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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2024, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7600/2024 promossa da:
con gli avv.ti Gianluca Pro e Manula Montagni Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: all'udienza del 09.12.2024 ha concluso come da ricorso chiedendo anche l'affido esclusivo della IN alla madre.
pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
1. nata a [...] l'[...], e residente in [...]
Catignano Celda n. 90/A, con ricorso depositato il 28.06.2024, premesso che il Tribunale di
Firenze con decreto n. 7651 del 10.07.2015 relativo al procedimento RG n. 2375/2015 ha accolto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia PE IN (nata il [...]) proposta concordemente dalle parti, prevedendo l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico di questo di provvedere al mantenimento della IN mediante il versamento mensile alla madre della somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed il concorso al 50% delle spese straordinarie, ne ha chiesto la modifica in ragione sia del peggioramento dei rapporti tra la ricorrente ed il a causa dell'inadempimento da parte di questo degli CP_1
PE obblighi relativi al mantenimento di sia del costante disinteresse morale e personale mostrato dal padre nei confronti della figlia che, alla fine, avrebbe contribuito ad aumentare
PE il distacco della IN dalla figura paterna ed il disagio di nella frequentazione del padre. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il padre non avrebbe mai presenziato alle necessarie visite mediche della figlia, verso le quali anzi avrebbe da sempre assunto un atteggiamento di negazione, creando pertanto grandi difficoltà alla madre in ordine ai necessari consensi per le prestazioni mediche riguardanti la figlia. La IN, inoltre, non si recherebbe da mesi presso la casa paterna poiché ritiene che frequentare l'ambiente paterno abbia effetti negativi sul proprio equilibrio psico-fisico. Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto n. 7651 del 2015 prevedendo la corresponsione alla madre della somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione, da parte del datore di lavoro del padre, l'adozione, previo ascolto della PE IN dei provvedimenti ritenuti opportuni relativamente al diritto di visita del padre e dei provvedimenti ritenuti opportuni in ordine al concreto esercizio del diritto alla salute in capo alla IN, con vittoria di spese ed onorari di causa.
2. Il resistente , pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio.
pagina 2 di 4 3. All'udienza del 30.10.2024 la ricorrente ha rinunciato alla propria domanda tesa ad ottenere la corresponsione della somma di € 250,00, oltre rivalutazione, da parte del datore di lavoro del La ricorrente, inoltre, interrogata ha dichiarato di svolgere l'attività CP_1 lavorativa di ottico come proprietaria del negozio, di guadagnare al mese € 2.000,00 circa, di abitare in una casa di sua proprietà insieme alla figlia ed ai nonni materni, pensionati. Ha
PE confermato che la figlia non vede il padre da gennaio 2024 e non lo sente dal mese di aprile 2024.
4. All'udienza del 9.12.2024 il Giudice ha sentito la IN e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte a precisare le conclusioni e si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenute nel decreto n. 7651 del 10.07.2015 del Tribunale di Firenze debba essere accolta. Si osserva, infatti, che le significative carenze relazionali, la mancanza di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del ed il disinteresse materiale e morale mostrato da questo CP_1
nei confronti della figlia, che trovano indiretta conferma nella mancata costituzione così da non fornire elementi che contraddicano le deduzioni della ricorrente, inducano ad accogliere la domanda formulata dalla di affidamento esclusivo, con collocamento Pt_1
prevalente della IN presso la madre, nella casa di sua proprietà ubicata in Gambassi
Terme (FI). Il Tribunale, sul punto, ritiene che assumano decisivo rilievo le dichiarazioni
PE rese dalla IN in sede di audizione, allorquando che ha tredici anni, ha riferito con estrema pacatezza di trovarsi male con il padre, di non riuscire a stare tranquilla quando è con lui per la paura di farlo arrabbiare e che quando il padre si arrabbia la sgrida e la offende in maniera denigratoria tanto che la IN ha manifestato la volontà di non volerlo rivedere.
PE
6. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite padre/figlia, risultando lo stesso prematuro attesa l'attuale situazione, dovendosi piuttosto disporre che, su richiesta del padre di PE riattivare gli incontri con sia l' territorialmente competente a fornire il CP_2
proprio supporto per la ripresa della frequentazione tra padre e figlia, previa attivazione di un percorso di sostegno genitoriale per il padre.
pagina 3 di 4 12. Le spese del presente giudizio devono essere liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza, avendo come riferimento il valore indeterminabile e la complessità bassa del procedimento;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) accoglie il ricorso;
PE 2) dispone l'affido esclusivo della figlia IN alla madre con Parte_1 collocamento prevalente presso la medesima nell'abitazione posta in Gambassi Terme (FI);
3) dispone che la frequentazione padre/figlia, su eventuale richiesta del padre, sia ripristinata gradualmente secondo le modalità individuate dall'UFSMIA territorialmente competente, previa attivazione da parte di questo di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre;
9) condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 2.800,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7600/2024 promossa da:
con gli avv.ti Gianluca Pro e Manula Montagni Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: all'udienza del 09.12.2024 ha concluso come da ricorso chiedendo anche l'affido esclusivo della IN alla madre.
