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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1880/2016, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. all'udienza non partecipata dell'08 gennaio 2025
TRA
(cf: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Pepe e Davide Nitto giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in S. Egidio Del Monte Albino, Via Bosco n. 4;
ATTORE
contro
( ; (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), ( ), C.F._3 CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6
n.q. di eredi di nato il [...] e deceduto in Nocera Inferiore il 06.04.2019 Persona_1 tutte rapp.te e difese dall'avv. Gaetano Maiorino, elettivamente domiciliate presso il suo studio, in
Nocera Superiore (SA), Corso Matteotti n. 70, giusta procura in atti
CONVENUTE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via preliminare non accogliere le eccezioni preliminari sollevate per i motivi su esposti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res;
- Accertare e dichiarare che il sig. deve lasciare immediatamente il bene libero da Persona_1
persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari comparenti;
- Condannare il convenuto al risarcimento danni per le ragioni ivi esposte, per una somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia o secondo equità utilizzando il parametro del “ valore locativo” del bene” ( Cass. N.
3223/2011; nel merito Trib Milano n. 11752/2013, Trib Milano n. 55477/2012) ovverosia commisurando il danno secondo i parametri dei canoni di locazione correnti sul mercato - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- con l'osservanza dei diritti ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratori antistatario”.
Per parte convenuta: “In via preliminare − Accogliere le eccezioni preliminari sollevate dalla scrivente difesa e pertanto ritenere la domanda attorea infondata per carenza di legittimazione attiva, nulla per indeterminazione dell'oggetto, nonché improcedibile per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria così come richiesta da legge. Nel merito − Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le causali esposte in narrativa. − In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari con attribuzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo di essere proprietario della consistenza immobiliare sita nel Comune di Persona_1
Nocera Inferiore di seguito descritta: “immobile n.1 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 1 natura A5 - Abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza 1,00 vani piano
T- indirizzo: via Salvatore Allende , 87,; dell' immobile n.2 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio
18 particella 1899 subalterno 2 natura C6 – stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – consistenza 14 metri quadri piano T - indirizzo: via Salvatore Allende , 87,; dell' immobile n.3 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 4 natura A5 – abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza
1,00 vani piano 1°- indirizzo: via Salvatore Allende , 87”; che detti immobili gli erano stati donati dalla sig.ra ; che l'immobile sito in Nocera Inferiore, al rione Piedimonte, consistente in due Parte_2
pagina 2 di 9 vani in piano terra con annesso WC e un vano primo piano risulta abusivamente occupato dal Sig.
Persona_1
Sulla scorta di tali premesse così concludeva: “accertare, dichiarare e statuire che il comparente ha diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
accertare, dichiarare che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res;
condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose nella piena disponibilità del titolare comparente;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni per le ragioni ivi esposte, per una somma pari ad euro 5.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma, che questo giudice riterrà di giustizia secondo equità, vittoria di spese, compensi del presente giudizio, con relativa attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2. In data 10.06.2016, si costituiva in giudizio Persona_1
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della titolarità del bene immobile in capo all'attore e deduceva, viceversa, di essere egli stesso proprietario degli immobili per cui è causa per averli posseduti per più di vent'anni; eccepiva poi la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con il favore delle spese.
3. Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il precedente giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la decisione.
4. Nelle more decedeva il sig. ed il giudizio veniva riassunto nei confronti degli Persona_1
eredi, pertanto, pervenuta la causa innanzi alla scrivente, dopo una serie di rinvii dettati dal carico del ruolo, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza non partecipata dell'08 gennaio 2025 e con provvedimento emesso in pari data, trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
5. La domanda proposta dalla parte attrice è infondata, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
5.1. In via preliminare, appare indispensabile procedere alla qualificazione giuridica dell'azione esperita dall'attore.
Quest'ultimo ha chiesto di accertare la sussistenza, in capo allo stesso, del diritto di proprietà sull'immobile contesto e, conseguentemente, di condannare i convenuti, quali occupanti sine titulo, alla restituzione del bene in suo favore.
