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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3273\2022 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14.06.2022 n. 2269) vertente tra
, in persona del sindaco in carica, con sede in San Prisco (Ce), Via Mi- Parte_1
chele Monaco 92, con domicilio eletto in Macerata Campania (Ce), Via Garibaldi 59, nello studio dell'avv. Maria Giusi Vetrella, c.f. fax 0823.693631, domicilio C.F._1
digitale appellante Email_1
e
, c.f. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 CP_2
c.f. nato il [...] a [...], e , C.F._3 Controparte_3
c.f. nata il [...] a Vairano Patenora, in [...] eredi di C.F._4 [...]
, c.f. , nato il [...] a , deceduto il 25.02.2022, Per_1 C.F._5 Parte_1
con domicilio eletto in Roma, Via San Tommaso d'Aquino 80, nello studio dell'avv. Ida Scanu,
c.f. fax 06.37892016, domicilio digitale che li C.F._6 Email_2
rappresenta e difende, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione del 2.05.2024, con l'avv. Antonietta Russo, c.f. , fax 0823.644940, domicilio digitale C.F._7 [...]
appellati Email_3
Conclusioni
1 Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.07.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 9.07.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
La vicenda processuale
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vete- Persona_1
re il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni – nella misura di Parte_1
€ 52.000,00 – subiti per effetto del sinistro verificatosi il 28.01.2008 allorché, alla guida della propria Vespa 50, fece per immettersi in Via Caduti sul Lavoro, ma scivolò su una macchia d'olio presente sul manto stradale, non visibile né prevedibile.
Si costituì il , chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
All'esito dell'istruttoria (produzioni documentali;
prova per testi;
c.t.u. medico legale), il
Tribunale, con sentenza 14.06.2022 n. 2269, ha accolto la domanda e, sul presupposto della responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c., lo ha condannato a pagare a Monaco Pt_1
la somma di € 42.955,50 oltre interessi e spese della procedura.
2- Il ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «Ac- Parte_1
certarsi e dichiararsi la contraddittorietà e lacunosità della pronuncia di primo grado;
Per
l'effetto, accogliersi lo spiegato appello con totale riforma della pronuncia di primo grado;
vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistata- rio».
3- Si è costituito inizialmente , chiedendo il rigetto dell'appello, con vit- Persona_1
toria di spese e condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. è poi de- Pt_1 Persona_1
ceduto il 25.10.2022 e gli sono subentrati con comparsa del 2.05.2024 gli eredi Parte_2
e e , i quali hanno così concluso: «- In via pregiudiziale, di-
[...] Pt_3 CP_2
chiarare l'estinzione del giudizio a seguito di interruzione automatica per decesso della parte costituita e mancata riassunzione entro i termini di cui all'art. 305 cpc. - In via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto della prima istanza pregiudiziale: - dichiarare inammissibilità dell'Appello redatto in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente;
-
Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, oltre che palesemente temerario, con conferma della Sentenza di primo grado (…). Il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna del , stante la temerarietà della lite, ex art. 96 cpc come Parte_1
2 in premessa argomentato».
4- Osserva la Corte che il giudizio si è estinto per mancata riassunzione in seguito ad even- to interruttivo costituito dalla morte di . Persona_1
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'evento del- la morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza – anche se svolta in forma cartolare (Cass. ord. 24.05.2022 n. 16797) – o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi, produce, ai sensi dell'art. 300, 2° comma, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione. Il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui inter- viene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna rilevanza, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenu- ta interruzione – avente natura meramente ricognitiva – pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. Cass. ord.
29.11.2024 n. 30729; Cass. ord. 29.05.2024 n. 15004; Cass. ord.
6.02.2024 n. 3345; Cass. ord.
22.09.2022 n.27788).
Nel caso in esame, il difensore di parte appellata dichiarò per la prima volta la morte del proprio assistito con note depositate il 7.01.2023 ai sensi dell'art. 127 ter Persona_1
c.p.c. in funzione dell'udienza cartolare del 24.01.2023. Lo stesso appellante, con note depo- sitate il giorno 11.01.2023, si associò alla richiesta di interruzione.
Dunque, dal momento della dichiarazione della morte di Monaco, per effetto dell'automa- tica interruzione, è iniziato a decorrere il termine di tre mesi stabilito a pena di decadenza per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, a nulla rilevando – alla luce dei principi sopra richiamati – la mancata pronuncia dichiarativa della Corte.
Né può condividersi quanto dedotto dall'appellante secondo cui la costituzione degli eredi dell'appellato avrebbe evitato l'interruzione del giudizio. Infatti, non solo, come prima evi- denziato, la dichiarazione di morte della parte costituita comporta l'interruzione automatica del giudizio ma, soprattutto, la costituzione degli eredi avvenne in data 2.05.2024 e, dunque, ben oltre il termine di tre mesi utili ai fini della riassunzione.
Il giudizio va perciò dichiarato estinto.
5- Le spese del grado restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così
3 come previsto dall'art. 310 c.p.c..
