Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/06/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5262/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_1
Marco Tartarone, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Argine n.595, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Carmela Greco, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 145, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
1
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 13.1.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Marano di Napoli, e la compagnia CP_2 Controparte_1
deducendo: di essere proprietaria dell'autoveicolo Bmw X1, targato ED412BG,
[...]
assicurato per la r.c.a. con la che in data 3.3.2015, alle ore 21:30 Controparte_1
circa, allorché si trovava a viaggiare alla guida del suddetto autoveicolo, in località
Mugnano di Napoli (Na), alla via Cristoforo Colombo, era stata tamponata dall'autoveicolo Fiat CI Y, targato DM357FM, di proprietà di che, CP_2
a causa del forte impatto da tergo, l'autovettura Bmw X1 aveva terminato per inerzia la propria corsa contro un muro perimetrale;
che in conseguenza del sinistro l'autovettura tamponata aveva riportato danni alla parte posteriore e ingenti danni di meccanica e carrozzeria alla parte anteriore per effetto dell'urto indiretto contro il muro;
che la responsabilità del sinistro stradale de quo era imputabile in via esclusiva alla negligente condotta di guida del conducente dell'autovettura tamponante;
che, al momento dell'incidente, l'autoveicolo Fiat CI Y tg. DM357FM risultava assicurato per la r.c.a. con la Controparte_3
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la venisse condannata Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni riportati dall'autoveicolo Bmw X1 di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto delle avverse pretese, assumeva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e
148 cod. ass. per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in
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mora; nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente stradale e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso de quo e le conseguenze pregiudizievoli di cui veniva richiesto il risarcimento.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 6509/2021, pubblicata in data 3.11.2021, il Giudice di Pace di Marano di Napoli rigettava la domanda sul presupposto che le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, erano risultate incerte e contraddittorie, ragione per cui non poteva dirsi provato il sinistro secondo la dinamica narrata dalla parte attrice, con particolare riguardo alla mancata dimostrazione delle riconducibilità eziologica dei danni lamentati al tamponamento descritto in citazione.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la quale censurava Parte_1
la decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto non adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
In particolare, prospettava le seguenti censure alla sentenza impugnata:
- il Giudice di Pace aveva erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in quanto il C.T.U., contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, aveva accertato la coerenza tra i danni, diretti e indiretti, visibili sull'autovettura Bmw
X1 e la dinamica del tamponamento descritta nell'atto introduttivo e confermata dal teste escusso;
- in sentenza vi era stata un'errata valutazione della prova testimoniale espletata, il cui contenuto era stato ritenuto insufficiente per ritenere adeguatamente dimostrate le modalità di svolgimento del sinistro prospettate in citazione;
nello specifico, il Giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso le dichiarazioni del teste che Tes_1
corroboravano la ricostruzione dei fatti di causa con riguardo all'impatto da tergo, ai punti d'urto e ai danni riportati dall'autoveicolo;
- la liquidazione delle spese processuali era illegittima in quanto sproporzionata e non rispettosa dai parametri posti dal D.M. 55/2014.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse in solido e la al risarcimento della somma di € 5.050,55, oltre CP_2 Controparte_4
interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, nel giudizio d'appello, la che, contestando le Controparte_1
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ragioni poste a base dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare,
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta;
che l'appellante non aveva materialmente messo a disposizione del perito i veicoli danneggiati;
che le risultanze della consulenza tecnica, in assenza di riscontro diretto, non erano idonee a dimostrare la sussistenza del nesso di causa tra i danni riportarti dai veicoli coinvolti - analizzati dal consulente solo tramite documentazione fotografica - e l'accadimento dannoso de quo;
che le dichiarazioni testimoniali avevano descritto solo genericamente l'incidente stradale senza specificare i punti d'impatto e l'entità dei danni diretti e indiretti.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
La convenuta seppur regolarmente evocata in giudizio, ometteva di CP_2
costituirsi. Ne va dichiarata la contumacia.
Dopo vari rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e dopo aver proceduto, per quanto possibile, alla sua ricostruzione, con ordinanza del 16.1.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda azionata da Pt_1
poiché ha ritenuto che la lacunosità del quadro istruttorio non potesse far ritenere
[...]
