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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. LB CELESTE
- Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16,9,2025 nella causa in II grado R.G. n. 2596/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1309/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Belluno 69;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, Parte_1 ha convenuto in al fine di accertare il suo diritto alla giudizio il Controparte_2 immissione in ruolo presso la sede indicata in via preferenziale in funzione del posizionamento nella graduatoria concorsuale in combinato disposto con il contingente determinato dal Controparte_1 ; di dichiarare il suo diritto a un incarico di docente, classe di concorso A011, nella Provincia di Viterbo e condannare il ad assegnargli un posto di lavoro Controparte_1 nella Provincia di Viterbo secondo l'ordine di preferenza in relazione al contingente, a scelta tra quelli assegnati in data 26 agosto 2023 ad altri candidati in posizione Con deteriore. Ha esposto di essere dipendente del docente di materie letterarie alle '
scuole secondarie superiori, classe di concorso A011, immesso in ruolo il 1° settembre
2023 (all.1, contratto di assunzione) quale vincitore di concorso e di prestare attività lavorativa presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Liceo Dante Alighieri” in Anagni (all. 2, cedolino stipendiale). A seguito della partecipazione a un concorso ordinario bandito Con dal il ricorrente è risultato in posizione utile (121^) nella relativa graduatoria per l'assunzione in ruolo quale docente di materie letterarie alle scuole secondarie superiori
- classe di concorso A011 (all. 3 ricorso, graduatoria). Per tale posizione in graduatoria,
è stato destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, perfezionata in data 26 luglio 2023, con sede di lavoro a Frosinone, pur avendo scelto come prima preferenza Viterbo. Nel provvedimento di determinazione del contingente di assunzione per l'anno scolastico 2023/2024 (atto prot. 0001182 del 18 luglio 2023) erano previste 6 assunzioni in istituti scolastici siti nella provincia di Viterbo. Nonostante ciò, nel luglio 2023, ovvero nella prima fase di immissione in ruolo, sono state disposte - per la provincia di Viterbo soltanto 3 assunzioni che non hanno riguardato l'odierno
-
ricorrente ma candidati in posizione poziore (cfr. all. 4 ricorso, confermato dal successivo provvedimento del 30 luglio 2023 prot. n.39128 all. 6 ricorso). In data 26 agosto 2023, con provvedimento prot. 1504, il CP_1 resistente ha assunto - nel corso della c.d. seconda fase - tre docenti proprio su quei tre posti in contingente nella provincia di Viterbo, destinandoli specificamente ai proff. CP_3 Parte_2
'Persona_1 tutti in posizione successiva rispetto al Pt_1 (in posizione
[...] e
121), ossia in posizione 164, Per_1CP_3 in posizione 156, Parte_2
[...] in posizione 166 (all. 7 assunzioni seconda fase). Il ricorrente ha osservato che non vi è stato alcun provvedimento che abbia rideterminato il contingente (fissato in n. 6 assunzioni per la provincia di Viterbo) e che gli ulteriori 3 posti disponibili a Viterbo, non assegnati nel turno del 26 luglio 2023 cui ha partecipato il Pt_1 sono stati attribuiti in data 26 agosto 2023, con provvedimento prot. 1504 (all.7 assunzioni seconda fase) – nel corso della c.d. seconda fase - a tre docenti collocati in graduatoria in posizione deteriore alla sua. Il CP_1 non ha rideterminato in misura inferiore il contingente di assunzione, ma ha effettivamente assunto 6 docenti nella classe di concorso A011, assegnati in Provincia di Viterbo, tre dei quali in posizione deteriore rispetto al Pt_1 La riduzione a soli 3 posti nel suo turno di nomina (26.7.2023) non è giustificata, non vi è stato alcun provvedimento espresso che abbia ridotto il contingente. Peraltro il contingente fissato (n. 6 posti) è stato coperto ma con l'assunzione a tempo indeterminato, per la classe di concorso A011 nella provincia di Viterbo, di almeno 3 candidati iscritti nella graduatoria del concorso ordinario in posizione deteriore rispetto a quella del sig. Pt_1 Ha lamentato la violazione del criterio del merito, il palese arbitrio e discriminazione nella condanna della amministrazione. Ha inoltre evidenziato in sede di note di giugno 2023 che il contingente della procedura concorsuale non può essere utilizzato per accantonamento su procedure in via di definizione. Si è costituito il Con e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il Ministero ha osservato che alla data del turno di nomina cui ha partecipato il sig. Pt_1 (26 luglio 2023) 3 posti disponibili in Provincia di Viterbo erano stati accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione. Durante la fase 1 residuavano disponibili solo n. 3 posti in Provincia di Viterbo, assegnati a candidati in posizione superiore del ricorrente. Al Con verificarsi del disaccantonamento dei 21 posti (di cui n. 3 in Provincia di Viterbo), il ha emesso un avviso di scorrimento della graduatoria GM22 classe di concorso A011 con prot. 42911 del 21.8.2023 e ha assegnato le disponibilità sopraggiunte ai candidati collocati in posizioni successiva rispetto al ricorrente (nel frattempo immesso in ruolo con assegnazione di posto in provincia di Frosinone)".
Il Tribunale, dato atto che "Non è corretto quanto affermato da parte attrice che il CP_1 convenuto non ha rettificato/rideterminato il contingente totale per la
Regione Lazio, fissato in n. 47 posti di cui n. 6 assunzioni per la provincia di Viterbo. Nel provvedimento del 30 luglio 2023 (successivo alla immissione in ruolo del ricorrente), prodotto anche dal sig. Pt_1 è espressamente specificato che n. 21 posti sono accantonati per procedure concorsuali in via di definizione e che 26 posti (ossia 47 posti, meno i 21 accantonati) sono stati destinati alle immissioni in ruolo. Il Ministero ha evidenziato che i 21 posti accantonati erano così distribuiti tra le varie provincie:
Frosinone 0; Latina 1; Rieti 8; Roma 9; Viterbo 3. Pertanto, in Provincia di Viterbo a luglio
2023 vi erano solo 3 posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato (6 posti vacanti, di cui 3 accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione)".
