, ascoltata la figlia , il Tribunale di Pistoia valuti stabilisca Per_2
i tempi di frequenza della stessa con l'uno e l'altro genitore, secondo le modalità ritenute più idonee nell'esclusivo interesse della ragazza;
- affinché venga respinta la domanda avversaria di eliminazione e/o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , considerato Per_2
che il ricorrente, dopo la sentenza di divorzio, ha ulteriormente incrementato
i propri redditi, risultando gli stessi pari al doppio di quello conseguiti dalla comparente.
Disposto l'ascolto delle due figlie delle parti, la causa giungeva all'udienza del 19.11.2024, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. agisce in giudizio al fine di ottenere una revisione dei tempi Parte_1
di frequentazione con le due figlie, così come disposte dal Tribunale di Pistoia con sentenza di divorzio n. 146/2023, e, conseguentemente, una modifica del contributo di mantenimento ivi determinato a suo carico.
2.2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente.
Sebbene le questioni sollevate in questo giudizio siano, effettivamente, già state esaminate nel precedente giudizio di divorzio, va, comunque, tenuto conto che le due figlie della coppia – come di seguito esposto – sono state
4 riascoltate dal Giudice, e la volontà da loro espressa giustifica una parziale modifica dell'attuale regime di frequentazione.
L'attuale volontà delle figlie costituisce una valida circostanza che sostiene la richiesta modifica ed esclude la inammissibilità del ricorso.
2.3. Attualmente, come da sentenza di divorzio n. 146 del 28.2.2023, le due figlie sono con il padre ogni martedì, e a week end alternati dal venerdì al lunedì mattina.
Quanto a va evidenziato come la stessa sia divenuta, nelle more, Per_1
maggiorenne, così che nulla è necessario disporre, ulteriormente, in merito al suo affidamento e al suo collocamento. Ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, va, comunque, tenuto conto della sua volontà quanto ai tempi di frequentazione presso l'uno e l'altro genitore.
Ebbene, sentita all'udienza del 15.10.2024, ha manifestato la Per_1
volontà di essere lasciata libera nelle modalità di frequentazione con il padre e, comunque, ha dichiarato che sarebbe preferibile inserire un'ulteriore giornata con il padre durante la settimana in cui il week end è di pertinenza della madre.
Allo stesso modo, in sede di esame, ha riferito di volere inserire Per_2 un'ulteriore giornata nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, in quanto, con l'attuale calendario, trascorre circa una settimana lontana dal padre e dalla sorella minore.
Entrambe le figlie hanno, poi, manifestato le proprie perplessità, soprattutto organizzative, rispetto a un calendario di frequentazione perfettamente paritario.
Alla luce dell'esame delle figlie, ritiene, allora, il Tribunale di modificare il calendario di frequentazione attualmente vigente, quanto alla figlia minore
(nulla potendo più disporsi per la figlia maggiorenne), disponendo che, nelle settimane in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, starà Per_2 con il padre anche il giovedì dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina.
3. In conseguenza della modifica del calendario di frequentazione, il ricorrente richiede la revoca del contributo di mantenimento a suo carico o, comunque, la sua riduzione.
Occorre, anzitutto, osservare come le condizioni reddituali delle parti, negli anni 2021 e 2022, sono rimaste sostanzialmente le medesime, con un lieve
5 incremento per il ricorrente : il ricorrente risulta avere percepito, nel 2021, un reddito imponibile pari ad € 192.549, e, nel 2022, un reddito imponibile pari ad € 204.995; la resistente risulta avere percepito, nel 2021, un reddito imponibile pari ad € 98.176, e, nel 2022, un reddito imponibile pari ad €
99.836.
Non risulta, quindi, un concreto miglioramento della condizione reddituale della resistente, così come allegato dal ricorrente.
Alla luce della minima revisione del calendario di frequentazione, che prevede che le figlie permangano presso il padre per due giorni in più al mese, ritiene il Tribunale di ridurre il contributo dovuto per € 50 per ciascuna figlia.
Pertanto, il ricorrente proseguirà a versare l'importo di € 350 per ciascuna figlia, così per complessivi € 700, con decorrenza della modifica dalla data della pronuncia, essendo solamente per il futuro operativa la revisione del calendario di frequentazione.
Non può il Tribunale, infine, disporre che il contributo per venga Per_1 versato direttamente a quest'ultima, difettando, in questo procedimento, domanda in tal senso formulata dalla figlia maggiorenne.
4. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, a modifica della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 146 del 28.2.2023, dispone che :
a) nelle settimane in cui trascorre il week end con la madre, starà Per_2
con il padre, oltre alla giornata del martedì, anche nella giornata del giovedì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva;
b) ordina a di corrispondere, a titolo di mantenimento delle Parte_1 figlie, a la somma di € 700 (€ 350 per ciascuna figlia), oltre CP_1
rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza della modifica dalla data della pronuncia;
2) compensa le spese di lite.