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dimostrato che il sinistro si fosse realizzato secondo la dinamica allegata in citazione.
Tale valutazione può essere condivisa sulla base degli ulteriori profili motivazionali sviluppati in questa sede.
Innanzitutto, occorre premettere che i primi due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi fanno riferimento alla medesima doglianza relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Nella fattispecie, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da Pt_1
e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
[...]
La parte appellante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato, e dunque della riconducibilità eziologica dei danni lamentati al comportamento imprudente del conducente dell'autoveicolo danneggiante.
Le risultanze istruttorie acquisite in primo grado inducono a ritenere inverosimile e indimostrata la vicenda dedotta nella domanda introduttiva.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace il supporto probatorio della domanda attorea si è fondato essenzialmente sulla deposizione dell'unico teste escusso, Tes_1
A tal riguardo si evidenzia che, di fronte all'impossibilità sia acquisire il fascicolo di primo grado, sia di procedere alla sua ricostruzione, il contenuto della deposizione del teste sopra indicato, in assenza di specifica e puntuale contestazione sul punto da parte della parte appellata, può ritenersi testualmente corrispondente a quello riportato dalla difesa di nell'atto di appello. Parte_1
Orbene, le dichiarazioni rese dal teste di parte appellante, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, contengono una descrizione della vicenda poco comprensibile, manchevole di aspetti essenziali, utili a ricostruire l'esatto accadimento dei fatti.
Nel corso del giudizio di primo grado il teste ha dichiarato che l'autovettura Tes_1
CI Y aveva tamponato la parte posteriore dell'autoveicolo Bmw x1, il quale, a causa del forte urto da tergo, proseguendo la sua corsa, aveva impattato con la parte anteriore contro un muro perimetrale posto sulla destra (“era l'inizio del mese di marzo del 2015 vero le ore 21.30 ed io ero alla guida della mia macchina e percorrevo Via Cristoforo
Colombo in Mugnano. Ero all'altezza del civico 31 e procedevo in direzione verso la
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Circumvallazione esterna. Mi precedeva immediatamente davanti nella stessa direzione di marcia una CI Y di colore bianco guidata da una donna che procedeva a velocità sostenuta e tamponava una BMW X1 bianca guidata da un ragazzo. L'impatto avvenne tra la parte anteriore della CI Y e quella posteriore della BMW X1 che, a seguito del forte urto da tergo, andò a finire con la parte anteriore contro un muro posto sulla destra.
Preciso che la Via Cristoforo Colombo è una strada con carreggiata con corsie che non consentono manovra di sorpasso [………] Ricordo che la CI Y riportò danni alla Contr parte anteriore mentre l riportò danni alla parte posteriore ed a quella anteriore per Contr l'urto contro il muro. Ricordo che la riportò danni a tutta la parte posteriore e notevoli ed ingenti danni di meccanica e carrozzeria a tutta la parte anteriore”). Contr Da tali dichiarazioni testimoniali emerge quindi che la a causa dell'urto da dietro, sarebbe andata a finire con la parte anteriore contro un muro perimetrale posto a destra.
Nella deposizione manca tuttavia alcun riferimento ad un movimento di rotazione da parte dell'autovettura a seguito dell'urto posteriore, tale da giustificare l'impatto della parte anteriore del veicolo contro un muro laterale.
Invero, la ricostruzione dei fatti riferita dal teste non consente di comprendere Tes_1
le concrete modalità attraverso cui l'autovettura Bmw X1, per effetto del tamponamento subito, abbia potuto deviare la sua traiettoria al punto tale da urtare in pieno, non con la parte laterale, bensì con la parte anteriore, un muro perimetrale posto sul lato destro della carreggiata stradale.
Da tale incertezza discende lo scarso grado di credibilità razionale della dinamica narrata dal teste di parte appellante poiché, secondo una logica di normalità e di adeguatezza causale, a seguito dell'urto da tergo, l'autovettura tamponata, invece che impattare contro un muro laterale, avrebbe dovuto proseguire la sua corsa per inerzia nella stessa direzione di marcia, cioè in avanti, per poi collidere frontalmente contro un ostacolo posto dinanzi a sé.