Riteneva, pertanto, che "I CP_4 convenuto abbia agito nel rispetto della normativa vigente, del criterio meritocratico e dei principi di trasparenza e imparzialità, in quanto l'ordine di assegnazione delle sedi nelle immissioni in ruolo è stato rispettato in relazione ai posti disponibili (alla data del turno di nominata cui il Pt_1 ha partecipato), alla tipologia degli stessi ed alle precise preferenze espresse dal candidato". In definitiva rigettava il ricorso e compensava le spese di lite "per la novità delle questioni".
Parte_1 ha proposto gravame nei Con ricorso depositato il 19.9.2024 confronti della sentenza indicata in oggetto. non si è costituito, pur ritualmente Controparte_2 intimato, restando contumace.
censura la decisione del Tribunale perCon l'atto di appello, Parte_1
"1) Eccesso di potere, discriminazione, mancato rispetto della procedura concorsuale, elusione del contingente senza giustificato motivo". Sostiene l'appellante:
"La sentenza - tuttavia - rigetta la pretesa del lavoratore, e questo è irricevibile, perché viene meno, contraddicendoli, a principi cardine dell'impiego pubblico, che impongono il rispetto del merito, cristallizzato nelle relative graduatorie di merito, non soltanto nella proposta di assunzione, ma anche nella assegnazione delle sedi di impiego (a parità di qualifica e inquadramento, ovviamente). Principi di diritto che sono espressione dell'obbligo di imparzialità della Pubblica Amministrazione... Il contingente
- nel caso specifico del comparto scuola - è determinato sul numero delle cattedre
(organico di diritto) disponibili a data certa, sulla base del fabbisogno effettivo e certificato, derivante da preventiva ricognizione da parte delle articolazioni territoriali del CP_1 Non è un numero indeterminato, tantomeno casuale, ma l'effetto della decisione di assumere (contingente) su una parte dei posti vacanti della dotazione organica. Il contingente non può essere modificato arbitrariamente, senza un giustificato motivo, versato in una motivazione è, comunque, impossibile, perché appare letteralmente impossibile che in piena estate, per qualche breve giorno, si determini una esigenza di accantonare addirittura 21 posti (!), salvo poi tornare a renderli disponibili dopo appena qualche altro giorno, assumendoci candidati in posizione deteriore. In ogni caso, spetta senza alcun dubbio al CP_1 , in caso di contestazione, anche considerata la mancata pubblicazione di alcun documento al riguardo, dar prova delle ragioni per cui una porzione del contingente non è stata utilizzata per le assunzioni quando si doveva, salvo poi destinarla a candidati meno meritevoli". Si tratta, secondo l'appellante, di "arrogante arbitrio... E proprio su questo face la sentenza, che argomenta come: "Nella specie a luglio 2023 n. 21 posti vacanti nella Regione Lazio per la classe A011 risultavano, appunto, accantonati per procedure concorsuali in via di definizione (di cui 3 in provincia di Viterbo), per cui solo n. 26 posti (di cui 3 in provincia di Viterbo) erano disponibili per le immissioni in ruolo".
Senza, però dedicare neppure una parola alla ragione per cui 21 posti sarebbero
"risultati" accantonati. Da chi? Perché ? e Come? Noi non abbiamo reperito alcun documento che abbia pubblicato (nel senso letterale di reso pubblico) questo accantonamento prima che il ricorrente scegliesse la propria sede. Il CP_1 non ha riscontrato la nostra nota, né ha fornito prove in giudizio di avere pubblicato alcunché.
Meno che mai ha provato, e anzi non ha neppure allegato le ragioni di tale accantonamento, salvo ribadire che è accaduto. Mentre è evidente che la trasparenza e la verificabilità delle ragioni per cui si sia, di fatto, consentito a candidati meno meritevoli un trattamento più favorevole è cruciale per assicurare l'imparzialità della procedura, l'uguaglianza di trattamento tra tutti i partecipanti, la selezione dei più meritevoli. In assenza di motivazione, i soggetti in graduatoria dovrebbero a quanto deciso dal giudice di prime cure – prendere atto della decisione ministeriale,
-
accettarla, e vedere ridotto il contingente. E, sotto questo profilo, la sentenza gravata CP merita censura in pratica per gli stessi motivi ... se voglio che ottenga la cattedra x la sottrarrò dalle disponibilità riservandola per imprecisata ragione di accantonamento, salvo poi renderla disponibile al momento in cui x potrà essere beneficiario proprio della cattedra individuata, questo in danno di y che a quel posto aveva diritto".
Con questo contratto fu assunto a tempo indeterminato l'appellante AL DO ON edd. Horde
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
TIS ANAGNI FRISC23002
data 06/09/2623 Oral 0291
Cogetto contratto individuale di Levere a tempo indeterminato stipulato tra il
Dirigente scolastico (Cr. GIODANG4M02A209C1 su delega del Dirigente dell UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, 11 10 RE RT (CF MRELRT84122C7651) rato a IT AN (VI) dl 22/12/1984 e residente a [...].
VIA SAN GRATILIẢNG, 14.
PICSESSO
che con provvedimento dell'ufficio scolastico cegianala in data 28/67/207311 sig.