6 Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 384/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 87, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla Piazza
XXIV Maggio n. 7/8/9;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gabbiano n. 29, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria
Castellani, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato al viale della
Repubblica n. 245;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.2.2024, premetteva che il Parte_1
Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 146/2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con prevedendo il CP_1
seguente calendario di frequentazione delle due figlie con i genitori :
- prima settimana: lunedì con la madre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, martedì con il padre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, mercoledì e giovedì con la madre dall'uscita di scuola del mercoledì fino alla mattina del venerdì, e dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina con il padre;
- seconda settimana: lunedì con la madre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, martedì con il padre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, dal mercoledì all'uscita di scuola fino al martedì mattina successivo con la madre;
così modificando il provvedimento presidenziale che prevedeva la frequentazione paritaria delle figlie coi genitori e nulla disponeva a titolo di mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre.
In punto di mantenimento, invece, la sentenza di divorzio prevedeva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'importo mensile di € 800, ovvero € 400 per ciascuna figlia.
Il ricorrente deduceva come l'attuale regime di frequentazione non corrispondesse alla effettiva volontà delle figlie, le quali preferivano tornare al calendario previgente, per avere una maggiore assiduità di rapporti con il padre, e, in particolare, richiedevano quantomeno il ripristino di due giovedì nelle settimane in cui hanno il week end lungo con la madre.
Il ricorrente deduceva, poi, come la modifica del regime di frequentazione, avrebbe dovuto condurre anche alla eliminazione o, quantomeno, alla riduzione del contributo di mantenimento fissato a suo carico, anche considerato che la resistente ha conseguito, a partire da novembre 2023, la qualifica di professore ordinario presso l'Università di Pisa.
2 Pertanto, il ricorrente concludeva così :
Modificare le condizioni del divorzio contenute nella sentenza n. 146 del
28.02.2023 RG 1103/2019,
In merito al collocamento ed alla frequentazione padre figlie
In tesi prevedere il collocamento di e presso Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori in maniera paritaria con frequentazione padre figlie a settimane alternate dal lunedì alla domenica (una settimana con ciascun genitore) o in base al calendario in vigore durante la separazione con la previsione che prevedeva I^ settimana: lunedì e mercoledì con la madre dall'uscita da scuola all'indomani mattina, martedì con il padre, dall'uscita da scuola all'indomani mattina, e dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina con il padre;
II^ settimana: lunedì e mercoledì con la madre dall'uscita da scuola all'indomani mattina, martedì e giovedì con il padre dall'uscita da scuola all'indomani mattina, dal venerdì all'uscita da scuola al martedì mattina successivo con la madre;
III^ settimana come la prima e la
IV^ settimana come la seconda e così via.
b) In ipotesi reintrodurre un giovedì presso il padre a settimane alternate;
In merito al contributo al mantenimento a favore delle figlie
a) in tesi, eliminare il contributo al mantenimento mensile di € 400.00 per ciascuna figlia a favore della madre in considerazione della paritaria collocazione delle figlie e del raggiungimento del medesimo reddito da parte della Prof. a seguito della nomina a Professore ordinario, ovvero CP_1
b) in ipotesi prevedere la riduzione del contributo al mantenimento ad €
200,00 a figlia, fermo il resto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.4.2024, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la CP_1
inammissibilità del ricorso, trattando lo stesso questioni che erano già state esaminate in sede di divorzio.
La resistente, poi, acconsentiva a che il contributo di mantenimento venisse versato direttamente alla figlia maggiorenne Per_1
La resistente deduceva come il ricorrente ha un reddito quasi doppio rispetto al proprio, e che il proprio reddito era rimasto sostanzialmente il medesimo.
Pertanto, la resistente concludeva così :
IN TESI ED IN VIA PREGIUDIZIALE:
3 affinché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di sopravvenuti giustificati motivi, rispetto a quelli ampiamente trattati nel giudizio di divorzio;
IN IPOTESI E NEL MERITO:
- affinché venga dichiarata la cessata materia del contendere riguardo alla domanda di modifica dei tempi di frequenza della figlia con l'uno Per_1
e con l'altro genitore, stante l'intervenuto raggiungimento della maggiore età;
- affinché venga respinta la domanda avversaria di eliminazione e/o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , per difetto, Per_1
allo stato, dei presupposti per la predetta modifica, essendosi, peraltro, ulteriormente incrementato il divario fra il reddito della madre e quello del padre;
- affinché, ascoltata la figlia , il Tribunale di Pistoia valuti stabilisca Per_2
i tempi di frequenza della stessa con l'uno e l'altro genitore, secondo le modalità ritenute più idonee nell'esclusivo interesse della ragazza;
- affinché venga respinta la domanda avversaria di eliminazione e/o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , considerato Per_2
che il ricorrente, dopo la sentenza di divorzio, ha ulteriormente incrementato
i propri redditi, risultando gli stessi pari al doppio di quello conseguiti dalla comparente.