pagina 3 di 9 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di rivendica e l'azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti distinti, in quanto la prima è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, mentre l'azione di restituzione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene (cfr. Cass., Sez. II, 31/08/2015, n. 17321).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
laddove, invece, il proprietario chieda la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, si è al cospetto di un'azione di rivendicazione, con i conseguenti, e ben più gravosi, oneri probatori (cfr. Cass., SS.UU., 8/03/2014,
n. 7305; sulla stessa scia, si vedano Cass., Sez. II, 12/11/2015, n. 23121 e, da ultimo, Cass., Sez. II, ord.
10/01/2018, n. 25052).
A ben vedere, il discrimen tracciato dal Supremo Collegio è segnato dalla esistenza o meno ab origine di un qualsivoglia titolo, seppur invalido o divenuto inefficace: nel primo caso, l'azione di rilascio dell'immobile avrà natura personale, mentre, nel secondo caso, la mancanza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene in capo al convenuto porterà a sussumere la domanda nell'alveo della tipica azione di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, della cui titolarità chi agisce deve dare la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Orbene, l'azione esperita dall'attore deve essere qualificata come domanda di rivendica (art. 948
c.c.), in quanto costui, nell'affermare di essere “legittimo proprietario degli immobili rivendicati, in quanto detti immobili sono stati donati dalla signora , senza riserva alcuna e con ogni Parte_2 garanzia di legge al sig. ” ha dedotto la proprietà del bene, e non l'esistenza di un Parte_1
rapporto obbligatorio, a fondamento del preteso obbligo di restituzione.
Dunque, nel caso di specie, la domanda, è tipicamente di rivendicazione, poiché si basa non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
pagina 4 di 9 5.2. Così qualificata l'azione promossa dall'attore, va preliminarmente osservato che legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo
(cfr. Cass., Sez. II, 10/010/1997, n. 9851; Cass., Sez. II, 16/06/2006, n. 13973).
Nella specie, i convenuti non hanno contestato di avere attualmente la disponibilità del bene.
Pertanto, costoro devono ritenersi legittimati a resistere all'azione di rivendicazione promossa dall'attore.
5.3. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, invece, deve essere riqualificata come contestazione della titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sicché essa non pone un problema di legitimatio ad causam, ma un problema di merito, attinente alla prova del titolo azionato dalla parte attrice e, dunque, alla fondatezza della domanda di rivendicazione.
Ciò chiarito, occorre verificare la titolarità, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà rivendicato.
L'attore agito ai sensi dell'art. 948 c.c. al fine di ottenere l'accertamento della proprietà dell'immobile corrispondente al mappale sopra indicato, con il conseguente ordine di restituzione.
Parte convenuta ha contestato all'attore di non aver offerto la prova richiesta dall'art. 948 c.c.
Quanto al regime probatorio, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione (ex multis, Cass., Sez. II, 05/11/2010, n. 22598; più di recente, Cass., Sez.
II, ord. 14/12/2018, n. 32386).
In altri termini, nel giudizio di rivendica, l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario d'acquisto del bene, in ragione della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio.
Stante l'espressa contestazione effettuata in proposito dai convenuti, spettava agli attori in rivendica offrire la prova del diritto di proprietà.
Tale prova è fallita.
Ora, a dimostrazione della titolarità del diritto reclamato, l'attore si è limitato a produrre la visura catastale relativa all'immobile oggetto di causa, l'ispezione ipotecaria ed alcune ricevute di pagamento delle utenze (risalenti al 1983).
pagina 5 di 9 La suddetta documentazione, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'attore.
