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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/06/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 506/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, n.q. di eredi di rappresentati e Parte_4 Persona_1
difesi dall'avv. Parte_3
APPELLANTI
E
già , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia D'Aiutolo
APPELLATA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato presentava appello Persona_1
parziale avverso la sentenza n. 2824/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore nella parte in cui, fra le varie statuizioni, veniva rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella di pagamento n. 10020070063546940000 per l'importo di euro
1379,42 emessa per omesso pagamento di sanzioni amministrative connesse a contravvenzioni del codice della strada rilevate il 7/03/2003 dalla Polizia Municipale del Controparte_3
A motivi l'appellante si doleva delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado consistenti nell'eccezione di illegittimità della pretesa maggiorazione ex art. 27 legge
689/81, nell'eccepita inesistenza della notifica della cartella esattoriale e comunque si riportava integralmente a tutte le domande, deduzioni, eccezioni di cui agli atti e scritti difensivi del giudizio di primo grado.
Chiedeva, pertanto, la riforma parziale dell'impugnata sentenza con accoglimento dell'opposizione alla predetta cartella, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_2
l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. (o comunque inammissibile ex art. 348 bis cpc) e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì il il quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_3
l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnativa. Nel corso del giudizio decedeva e si costituivano gli eredi dello Persona_1
stesso riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
Sempre nel corso del giudizio è stata sciolta e le funzioni inerenti Controparte_2
alla riscossione sono state attribuite all . Controparte_1
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ridotti ex art. 190 cpc di 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
L'appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto.
Invero l'appello, oltre a non essere manifestamente infondato, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che gli appellati si sono difesi in modo completo.
Nel merito l'opposizione proposta in primo grado, richiamata integralmente nell'atto di appello, si fondava anche sul difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento della Polizia Municipale del CP_3
senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della
[...]
notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado né dal rimasto contumace, né dalla concessionaria per la Controparte_3
riscossione. Orbene l' agiva ed agisce (ora come CP_2 Controparte_1
) per la riscossione come mandataria del e quindi era
[...] Controparte_3
tenuta a procurarsi presso l'ente mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Gli altri motivi specifici indicati da parte appellante risultano assorbiti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, con liquidazione in relazione ad un valore della causa tra euro 1101,00 ed euro 5200,00 ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva e conclusionale per il secondo grado), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione ed annulla la cartella di pagamento n. 10020070063546940000.
2) Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 671,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 852,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo e rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 21/06/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo