Articolo 262 del Codice di procedura civile
Articolo 250Articolo 263
Versione
21 aprile 1942
Art. 262.
(Poteri del giudice istruttore).

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.

Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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