Si osserva, preliminarmente, che l'atto di donazione non è stato versato in atti, si rinviene unicamente la nota di trascrizione in cui, il Notaio innanzi a cui sarebbe stipulato tale Parte_3 atto rendeva edotte le parti che “il presente atto produrrà il trasferimento del diritto di proprietà solo qualora i presupposti dichiarati ai fini dell'usucapione siano realmente sussistenti e quindi la parte donante può dirsi giuridicamente proprietaria: in caso contrario, e cioè qualora detti presupposti non siano realmente esistenti il presente atto non produrrà alcun effetto (..)”.
In ogni caso, si precisa, che lo stesso atto di donazione sarebbe stato di per se solo insufficiente ai fini che ci occupa.
Infatti “l'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della "res" oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto "dominus", dati ricavati dai registri catastali)” (Cass., Sez. II, 21/11/1997, n. 11605).
Ancora. Come noto, nessun valore probatorio può essere attribuito alla ispezione ipotecaria ed alla visura catastale versata in atti, trattandosi di documenti che, per giurisprudenza costante, sono di per sé soli inidonei a dimostrare il titolo di proprietà (Cass., Sez. II, 24/08/1991, n. 9096, secondo cui
“Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”).
La parte attrice ha chiesto, inoltre, di essere ammessa a provare per testimoni i fatti dedotti in citazione nonché il possesso ad usucapionem.
Ebbene, la prova testimoniale articolata, è inammissibile - come precisato dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 14 maggio 2020 (che integralmente si condivide).-
In particolare parte attrice chiedeva di provare per testi circostanze documentate o da documentare (1 Che il sig. , è proprietario nel comune di Nocera Inferiore, Parte_1 dell'immobile n.1 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 1 natura
A5 - Abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza 1,00 vani piano T- indirizzo: via Salvatore Allende
, 87,; dell' immobile n.2 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 2
pagina 6 di 9 natura C6 – stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – consistenza 14 metri quadri piano T - indirizzo: via Salvatore Allende , 87,; dell' immobile n.3 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 4 natura A5 – abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza 1,00 vani piano 1°- indirizzo: via Salvatore Allende , 87; 2. Che detti immobili sono stati donati dalla sig.ra
, senza riserva alcuna e con ogni garanzia di legge al sig.re ;
3. Che Parte_2 Parte_1
l' accetta la piena proprietà della consistenza immobiliare sita in Nocera Inferiore, al rione Pt_1
Piedimonte, consistente precisamente in due vani in piano terra con annesso W.C. e un vano primo piano;
7 Che l'invito al rilascio degli immobili risale già all'anno 2011 e precisamente Giugno 2011); nonché circostanze in parte non contestate e in parte implicanti inammissibili valutazioni dei testi (4.
Che detto immobile risulta, oggi, abusivamente occupato dal sig. il quale ivi si trova in Persona_1
via di mero fatto e senza alcun titolo che lo legittimi;
5. Che gli immobili di cui sopra, non sono mai stati consegnati all'occupante, anzi in modo del tutto abusivo usa gli immobili per posare e conservare attrezzi ed utensili da lavoro, nonché tutto il materiale della sua attività lavorativa, quella di elettrauto;
8. Che dal giugno 2011 ad oggi, sono trascorsi quasi 5 anni, senza riuscire ad ottenere il rilascio della res in questione;
9. Che ad oggi, nonostante l'insistenza di parte attorea, gli immobili risultano ancora occupati abusivamente senza alcun titolo;
10. Che l'attore è così legittimato alla presente azione di rivendicazione avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte di recente osservato che “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305); 11. Che, dal momento della richiesta, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene ed allo corresponsione di un equo indennizzo per il periodo di occupazione priva di titolo); nonché circostanze irrilevanti ai fini della decisione (6 Che si è rivelato ogni Pt_4
tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda in quanto privi di riscontro sono rimasti, come sempre, i solleciti inviati direttamente dal sig. al sig. , nonché l'invito di Pt_1 Per_1
mediazione assistita, conclusosi in maniera del tutto negativa per mancata comparizione dello stesso
, dinanzi all'organismo di conciliazione del foro di Nocera Inferiore). Per_1
Del resto, come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte con orientamento costante, i capitoli di prova per testi in tanto sono ammissibili in quanto gli stessi siano sufficientemente circostanziati e vertano su fatti specifici a conoscenza del testimone: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma
pagina 7 di 9 anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (cfr. Cass., ord. 02/02/2015, n. 1808; Cass., Sez. VI, ord. 12/10/2011, n. 20997).