NEREU RT stato individuato quale destinaterio di proposta di contratto individuale di lavoro, at sons! e per oli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L cel 29 novembre 2007 per 1 comparto scuola, in quanto vincitore del concorse indetto con D.D. n.499/2020 per Linmissione in ruolo in qualita di docente di scuola secondaria di II grade, per la classe di concorso x011-DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINU the la proposta di assunzione prot n1196 in cata 28/07/2023, accettata DO interessato, riporta in posizione di graduatório 121 con punteggie 187,25:
51 CONVIENE E SI STIPULA
11 presente contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualita' di docente di ruolo in prova, per un posto NORMALE e per insegnamento di As11-DISCIPLINE
LETTERARIE ELATING, con docorrenza giuridica dă $1/09/2023 ed economics dalla data di effettiva assunzione in servizio, per 18 ore settimanali di lezione.
Il periodo di formazione di prove e resolato dall'articolo 1. comni da 115 a
120 della Legge 107/2015 interessate, poeiroto in ruolo nell'a 2023/24 assegnato all'istituzione scolastica I.S.ANAGNT FRIS0230621, dove assume. servizio in data 01/09/2023, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di Leace sia tapedica l'assunzione in servizio. In tali casi, e
Pagina 1 di fissata dell'amministrazione uria auova data per forealizzare l'assegnazione alla sede
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di II grado, consisteranno nelt espletanento delle attivita' attribuite al profilo stesso dal vigente C,C N.L
Il trattamento economico, spettante dalla data di effettiva assunzione in servizio, corrisponde alla posizione iniziale prevista nelle vigenti tabelle, contrattuati ed e' paci a euro 23671,4 (importo comprensivo della 13 mensilita'), come stipendio annuo lordo secondo Le viganti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennite previsti dalle vigesti disposizioni
La sposa relativa al presente contratto grava sul capitolo del bilancio del
Ministero dell'Istruzione UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7002
La nancata presentazione della documentazione di rito, occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, antro 30 giorni dall'ossunzione in servizio,
Comporta immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Analoge provvedimento e adottato a seguito dell'accertamento della non veridicita del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione comprese quelle effettuate nel corso del la procedura di reclutamento ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2008
La mancata assunzione del servizio salvo le casse di impedimento previste dalla
Legge nei termini stabiliti comporta l'immediata risoluzione del rapporto di
Lavoro. Sono, altresi, causa di risoluzione aanallasento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto nonche il mancato possesso dei requisiti.
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto regolato dal vigente
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.risolutive det
Il presente contratto viene inviato in forma telematico al Dipartimento dell
Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro Direzione per
Sisteni Informativi o dall Innovazione per il previsto bagamento in vial provvisorie.
Il medesimo viene inviato in forma cartacee alla Pagioneria territoriale dello
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stato per il prescritto riscontro...
Al Sig. RE RT viene consegrata copia del codice di conportamento riportato nel vigente CCNL, con l'obbligo della osservanza di quanto ivi prescritto.Con l'obligo DOa osservance di quante ivis pres Il sig. RE RT dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.
Il presente contratto, redatto is duplice copia in carta semplice, e sottoscritto dal Dirigente scolastico e dall'interessato e potra essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. P. R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato...
06/09/2023 Deduceva in 1° grado nel proprio ricorso che: "è risultato in posizione utile (121^) nella relativa graduatoria gestita dall Controparte_6 per l'assunzione in ruolo quale docente di materie letterarie alle scuole secondarie superiori
- classe di concorso A011 (all.3 – graduatoria). Proprio per tale posizione in graduatoria,
è stato destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, poi perfezionatasi, in data 26 luglio 2023. || CP_1 , odierno resistente, ha rappresentato la disponibilità di cattedra, ai fini della assunzione in ruolo, ad Parte_1 esclusivamente nella provincia di Frosinone, il che ha quale presupposto l'impossibilità di assegnazione di una sede nella provincia di Viterbo, che era la prima espressa in ordine di preferenza. Ovvero, del tutto pacificamente, se al Pt_1 è proposta una sede di lavoro a Frosinone, avendo scelto come prima preferenza Viterbo, ciò deve necessariamente significare che non ci sono altre sedi di lavoro a Viterbo, ovvero quelle disponibili sono (giustamente) destinate a candidati in posizione poziore nella graduatoria del concorso ordinario. Deve necessariamente significarlo perché in materia di pubblico impiego il datore di lavoro pubblico è obbligato non soltanto ad assumere i migliori, ma altresì a consentir loro la scelta secondo l'ordine della graduatoria di merito, per il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione".