A ciò si aggiunge che, in base alla descrizione del sinistro, l'autovettura Bmw X1, per effetto dell'impatto diretto contro il muro ubicato sulla destra, avrebbe dovuto, ragionevolmente riportare per lo più danni nella parte anteriore destra, in maniera asimmetrica rispetto alla parte anteriore sinistra non interessata da alcun impatto di tipo frontale.
Ed invece, dalla visione dei rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte appellante
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emerge, in modo contrastante rispetto ad una ipotesi più verosimile di dinamica del sinistro, che i danneggiamenti hanno riguardato tutta la parte anteriore, e che anzi, in modo assolutamente anomalo, le rotture e le deformazioni della carrozzeria hanno interessato in misura maggiore la parte anteriore sinistra a fronte di un impatto laterale che avrebbe dovuto coinvolgere solo la fiancata e la parte anteriore destra.
In sostanza, si sarebbe potuto sostenere, in astratto, un giudizio di logica compatibilità tra Contr i danni riportati dalla ed il sinistro de quo se solo il tamponamento avesse provocato nel veicolo anteriore una rotazione a destra di almeno 90°. Tale circostanza né è stata mai allegata dalla difesa della , né tanto meno è stata riferita dal testimone escusso. Pt_1
Le discrasie nella ricostruzione dello svolgimento dell'incidente e le evidenziate incongruenze narrative non consentono di ritenere dimostrati il sinistro e la sua dinamica.
In tal senso, anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado
- diversamente dalle conclusioni cui giunge l'ausiliario ing. - inducono Persona_1
a nutrire seri dubbi sulla sussistenza di un collegamento causale tra i lamentati danneggiamenti dell'autoveicolo Bmw X1 e l'incidente stradale prospettato in citazione.
Sul punto giova ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice ed egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. civ. n.5148/2011), ragione per cui il giudice può anche disattendere le risultanze della consulenza tecnica ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. (Cass. Sent. n. 36638/2021).
Si evidenzia, infatti, come il CTU ing. , non potendo svolgere Persona_1
un'ispezione diretta dei veicoli coinvolti nel sinistro, si sia limitato a descrivere i danni riportati dall'autovettura Bmw X1 unicamente sulla base della documentazione fotografica allegata dall'appellante raffigurante i danneggiamenti della parte posteriore e anteriore del veicolo (“lo scrivente è in grado di descrivere unicamente i danni riportati
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dalla vettura attorea, esclusivamente sulla scorta della documentazione presente in atti, corredata dalle fotografie raffiguranti i danni subiti, in quanto i veicoli non erano disponibili al momento degli accertamenti peritali”; cfr. pag. 3 della consulenza tecnica d'ufficio).
In particolare, l'ausiliario ha dichiarato di non essere stato messo in condizione di poter verificare la compatibilità tra i danni riportati da tutti i veicoli coinvolti nel sinistro in quanto la mancata ispezione diretta degli stessi con i danni subiti aveva impedito di svolgere un materiale accertamento comparativo (“giova premettere che lo scrivente non
è stato messo in condizioni di verificare la compatibilità tra i danni riportati da tuti i veicoli coinvolti nel sinistro, a causa della mancata ispezione diretta degli stessi con danni in atto;
difatti, l'accertamento comparativo è stato materialmente impedito”; cfr. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio).
Si osserva, inoltre, che il consulente non ha potuto verificare la coerenza tra i danni visibili sul lato anteriore del veicolo tamponato e il muro perimetrale contro il quale avrebbe poi urtato il veicolo attoreo poiché detto muro non era più esistente all'epoca dell'accesso peritale (“parimenti, non conoscendo le caratteristiche strutturali del muro oggetto dell'urto indiretto (non più presente in occasione dell'accesso peritale), non è possibile confrontarlo con i danni visibili sul lato anteriore del veicolo BMW X1”; cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
A fronte delle rilevanti lacune tecniche emerse in sede di accertamento, realizzato unicamente attraverso un accostamento statico virtuale mediante le schede tecniche dei veicoli coinvolti, lo stesso CTU, ribadendo i limiti dei mezzi di indagine avuti a disposizione, ha evidenziato come la perizia fosse stata espletata in assenza di cognizione degli spazi, delle velocità, delle posizioni precise dei veicoli e delle reazioni istintive dei conducenti (“si ribadiscono i limiti dei mezzi d'indagine avuti a disposizione dello scrivente per l'esperimento del mandato;
inoltre, rammenta che, non essendo intervenute
Autorità nell'immediatezza dell'evento, non si ha cognizione degli spazi, delle velocità, delle posizioni precise dei veicoli, né delle reazioni istintive dei conducenti”; cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio).
