Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2009, n. 1173
CASS
Sentenza 19 gennaio 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario (v. sentenza Corte Cost. n. 470 del 2002). Ne consegue che i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore non trovano applicazione in caso di erogazione di un compenso per lavoro straordinario inferiore a quello erogato per l'orario ordinario. (Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario, e al passaggio dalla contrattazione collettiva che riconosceva un'idennità commisurata al 25 per cento della retribuzione e della contingenza, ad altra, di diverso contenuto e portata, quantificata nell'8 per cento della retribuzione e della contingenza).

In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario).

Commentario1

  • 1Risarcibile lo stress da super lavoro: lo afferma la Cassazione
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 29 ottobre 2012

    La Cassazione, con sentenza nr. 18211 dello scorso 24 ottobre, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere risarcito per il danno biologico subito a causa di stress, dovuto a super lavoro, anche se non lo ha mai rivendicato nel corso del rapporto di lavoro e anche, successivamente, al licenziamento. Il caso ha riguardato un portiere notturno che, chiedeva, per motivi di salute di passare al turno diurno, ma, essendo il turno diurno già occupato da due lavoratori, il portiere veniva licenziato. Stress da super lavoro Il Tribunale di primo grado, pur dichiarando legittimo il licenziamento, condannava la società a risarcire al lavoratore la somma di 25.000 € per danno biologico …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2009, n. 1173
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1173
Data del deposito : 19 gennaio 2009

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