Il Ministero specificava nella sua memoria che: "Il Sig. Parte_1 ha partecipato al turno di nomina del 26 Luglio 2023 ove, dalle risultanze del sistema informativo, è risultato essere destinatario di una proposta di immissione in ruolo sulla sede di FRIS02300
2 - CP_7 (D.D.G. 1196 del 28.07.2023). Il ricorrente è risultato quindi assegnatario di una sede in provincia di Frosinone, nonostante in fase 1, la prima preferenza era la provincia di Viterbo. Dal riparto del contingente pubblicato sul sito dell CP_8 prot. 39128 del 30.07.2023 e prot. 40352 del 05.08.2023 (allegati 1 e 2) si evince che, per la classe di concorso A011, il contingente delle facoltà assunzionali era così composto: Parte_3 VITERBO POSTI ACCANTONATI PER Controparte_9
PROC. CONV. IN VIA DI DEFINIZIONE CONTINGENTE TOTALE LAZIO GM GAE GM GAE GM
GAE GM GAE GM GAE 90108022160 21 26 Dalla tabella riepilogativa si evince che:
- 47 erano i posti totali suddivisi tra le varie provincie;
21 di questi posti erano accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione;
- 26 i posti destinatari di immissione in ruolo alla data del turno di nomina a cui il sig. Pt_1 ha partecipato. I posti accantonati erano così distribuiti tra le varie provincie: Frosinone 0; Latina 1; Rieti
8; Roma 9; Viterbo 3. Pertanto, essendoci solo 3 posti disponibili, durante la fase 1 di scelta della provincia il sig. Pt_1 non ha ottenuto la provincia di Viterbo poiché 3 candidati collocati in posizione superiore, avevano indicato una preferenza per la provincia di Viterbo ed hanno ottenuto l'assegnazione. Al verificarsi del disaccantonamento dei 21 posti sopra citati, si è provveduti ad emettere un avviso di scorrimento della graduatoria GM22 Classi di Concorso A011 con prot. 42911 del
21.08.2023. A norma, poiché attraverso il disaccantonamento si tratta di disponibilità sopraggiunte, i turni di nomina non sono soggetti a rifacimento, in modo permettere il completamento delle operazioni entro i tempi stabiliti per un corretto avvio del nuovo anno scolastico. Pertanto, l'Ufficio ha provveduto ad emettere un nuovo avviso di scorrimento. Infine, con DDG. 1506 del 28.08.2024, si è provveduti alla pubblicazione del nuovo riparto dei posti destinati alle nomine in ruolo, ove si evince che i 21 posti non erano più accantonati". Controparte_10 in data 18.7.2023 Invero, fu decretato dall che
Il contingente dei posti comuni e di sostegno destinati alle assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024 è ripartito tra graduatorie di merito e GAE come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto e deve intendersi 5004 e non 5009 per effetto del riassorbimento degli esuberi a livello regionale. Il contingente è definito in coerenza con l'effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento, tenuto conto della circostanza che per molte classi di concorso gli aspiranti presenti nelle graduatorie sono in numero inferiore rispetto alla consistenza dei posti vacanti.
Con lettera inviata per posta elettronica il 7.9.2023 l'appellante stesso scrisse Pསམ་ཚབམ} ལ་སྤྲུབ*b* *ན་ པ་N Aནད་ P་་་ - Ora, nel primo provvedimento di determinazione del contingente assunzionale per l'anno2023/2024 (Vostro 0001182 del 18 luglio 2023, allegato 1), erano previste 6 assunzioni nella provincia di
Viterbo, tutte dalla graduatoria di merito del concorso ordinario. A seguito di quel decreto, nel luglio del 2023, sono state disposte soltanto 3 assunzioni, che non hanno ricompreso il nostro assistito;
se ne fossero state disposte 6 avrebbe potuto ottenere una sede nella provincia di Viterbo. Così
l'amministrazione: Il Sig. ME LB ha partecipato al turno di nomina del 26 Luglio 2023 ove, dalle risultanze del sistema informativo, è risultato essere destinatario di una proposta di immissione in ruolo sulla sede di FRIS023002 - I.I.S. Anagni. (D.D.G. 1196 del 28.07.2023).
Il Sig. ME è risultato quindi assegnatario di una sede in provincia di Frosinone, nonostante in fase 1, la prima preferenza era la provincia di Viterbo.
Dal riparto del contingente pubblicato sul sito dell'USR Lazio prot. 39128 del 30.07.2023 e prot. 40352 del 05.08.2023 (allegati 1 e 2) si evince che, per la classe di concorso A011, il contingente delle facoltà assunzionali era così composto:
FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO POSTI CONTINGENTE
ACCANTONATI TOTALE LAZIO
PER PROC.
CONC. IN VIA DI
GM GAE GM GAE GM GAE GM GAE GM GAE DEFINIZIONE 222 1☐ 6 0 21 26 8 0
0
2
0 9 1
Dalla tabella riepilogativa si evince che:
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2605-2798-2624
Sito Web: https://www.usrlazio.it PEO: drla.ufficio4@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585
Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio IV
- 47 erano i posti totali suddivisi tra le varie provincie;
- 21 di questi posti erano accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione;
- 26 i posti destinatari di immissione in ruolo alla data del turno di nomina a cui il sig. ME ha partecipato.
I posti accantonati erano così distribuiti tra le varie provincie: Frosinone 0; Latina 1; Rieti 8; Roma 9; Viterbo 3.
Pertanto, essendoci solo 3 posti disponibili, durante la fase 1 di scelta della provincia il sig. ME non ha ottenuto la provincia di Viterbo poiché 3 candidati collocati in posizione superiore, avevano indicato una preferenza per la provincia di Viterbo ed hanno ottenuto l'assegnazione.
Al verificarsi del disaccantonamento dei 21 posti sopra citati, si è provveduti ad emettere un avviso di scorrimento della graduatoria GM22 Classi di Concorso A011 con prot. 42911 del 21.08.2023.
A norma, poiché attraverso il disaccantonamento si tratta di disponibilità sopraggiunte, i turni di nomina non sono soggetti a rifacimento, in modo permettere il completamento delle operazioni entro i tempi stabiliti per un corretto avvio del nuovo anno scolastico. Pertanto, l'Ufficio ha provveduto ad emettere un nuovo avviso di scorrimento. Dell'accantonamento di posti per definizione di procedure concorsuali in via di definizione parte appellante era già prima della sua assunzione reso edotto né risulta che il provvedimento della stessa amministrazione al riguardo pure motivato in detto modo sia stato comunque impugnato.
