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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3605/2020 R.G., proposta da da
già Codice Parte_1 Parte_2
Fiscale , in persona del Procuratore dott. , P.IVA_1 Parte_3
elettivamente domiciliata presso i recapiti telematici dei propri difensori avvocati Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, dai quali è rappresentata e difesa per mandato in atti
Attrice
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice
[...]
Fiscale ed il P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del e legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_3
Codice Fiscale , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
Convenuti
1 Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024, il cui verbale che deve intendersi richiamato in questa sede, quando questo GI ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, la società attrice ha adito l'intestato Tribunale deducendo di essere creditrice, nei confronti del convenuto , della Controparte_4
somma di € 8.094,29 per sorte capitale, portati da una fattura emessa dalla società Eni Gas e Luce S.p.A., oltre interessi ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 (nella formulazione applicabile ratione temporis).
(oggi ha formulato, quindi, le seguenti Parte_2 Pt_1
domande: “• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_4
2
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell Controparte_4
dei seguenti crediti e, per l'effetto,
[...]
condannare l Controparte_4
l relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_2
I. € 8.094,29 per sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2
per: − sorte capitale, − interessi moratori Parte_2
maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di
3 scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: per l'eventualità in cui parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte di parte Parte_2
convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_2
ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
C L' convenuto si è costituito in giudizio a mezzo di comparsa depositata telematicamente il 23 agosto 2021, eccependo l'erronea indicazione del convenuto (mera articolazione del ), la nullità Controparte_2
della citazione per mancata indicazione delle prestazioni a base dei crediti azionati e concludendo nei seguenti termini “- in via preliminare, l'erronea individuazione della persona nei cui confronti la domanda doveva essere proposta, con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, L. n. 260 del
1958; - sempre in via preliminare, la nullità della citazione, ai sensi
4 dell'art. 164, co. 4 c.p.c.. In ogni caso, con il favore delle spese”.
Con ordinanza resa in esito all'udienza dell'uno dicembre 2021, il GI ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
. Controparte_2
A seguito della notifica, il si è costituito in giudizio con atto CP_2
depositato il 6 giugno 2022, evidenziando l'inammissibilità delle domande C formulate nei confronti dell' , eccependo il difetto di legittimazione passiva per essere l'utenza elettrica intestata al e la Controparte_6
nullità della citazione per mancata indicazione delle prestazioni a base dei crediti azionati.
L'Amministrazione ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti domande: “- in via preliminare, l'erronea individuazione del soggetto nei cui confronti la domanda doveva essere proposta, con conseguente inammissibilità della domanda reiterata nei confronti dell'Istituto scolastico;
- sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del;
- infine, la nullità della citazione, ai sensi Controparte_2
dell'art. 164, co. 4 c.p.c. - In ogni caso, con il favore delle spese.”
Con ordinanza del 20 novembre 2022, il GI ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo, concedendo il termine per l'integrazione.
Integrata la domanda nei soli confronti dell'IC (ma notificando l'atto anche al ), sono stati concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. CP_2
183 c.p.c..
Il nella memoria primo termine ha reiterato le eccezioni già CP_2
precedentemente formulate e concluso: “- in via preliminare, l'erronea individuazione del soggetto nei cui confronti la domanda doveva essere proposta, con conseguente inammissibilità della domanda reiterata nei
5 confronti dell'Istituto scolastico;
- sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del;
- l'inefficacia della Controparte_2
cessione del credito e il conseguente difetto di legittimazione passiva dell'attrice. In ogni caso, con il favore delle spese”.
La causa è stata istruita solo a mezzo della produzione documentale di parte.
II. Vanno vagliate le eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello
Stato, che attengono alla legittimazione passiva.
La Suprema corte ha avuto modo di chiarire che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R.
8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato, con la conseguenza che l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte ed è irrilevante che l'evocazione in giudizio abbia riguardato l'organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione (Cassazione civile,
27/05/2024 n. 14720).
In ispecie, il GI ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ed il si è costituito in giudizio ed anche se la successiva integrazione CP_2
C ex art. 164 c.p.c. è stata operata solo nei confronti dell , il - già CP_2
costituito in giudizio - nel reiterare l'eccezione ex art. 4 L. n. 260/1958 ha svolto comunque compiutamente le proprie difese.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva - per essere la
6 fornitura a carico del - la stessa appare Controparte_6
assolutamente fondata.
L'art. 3, c. 1, lett. a) della L. 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), infatti, prevedeva che fossero i comuni a provvedere alle forniture degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie.
Non soltanto nessuna delega all'istituto scolastico da parte dell'Ente risulta Parte versata in atti, contrariamente a quanto dedotto da ma proprio il contratto riguardante la fornitura elettrica presso l'Istituto - al tempo Scuola
Media Campanella - depositato dall'attrice (allegato 7 della produzione telematica del 30 gennaio 2023), smentisce che sia stata l'amministrazione scolastica ad aver stipulato sua sponte il contratto di fornitura di energia elettrica con la cedente impegnandosi al pagamento delle relative fatture di fornitura di energia elettrica.
Lo stesso, difatti, è stato sottoscritto il 28 gennaio 1998 e accanto alla firma illeggibile, reca il timbro proprio dell'UT del Controparte_6
(recte: vi sono 9 sottoscrizioni con il medesimo timbro), che - pertanto - è
l'unico obbligato contrattuale e legittimato passivo.
Le domande dell'attrice, quindi, non possono trovare accoglimento.
III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 3605/20 R.G., ogni
7 contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) Rigetta le domande dell'attrice, stante il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta;
2) Condanna già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali, che vengono liquidate in € 2.540,00 per compensi (DM
147/2022, scaglione fino a € 26.000, valori minimi) oltre spese generali
(15%), CPA ed IVA.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 3 aprile 2025.
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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