Parimenti insufficiente a dimostrare l'usucapione è il pagamento delle utenze per gli anni
1982,1983, 1984 e 86 (Sul punto la Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24479 ha stabilito che il mero pagamento delle utenze non è sufficiente a dimostrare il possesso).
Detto altrimenti, il pagamento degli oneri non prova il possesso per usucapione.
Da quanto sopra s'impone il rigetto della domanda proposta dall'attore, poiché sprovvista di adeguato supporto probatorio in ordine al perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà.
La titolarità del diritto dominicale in capo a chi agisce con l'azione di rivendicazione è elemento costitutivo della relativa domanda.
Difettando la prova che gli attori e, prima di loro, il de cuius fosse proprietario del diritto domandato in rivendica, s'impone quindi il rigetto della domanda da questi spiegata ai sensi dell'art. 948 c.c.
5.4. L'assenza di prova circa la titolarità del bene rivendicato comporta de plano l'infondatezza della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dell'immobile, non avendo la parte attrice dimostrato la dedotta lesione del diritto dominicale.
6. Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018. In particolare:
a) lo scaglione di riferimento, determinato in base all'art. 15 c.p.c., è quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00;
b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in quanto, pur non essendo stata in concreto espletata attività istruttoria, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
c) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale si applicano i parametri medi, mentre per la fase di trattazione si applicano i parametri minimi, stante l'assenza di attività istruttoria.
I compensi andranno distratti in favore del procuratore costituito dei convenuti, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna l'attore, alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano
Maiorino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.04.2025
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1880/2016, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. all'udienza non partecipata dell'08 gennaio 2025
TRA
(cf: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Pepe e Davide Nitto giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in S. Egidio Del Monte Albino, Via Bosco n. 4;
ATTORE
contro
( ; (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), ( ), C.F._3 CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6
n.q. di eredi di nato il [...] e deceduto in Nocera Inferiore il 06.04.2019 Persona_1 tutte rapp.te e difese dall'avv. Gaetano Maiorino, elettivamente domiciliate presso il suo studio, in
Nocera Superiore (SA), Corso Matteotti n. 70, giusta procura in atti
CONVENUTE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via preliminare non accogliere le eccezioni preliminari sollevate per i motivi su esposti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res;
- Accertare e dichiarare che il sig. deve lasciare immediatamente il bene libero da Persona_1
persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari comparenti;
- Condannare il convenuto al risarcimento danni per le ragioni ivi esposte, per una somma che l'onorevole giudicante riterrà di giustizia o secondo equità utilizzando il parametro del “ valore locativo” del bene” ( Cass. N.
3223/2011; nel merito Trib Milano n. 11752/2013, Trib Milano n. 55477/2012) ovverosia commisurando il danno secondo i parametri dei canoni di locazione correnti sul mercato - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- con l'osservanza dei diritti ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratori antistatario”.
Per parte convenuta: “In via preliminare − Accogliere le eccezioni preliminari sollevate dalla scrivente difesa e pertanto ritenere la domanda attorea infondata per carenza di legittimazione attiva, nulla per indeterminazione dell'oggetto, nonché improcedibile per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria così come richiesta da legge. Nel merito − Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le causali esposte in narrativa. − In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari con attribuzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo di essere proprietario della consistenza immobiliare sita nel Comune di Persona_1
Nocera Inferiore di seguito descritta: “immobile n.1 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 1 natura A5 - Abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza 1,00 vani piano
T- indirizzo: via Salvatore Allende , 87,; dell' immobile n.2 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio
18 particella 1899 subalterno 2 natura C6 – stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – consistenza 14 metri quadri piano T - indirizzo: via Salvatore Allende , 87,; dell' immobile n.3 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 4 natura A5 – abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza
1,00 vani piano 1°- indirizzo: via Salvatore Allende , 87”; che detti immobili gli erano stati donati dalla sig.ra ; che l'immobile sito in Nocera Inferiore, al rione Piedimonte, consistente in due Parte_2
pagina 2 di 9 vani in piano terra con annesso WC e un vano primo piano risulta abusivamente occupato dal Sig.