Ne consegue il rigetto dell'appello. Con In considerazione della soccombenza e stante la contumacia del nulla deve disporsi sulle spese del grado.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; nulla sulle spese;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. LB Celeste 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 Dirigente scolastico Firma, por accettazione
Allt er
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. LB CELESTE
- Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16,9,2025 nella causa in II grado R.G. n. 2596/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1309/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Belluno 69;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, Parte_1 ha convenuto in al fine di accertare il suo diritto alla giudizio il Controparte_2 immissione in ruolo presso la sede indicata in via preferenziale in funzione del posizionamento nella graduatoria concorsuale in combinato disposto con il contingente determinato dal Controparte_1 ; di dichiarare il suo diritto a un incarico di docente, classe di concorso A011, nella Provincia di Viterbo e condannare il ad assegnargli un posto di lavoro Controparte_1 nella Provincia di Viterbo secondo l'ordine di preferenza in relazione al contingente, a scelta tra quelli assegnati in data 26 agosto 2023 ad altri candidati in posizione Con deteriore. Ha esposto di essere dipendente del docente di materie letterarie alle '
scuole secondarie superiori, classe di concorso A011, immesso in ruolo il 1° settembre
2023 (all.1, contratto di assunzione) quale vincitore di concorso e di prestare attività lavorativa presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Liceo Dante Alighieri” in Anagni (all. 2, cedolino stipendiale). A seguito della partecipazione a un concorso ordinario bandito Con dal il ricorrente è risultato in posizione utile (121^) nella relativa graduatoria per l'assunzione in ruolo quale docente di materie letterarie alle scuole secondarie superiori
- classe di concorso A011 (all. 3 ricorso, graduatoria). Per tale posizione in graduatoria,
è stato destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, perfezionata in data 26 luglio 2023, con sede di lavoro a Frosinone, pur avendo scelto come prima preferenza Viterbo. Nel provvedimento di determinazione del contingente di assunzione per l'anno scolastico 2023/2024 (atto prot. 0001182 del 18 luglio 2023) erano previste 6 assunzioni in istituti scolastici siti nella provincia di Viterbo. Nonostante ciò, nel luglio 2023, ovvero nella prima fase di immissione in ruolo, sono state disposte - per la provincia di Viterbo soltanto 3 assunzioni che non hanno riguardato l'odierno
-
ricorrente ma candidati in posizione poziore (cfr. all. 4 ricorso, confermato dal successivo provvedimento del 30 luglio 2023 prot. n.39128 all. 6 ricorso). In data 26 agosto 2023, con provvedimento prot. 1504, il CP_1 resistente ha assunto - nel corso della c.d. seconda fase - tre docenti proprio su quei tre posti in contingente nella provincia di Viterbo, destinandoli specificamente ai proff. CP_3 Parte_2
'Persona_1 tutti in posizione successiva rispetto al Pt_1 (in posizione
[...] e
121), ossia in posizione 164, Per_1CP_3 in posizione 156, Parte_2
[...] in posizione 166 (all. 7 assunzioni seconda fase). Il ricorrente ha osservato che non vi è stato alcun provvedimento che abbia rideterminato il contingente (fissato in n. 6 assunzioni per la provincia di Viterbo) e che gli ulteriori 3 posti disponibili a Viterbo, non assegnati nel turno del 26 luglio 2023 cui ha partecipato il Pt_1 sono stati attribuiti in data 26 agosto 2023, con provvedimento prot. 1504 (all.7 assunzioni seconda fase) – nel corso della c.d. seconda fase - a tre docenti collocati in graduatoria in posizione deteriore alla sua. Il CP_1 non ha rideterminato in misura inferiore il contingente di assunzione, ma ha effettivamente assunto 6 docenti nella classe di concorso A011, assegnati in Provincia di Viterbo, tre dei quali in posizione deteriore rispetto al Pt_1 La riduzione a soli 3 posti nel suo turno di nomina (26.7.2023) non è giustificata, non vi è stato alcun provvedimento espresso che abbia ridotto il contingente. Peraltro il contingente fissato (n. 6 posti) è stato coperto ma con l'assunzione a tempo indeterminato, per la classe di concorso A011 nella provincia di Viterbo, di almeno 3 candidati iscritti nella graduatoria del concorso ordinario in posizione deteriore rispetto a quella del sig. Pt_1 Ha lamentato la violazione del criterio del merito, il palese arbitrio e discriminazione nella condanna della amministrazione. Ha inoltre evidenziato in sede di note di giugno 2023 che il contingente della procedura concorsuale non può essere utilizzato per accantonamento su procedure in via di definizione. Si è costituito il Con e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il Ministero ha osservato che alla data del turno di nomina cui ha partecipato il sig. Pt_1 (26 luglio 2023) 3 posti disponibili in Provincia di Viterbo erano stati accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione. Durante la fase 1 residuavano disponibili solo n. 3 posti in Provincia di Viterbo, assegnati a candidati in posizione superiore del ricorrente. Al Con verificarsi del disaccantonamento dei 21 posti (di cui n. 3 in Provincia di Viterbo), il ha emesso un avviso di scorrimento della graduatoria GM22 classe di concorso A011 con prot. 42911 del 21.8.2023 e ha assegnato le disponibilità sopraggiunte ai candidati collocati in posizioni successiva rispetto al ricorrente (nel frattempo immesso in ruolo con assegnazione di posto in provincia di Frosinone)".
Il Tribunale, dato atto che "Non è corretto quanto affermato da parte attrice che il CP_1 convenuto non ha rettificato/rideterminato il contingente totale per la
Regione Lazio, fissato in n. 47 posti di cui n. 6 assunzioni per la provincia di Viterbo. Nel provvedimento del 30 luglio 2023 (successivo alla immissione in ruolo del ricorrente), prodotto anche dal sig. Pt_1 è espressamente specificato che n. 21 posti sono accantonati per procedure concorsuali in via di definizione e che 26 posti (ossia 47 posti, meno i 21 accantonati) sono stati destinati alle immissioni in ruolo. Il Ministero ha evidenziato che i 21 posti accantonati erano così distribuiti tra le varie provincie:
Frosinone 0; Latina 1; Rieti 8; Roma 9; Viterbo 3. Pertanto, in Provincia di Viterbo a luglio
2023 vi erano solo 3 posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato (6 posti vacanti, di cui 3 accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione)".