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Persona_1
del tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.06.2022 n. 2269, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
4
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3273\2022 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14.06.2022 n. 2269) vertente tra
, in persona del sindaco in carica, con sede in San Prisco (Ce), Via Mi- Parte_1
chele Monaco 92, con domicilio eletto in Macerata Campania (Ce), Via Garibaldi 59, nello studio dell'avv. Maria Giusi Vetrella, c.f. fax 0823.693631, domicilio C.F._1
digitale appellante Email_1
e
, c.f. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 CP_2
c.f. nato il [...] a [...], e , C.F._3 Controparte_3
c.f. nata il [...] a Vairano Patenora, in [...] eredi di C.F._4 [...]
, c.f. , nato il [...] a , deceduto il 25.02.2022, Per_1 C.F._5 Parte_1
con domicilio eletto in Roma, Via San Tommaso d'Aquino 80, nello studio dell'avv. Ida Scanu,
c.f. fax 06.37892016, domicilio digitale che li C.F._6 Email_2
rappresenta e difende, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione del 2.05.2024, con l'avv. Antonietta Russo, c.f. , fax 0823.644940, domicilio digitale C.F._7 [...]
appellati Email_3
Conclusioni
1 Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.07.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 9.07.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
La vicenda processuale
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vete- Persona_1
re il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni – nella misura di Parte_1
€ 52.000,00 – subiti per effetto del sinistro verificatosi il 28.01.2008 allorché, alla guida della propria Vespa 50, fece per immettersi in Via Caduti sul Lavoro, ma scivolò su una macchia d'olio presente sul manto stradale, non visibile né prevedibile.
Si costituì il , chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
All'esito dell'istruttoria (produzioni documentali;
prova per testi;
c.t.u. medico legale), il
Tribunale, con sentenza 14.06.2022 n. 2269, ha accolto la domanda e, sul presupposto della responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c., lo ha condannato a pagare a Monaco Pt_1
la somma di € 42.955,50 oltre interessi e spese della procedura.
2- Il ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «Ac- Parte_1
certarsi e dichiararsi la contraddittorietà e lacunosità della pronuncia di primo grado;
Per
l'effetto, accogliersi lo spiegato appello con totale riforma della pronuncia di primo grado;
vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistata- rio».
3- Si è costituito inizialmente , chiedendo il rigetto dell'appello, con vit- Persona_1
toria di spese e condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. è poi de- Pt_1 Persona_1
ceduto il 25.10.2022 e gli sono subentrati con comparsa del 2.05.2024 gli eredi Parte_2
e e , i quali hanno così concluso: «- In via pregiudiziale, di-
[...] Pt_3 CP_2
chiarare l'estinzione del giudizio a seguito di interruzione automatica per decesso della parte costituita e mancata riassunzione entro i termini di cui all'art. 305 cpc. - In via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto della prima istanza pregiudiziale: - dichiarare inammissibilità dell'Appello redatto in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente;
-
Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, oltre che palesemente temerario, con conferma della Sentenza di primo grado (…). Il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna del , stante la temerarietà della lite, ex art. 96 cpc come Parte_1
2 in premessa argomentato».
4- Osserva la Corte che il giudizio si è estinto per mancata riassunzione in seguito ad even- to interruttivo costituito dalla morte di . Persona_1
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'evento del- la morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza – anche se svolta in forma cartolare (Cass. ord. 24.05.2022 n. 16797) – o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi, produce, ai sensi dell'art. 300, 2° comma, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione. Il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui inter- viene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna rilevanza, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenu- ta interruzione – avente natura meramente ricognitiva – pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. Cass. ord.
29.11.2024 n. 30729; Cass. ord. 29.05.2024 n. 15004; Cass. ord.
6.02.2024 n. 3345; Cass. ord.
22.09.2022 n.27788).
Nel caso in esame, il difensore di parte appellata dichiarò per la prima volta la morte del proprio assistito con note depositate il 7.01.2023 ai sensi dell'art. 127 ter Persona_1
c.p.c. in funzione dell'udienza cartolare del 24.01.2023. Lo stesso appellante, con note depo- sitate il giorno 11.01.2023, si associò alla richiesta di interruzione.
Dunque, dal momento della dichiarazione della morte di Monaco, per effetto dell'automa- tica interruzione, è iniziato a decorrere il termine di tre mesi stabilito a pena di decadenza per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, a nulla rilevando – alla luce dei principi sopra richiamati – la mancata pronuncia dichiarativa della Corte.
Né può condividersi quanto dedotto dall'appellante secondo cui la costituzione degli eredi dell'appellato avrebbe evitato l'interruzione del giudizio. Infatti, non solo, come prima evi- denziato, la dichiarazione di morte della parte costituita comporta l'interruzione automatica del giudizio ma, soprattutto, la costituzione degli eredi avvenne in data 2.05.2024 e, dunque, ben oltre il termine di tre mesi utili ai fini della riassunzione.
Il giudizio va perciò dichiarato estinto.
5- Le spese del grado restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così
3 come previsto dall'art. 310 c.p.c..
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Persona_1
del tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.06.2022 n. 2269, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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