Persona_1
Sulla scorta di tali premesse così concludeva: “accertare, dichiarare e statuire che il comparente ha diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
accertare, dichiarare che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res;
condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose nella piena disponibilità del titolare comparente;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni per le ragioni ivi esposte, per una somma pari ad euro 5.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma, che questo giudice riterrà di giustizia secondo equità, vittoria di spese, compensi del presente giudizio, con relativa attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2. In data 10.06.2016, si costituiva in giudizio Persona_1
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della titolarità del bene immobile in capo all'attore e deduceva, viceversa, di essere egli stesso proprietario degli immobili per cui è causa per averli posseduti per più di vent'anni; eccepiva poi la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con il favore delle spese.
3. Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il precedente giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la decisione.
4. Nelle more decedeva il sig. ed il giudizio veniva riassunto nei confronti degli Persona_1
eredi, pertanto, pervenuta la causa innanzi alla scrivente, dopo una serie di rinvii dettati dal carico del ruolo, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza non partecipata dell'08 gennaio 2025 e con provvedimento emesso in pari data, trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
5. La domanda proposta dalla parte attrice è infondata, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
5.1. In via preliminare, appare indispensabile procedere alla qualificazione giuridica dell'azione esperita dall'attore.
Quest'ultimo ha chiesto di accertare la sussistenza, in capo allo stesso, del diritto di proprietà sull'immobile contesto e, conseguentemente, di condannare i convenuti, quali occupanti sine titulo, alla restituzione del bene in suo favore.
pagina 3 di 9 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di rivendica e l'azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti distinti, in quanto la prima è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, mentre l'azione di restituzione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene (cfr. Cass., Sez. II, 31/08/2015, n. 17321).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
laddove, invece, il proprietario chieda la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, si è al cospetto di un'azione di rivendicazione, con i conseguenti, e ben più gravosi, oneri probatori (cfr. Cass., SS.UU., 8/03/2014,
n. 7305; sulla stessa scia, si vedano Cass., Sez. II, 12/11/2015, n. 23121 e, da ultimo, Cass., Sez. II, ord.
10/01/2018, n. 25052).
A ben vedere, il discrimen tracciato dal Supremo Collegio è segnato dalla esistenza o meno ab origine di un qualsivoglia titolo, seppur invalido o divenuto inefficace: nel primo caso, l'azione di rilascio dell'immobile avrà natura personale, mentre, nel secondo caso, la mancanza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene in capo al convenuto porterà a sussumere la domanda nell'alveo della tipica azione di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, della cui titolarità chi agisce deve dare la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Orbene, l'azione esperita dall'attore deve essere qualificata come domanda di rivendica (art. 948
c.c.), in quanto costui, nell'affermare di essere “legittimo proprietario degli immobili rivendicati, in quanto detti immobili sono stati donati dalla signora , senza riserva alcuna e con ogni Parte_2 garanzia di legge al sig. ” ha dedotto la proprietà del bene, e non l'esistenza di un Parte_1
rapporto obbligatorio, a fondamento del preteso obbligo di restituzione.
Dunque, nel caso di specie, la domanda, è tipicamente di rivendicazione, poiché si basa non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
pagina 4 di 9 5.2. Così qualificata l'azione promossa dall'attore, va preliminarmente osservato che legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo
(cfr. Cass., Sez. II, 10/010/1997, n. 9851; Cass., Sez. II, 16/06/2006, n. 13973).
Nella specie, i convenuti non hanno contestato di avere attualmente la disponibilità del bene.
Pertanto, costoro devono ritenersi legittimati a resistere all'azione di rivendicazione promossa dall'attore.
5.3. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, invece, deve essere riqualificata come contestazione della titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sicché essa non pone un problema di legitimatio ad causam, ma un problema di merito, attinente alla prova del titolo azionato dalla parte attrice e, dunque, alla fondatezza della domanda di rivendicazione.
Ciò chiarito, occorre verificare la titolarità, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà rivendicato.
L'attore agito ai sensi dell'art. 948 c.c. al fine di ottenere l'accertamento della proprietà dell'immobile corrispondente al mappale sopra indicato, con il conseguente ordine di restituzione.
Parte convenuta ha contestato all'attore di non aver offerto la prova richiesta dall'art. 948 c.c.
Quanto al regime probatorio, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione (ex multis, Cass., Sez. II, 05/11/2010, n. 22598; più di recente, Cass., Sez.
II, ord. 14/12/2018, n. 32386).
In altri termini, nel giudizio di rivendica, l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario d'acquisto del bene, in ragione della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio.
Stante l'espressa contestazione effettuata in proposito dai convenuti, spettava agli attori in rivendica offrire la prova del diritto di proprietà.
Tale prova è fallita.
Ora, a dimostrazione della titolarità del diritto reclamato, l'attore si è limitato a produrre la visura catastale relativa all'immobile oggetto di causa, l'ispezione ipotecaria ed alcune ricevute di pagamento delle utenze (risalenti al 1983).
pagina 5 di 9 La suddetta documentazione, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'attore.
Si osserva, preliminarmente, che l'atto di donazione non è stato versato in atti, si rinviene unicamente la nota di trascrizione in cui, il Notaio innanzi a cui sarebbe stipulato tale Parte_3 atto rendeva edotte le parti che “il presente atto produrrà il trasferimento del diritto di proprietà solo qualora i presupposti dichiarati ai fini dell'usucapione siano realmente sussistenti e quindi la parte donante può dirsi giuridicamente proprietaria: in caso contrario, e cioè qualora detti presupposti non siano realmente esistenti il presente atto non produrrà alcun effetto (..)”.
In ogni caso, si precisa, che lo stesso atto di donazione sarebbe stato di per se solo insufficiente ai fini che ci occupa.
Infatti “l'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della "res" oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto "dominus", dati ricavati dai registri catastali)” (Cass., Sez. II, 21/11/1997, n. 11605).
Ancora. Come noto, nessun valore probatorio può essere attribuito alla ispezione ipotecaria ed alla visura catastale versata in atti, trattandosi di documenti che, per giurisprudenza costante, sono di per sé soli inidonei a dimostrare il titolo di proprietà (Cass., Sez. II, 24/08/1991, n. 9096, secondo cui
“Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”).
La parte attrice ha chiesto, inoltre, di essere ammessa a provare per testimoni i fatti dedotti in citazione nonché il possesso ad usucapionem.
Ebbene, la prova testimoniale articolata, è inammissibile - come precisato dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 14 maggio 2020 (che integralmente si condivide).-
In particolare parte attrice chiedeva di provare per testi circostanze documentate o da documentare (1 Che il sig. , è proprietario nel comune di Nocera Inferiore, Parte_1 dell'immobile n.1 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 1 natura
A5 - Abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza 1,00 vani piano T- indirizzo: via Salvatore Allende
, 87,; dell' immobile n.2 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 2
pagina 6 di 9 natura C6 – stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – consistenza 14 metri quadri piano T - indirizzo: via Salvatore Allende , 87,; dell' immobile n.3 – catasto fabbricati – sezione urbana foglio 18 particella 1899 subalterno 4 natura A5 – abitazione di tipo ultrapopolare – consistenza 1,00 vani piano 1°- indirizzo: via Salvatore Allende , 87; 2. Che detti immobili sono stati donati dalla sig.ra
, senza riserva alcuna e con ogni garanzia di legge al sig.re ;
3. Che Parte_2 Parte_1
l' accetta la piena proprietà della consistenza immobiliare sita in Nocera Inferiore, al rione Pt_1
Piedimonte, consistente precisamente in due vani in piano terra con annesso W.C. e un vano primo piano;
7 Che l'invito al rilascio degli immobili risale già all'anno 2011 e precisamente Giugno 2011); nonché circostanze in parte non contestate e in parte implicanti inammissibili valutazioni dei testi (4.