Riteneva, pertanto, che "I CP_4 convenuto abbia agito nel rispetto della normativa vigente, del criterio meritocratico e dei principi di trasparenza e imparzialità, in quanto l'ordine di assegnazione delle sedi nelle immissioni in ruolo è stato rispettato in relazione ai posti disponibili (alla data del turno di nominata cui il Pt_1 ha partecipato), alla tipologia degli stessi ed alle precise preferenze espresse dal candidato". In definitiva rigettava il ricorso e compensava le spese di lite "per la novità delle questioni".
Parte_1 ha proposto gravame nei Con ricorso depositato il 19.9.2024 confronti della sentenza indicata in oggetto. non si è costituito, pur ritualmente Controparte_2 intimato, restando contumace.
censura la decisione del Tribunale perCon l'atto di appello, Parte_1
"1) Eccesso di potere, discriminazione, mancato rispetto della procedura concorsuale, elusione del contingente senza giustificato motivo". Sostiene l'appellante:
"La sentenza - tuttavia - rigetta la pretesa del lavoratore, e questo è irricevibile, perché viene meno, contraddicendoli, a principi cardine dell'impiego pubblico, che impongono il rispetto del merito, cristallizzato nelle relative graduatorie di merito, non soltanto nella proposta di assunzione, ma anche nella assegnazione delle sedi di impiego (a parità di qualifica e inquadramento, ovviamente). Principi di diritto che sono espressione dell'obbligo di imparzialità della Pubblica Amministrazione... Il contingente
- nel caso specifico del comparto scuola - è determinato sul numero delle cattedre
(organico di diritto) disponibili a data certa, sulla base del fabbisogno effettivo e certificato, derivante da preventiva ricognizione da parte delle articolazioni territoriali del CP_1 Non è un numero indeterminato, tantomeno casuale, ma l'effetto della decisione di assumere (contingente) su una parte dei posti vacanti della dotazione organica. Il contingente non può essere modificato arbitrariamente, senza un giustificato motivo, versato in una motivazione è, comunque, impossibile, perché appare letteralmente impossibile che in piena estate, per qualche breve giorno, si determini una esigenza di accantonare addirittura 21 posti (!), salvo poi tornare a renderli disponibili dopo appena qualche altro giorno, assumendoci candidati in posizione deteriore. In ogni caso, spetta senza alcun dubbio al CP_1 , in caso di contestazione, anche considerata la mancata pubblicazione di alcun documento al riguardo, dar prova delle ragioni per cui una porzione del contingente non è stata utilizzata per le assunzioni quando si doveva, salvo poi destinarla a candidati meno meritevoli". Si tratta, secondo l'appellante, di "arrogante arbitrio... E proprio su questo face la sentenza, che argomenta come: "Nella specie a luglio 2023 n. 21 posti vacanti nella Regione Lazio per la classe A011 risultavano, appunto, accantonati per procedure concorsuali in via di definizione (di cui 3 in provincia di Viterbo), per cui solo n. 26 posti (di cui 3 in provincia di Viterbo) erano disponibili per le immissioni in ruolo".
Senza, però dedicare neppure una parola alla ragione per cui 21 posti sarebbero
"risultati" accantonati. Da chi? Perché ? e Come? Noi non abbiamo reperito alcun documento che abbia pubblicato (nel senso letterale di reso pubblico) questo accantonamento prima che il ricorrente scegliesse la propria sede. Il CP_1 non ha riscontrato la nostra nota, né ha fornito prove in giudizio di avere pubblicato alcunché.
Meno che mai ha provato, e anzi non ha neppure allegato le ragioni di tale accantonamento, salvo ribadire che è accaduto. Mentre è evidente che la trasparenza e la verificabilità delle ragioni per cui si sia, di fatto, consentito a candidati meno meritevoli un trattamento più favorevole è cruciale per assicurare l'imparzialità della procedura, l'uguaglianza di trattamento tra tutti i partecipanti, la selezione dei più meritevoli. In assenza di motivazione, i soggetti in graduatoria dovrebbero a quanto deciso dal giudice di prime cure – prendere atto della decisione ministeriale,
-
accettarla, e vedere ridotto il contingente. E, sotto questo profilo, la sentenza gravata CP merita censura in pratica per gli stessi motivi ... se voglio che ottenga la cattedra x la sottrarrò dalle disponibilità riservandola per imprecisata ragione di accantonamento, salvo poi renderla disponibile al momento in cui x potrà essere beneficiario proprio della cattedra individuata, questo in danno di y che a quel posto aveva diritto".
Con questo contratto fu assunto a tempo indeterminato l'appellante AL DO ON edd. Horde
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
TIS ANAGNI FRISC23002
data 06/09/2623 Oral 0291
Cogetto contratto individuale di Levere a tempo indeterminato stipulato tra il
Dirigente scolastico (Cr. GIODANG4M02A209C1 su delega del Dirigente dell UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, 11 10 RE RT (CF MRELRT84122C7651) rato a IT AN (VI) dl 22/12/1984 e residente a [...].
VIA SAN GRATILIẢNG, 14.
PICSESSO
che con provvedimento dell'ufficio scolastico cegianala in data 28/67/207311 sig.
