Articolo 2789 del Codice civile
Articolo 2788Articolo 2790
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19 aprile 1942
Art. 2789.

(Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio).

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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