Tuttavia, da tali condivisibili premesse il consulente giunge, in modo poco comprensibile da un punto di vista logico, ad una conclusione con cui afferma una generica coerenza dei danni con la dinamica del sinistro, arrivando a sostenere, pur in assenza di riscontri diretti,
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che le fratture dei materiali e le deformazioni dei lamierati per ubicazione e morfologia apparissero coerenti con la dinamica allegata dall'appellante (“per quanto possibile, analizzando le fotografie, si rileva una generica coerenza per quote ed andamento delle forze d'urto poiché sulla vettura attorea le fratture dei materiali compositi e le deformazioni dei lamierati caratterizzanti le avarie dell'impatto diretto sul lato posteriore e di quello indiretto al lato anteriore, per ubicazione e morfologia appaiono coerenti con la dinamica enunciati in atti”, cfr. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce delle criticità emerse dall'esame della relazione tecnica allegata, tale conclusione di segno positivo non può essere condivisa in quanto la riscontrata scarsità degli elementi di valutazione tecnica acquisiti non permette una precisa ricostruzione delle modalità di verificazione dell'incidente e, a maggior ragione, non consente di poter esprimere un giudizio favorevole in ordine alla compatibilità tra la dinamica del sinistro narrata in citazione e i danni riportati dall'autoveicolo in questione.
Dalle altre emergenze istruttorie non è stato poi possibile rinvenire nessun altro elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ricostruzione fattuale razionalmente credibile.
Nessun rapporto di intervento è stato acquisito in atti poiché, nonostante la gravità del sinistro, non risultano intervenute sul posto le pubbliche autorità
Non è stata, inoltre, fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dei luoghi di causa utile a chiarire con precisione le caratteristiche spaziali dello scenario teatro del sinistro. In particolare, non risultano allegate fotografie del muro - peraltro assente in sede di accesso peritale - contro cui si sarebbe verificato l'impatto con la parte anteriore dell'autovettura.
La contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste e l'assenza di altri oggettivi e univoci elementi probatori non consentono di ritenere adeguatamente dimostrata l'effettiva verità del fatto storico secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo, con particolare riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra la dinamica dell'incidente descritta in citazione e i danni riportati dall'autoveicolo Bmw X1
In conclusione, la lacunosità probatoria delineatasi nel processo e lo scarso livello di verosimiglianza dei fatti allegati in citazione impediscono di ritenere raggiunta la prova del sinistro stradale così come descritto dall'appellante a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
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E' infine infondato l'ultimo motivo di appello relativo alla sostenuta illegittimità delle spese di lite, liquidate dal Giudice di Pace in € 1.900,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Tenuto conto che, nelle conclusioni all'atto di citazione, la difesa di chiedeva Parte_1
condannarsi la al risarcimento dei danni “entro e non oltre i limiti Controparte_1 di competenza dell'Ill.mo Giudice di Pace Adito”, deve allora ritenersi che il valore della controversia fosse pari ad € 20.000,00. Sulla base di tale premessa, il compenso liquidato in favore della compagnia assicurativa, corrispondendo ai valori medi dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, risulta essere stato quantificato nella sentenza impugnata in maniera assolutamente legittima ed adeguata.
La sentenza di rigetto della domanda va pertanto integralmente confermata, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni illustrate in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto da consegue, inoltre, Parte_1
l'obbligo a carico di tale parte, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo.
Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità
o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6509/2021 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli e pubblicata in data 3.11.2021;
• condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali relative al giudizio d'appello, che si liquidano in € 1.200,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 31.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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