NEREU RT stato individuato quale destinaterio di proposta di contratto individuale di lavoro, at sons! e per oli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L cel 29 novembre 2007 per 1 comparto scuola, in quanto vincitore del concorse indetto con D.D. n.499/2020 per Linmissione in ruolo in qualita di docente di scuola secondaria di II grade, per la classe di concorso x011-DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINU the la proposta di assunzione prot n1196 in cata 28/07/2023, accettata DO interessato, riporta in posizione di graduatório 121 con punteggie 187,25:
51 CONVIENE E SI STIPULA
11 presente contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualita' di docente di ruolo in prova, per un posto NORMALE e per insegnamento di As11-DISCIPLINE
LETTERARIE ELATING, con docorrenza giuridica dă $1/09/2023 ed economics dalla data di effettiva assunzione in servizio, per 18 ore settimanali di lezione.
Il periodo di formazione di prove e resolato dall'articolo 1. comni da 115 a
120 della Legge 107/2015 interessate, poeiroto in ruolo nell'a 2023/24 assegnato all'istituzione scolastica I.S.ANAGNT FRIS0230621, dove assume. servizio in data 01/09/2023, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di Leace sia tapedica l'assunzione in servizio. In tali casi, e
Pagina 1 di fissata dell'amministrazione uria auova data per forealizzare l'assegnazione alla sede
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di II grado, consisteranno nelt espletanento delle attivita' attribuite al profilo stesso dal vigente C,C N.L
Il trattamento economico, spettante dalla data di effettiva assunzione in servizio, corrisponde alla posizione iniziale prevista nelle vigenti tabelle, contrattuati ed e' paci a euro 23671,4 (importo comprensivo della 13 mensilita'), come stipendio annuo lordo secondo Le viganti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennite previsti dalle vigesti disposizioni
La sposa relativa al presente contratto grava sul capitolo del bilancio del
Ministero dell'Istruzione UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7002
La nancata presentazione della documentazione di rito, occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, antro 30 giorni dall'ossunzione in servizio,
Comporta immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Analoge provvedimento e adottato a seguito dell'accertamento della non veridicita del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione comprese quelle effettuate nel corso del la procedura di reclutamento ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2008
La mancata assunzione del servizio salvo le casse di impedimento previste dalla
Legge nei termini stabiliti comporta l'immediata risoluzione del rapporto di
Lavoro. Sono, altresi, causa di risoluzione aanallasento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto nonche il mancato possesso dei requisiti.
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto regolato dal vigente
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.risolutive det
Il presente contratto viene inviato in forma telematico al Dipartimento dell
Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro Direzione per
Sisteni Informativi o dall Innovazione per il previsto bagamento in vial provvisorie.
Il medesimo viene inviato in forma cartacee alla Pagioneria territoriale dello
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stato per il prescritto riscontro...
Al Sig. RE RT viene consegrata copia del codice di conportamento riportato nel vigente CCNL, con l'obbligo della osservanza di quanto ivi prescritto.Con l'obligo DOa osservance di quante ivis pres Il sig. RE RT dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.
Il presente contratto, redatto is duplice copia in carta semplice, e sottoscritto dal Dirigente scolastico e dall'interessato e potra essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. P. R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato...
06/09/2023 Deduceva in 1° grado nel proprio ricorso che: "è risultato in posizione utile (121^) nella relativa graduatoria gestita dall Controparte_6 per l'assunzione in ruolo quale docente di materie letterarie alle scuole secondarie superiori
- classe di concorso A011 (all.3 – graduatoria). Proprio per tale posizione in graduatoria,
è stato destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, poi perfezionatasi, in data 26 luglio 2023. || CP_1 , odierno resistente, ha rappresentato la disponibilità di cattedra, ai fini della assunzione in ruolo, ad Parte_1 esclusivamente nella provincia di Frosinone, il che ha quale presupposto l'impossibilità di assegnazione di una sede nella provincia di Viterbo, che era la prima espressa in ordine di preferenza. Ovvero, del tutto pacificamente, se al Pt_1 è proposta una sede di lavoro a Frosinone, avendo scelto come prima preferenza Viterbo, ciò deve necessariamente significare che non ci sono altre sedi di lavoro a Viterbo, ovvero quelle disponibili sono (giustamente) destinate a candidati in posizione poziore nella graduatoria del concorso ordinario. Deve necessariamente significarlo perché in materia di pubblico impiego il datore di lavoro pubblico è obbligato non soltanto ad assumere i migliori, ma altresì a consentir loro la scelta secondo l'ordine della graduatoria di merito, per il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione".