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FATTO E DIRITTO
1. nata a [...] l'[...], e residente in [...]
Catignano Celda n. 90/A, con ricorso depositato il 28.06.2024, premesso che il Tribunale di
Firenze con decreto n. 7651 del 10.07.2015 relativo al procedimento RG n. 2375/2015 ha accolto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia PE IN (nata il [...]) proposta concordemente dalle parti, prevedendo l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico di questo di provvedere al mantenimento della IN mediante il versamento mensile alla madre della somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed il concorso al 50% delle spese straordinarie, ne ha chiesto la modifica in ragione sia del peggioramento dei rapporti tra la ricorrente ed il a causa dell'inadempimento da parte di questo degli CP_1
PE obblighi relativi al mantenimento di sia del costante disinteresse morale e personale mostrato dal padre nei confronti della figlia che, alla fine, avrebbe contribuito ad aumentare
PE il distacco della IN dalla figura paterna ed il disagio di nella frequentazione del padre. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il padre non avrebbe mai presenziato alle necessarie visite mediche della figlia, verso le quali anzi avrebbe da sempre assunto un atteggiamento di negazione, creando pertanto grandi difficoltà alla madre in ordine ai necessari consensi per le prestazioni mediche riguardanti la figlia. La IN, inoltre, non si recherebbe da mesi presso la casa paterna poiché ritiene che frequentare l'ambiente paterno abbia effetti negativi sul proprio equilibrio psico-fisico. Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto n. 7651 del 2015 prevedendo la corresponsione alla madre della somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione, da parte del datore di lavoro del padre, l'adozione, previo ascolto della PE IN dei provvedimenti ritenuti opportuni relativamente al diritto di visita del padre e dei provvedimenti ritenuti opportuni in ordine al concreto esercizio del diritto alla salute in capo alla IN, con vittoria di spese ed onorari di causa.
2. Il resistente , pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio.
pagina 2 di 4 3. All'udienza del 30.10.2024 la ricorrente ha rinunciato alla propria domanda tesa ad ottenere la corresponsione della somma di € 250,00, oltre rivalutazione, da parte del datore di lavoro del La ricorrente, inoltre, interrogata ha dichiarato di svolgere l'attività CP_1 lavorativa di ottico come proprietaria del negozio, di guadagnare al mese € 2.000,00 circa, di abitare in una casa di sua proprietà insieme alla figlia ed ai nonni materni, pensionati. Ha
PE confermato che la figlia non vede il padre da gennaio 2024 e non lo sente dal mese di aprile 2024.
4. All'udienza del 9.12.2024 il Giudice ha sentito la IN e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte a precisare le conclusioni e si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenute nel decreto n. 7651 del 10.07.2015 del Tribunale di Firenze debba essere accolta. Si osserva, infatti, che le significative carenze relazionali, la mancanza di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del ed il disinteresse materiale e morale mostrato da questo CP_1
nei confronti della figlia, che trovano indiretta conferma nella mancata costituzione così da non fornire elementi che contraddicano le deduzioni della ricorrente, inducano ad accogliere la domanda formulata dalla di affidamento esclusivo, con collocamento Pt_1
prevalente della IN presso la madre, nella casa di sua proprietà ubicata in Gambassi
Terme (FI). Il Tribunale, sul punto, ritiene che assumano decisivo rilievo le dichiarazioni
PE rese dalla IN in sede di audizione, allorquando che ha tredici anni, ha riferito con estrema pacatezza di trovarsi male con il padre, di non riuscire a stare tranquilla quando è con lui per la paura di farlo arrabbiare e che quando il padre si arrabbia la sgrida e la offende in maniera denigratoria tanto che la IN ha manifestato la volontà di non volerlo rivedere.
PE
6. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite padre/figlia, risultando lo stesso prematuro attesa l'attuale situazione, dovendosi piuttosto disporre che, su richiesta del padre di PE riattivare gli incontri con sia l' territorialmente competente a fornire il CP_2
proprio supporto per la ripresa della frequentazione tra padre e figlia, previa attivazione di un percorso di sostegno genitoriale per il padre.
pagina 3 di 4 12. Le spese del presente giudizio devono essere liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza, avendo come riferimento il valore indeterminabile e la complessità bassa del procedimento;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) accoglie il ricorso;
PE 2) dispone l'affido esclusivo della figlia IN alla madre con Parte_1 collocamento prevalente presso la medesima nell'abitazione posta in Gambassi Terme (FI);
3) dispone che la frequentazione padre/figlia, su eventuale richiesta del padre, sia ripristinata gradualmente secondo le modalità individuate dall'UFSMIA territorialmente competente, previa attivazione da parte di questo di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre;
9) condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 2.800,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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