Che detto immobile risulta, oggi, abusivamente occupato dal sig. il quale ivi si trova in Persona_1
via di mero fatto e senza alcun titolo che lo legittimi;
5. Che gli immobili di cui sopra, non sono mai stati consegnati all'occupante, anzi in modo del tutto abusivo usa gli immobili per posare e conservare attrezzi ed utensili da lavoro, nonché tutto il materiale della sua attività lavorativa, quella di elettrauto;
8. Che dal giugno 2011 ad oggi, sono trascorsi quasi 5 anni, senza riuscire ad ottenere il rilascio della res in questione;
9. Che ad oggi, nonostante l'insistenza di parte attorea, gli immobili risultano ancora occupati abusivamente senza alcun titolo;
10. Che l'attore è così legittimato alla presente azione di rivendicazione avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte di recente osservato che “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305); 11. Che, dal momento della richiesta, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene ed allo corresponsione di un equo indennizzo per il periodo di occupazione priva di titolo); nonché circostanze irrilevanti ai fini della decisione (6 Che si è rivelato ogni Pt_4
tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda in quanto privi di riscontro sono rimasti, come sempre, i solleciti inviati direttamente dal sig. al sig. , nonché l'invito di Pt_1 Per_1
mediazione assistita, conclusosi in maniera del tutto negativa per mancata comparizione dello stesso
, dinanzi all'organismo di conciliazione del foro di Nocera Inferiore). Per_1
Del resto, come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte con orientamento costante, i capitoli di prova per testi in tanto sono ammissibili in quanto gli stessi siano sufficientemente circostanziati e vertano su fatti specifici a conoscenza del testimone: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma
pagina 7 di 9 anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (cfr. Cass., ord. 02/02/2015, n. 1808; Cass., Sez. VI, ord. 12/10/2011, n. 20997).
Parimenti insufficiente a dimostrare l'usucapione è il pagamento delle utenze per gli anni
1982,1983, 1984 e 86 (Sul punto la Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24479 ha stabilito che il mero pagamento delle utenze non è sufficiente a dimostrare il possesso).
Detto altrimenti, il pagamento degli oneri non prova il possesso per usucapione.
Da quanto sopra s'impone il rigetto della domanda proposta dall'attore, poiché sprovvista di adeguato supporto probatorio in ordine al perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà.
La titolarità del diritto dominicale in capo a chi agisce con l'azione di rivendicazione è elemento costitutivo della relativa domanda.
Difettando la prova che gli attori e, prima di loro, il de cuius fosse proprietario del diritto domandato in rivendica, s'impone quindi il rigetto della domanda da questi spiegata ai sensi dell'art. 948 c.c.
5.4. L'assenza di prova circa la titolarità del bene rivendicato comporta de plano l'infondatezza della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dell'immobile, non avendo la parte attrice dimostrato la dedotta lesione del diritto dominicale.
6. Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018. In particolare:
a) lo scaglione di riferimento, determinato in base all'art. 15 c.p.c., è quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00;
b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in quanto, pur non essendo stata in concreto espletata attività istruttoria, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
c) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale si applicano i parametri medi, mentre per la fase di trattazione si applicano i parametri minimi, stante l'assenza di attività istruttoria.
I compensi andranno distratti in favore del procuratore costituito dei convenuti, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna l'attore, alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano
Maiorino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.04.2025
Il Giudice
Gisella Ciniglio
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