Disposto l'ascolto delle due figlie delle parti, la causa giungeva all'udienza del 19.11.2024, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. agisce in giudizio al fine di ottenere una revisione dei tempi Parte_1
di frequentazione con le due figlie, così come disposte dal Tribunale di Pistoia con sentenza di divorzio n. 146/2023, e, conseguentemente, una modifica del contributo di mantenimento ivi determinato a suo carico.
2.2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente.
Sebbene le questioni sollevate in questo giudizio siano, effettivamente, già state esaminate nel precedente giudizio di divorzio, va, comunque, tenuto conto che le due figlie della coppia – come di seguito esposto – sono state
4 riascoltate dal Giudice, e la volontà da loro espressa giustifica una parziale modifica dell'attuale regime di frequentazione.
L'attuale volontà delle figlie costituisce una valida circostanza che sostiene la richiesta modifica ed esclude la inammissibilità del ricorso.
2.3. Attualmente, come da sentenza di divorzio n. 146 del 28.2.2023, le due figlie sono con il padre ogni martedì, e a week end alternati dal venerdì al lunedì mattina.
Quanto a va evidenziato come la stessa sia divenuta, nelle more, Per_1
maggiorenne, così che nulla è necessario disporre, ulteriormente, in merito al suo affidamento e al suo collocamento. Ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, va, comunque, tenuto conto della sua volontà quanto ai tempi di frequentazione presso l'uno e l'altro genitore.
Ebbene, sentita all'udienza del 15.10.2024, ha manifestato la Per_1
volontà di essere lasciata libera nelle modalità di frequentazione con il padre e, comunque, ha dichiarato che sarebbe preferibile inserire un'ulteriore giornata con il padre durante la settimana in cui il week end è di pertinenza della madre.
Allo stesso modo, in sede di esame, ha riferito di volere inserire Per_2 un'ulteriore giornata nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, in quanto, con l'attuale calendario, trascorre circa una settimana lontana dal padre e dalla sorella minore.
Entrambe le figlie hanno, poi, manifestato le proprie perplessità, soprattutto organizzative, rispetto a un calendario di frequentazione perfettamente paritario.
Alla luce dell'esame delle figlie, ritiene, allora, il Tribunale di modificare il calendario di frequentazione attualmente vigente, quanto alla figlia minore
(nulla potendo più disporsi per la figlia maggiorenne), disponendo che, nelle settimane in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, starà Per_2 con il padre anche il giovedì dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina.
3. In conseguenza della modifica del calendario di frequentazione, il ricorrente richiede la revoca del contributo di mantenimento a suo carico o, comunque, la sua riduzione.
Occorre, anzitutto, osservare come le condizioni reddituali delle parti, negli anni 2021 e 2022, sono rimaste sostanzialmente le medesime, con un lieve
5 incremento per il ricorrente : il ricorrente risulta avere percepito, nel 2021, un reddito imponibile pari ad € 192.549, e, nel 2022, un reddito imponibile pari ad € 204.995; la resistente risulta avere percepito, nel 2021, un reddito imponibile pari ad € 98.176, e, nel 2022, un reddito imponibile pari ad €
99.836.
Non risulta, quindi, un concreto miglioramento della condizione reddituale della resistente, così come allegato dal ricorrente.
Alla luce della minima revisione del calendario di frequentazione, che prevede che le figlie permangano presso il padre per due giorni in più al mese, ritiene il Tribunale di ridurre il contributo dovuto per € 50 per ciascuna figlia.
Pertanto, il ricorrente proseguirà a versare l'importo di € 350 per ciascuna figlia, così per complessivi € 700, con decorrenza della modifica dalla data della pronuncia, essendo solamente per il futuro operativa la revisione del calendario di frequentazione.
Non può il Tribunale, infine, disporre che il contributo per venga Per_1 versato direttamente a quest'ultima, difettando, in questo procedimento, domanda in tal senso formulata dalla figlia maggiorenne.
4. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, a modifica della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 146 del 28.2.2023, dispone che :
a) nelle settimane in cui trascorre il week end con la madre, starà Per_2
con il padre, oltre alla giornata del martedì, anche nella giornata del giovedì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva;
b) ordina a di corrispondere, a titolo di mantenimento delle Parte_1 figlie, a la somma di € 700 (€ 350 per ciascuna figlia), oltre CP_1
rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza della modifica dalla data della pronuncia;
2) compensa le spese di lite.
6 Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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