Il Ministero specificava nella sua memoria che: "Il Sig. Parte_1 ha partecipato al turno di nomina del 26 Luglio 2023 ove, dalle risultanze del sistema informativo, è risultato essere destinatario di una proposta di immissione in ruolo sulla sede di FRIS02300
2 - CP_7 (D.D.G. 1196 del 28.07.2023). Il ricorrente è risultato quindi assegnatario di una sede in provincia di Frosinone, nonostante in fase 1, la prima preferenza era la provincia di Viterbo. Dal riparto del contingente pubblicato sul sito dell CP_8 prot. 39128 del 30.07.2023 e prot. 40352 del 05.08.2023 (allegati 1 e 2) si evince che, per la classe di concorso A011, il contingente delle facoltà assunzionali era così composto: Parte_3 VITERBO POSTI ACCANTONATI PER Controparte_9
PROC. CONV. IN VIA DI DEFINIZIONE CONTINGENTE TOTALE LAZIO GM GAE GM GAE GM
GAE GM GAE GM GAE 90108022160 21 26 Dalla tabella riepilogativa si evince che:
- 47 erano i posti totali suddivisi tra le varie provincie;
21 di questi posti erano accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione;
- 26 i posti destinatari di immissione in ruolo alla data del turno di nomina a cui il sig. Pt_1 ha partecipato. I posti accantonati erano così distribuiti tra le varie provincie: Frosinone 0; Latina 1; Rieti
8; Roma 9; Viterbo 3. Pertanto, essendoci solo 3 posti disponibili, durante la fase 1 di scelta della provincia il sig. Pt_1 non ha ottenuto la provincia di Viterbo poiché 3 candidati collocati in posizione superiore, avevano indicato una preferenza per la provincia di Viterbo ed hanno ottenuto l'assegnazione. Al verificarsi del disaccantonamento dei 21 posti sopra citati, si è provveduti ad emettere un avviso di scorrimento della graduatoria GM22 Classi di Concorso A011 con prot. 42911 del
21.08.2023. A norma, poiché attraverso il disaccantonamento si tratta di disponibilità sopraggiunte, i turni di nomina non sono soggetti a rifacimento, in modo permettere il completamento delle operazioni entro i tempi stabiliti per un corretto avvio del nuovo anno scolastico. Pertanto, l'Ufficio ha provveduto ad emettere un nuovo avviso di scorrimento. Infine, con DDG. 1506 del 28.08.2024, si è provveduti alla pubblicazione del nuovo riparto dei posti destinati alle nomine in ruolo, ove si evince che i 21 posti non erano più accantonati". Controparte_10 in data 18.7.2023 Invero, fu decretato dall che
Il contingente dei posti comuni e di sostegno destinati alle assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024 è ripartito tra graduatorie di merito e GAE come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto e deve intendersi 5004 e non 5009 per effetto del riassorbimento degli esuberi a livello regionale. Il contingente è definito in coerenza con l'effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento, tenuto conto della circostanza che per molte classi di concorso gli aspiranti presenti nelle graduatorie sono in numero inferiore rispetto alla consistenza dei posti vacanti.
Con lettera inviata per posta elettronica il 7.9.2023 l'appellante stesso scrisse Pསམ་ཚབམ} ལ་སྤྲུབ*b* *ན་ པ་N Aནད་ P་་་ - Ora, nel primo provvedimento di determinazione del contingente assunzionale per l'anno2023/2024 (Vostro 0001182 del 18 luglio 2023, allegato 1), erano previste 6 assunzioni nella provincia di
Viterbo, tutte dalla graduatoria di merito del concorso ordinario. A seguito di quel decreto, nel luglio del 2023, sono state disposte soltanto 3 assunzioni, che non hanno ricompreso il nostro assistito;
se ne fossero state disposte 6 avrebbe potuto ottenere una sede nella provincia di Viterbo. Così
l'amministrazione: Il Sig. ME LB ha partecipato al turno di nomina del 26 Luglio 2023 ove, dalle risultanze del sistema informativo, è risultato essere destinatario di una proposta di immissione in ruolo sulla sede di FRIS023002 - I.I.S. Anagni. (D.D.G. 1196 del 28.07.2023).
Il Sig. ME è risultato quindi assegnatario di una sede in provincia di Frosinone, nonostante in fase 1, la prima preferenza era la provincia di Viterbo.
Dal riparto del contingente pubblicato sul sito dell'USR Lazio prot. 39128 del 30.07.2023 e prot. 40352 del 05.08.2023 (allegati 1 e 2) si evince che, per la classe di concorso A011, il contingente delle facoltà assunzionali era così composto:
FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO POSTI CONTINGENTE
ACCANTONATI TOTALE LAZIO
PER PROC.
CONC. IN VIA DI
GM GAE GM GAE GM GAE GM GAE GM GAE DEFINIZIONE 222 1☐ 6 0 21 26 8 0
0
2
0 9 1
Dalla tabella riepilogativa si evince che:
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2605-2798-2624
Sito Web: https://www.usrlazio.it PEO: drla.ufficio4@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585
Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio IV
- 47 erano i posti totali suddivisi tra le varie provincie;
- 21 di questi posti erano accantonati per altre procedure concorsuali in via di definizione;
- 26 i posti destinatari di immissione in ruolo alla data del turno di nomina a cui il sig. ME ha partecipato.
I posti accantonati erano così distribuiti tra le varie provincie: Frosinone 0; Latina 1; Rieti 8; Roma 9; Viterbo 3.
Pertanto, essendoci solo 3 posti disponibili, durante la fase 1 di scelta della provincia il sig. ME non ha ottenuto la provincia di Viterbo poiché 3 candidati collocati in posizione superiore, avevano indicato una preferenza per la provincia di Viterbo ed hanno ottenuto l'assegnazione.
Al verificarsi del disaccantonamento dei 21 posti sopra citati, si è provveduti ad emettere un avviso di scorrimento della graduatoria GM22 Classi di Concorso A011 con prot. 42911 del 21.08.2023.
A norma, poiché attraverso il disaccantonamento si tratta di disponibilità sopraggiunte, i turni di nomina non sono soggetti a rifacimento, in modo permettere il completamento delle operazioni entro i tempi stabiliti per un corretto avvio del nuovo anno scolastico. Pertanto, l'Ufficio ha provveduto ad emettere un nuovo avviso di scorrimento. Dell'accantonamento di posti per definizione di procedure concorsuali in via di definizione parte appellante era già prima della sua assunzione reso edotto né risulta che il provvedimento della stessa amministrazione al riguardo pure motivato in detto modo sia stato comunque impugnato.
Ne consegue il rigetto dell'appello. Con In considerazione della soccombenza e stante la contumacia del nulla deve disporsi sulle spese del grado.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; nulla sulle spese;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. LB Celeste 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 Dirigente scolastico Firma, por accettazione
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