Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 566 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente inC.DA Parte_1
PESCECANE SN 95043 LL AL , CF Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MATTEA AURORA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ato a CATANIA (CT) 09/12/1969 residente in [...]12 Controparte_1
95047 PA AL CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv DI MATTEA AURORA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 12.6.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del
[...]
matrimonio contratto in data 07/12/2000 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di PATERNO' al n. 68 anno 2000 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto dell'1.6.2023 il Tribunale di Catania aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 12.6.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del Tribunale di
Catania dell'1.6.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 07/12/2000 annotato nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del comune di Paternò al n. 68 anno 2000 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo